Sommario
1. il regime previdenziale dei lavoratori domestici ..................................................................................... 1
2. il regime previdenziale dei lavoratori a domicilio ................................................................................... 3
3. il regime previdenziale dei lavoratori agricoli ......................................................................................... 5
4. il contenzioso amministrativo nei confronti dell’inps ............................................................................. 8
5. il contenzioso giudiziale nei confronti dell’inps ..................................................................................... 10
6. l’indennità di malattia – art 38 costituzione e 2110 cc .......................................................................... 12
7. l’assicurazione sociale per l’impiego (naspi) .......................................................................................... 15
8. la cassa integrazione guadagni ordinaria ............................................................................................... 19
9. la cassa integrazione guadagni straordinaria ........................................................................................ 21
10. la comunicazione unica per la nascita dell’impresa .......................................................................... 24
11. modalità di pagamento dei contributi inps nel rapporto di lavoro subordinato ed autonomo ...... 28
12. il principio di automaticità delle prestazioni – differenze tra lavoratori subordinati e autonomi .. 30
13. l’assegno per il nucleo familiare ......................................................................................................... 33
14. i fondi di solidarietà bilaterali e il fondo di integrazione salariale (fis) ............................................ 35
15. la dilazione del pagamento dei contributi previdenziali ................................................................... 36
1. il regime previdenziale dei lavoratori domestici
Il regime previdenziale dei lavoratori domestici
Il lavoratore domestico è un lavoratore che opera nell'ambito familiare. Nel contratto ci sono figure professionali
estremamente varie, da figure professionali di base fino ad arrivare a professionalità elevate come quella del
maggiordomo.
Il rapporto di lavoro domestico, essendo legato all’ambito familiare non può essere instaurato nell'ambito di un'attività
imprenditoriale o professionale, ma deve avere come parte datoriale una persona fisica, una famiglia o una comunità
priva di scopo di lucro, quindi anche un convento o un convitto. Ci sono sentenze contrarie all'instaurazione di un rapporto
di lavoro domestico nel caso in cui un professionista individuale abbia lo studio professionale presso il proprio domicilio.
Viene richiesta una netta e chiara separazione tra i due ambiti di lavoro del domestico.
A certe condizioni, nel lavoro domestico la prestazione può essere anche resa al di fuori della residenza o del domicilio
del datore di lavoro, perché per esigenze particolari il domestico potrebbe ad esempio accompagnare il datore di lavoro
anche al di fuori dell'abitazione, può accadere in caso di ricovero, durante una degenza ospedaliera.
Il lavoratore domestico può essere licenziato ad nutum (senza obbligo di causalizzare il licenziamento) e la ratio è la tutela
che il legislatore garantisce alla famiglia rispetto alla tutela del lavoratore. Il licenziamento viene semplicemente legato
al decorso del preavviso, proprio come stabilisce il codice civile per la generalità dei rapporti.
Il regime previdenziale dei lavoratori domestici è caratterizzato da alcune particolarità:
Per i lavoratori domestici, il TFR si calcola così: retribuzione annua (retribuzioni mensili + tredicesima mensilità + quota
convenzionale di vitto e alloggio) divisa per 13,5
Per ogni anno di servizio i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un minimo di 26 giorni di ferie, indipendentemente
da durata e orario di lavoro.
Il rapporto assicurativo contributivo (e quindi la raccolta contributiva) è solamente tra datore di lavoro e INPS. Il lavoratore
domestico è assicurato contro gli infortuni, riceve l'indennità di inabilità temporanea, riceve eventualmente anche la
rendita o il capitale per inabilità permanente assoluta o parziale, ma la gestione della raccolta premiale avviene tramite
l'INPS.
È l'INPS che, all'interno della contribuzione oraria, raccoglie anche la contribuzione ai fini anti-infortunistici che poi verrà
girata all'Istituto assicuratore, cioè all'inail.
Il lavoratore domestico è assicurato per l’IVS, per la Naspi, per la cassa CUAF, per la maternità.
Per i domestici l’ANF è a pagamento diretto con due rate all’anno.
Il lavoratore domestico non è assicurato per la malattia. La tutela della malattia comune è limitata alle prestazioni che il
contratto collettivo nazionale di lavoro imputa a carico del datore di lavoro, che sono molto limitate nel tempo, perché
dipendono dall’anzianità di servizio del lavoratore domestico presso quella famiglia, quindi fino a due anni, oltre due anni,
oltre i 5.
Il contratto collettivo prevede un determinato periodo di conservazione del posto come periodo di comporto e poi una
tutela lasciata interamente al datore di lavoro, ma che non ha durata particolare, perché ad esempio, per i lavoratori con
un'anzianità di servizio superiore due anni, è di appena 15 giorni in un anno.
Ai fini pensionistici vengono accreditate 52 settimane per anno se il contratto di lavoro domestico prevede almeno 24
ore settimanali. Questo limite delle 24 ore settimanali è importante perché quantifica un po’ tutti i requisiti del lavoro
domestico. Altrimenti le settimane vengono riproporzionate.
Tutte le prestazioni sono a pagamento diretto da parte dell’INPS!
La raccolta contributiva è invece tramite l'INPS, versando contributi trimestrali alla scadenza di ogni trimestre di
riferimento, per cui si pagano i contributi:
• al 10 Aprile per il primo trimestre
• al 10 luglio per il secondo
• al 10 ottobre per il terzo
• al 10 gennaio dell'anno dopo per il quarto.
Per il pagamento dei contributi non viene applicata un'aliquota a una retribuzione imponibile, ma vengono moltiplicate
le ore retribuite nel trimestre per una tariffa oraria parzialmente a carico anche del lavoratore per importi molto
contenuti.
La tariffa oraria è unica per i rapporti che prevedono almeno 24 ore settimanali. Per i rapporti sotto le 24 ore sono previsti
diverse tariffe di retribuzione che variano a seconda della retribuzione oraria effettiva del domestico.
La retribuzione oraria effettiva è la retribuzione oraria maggiorata del rateo di tredicesima mensilità e che serve
semplicemente per individuare lo scaglione giusto e quindi per applicare correttamente la tariffa oraria da versare
all'INPS.
Instaurazione del rapporto di lavoro domestico
Per instaurare un rapporto di lavoro domestico, dobbiamo comunicarlo all'INPS tramite il portale in un'area dedicata,
dove prima di tutto è necessario sottoscrivere digitalmente la delega del datore di lavoro domestico nei confronti del
consulente. Poi sul portale denunciamo il rapporto di lavoro domestico. In quella che è la comunicazione di assunzione
che va fatta comunque entro le 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato dovremo indicare
anche la retribuzione effettiva, e cioè la retribuzione oraria applicata al rapporto maggiorata del rateo di tredicesima
mensilità e quindi di un dodicesimo (o dell’8,33%).
A quel punto l’INPS viene a conoscenza dell'inquadramento previdenziale del rapporto. Sopra le 24 ore stabilisce una
tariffa unitaria qualunque sia la durata del rapporto, che grava parzialmente sul lavoratore e che viene versata per intero
dal datore di lavoro, al di sotto ci sono due o tre scaglioni.
Non hanno diritto alla malattia comune, alla cassa integrazione, al congedo matrimoniale.
Il lavoratore domestico non deve seguire la procedura telematica per presentare le dimissioni
Le semplificazioni a favore del datore di lavoro domestico:
• Le prestazioni sono tutte a pagamento diretto da parte dell'istituto
• Il datore di lavoro domestico non è tenuto a istituire il Libro unico.
• Non deve pagare la retribuzione in forma tracciata (perché può continuare a pagare in contanti).
• Non è sostituto d'imposta, per cui non deve applicare delle ritenute fiscali.
• Per pagare i contributi non deve redigere e inviare una dichiarazione mensile, ma semplicemente può accedere al
portale dell'Inps alla scadenza trimestrale per scaricare oppure eventualmente modificare e scaricare il bollettino di
versamento relativo al trimestre con l'indicazione delle ore complessivamente retribuite nel trimestre.
2. il regime previdenziale dei lavoratori a domicilio
Aspetti normativi e contrattuali
Il lavoro a domicilio consiste nell’eseguire nel proprio domicilio o in un locale di cui si abbia disponibilità lavoro
retribuito per conto di un imprenditore. Si tratta di una particolare tipologia di contratto, cosiddetto decentrato,
caratterizzato dal fatto che la prestazione viene eseguita fuori dai locali dell’azienda.
Il lavoratore a domicilio ha un vincolo di subordinazione “attenuata” nei confronti del datore di lavoro e presta la sua
opera con queste caratteristiche:
• esegue il lavoro personalmente o eventualmente con l'aiuto di membri della propria famiglia, ma non servendosi di
manodopera salariata o di apprendisti;
• rispetta le direttive dell'imprenditore sulle modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
svolgere;
• può utilizzare materie prime e attrezzature proprie o dell’imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
Il lavoratore a domicilio ha nei confronti del datore di lavoro l’obbligo di prestare la sua attività con diligenza, custodire il
segreto sui modelli del lavoro affidatogli e rispettare le istruzioni ricevute per l'esecuzione del lavoro. Non può inoltre
eseguire lavoro in concorrenza con l'imprenditore quando questi gli affida in modo continuativo una quantità di lavoro
sufficiente a coprire un normale orario di lavoro.
Il lavoratore a domicilio non viene retribuito in base alle ore lavorate ma in proporzione alla quantità di prodotto reso, in
base alle tariffe di cottimo pieno previste dai contratti collettivi nazionali della categoria di riferimento. Se i CCNL non la
contemplano, la tariffa viene determinata da un’apposita commissione regionale (composta da membri in
rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal direttore della Direzione regionale del lavoro) o,
qualora questa non provveda, dalla Direzione regionale del lavoro.
Vista la particolarità di questo rapporto di lavoro, ad esso non si applica la disciplina dell’orario di lavoro per quanto
riguarda l’orario normale e la durata massima, il lavoro straordinario, il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno.
Anche per quanto riguarda le ferie e le festività, normalmente non vengono applicate le norme dei lavoratori subordinati.
I CCNL di categoria, però, prevedono per i lavoratori a domicilio una maggiorazione retributiva, che vale come indennità
sostitutiva per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e il trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore a domicilio spetta, inoltre, un rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori.
Quando si può adottare
Questa tipologia di lavoro si può applicare in tutti i casi in cui il ciclo di produzione preveda una o più fasi del processo
scorporabili e realizzabili al di fuori dell’azienda. Nella pratica, viene essenzialmente utilizzato nel settore manifatturiero.
La legge non consente l’utilizzo di questo contratto di lavoro nei seguenti casi:
• quando l’attività comporta l’uso di sostanze o materiali nocivi o pericolosi
• quando l’azienda ha provveduto nell’ultimo anno a licenziamenti o sospensioni per programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale;
È infine vietato per i committenti avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari.
Contratto individuale
I lavoratori a domicilio sono tenuti all’iscrizione in un apposito registro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai quali,
come d’ordinario, dovrà essere comunicata l’assunzione da parte del datore di lavoro. Devono essere iscritti nel Libro
Unico del Lavoro.
Aspetti previdenziali
Per i lavoratori a domicilio vale l’intero sistema di assicurazioni obbligatorie valido per i lavoratori dipendenti (trattamenti
pensionistici, malattia, infortuni e malattie professionali, congedi matrimoniali, assegni familiari, disoccupazione e
mobilità, etc.). Fa eccezione la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).
I contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente percepite.
Ai fini del calcolo dei contributi trova applicazione quanto previsto in via generale in materia di minimale contrattuale.
Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice
medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT; l’importo annuo viene annualmente determinato dall’INSP e va comunque
ragguagliato al minimale di retribuzione valido per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità con il relativo trattamento
economico. L’indennità è a carico dell’inps ed è pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella
provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia.
Hanno diritto quindi a:
assicurazione IVS, INAIL, ANF, Maternità, Malattia, NASPI
Non hanno diritto alle integrazioni salariali.
Spesso nel lavoro a domicilio gli ordini del datore di lavoro e cioè il legittimo esercizio del potere direttivo e della
eterodirezione si risolvono in un vero e proprio modello fisico che viene consegnato all'inizio della commessa al lavoratore
domicilio, il quale deve sostanzialmente eseguirlo per i pezzi richiesti a regola d'arte.
Il potere direttivo si esercita all'inizio della commessa prima ancora che il lavoratore esegua la prestazione e il potere di
controllo al contrario è posticipato, e cioè il controllo della diligenza tecnica del lavoratore a domicilio è esattamente alla
fine della prestazione lavorativa, quando i pezzi vengono riconsegnati e il datore di lavoro a domicilio verifica che siano
coerenti e conformi al modello che era stato consegnato al lavoratore a domicilio.
Da un punto di vista formale, per esserci lavoro a domicilio è necessario che preventivamente il lavoratore a domicilio si
iscriva nel registro dei lavoratori a domicilio tenuto presso i servizi competenti, quindi presso il Centro per l'impiego.
Altre formalità particolari non ce ne sono, perché comunque il rapporto si instaura a seguito della comunicazione
telematica obbligatoria preventiva e quindi parliamo dell’UNILAV, come per tutti gli altri lavoratori. Anche per i lavoratori
a domicilio bisogna redigere il LUL. È chiaro che la retribuzione sarà calcolata sulla base di tariffe di cottimo pieno, perché
trattandosi di subordinazione tecnica non interessa a nessuno di quanto tempo impieghi il lavoratore a domicilio.
Per ogni commessa e per ogni tipologia di pezzo affidato al lavoratore a domicilio c'è un tempo tecnico medio stimato
dalla contrattazione collettiva e misurato sulla competenza tecnica e la professionalità e la diligenza di un lavoratore
medio del settore. Per cui abbiamo una data di consegna e una data di riconsegna prevista.
Sulla base del tempo intercorrente tra la consegna e la riconsegna stimata viene calcolata la retribuzione del lavoratore
a domicilio. Non importa invece qual è il tempo effettivo di riconsegna. Quello che importa è il tempo tecnico stimato
che verrà moltiplicato per le tariffe di cottimo stabilite dalla contrattazione collettiva, con applicazione di maggiorazioni
relative alla tredicesima, alle ferie e ai festivi e dall'incidenza del TFR pari a 7,40%. Naturalmente la maggiorazione relativa
al TFR non la consideriamo per l'imponibile previdenziale, perché già la legge Brodolini (153/1969) ci spiegava che il TFR
non è imponibile.
Le ferie e i festivi sono tramutati in maggiorazioni percentuali, perché il lavoratore lavora presso il proprio domicilio e
quindi non c'è un controllo diretto del datore di lavoro sui tempi di lavoro, e quindi neanche sui tempi di riposo.
Trattandosi di una etero direzione tecnica sarà il lavoratore a gestire i tempi di lavoro.
Anche in questo caso c'è una legge di riferimento che regolamenta il lavoro a domicilio del 1977, che stabilisce che ai
lavoratori a domicilio spettano le tutele previdenziali previste per la generalità dei lavoratori, con esclusione della cassa
integrazione. (la logica è che è una prestazione lavorativa non basata sui tempi di lavoro. Di fronte al problema della
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non può intervenire il sistema previdenziale con la cassa integrazione).
Per il resto, le altre assicurazioni sociali spettano tutte, a partire dall'assicurazione principale l’IVS, e sono assicurate
naturalmente anche tutte le minori (quindi la malattia, la maternità, la naspi, l’ANF, l’INAIL e in questo caso anche il
congedo matrimoniale).
Il rapporto assicurativo contributivo del lavoratore a domicilio viene gestito tramite l’applicazione dell'aliquota di settore,
che per i lavoratori a domicilio è identica a quella di tutti gli altri lavoratori, ai loro imponibili.
Il loro imponibile previdenziale è misurato dalla sommatoria della retrib
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