Sommario
1. L’infortunio in itinere, disciplina ai sensi dell’art.12 del d.lgs.38/2000 .................................................. 1
2. Il principio di automaticità delle prestazioni assicurative inail e relative eccezioni .............................. 4
3. Elementi integranti l’infortunio sul lavoro. Lesione – causa violenta – occasione di lavoro ................. 5
4. L’indennizzo inail del danno da infortunio sul lavoro. Danno biologico e danno patrimoniale - art 13
d.lg 38/2000 ...................................................................................................................................................... 7
5. Il contenzioso amministrativo (art 27-28 mat) ...................................................................................... 10
6. Il durc ....................................................................................................................................................... 12
7. La costituzione del rapporto assicurativo inail, adempimenti del datore di lavoro............................. 15
8. La tariffa dei premi inail: gestioni, inquadramento, classificazione delle lavorazioni (art 3-12 mat) . 17
9. L’oscillazione del premio inail (art 19 – 24 mat) .................................................................................... 20
10. Calcolo del premio di assicurazione inail. Elementi di calcolo e modalità di pagamento (artt 16-24
mat) 24
11. Le attività dell’inail di sostegno alle imprese in materia di prevenzione in particolare gli incentivi
alla prevenzione (isi) e l’oscillazione per prevenzione (ot23) ....................................................................... 28
12. L’obbligo assicurativo inail. I presupposti soggettivi ed oggettivi .................................................... 31
13. Infortunio sul lavoro e malattia professionale: definizione e distinzione ........................................ 33
14. La malattia professionale - il sistema tabellare ed il sistema misto ................................................. 35
15. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale 36
1. L’infortunio in itinere, disciplina ai sensi dell’art.12 del d.lgs.38/2000
Art 12 D.lg 38/2000
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate:
• durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
• durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro
• qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono
• dovute a cause di forza maggiore,
• ad esigenze essenziali ed improrogabili
• all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo
caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida.".
È tutelato purchè siano accertate le finalità lavorativa (quindi che il tragitto sia stato effettuato per andare a lavoro o
ritornare a casa), che il tragitto sia se non il più breve quantomento quello normale, che vi sia compatibilità degli orari
con lo svolgimento del lavoro e poi bisogna verificare anche con quale mezzo il lavoratore ha effettuato il tragitto. Se
l’abitazione è vicino al luogo di lavoro, sotto al km, per persone che non abbiano particolari patologie o limitazioni fisiche,
bisognerebbe andare a piedi. Poi bisogna vedere se ci sono i mezzi pubblici e quando non sono presenti o sono presenti
ma con grandissima difficoltà nel prenderli è ammessa la tutela anche nel caso del mezzo privato. Questa è una
eventualità residuale. In questo caso si valuta l’utilizzo del mezzo privato che sia necessitato. Non si intende come
assolutamente necessario, ma intesa come ragionevolmente necessitato. È chiaro che si presta ad ampia interpretazione
e anche ad un discreto contenzioso. Ogni caso va valutato singolarmente.
Solo in questo periodo, proprio per evitare l’uso del mezzo pubblico che di fatto impedisce il mantenimento della distanza
necessaria per le misure di prevenzione anti covid in questo momento l’istituto sta di fatto riconoscendo la necessarietà
dell’uso del mezzo privato a tutti i lavoratori. Quindi in questo periodo l’uso necessitato è esteso a tutti i mezzi privati.
L’utilizzo della bicicletta è considerato sempre necessitato anche se ci sono i mezzi pubblici ed è tutelato. Questo però
purchè l’evento accada sempre in orario compatibile con l’inizio o fine del turno di lavoro e sul percorso normale casa
lavoro.
L’ultima frontiera recente riguarda l’uso del monopattino. INAIL tutela anche gli eventi in itinere che accadono con il
monopattino. Mentre però la bicicletta è considerata sempre necessitata, il monopattino no. Occorre dimostrare che
l’uso del monopattino sia necessitato a causa dell’assenza dei mezzi pubblici o del loro difficile orario non compatibile
con quello di inizio del turno di lavoro.
Ne caso del monopattino l’utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa e anche con una certa ragionevolezza (su
strade urbane o che non siano totalmente inadatte al suo utilizzo).
Il percorso da casa a lavoro e da lavoro a casa non è tutelato solamente nell’andata e dal ritorno al mattino o alla sera ma
anche per recarsi a casa per consumare il proprio pasto a condizione che non vi siano mezzi di ristoro approntati dal
datore di lavoro quali una mensa interna o dei punti presso dei quali il lavoratore può recarsi a consumare il pasto. In tal
caso l’infortunio potrebbe essere ammesso solamente se il lavoratore dimostrasse di dovere rispettare particolari diete
che non possano essere rispettate nei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.
L’infortunio in itinere non ricade nell’oscillazione del tasso aziendale del datore di lavoro perché il datore non può
organizzare il traffico stradale e non può controllare l’evento
Ogni caso deve essere valutato a sé e vedere se l’inadempienza del lavoratore assume una forma così grave da fare
cessare il nesso eziologico oppure no. Quindi per esempio il lavoratore che mette in atto una condotta pericolosa non è
detto che sia tutelato. Tendenzialmente quando c’è colpa il lavoratore è ancora tutelato, quando invece c’è dolo o volontà
nel non rispetto della norma questo potrebbe far cessare il nesso eziologico. Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza
tendenzialmente non fa venire meno la tutela. Ci deve essere una violazione grave affinché si identifichi un rischio elettivo
nell’accadimento.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro in caso di infortunio in itinere
Denuncia di infortunio
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in
caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge per l'indennizzabilità.
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni,
escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due
giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza
degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque
mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione
nei termini e con le modalità di legge.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve
inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.
Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di
lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari
hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio".
LAVORATORE
Comunicazione dell'infortunio
In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far
avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche
nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
• rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
• recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
• rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato
medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve
entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro
della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni
ad esso antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la
data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene presentato all’ente competente
Quando il certificato medico di infortunio viene inviato all’Inps piuttosto che all’Inail e viceversa, al fine di chiarire la
competenza nei casi dubbi, Inail e Inps hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore, a seguito di verifiche
effettuate dai due enti, di non perdere la tutela che viene comunque anticipata, in presenza dei necessari presupposti,
per i periodi di assenza dal lavoro, dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.
Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail
competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Come comportarsi in caso di ricaduta
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto
soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già
comunicato (Riammissione in temporanea).
Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo
Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da
essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni.
In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento
dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del
certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L’interessato dovrà tuttavia
provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto
all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
2. Il principio di automaticità delle prestazioni assicurative inail e relative eccezioni
--------------------Art. 2116 del codice civile ---------------------
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha
versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi
speciali o delle norme corporative.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione,
non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne
deriva al prestatore di lavoro.
------------
Sia nel caso di infortunio che di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL
indipendentemente dall’adempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (c.d. principio di
automaticità delle prestazioni ex art 67 del testo unico.
Tale principio non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi e per gli infortuni in ambito domestico.
Completano la tutela assicurativa anche le prestazioni sanitarie, riabilitative, protesiche e di reinserimento sociale e
lavorativo.
--------------------
Il presupposto per l’instaurazione del rapporto assicurativo è la sussistenza dei requisiti oggettivi (attività rischiose di cui
all’articolo 1 del testo unico) e soggettivi (soggetti assicurabili ai sensi dell’articolo 4 del testo unico integrato dal d.l.
38/2000).
Per loro la tutela scatta in maniera automatica ope legis. Un soggetto non incluso non può essere aggiunto e non è
possibile escludere dalla tutela il lavoratore incluso, siccome è sul datore di lavoro che ricadono gli oneri economici
dell’assicurazione. Un lavoratore in nero è pertanto assicurato all’INAIL in forza della legge.
L’inail è anche ente assicuratore delle malattie professionali. Non si può essere assicurati contro gli infortuni e non contro
le malattie professionali e viceversa.
Al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale e a seguito del riconoscimento dell'indennizzabilità da parte
dell'Inail, il lavoratore ha diritto a prestazioni di natura sanitaria ed economica, anche se il datore di lavoro non ha versato
regolarmente il premio assicurativo, in base al principio dell’”automaticità delle prestazioni”.
Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta
sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento del premio dovuto.
Vige, in capo all’assicurato, l’obbligo di far pervenire al datore di lavoro i certificati medici che riportano l’inizio, la
continuazione e la guarigione dell’infortunio.
Al principio dell’automaticità delle prestazioni fanno eccezione:
• alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio gli artigiani titolari di azienda; coltivatori diretti; pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne) che, in caso di infortunio o malattia professionale non sono in
regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno le prestazioni (economiche) fino all'assolvimento
dell’obbligo contributivo. Sono comunque dovute le prestazioni sanitarie e riabilitative. L’accertamento della
regolarità contributiva va riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene denunciato l’infortunio o
la malattia professionale e si estende anche ai periodi precedenti, nell’ambito dei limiti fissati dalla prescrizione.
• Le casalinghe (infortuni in ambito domestico) che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento
dell'evento lesivo non sono iscritte/i all'assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni. In questo caso il mancato
pagamento del premio esclude la tutela assicurativa da parte dell’Inail né è possibile regolarizzare la posizione
pagando per il passato. Possono essere riconosciuti solo gli eventi accaduti dal giorno successivo alla regolarizzazione.
Le prestazioni economiche prevedono l'acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell'anno precedente, con la
sola eccezione per i rimborsi spese.
È fatta salva per l’Istituto assicuratore la possibilità di applicare al datore di lavoro inadempiente le previste sanzioni e di
chiedergli la rivalsa.
Il principio di automaticità garantendo in ogni caso al lavoratore le prestazioni di legge, preclude ogni pretesa risarcitoria
da parte di quest’ultimo nei confronti del proprio datore di lavoro sia nel caso di omessa assicurazione che di irregolare
adempimento degli obblighi contributivi.
Il principio dell’automatismo opera nei limiti del termine di prescrizione a carico dell’Istituto assicuratore per riscuotere i
contributi decorrente dal giorno in cui il datore di lavoro doveva eseguire il pagamento del contributo omesso,
attualmente quinquennal
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