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Art 29: Cessazione dell'incarico
1. Il consulente non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il consulente non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell'incarico il consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio (almeno 6 mesi, ma vale anche l'accordo tra le parti).
4. Il consulente che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di
essere sostituito o affiancatoda altro professionista
5. Il consulente è tenuto a rinunciare all'incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente
Art 31: restituzione dei documenti
1. Il consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all'incarico quando quest'ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l'avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.
2. CONCORRENZA LEALE E SLEALE (ART 14 DEL CODICE DEONTOLOGICO)
Art 14: concorrenza sleale
1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell'ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente codice.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 33 del presente codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai
a. La diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un professionista idonei a determinarne il discreditob. Il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all'attività di un altro professionistac. L'uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista (ad esempio il logo)d. La distrazione da parte del consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest'ultimo.e. L'esercizio dell'attività con titolo professionale o formativo non conseguitof. L'esercizio dell'attività nel periodo di sospensione disciplinareg. Il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua pratica
Art 33: pubblicità informativa ovvero concorrenza leale
- È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, alla struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni
- La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
- La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine
- Il consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.
3. RAPPORTO CON I COLLEGHI, PRATICANTI
COLLABORATORI E DIPENDENTI (ARTT 20 E 21 DEL CODICE DEONTOLOGICO)
Art 20 (rapporti con i colleghi)
- Il consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
- Il consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega.
- Il consulente deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali.
- Il consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, deve interessare il consiglio dell'ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell'ordinamento professionale.
Art 21: rapporti con praticanti, collaboratori, dipendenti
- Il consulente è tenuto a fornire al praticante l'addestramento
- Ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene applicabile il precedente articolo 20, comma 4.4.
- PUBBLICITÀ INFORMATIVA E CORRETTO UTILIZZO DEI SOCIAL (ART 33 DEL CODICE DEONTOLOGICO)
Art 33: pubblicità informativa
- È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, alla struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni
- La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
- La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine
- Il consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la
propria immaginea società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Cdl e social networkL’articolo 26 della Legge 12/1979.precisa “(...) Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanzenell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto aprocedimento disciplinare”
- Lealtà e correttezza con i clienti e con soggetti terzi
- L’agire del professionista è regolato da precise norme che devono ispirare la vita Professionale in ogni suasfaccettatura
- Nelle comunicazioni del professionista rileva non solo la sua dimensione di singolo individuo, bensì anche quella disoggetto che è inserito nella società
Il Consiglio Provinciale è chiamato ad attivarsi prontamente ove ravvisi la violazione di norme ordinamentali odeontologiche e, naturalmente, ove una
Determinata comunicazione sia attribuibile non alla mera sfera personale del soggetto, ma a quella professionale. Se del caso, andranno attivate le opportune Procedure disciplinari deferendo il soggetto al competente Consiglio di disciplina territoriale, in virtù del citato articolo 26 della Legge 12/1979.
L'inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione”.
Il commento sul network è disciplinarmente rilevante se quindi mira a denigrare colleghi, altri professionisti o istituzioni e quindi è collegato all'ambito professionale del soggetto.
Chiunque si rende responsabile di abusi e di atti che vanno contro al decoro professionale. Ad esempio anche chi pubblica dei post ritraendosi in foto.
In situazioni che sono ambigue o che ledono il decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.
5. I DOVERI GENERALI DEL CONSULENTE DEL LAVORO (DA ART 3 AD ART 11 DEL CODICE DEONTOLOGICO)
Sono quelli disciplinati al capo 2, ovvero:
- Art. 3 - Dovere di dignità e decoro nell'attività svolta, nelle sue diverse forme (individuale, associata, societaria, lavoro subordinato)
- Art. 4 - Principio di professionalità specifica l'attività resa a favore del cliente è sotto la propria direzione e responsabilità personale
- Art. 5 - Dovere di lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi coinvolti
- Art. 6 - Dovere di fedeltà nei confronti del cliente durante lo svolgimento del mandato; necessità di anteporre i suoi interessi ai propri
- Art. 7 - Dovere di indipendenza, conservando la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale durante lo svolgimento del proprio lavoro
E di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura•
Gli Art. 8 e 9 identificano l’obbligo al segreto professionale e il dovere alla riservatezza dei dati del cliente. È compitoe responsabilità del Consulente garantirla, anche da parte dei dipendenti, dai soci, dai praticanti e da tutti coloro che,a qualunque titolo, operano nel suo studio e per suo conto.•
L’ Art. 10 sancisce il dovere alla competenza il quale implica:
- l’accettazione di incarichi adeguati alla propria preparazione;
- la necessità di formazione continua e aggiornamento nel settore di competenza
- l’obbligo di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sullaFormazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale
Art. 11 _ Dovere di informativa: l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata deve essereresa chiaramente e con verità. ** Ma anche:Art.
suo patrimonio o a quello del cliente a causa di errori o negligenze commesse nell'esercizio della sua attività professionale; 2. informare tempestivamente il cliente di eventuali limitazioni o esclusioni di responsabilità previste dalla polizza assicurativa; 3. adottare tutte le misure necessarie per evitare danni al patrimonio del cliente o del proprio, compresa la custodia diligente dei documenti e delle informazioni riservate; 4. risarcire tempestivamente il cliente per eventuali danni subiti a causa di errori o negligenze commesse nell'esercizio della sua attività professionale, fino all'ammontare massimo previsto dalla polizza assicurativa; 5. fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa per la sua attività professionale.