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Sommario

1. il regime previdenziale dei lavoratori domestici ..................................................................................... 1

2. il regime previdenziale dei lavoratori a domicilio ................................................................................... 3

3. il regime previdenziale dei lavoratori agricoli ......................................................................................... 5

4. il contenzioso amministrativo nei confronti dell’inps ............................................................................. 8

5. il contenzioso giudiziale nei confronti dell’inps ..................................................................................... 10

6. l’indennità di malattia – art 38 costituzione e 2110 cc .......................................................................... 12

7. l’assicurazione sociale per l’impiego (naspi) .......................................................................................... 15

8. la cassa integrazione guadagni ordinaria ............................................................................................... 19

9. la cassa integrazione guadagni straordinaria ........................................................................................ 21

10. la comunicazione unica per la nascita dell’impresa .......................................................................... 24

11. modalità di pagamento dei contributi inps nel rapporto di lavoro subordinato ed autonomo ...... 28

12. il principio di automaticità delle prestazioni – differenze tra lavoratori subordinati e autonomi .. 30

13. l’assegno per il nucleo familiare ......................................................................................................... 33

14. i fondi di solidarietà bilaterali e il fondo di integrazione salariale (fis) ............................................ 35

15. la dilazione del pagamento dei contributi previdenziali ................................................................... 36

1. il regime previdenziale dei lavoratori domestici

Il regime previdenziale dei lavoratori domestici

Il lavoratore domestico è un lavoratore che opera nell'ambito familiare. Nel contratto ci sono figure professionali

estremamente varie, da figure professionali di base fino ad arrivare a professionalità elevate come quella del

maggiordomo.

Il rapporto di lavoro domestico, essendo legato all’ambito familiare non può essere instaurato nell'ambito di un'attività

imprenditoriale o professionale, ma deve avere come parte datoriale una persona fisica, una famiglia o una comunità

priva di scopo di lucro, quindi anche un convento o un convitto. Ci sono sentenze contrarie all'instaurazione di un rapporto

di lavoro domestico nel caso in cui un professionista individuale abbia lo studio professionale presso il proprio domicilio.

Viene richiesta una netta e chiara separazione tra i due ambiti di lavoro del domestico.

A certe condizioni, nel lavoro domestico la prestazione può essere anche resa al di fuori della residenza o del domicilio

del datore di lavoro, perché per esigenze particolari il domestico potrebbe ad esempio accompagnare il datore di lavoro

anche al di fuori dell'abitazione, può accadere in caso di ricovero, durante una degenza ospedaliera.

Il lavoratore domestico può essere licenziato ad nutum (senza obbligo di causalizzare il licenziamento) e la ratio è la tutela

che il legislatore garantisce alla famiglia rispetto alla tutela del lavoratore. Il licenziamento viene semplicemente legato

al decorso del preavviso, proprio come stabilisce il codice civile per la generalità dei rapporti.

Il regime previdenziale dei lavoratori domestici è caratterizzato da alcune particolarità:

Per i lavoratori domestici, il TFR si calcola così: retribuzione annua (retribuzioni mensili + tredicesima mensilità + quota

convenzionale di vitto e alloggio) divisa per 13,5

Per ogni anno di servizio i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un minimo di 26 giorni di ferie, indipendentemente

da durata e orario di lavoro.

Il rapporto assicurativo contributivo (e quindi la raccolta contributiva) è solamente tra datore di lavoro e INPS. Il lavoratore

domestico è assicurato contro gli infortuni, riceve l'indennità di inabilità temporanea, riceve eventualmente anche la

rendita o il capitale per inabilità permanente assoluta o parziale, ma la gestione della raccolta premiale avviene tramite

l'INPS.

È l'INPS che, all'interno della contribuzione oraria, raccoglie anche la contribuzione ai fini anti-infortunistici che poi verrà

girata all'Istituto assicuratore, cioè all'inail.

Il lavoratore domestico è assicurato per l’IVS, per la Naspi, per la cassa CUAF, per la maternità.

Per i domestici l’ANF è a pagamento diretto con due rate all’anno.

Il lavoratore domestico non è assicurato per la malattia. La tutela della malattia comune è limitata alle prestazioni che il

contratto collettivo nazionale di lavoro imputa a carico del datore di lavoro, che sono molto limitate nel tempo, perché

dipendono dall’anzianità di servizio del lavoratore domestico presso quella famiglia, quindi fino a due anni, oltre due anni,

oltre i 5.

Il contratto collettivo prevede un determinato periodo di conservazione del posto come periodo di comporto e poi una

tutela lasciata interamente al datore di lavoro, ma che non ha durata particolare, perché ad esempio, per i lavoratori con

un'anzianità di servizio superiore due anni, è di appena 15 giorni in un anno.

Ai fini pensionistici vengono accreditate 52 settimane per anno se il contratto di lavoro domestico prevede almeno 24

ore settimanali. Questo limite delle 24 ore settimanali è importante perché quantifica un po’ tutti i requisiti del lavoro

domestico. Altrimenti le settimane vengono riproporzionate.

Tutte le prestazioni sono a pagamento diretto da parte dell’INPS!

La raccolta contributiva è invece tramite l'INPS, versando contributi trimestrali alla scadenza di ogni trimestre di

riferimento, per cui si pagano i contributi:

• al 10 Aprile per il primo trimestre

• al 10 luglio per il secondo

• al 10 ottobre per il terzo

• al 10 gennaio dell'anno dopo per il quarto.

Per il pagamento dei contributi non viene applicata un'aliquota a una retribuzione imponibile, ma vengono moltiplicate

le ore retribuite nel trimestre per una tariffa oraria parzialmente a carico anche del lavoratore per importi molto

contenuti.

La tariffa oraria è unica per i rapporti che prevedono almeno 24 ore settimanali. Per i rapporti sotto le 24 ore sono previsti

diverse tariffe di retribuzione che variano a seconda della retribuzione oraria effettiva del domestico.

La retribuzione oraria effettiva è la retribuzione oraria maggiorata del rateo di tredicesima mensilità e che serve

semplicemente per individuare lo scaglione giusto e quindi per applicare correttamente la tariffa oraria da versare

all'INPS.

Instaurazione del rapporto di lavoro domestico

Per instaurare un rapporto di lavoro domestico, dobbiamo comunicarlo all'INPS tramite il portale in un'area dedicata,

dove prima di tutto è necessario sottoscrivere digitalmente la delega del datore di lavoro domestico nei confronti del

consulente. Poi sul portale denunciamo il rapporto di lavoro domestico. In quella che è la comunicazione di assunzione

che va fatta comunque entro le 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato dovremo indicare

anche la retribuzione effettiva, e cioè la retribuzione oraria applicata al rapporto maggiorata del rateo di tredicesima

mensilità e quindi di un dodicesimo (o dell’8,33%).

A quel punto l’INPS viene a conoscenza dell'inquadramento previdenziale del rapporto. Sopra le 24 ore stabilisce una

tariffa unitaria qualunque sia la durata del rapporto, che grava parzialmente sul lavoratore e che viene versata per intero

dal datore di lavoro, al di sotto ci sono due o tre scaglioni.

Non hanno diritto alla malattia comune, alla cassa integrazione, al congedo matrimoniale.

Il lavoratore domestico non deve seguire la procedura telematica per presentare le dimissioni

Le semplificazioni a favore del datore di lavoro domestico:

• Le prestazioni sono tutte a pagamento diretto da parte dell'istituto

• Il datore di lavoro domestico non è tenuto a istituire il Libro unico.

• Non deve pagare la retribuzione in forma tracciata (perché può continuare a pagare in contanti).

• Non è sostituto d'imposta, per cui non deve applicare delle ritenute fiscali.

• Per pagare i contributi non deve redigere e inviare una dichiarazione mensile, ma semplicemente può accedere al

portale dell'Inps alla scadenza trimestrale per scaricare oppure eventualmente modificare e scaricare il bollettino di

versamento relativo al trimestre con l'indicazione delle ore complessivamente retribuite nel trimestre.

2. il regime previdenziale dei lavoratori a domicilio

Aspetti normativi e contrattuali

Il lavoro a domicilio consiste nell’eseguire nel proprio domicilio o in un locale di cui si abbia disponibilità lavoro

retribuito per conto di un imprenditore. Si tratta di una particolare tipologia di contratto, cosiddetto decentrato,

caratterizzato dal fatto che la prestazione viene eseguita fuori dai locali dell’azienda.

Il lavoratore a domicilio ha un vincolo di subordinazione “attenuata” nei confronti del datore di lavoro e presta la sua

opera con queste caratteristiche:

• esegue il lavoro personalmente o eventualmente con l'aiuto di membri della propria famiglia, ma non servendosi di

manodopera salariata o di apprendisti;

• rispetta le direttive dell'imprenditore sulle modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da

svolgere;

• può utilizzare materie prime e attrezzature proprie o dell’imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Il lavoratore a domicilio ha nei confronti del datore di lavoro l’obbligo di prestare la sua attività con diligenza, custodire il

segreto sui modelli del lavoro affidatogli e rispettare le istruzioni ricevute per l'esecuzione del lavoro. Non può inoltre

eseguire lavoro in concorrenza con l'imprenditore quando questi gli affida in modo continuativo una quantità di lavoro

sufficiente a coprire un normale orario di lavoro.

Il lavoratore a domicilio non viene retribuito in base alle ore lavorate ma in proporzione alla quantità di prodotto reso, in

base alle tariffe di cottimo pieno previste dai contratti collettivi nazionali della categoria di riferimento. Se i CCNL non la

contemplano, la tariffa viene determinata da un’apposita commissione regionale (composta da membri in

rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal direttore della Direzione regionale del lavoro) o,

qualora questa non provveda, dalla Direzione regionale del lavoro.

Vista la particolarità di questo rapporto di lavoro, ad esso non si applica la disciplina dell’orario di lavoro per quanto

riguarda l’orario normale e la durata massima, il lavoro straordinario, il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno.

Anche per quanto riguarda le ferie e le festività, normalmente non vengono applicate le norme dei lavoratori subordinati.

I CCNL di categoria, però, prevedono per i lavoratori a domicilio una maggiorazione retributiva, che vale come indennità

sostitutiva per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e il trattamento di fine rapporto.

Al lavoratore a domicilio spetta, inoltre, un rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori.

Quando si può adottare

Questa tipologia di lavoro si può applicare in tutti i casi in cui il ciclo di produzione preveda una o più fasi del processo

scorporabili e realizzabili al di fuori dell’azienda. Nella pratica, viene essenzialmente utilizzato nel settore manifatturiero.

La legge non consente l’utilizzo di questo contratto di lavoro nei seguenti casi:

• quando l’attività comporta l’uso di sostanze o materiali nocivi o pericolosi

• quando l’azienda ha provveduto nell’ultimo anno a licenziamenti o sospensioni per programmi di ristrutturazione,

riorganizzazione o conversione aziendale;

È infine vietato per i committenti avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari.

Contratto individuale

I lavoratori a domicilio sono tenuti all’iscrizione in un apposito registro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai quali,

come d’ordinario, dovrà essere comunicata l’assunzione da parte del datore di lavoro. Devono essere iscritti nel Libro

Unico del Lavoro.

Aspetti previdenziali

Per i lavoratori a domicilio vale l’intero sistema di assicurazioni obbligatorie valido per i lavoratori dipendenti (trattamenti

pensionistici, malattia, infortuni e malattie professionali, congedi matrimoniali, assegni familiari, disoccupazione e

mobilità, etc.). Fa eccezione la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).

I contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente percepite.

Ai fini del calcolo dei contributi trova applicazione quanto previsto in via generale in materia di minimale contrattuale.

Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice

medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT; l’importo annuo viene annualmente determinato dall’INSP e va comunque

ragguagliato al minimale di retribuzione valido per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità con il relativo trattamento

economico. L’indennità è a carico dell’inps ed è pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella

provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia.

Hanno diritto quindi a:

assicurazione IVS, INAIL, ANF, Maternità, Malattia, NASPI

Non hanno diritto alle integrazioni salariali.

Spesso nel lavoro a domicilio gli ordini del datore di lavoro e cioè il legittimo esercizio del potere direttivo e della

eterodirezione si risolvono in un vero e proprio modello fisico che viene consegnato all'inizio della commessa al lavoratore

domicilio, il quale deve sostanzialmente eseguirlo per i pezzi richiesti a regola d'arte.

Il potere direttivo si esercita all'inizio della commessa prima ancora che il lavoratore esegua la prestazione e il potere di

controllo al contrario è posticipato, e cioè il controllo della diligenza tecnica del lavoratore a domicilio è esattamente alla

fine della prestazione lavorativa, quando i pezzi vengono riconsegnati e il datore di lavoro a domicilio verifica che siano

coerenti e conformi al modello che era stato consegnato al lavoratore a domicilio.

Da un punto di vista formale, per esserci lavoro a domicilio è necessario che preventivamente il lavoratore a domicilio si

iscriva nel registro dei lavoratori a domicilio tenuto presso i servizi competenti, quindi presso il Centro per l'impiego.

Altre formalità particolari non ce ne sono, perché comunque il rapporto si instaura a seguito della comunicazione

telematica obbligatoria preventiva e quindi parliamo dell’UNILAV, come per tutti gli altri lavoratori. Anche per i lavoratori

a domicilio bisogna redigere il LUL. È chiaro che la retribuzione sarà calcolata sulla base di tariffe di cottimo pieno, perché

trattandosi di subordinazione tecnica non interessa a nessuno di quanto tempo impieghi il lavoratore a domicilio.

Per ogni commessa e per ogni tipologia di pezzo affidato al lavoratore a domicilio c'è un tempo tecnico medio stimato

dalla contrattazione collettiva e misurato sulla competenza tecnica e la professionalità e la diligenza di un lavoratore

medio del settore. Per cui abbiamo una data di consegna e una data di riconsegna prevista.

Sulla base del tempo intercorrente tra la consegna e la riconsegna stimata viene calcolata la retribuzione del lavoratore

a domicilio. Non importa invece qual è il tempo effettivo di riconsegna. Quello che importa è il tempo tecnico stimato

che verrà moltiplicato per le tariffe di cottimo stabilite dalla contrattazione collettiva, con applicazione di maggiorazioni

relative alla tredicesima, alle ferie e ai festivi e dall'incidenza del TFR pari a 7,40%. Naturalmente la maggiorazione relativa

al TFR non la consideriamo per l'imponibile previdenziale, perché già la legge Brodolini (153/1969) ci spiegava che il TFR

non è imponibile.

Le ferie e i festivi sono tramutati in maggiorazioni percentuali, perché il lavoratore lavora presso il proprio domicilio e

quindi non c'è un controllo diretto del datore di lavoro sui tempi di lavoro, e quindi neanche sui tempi di riposo.

Trattandosi di una etero direzione tecnica sarà il lavoratore a gestire i tempi di lavoro.

Anche in questo caso c'è una legge di riferimento che regolamenta il lavoro a domicilio del 1977, che stabilisce che ai

lavoratori a domicilio spettano le tutele previdenziali previste per la generalità dei lavoratori, con esclusione della cassa

integrazione. (la logica è che è una prestazione lavorativa non basata sui tempi di lavoro. Di fronte al problema della

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non può intervenire il sistema previdenziale con la cassa integrazione).

Per il resto, le altre assicurazioni sociali spettano tutte, a partire dall'assicurazione principale l’IVS, e sono assicurate

naturalmente anche tutte le minori (quindi la malattia, la maternità, la naspi, l’ANF, l’INAIL e in questo caso anche il

congedo matrimoniale).

Il rapporto assicurativo contributivo del lavoratore a domicilio viene gestito tramite l’applicazione dell'aliquota di settore,

che per i lavoratori a domicilio è identica a quella di tutti gli altri lavoratori, ai loro imponibili.

Il loro imponibile previdenziale è misurato dalla sommatoria della retrib

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e legislazione sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..
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