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Estratto del documento

LAVORATORI AUTONOMI

La verifica per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa, ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ

Se l'interrogazione al sistema informatico DURC ON LINE non rileva situazioni di irregolarità per tutti gli enti interessati alla verifica, l'esito di regolarità viene rilasciato in tempo reale. In presenza di almeno 1 irregolarità rilevante ai fini della definizione della regolarità contributiva, il sistema informatico canalizza la richiesta DURC agli enti per la verifica manuale da completarsi entro il 30 giorno dalla data del protocollo. Il richiedente, e gli accodati, per tutto il periodo dell'istruttoria vedranno lo stato "in verifica".

NO

SILENZIO ASSENSO

Con il nuovo impianto normativo non è più previsto il silenzio assenso. Qualora, allo scadere del trentesimo giorno dalla richiesta non sia intervenuta istruttoria di uno degli Enti interessati alla verifica di regolarità, la richiesta DURC viene annullata. La circostanza viene comunicata via PEC al soggetto richiedente (e agli eventuali accodati).

ESITO DELL'INSERIMENTO DEL CF

Se il codice fiscale indicato ai fini della verifica non è presente negli archivi degli istituti, l'esito automatizzato sarà non effettuabile.

  • Sospensione/cessazione della posizione contributiva: interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità in relazione alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo hanno operato (da realizzare)
  • Imprese di recente costituzione: l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione, senza alcuna attestazione di

regolarità (da realizzare)

ESITO VERIFICA – DOCUMENTO PDF

L'esito positivo della verifica genera un documento pdf non modificabile contenente:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il cf del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica
  • l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle casse edili
  • la dichiarazione di regolarità
  • il numero identificativo (protocollo della richiesta protocollo INPS), la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento

Il documento ha validità 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (nei rispettivi siti internet).

L'applicazione che consente la consultazione del documento già prodotto ed ancora in corso di validità

registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo documento. PERIODO OGGETTO DELLA VERIFICA La verifica della regolarità riguarda i PAGAMENTI dovuti dall'impresa in relazione: - ai lavoratori subordinati - a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa - ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive REQUISITI DI REGOLARITÀ 1. Rateizzazioni concesse da INAIL, INPS Casse Edili ovvero dagli agenti della riscossione (pagamento 1 rata) 2. Sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative 3. Crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione (credito verificato e accettato) 4. Crediti in fase amministrativa in

pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso

Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo che l'iscrizione a ruolo sia eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice

Crediti affidati agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario

SCOSTAMENTO NON GRAVE

La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione risulti pari o inferiore ad euro 150 per singola gestione comprensivi di eventuali accessori di legge. L'importo di 150 euro si intende cristallizzato al

Momento dell'effettuazione della verifica automatizzata di regolarità contributiva.

INVITO A REGOLARIZZARE

Se non risulta possibile attestare in tempo reale la regolarità contributiva, INPS INAIL e le Casse Edili trasmettono tramite PEC esclusivamente all'interessato o al soggetto delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L'interessato può regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica mediante le procedure in essere presso ciascun ente. La regolarizzazione entro il termine dei 15 giorni determina il rilascio della regolarità contributiva e la generazione del documento in formato pdf.

La regolarizzazione parziale non comporta la regolarità anche in caso di residuo debito sotto la soglia dello scostamento non grave.

Decorso il termine dei 15 giorni, senza che sia intervenuto il procedimento di regolarizzazione

delle irregolarità segnalate, la risultanza negativa della verifica di regolarità viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione (richiedente accodati), con indicazione analitica delle cause di irregolarità e dei relativi importi comprensivi delle sanzioni civili. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. Il procedimento di regolarizzazione ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni, e comunque per tutte quelle eseguite nel termine massimo di rilascio della regolarità contributiva, da completarsi nel termine del 30 giorno dalla data della prima richiesta. IRREGOLARITÀ IN ASSENZA DI DEBITO CONTRIBUTIVO - L'omessa presentazione della denuncia da parte

dell’impresa

  • La denuncia presentata con importo pari a zero
  • La denuncia che non contenga gli elementi necessari richiesti, secondo le specifiche normative, da ciascuno deglienti
  • La denuncia che presenta incongruenze

Evidenziano un esito di irregolarità.

7. La costituzione del rapporto assicurativo inail, adempimenti del datore di lavoro

Il rapporto infortunistico

Mentre il tipico rapporto di assicurazione previsto dal codice civile include due figure, l’assicurante e l’assicurato, le partidel rapporto infortunistico INAIL sono 3:

  • L’assicurante (datore di lavoro)
  • L’assicurato (il lavoratore)
  • L’istituto assicuratore (l’INAIL)

Questo comporta 2 relazioni fondamentali: tra l’INAIL e l’assicurante, e l’INAIL e l’assicurato. Spesso Assicurante eassicurato coincidono (es. l’artigiano).

Costituzione del rapporto assicurativo

La tutela dell’istituto non è una tutela universale.

L'Inail non ha una copertura totale del mondo del lavoro. L'Obbligo assicurativo è legato alla coesistenza di alcuni requisiti fondamentali: - Art 1: requisito oggettivo - definisce l'insieme delle attività protette e quindi che godono o necessitano di tutela assicurativa - Art 4 (integrato da d.lgs 38/2000): requisito di carattere soggettivo - definisce le categorie di soggetti idonee a godere delle prestazioni assicurative erogate dall'Istituto Gli adempimenti del datore di lavoro sono: - Art 13 del MAT - Denuncia dei lavori Il datore di lavoro deve presentare, contestualmente all'inizio dei lavori, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL. Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia, le

Informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni afferenti le singole lavorazioni.

Le denunce devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche (comunica o servizi online).

La sede INAIL territorialmente competente alla gestione del rapporto assicurativo è individuata in ragione della sede legale della ditta.

L'INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica con modalità telematiche al datore di lavoro il codice ditta, il numero della PAT per ogni singola sede di lavoro, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.

In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l'INAIL, deve inoltrare entro 30 giorni, una specifica denuncia, con modalità esclusivamente telematiche. In questo caso l'INAIL comunica il numero della nuova posizione.

assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alle lavorazioni in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria.

L'Inail può chiedere la presentazione di apposita denuncia per tutti quei lavori per i quali lo ritenga opportuno.

L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art 14 - Denuncia di variazione dell'attività

Il datore di lavoro deve presentare entro 30 giorni apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una

ettuata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. La denuncia deve essere inviata all'assicuratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'assicuratore. In caso di mancata denuncia della variazione entro il termine previsto, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennizzo in proporzione all'importanza della variazione non denunciata. La denuncia di variazione è un obbligo previsto dalla legge per garantire la corretta valutazione del rischio da parte dell'assicuratore e per evitare eventuali contestazioni in caso di sinistro. Pertanto, è importante rispettare il termine di 30 giorni e utilizzare mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'assicuratore.
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Publisher
A.A. 2021-2022
38 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e legislazione sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..