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Sommario

1. L’elemento oggettivo del reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni ............................................. 1

2. L’elemento soggettivo del reato: il dolo, la colpa e la preterintenzionalità ........................................... 3

3. Il principio della responsabilità penale e l’art.27 della costituzione ...................................................... 4

4. Denuncia, esposto e querela .................................................................................................................... 5

5. La riserva di legge e l’art. 25 della costituzione ....................................................................................... 7

6. Il principio di irretroattività della norma penale ..................................................................................... 8

7. I profili penali dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose in conseguenza della violazione

delle norme per la tutela e la sicurezza del lavoro ........................................................................................ 10

8. L’oblazione nelle contravvenzioni .......................................................................................................... 14

9. Le conseguenze civili del reato ............................................................................................................... 15

10. La responsabilità penale del datore di lavoro per il mancato versamento delle ritenute

previdenziali ed assistenziali .......................................................................................................................... 17

1. L’elemento oggettivo del reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

ELEMENTI DEL REATO:

Il reato è ogni evento al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una sanzione penale.

Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi:

1. elementi essenziali, indispensabili l’esistenza del reato

2. elementi accidentali, la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato, ma solo sull’entità della pena (circostanze

attenuanti e aggravanti)

la dottrina tradizionale ravvisa nell’ambito del reato due elementi essenziali:

• un elemento oggettivo

• un elemento soggettivo (o psicologico)

L’elemento oggettivo del reato è costituito da:

a) una condotta umana, ovvero un fatto materiale che si è realizzato tramite un’azione od un’omissione (in tal caso per

aversi il reato è necessario si ometta un’azione che per legge si aveva l’obbligo di compiere)

b) l’evento, cioè l’effetto o il risultato, le conseguenze della condotta umana

c) il rapporto di causalità consistente nel legame tra il comportamento e la conseguenza, per cui può dirsi che la seconda

è effetto del primo.

Affinché sussista il rapporto di causalità occorre:

• che il soggetto attivo abbia posto in essere una qualunque condizione dell’evento, senza il quale esso non si sarebbe

verificato.

• che l’evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali idonei da soli a determinarlo.

DIFFERENZA TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI:

I reati si distinguono in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni.

Il codice penale all’art. 39 stabilisce che il criterio di distinzione è costituito dal diverso tipo di sanzione per essi previsto,

ha adottato quindi un criterio formale:

o i delitti sono i reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa. Sono puniti più gravemente e

possono essere dolosi o colposi per il Principio di “mala in se”, ovvero sono lesivi di un bene preesistente (necessario

dolo). Per i delitti è configurabile il tentativo art. 56 c.p. quanto l’agente pone in essere atti idonei e diretti in modo

equivoco alla realizzazione del delitto programmato, ma l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

o le contravvenzioni sono i reati puniti con le pene dell’arresto e dell’ammenda. – non è necessario l’elemento

soggettivo perché sono puniti in base al principio “male perché proibiti” repressi solo in rapporto alle mutevoli

esigenze di comune ordine e sicurezza. Qui non ci sono misure cautelari.

Le pene principali sono:

per i delitti:

1. ergastolo: privazione della libertà personale per l’intera durata della vita del condannato

2. reclusione: privazione della libertà personale da 15 giorni a 24 anni

3. multa, pena pecuniaria che va da 50 euro a 50.000 euro

Per le contravvenzioni:

1) arresto, pena detentiva che va da 5 giorni a 3 anni

2) ammenda, pena pecuniaria che va da 20 euro a 10.000 euro

il d.lgs 274/2000 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio dei reati sostituendo le pene privative della libertà personale con

misure alternative alla detenzione, quali l’obbligo di permanenza domiciliare e la prestazione di lavoro di pubblica utilità,

sulla base di criteri di ragguaglio che tengono conto della sanzione originaria delle singole fattispecie

È reato quello previsto dalla legge, ma la norma penale deve tendere alla tutela di un bene giuridico specifico. Quindi

deve avere una funzione. Il legislatore non è libero nello stabilire cosa è reato e cosa non lo sia ma è vincolato alla tutela

di un determinato bene.

Reato, pene e misure di sicurezza sono i tre pilastri su cui poggia il moderno diritto penale.

Il reato ruota intorno a tre principi:

• Principio di materialità

• Il principio di offensività

• Principio di colpevolezza

Per il principio di materialità occorre che la volontà criminosa si estrinsechi in un comportamento esterno e quindi non

rimanga interna al suo autore

Per il principio di offensività occorre che il fatto commesso ponga in pericolo o leda il bene oggetto di tutela

Principio di colpevolezza è necessario poter muovere un rimprovero al soggetto agente.

L’esistenza di un bene rilevante sul piano costituzionale è necessaria ma non è sufficiente perché il legislatore possa fare

ricorso alla sanzione penale.

principio di necessità della sanzione penale: il diritto penale è inteso come estrema ratio. Si ricorre a sanzione penale solo

quando le misure di tutela previste dagli altri rami dell’ordinamento (civile e amministrativo) risultino essere inefficaci e

inefficienti o inadatti ad assicurare una tutela piena.

2. L’elemento soggettivo del reato: il dolo, la colpa e la preterintenzionalità

ELEMENTI DEL REATO:

La dottrina tradizionale ravvisa nell’ambito del reato due elementi essenziali generali:

- un elemento oggettivo: fatto materiale, costituito dall’azione od omissione, dall’evento naturalistico (quando esiste)

e dal rapporto di causalità che deve intercorrere tra condotta ed evento

- un elemento soggettivo – la colpevolezza

Per aversi reato, oltre al fatto materiale, occorre un nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo. Il principio di

colpevolezza è affermato dalla stessa costituzione che all’articolo 27 stabilisce che la responsabilità penale è personale.

La colpevolezza consiste nel giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà.

La colpevolezza (che può assumere la forma del dolo o della colpa) non è solo un elemento del reato, ma è anche criterio

di commisurazione della sanzione penale.

L’elemento soggettivo (art. 42 e 43 c.p.) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere:

DOLO:

il dolo è la forma più grave di colpevolezza; naturalmente è necessario che la volontà criminosa si traduca in realizzazione

almeno a livello di tentativo.

Coefficienti psicologici effettivi: previsione e volontà.

La rappresentazione è presupposto implicito della volontà in quanto per scegliere bisogna conoscere. La volontà

criminosa deve investire tutto il fatto tipico e deve sussistere al momento del fatto. (irrilevanza del dolo antecedente e

susseguente).

DOLO: a seconda dell’intensità e quindi del legame tra agente e il reato si distinguono varie forme di dolo:

INTENZIONALE: quando il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa o la causazione dell’evento

(la realizzazione del fatto costituisce proprio l’obiettivo).

DIRETTO (di secondo grado) si configura quando la realizzazione del reato non è l’obiettivo primario che dà causa alla

condotta ma costituisce solo uno strumento necessario perché l’agente realizzi lo scopo perseguito ( es. terrorista che

per sequestrare un uomo politico è costretto a sparare contro gli uomini della scorta con la quasi certezza di provocarne

la morte: tale evento rappresenta una conseguenza accessoria necessariamente connessa alla realizzazione volontaria

del fatto principale)

DOLO EVENTUALE (o indiretto): l’agente prevede la concreta possibilità (di commettere il reato) che dalla sua azione

derivi l’evento dannoso o pericoloso e accetta il rischio (vecchia teoria) che lo stesso si verifichi. (differenza colpa

cosciente). Qui l’elemento della volizione è sostituito dall’accettazione del rischio, inteso non come semplice accettazione

del pericolo ma come rappresentazione mentale della concreta possibilità che l’evento si verifichi. (l’agente è consapevole

della possibilità che dalla sua condotta possa derivare l’evento e nonostante ciò decide ugualmente di agire).

L’elemento che differenzia i due elementi di imputazione soggettiva (dolo e colpa) è quello volitivo.

La volontà attiene alla fase decisionale e va intesa come volontà di realizzare il fatto di reato in tutte le sue componenti.

COLPA

Caratteristica del reato colposo è la violazione di norme precauzionali: tale violazione oltre ad integrare una specifica

forma di colpevolezza rileva già sul piano della tipicità.

La colpa specifica deriva da una fonte normativa: il giudizio prognostico sul pericolo e sui mezzi per evitarlo è compiuto

dall’autorità che pone in essere la norma scritta. La regola cautelare discende da una fonte giuridica scritta (leggi, reg.

ordini e discipline).

La colpa generica invece discende dalla violazione di regole cautelari ricavate dall’esperienza della vita sociale (fonte

sociale) non predeterminate dalla legge o da altra fonte giuridica e si sostanzia in

• negligenza: se la norma di condotta violata prescrive un’attività positiva (es. controllare il gas prima di andare a

dormire).

• Imprudenza: consiste nella trasgressione di una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una

determinata azione o di compierla con modalità diverse da quelle tenute: (es. non mettersi alla guida in stato di

profonda stanchezza).

• Imperizia: si realizza quando un soggetto tiene una determinata condotta che presuppone la conoscenza di regole

tecniche non rispettate per incapacità tecnica o professionale dell’agente;

il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa

di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

Preterintezione – è il delitto commesso non secondo dolo o colpa, ma oltre l’intenzione; Dall’azione od omissione

dell’agente derivi un evento dannoso o pericoloso più grave rispetto a quella voluta o preveduta dall’agente. È un misto

tra dolo e colpa o dolo e responsabilità oggettiva. Due casi sicuri di preterintenzione sono:

• l’omicidio preterintenzionale disciplinato dall’articolo 584: quando con atti diretti a commettere uno dei delitti

previsti dagli articoli 581 e 582 (reati di lesioni o di percosse) si cagiona la morte di un uomo ed è punito con la

reclusione da 10 a 18 anni.

• l’aborto preterintenzionale: si ha quando con più azioni dirette a provocare lesioni si cagioni l’interruzione della

gravidanza

3. Il principio della responsabilità penale e l’art.27 della costituzione

Articolo 27

• La responsabilità penale è personale.

• L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

• Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato.

• Non è ammessa la pena di morte.

La Responsabilità penale è l'obbligo di sottostare ad una pena stabilita dall'ordinamento per la violazione di una azione

od omissione prevista dalla legge come reato. L'art. 27 comma 1 della costituzione sancisce che la "Responsabilità penale

è personale", è possibile assumere dal dettato costituzionale due significati:

• Divieto di responsabilità per fatto altrui, l'agente risponde esclusivamente dell'azione o omissione da lui posta in

essere.

• Divieto di responsabilità oggettiva: l'agente risponderà esclusivamente di quelle condotte attive o omissive a lui

ascrivibili in quanto soggetto ritenuto colpevole e dunque meritevole di pena.

Secondo l'ordinamento penale, costituzionalmente orientato, la responsabilità penale può essere attribuita solo in

presenza di dolo o di colpa o preterintenzione; altre forme di imputazione, dunque, non sono ammissibili in un

ordinamento penale che miri al rispetto delle garanzie costituzionali. Il nostro codice penale però, prevede alcuni casi di

"responsabilità oggettiva" rimandandone la individuazione alla legge: l'art. 42, infatti, dopo aver previsto il dolo, la

preterintenzione e la colpa come criteri generali d'imputazione del fatto, dispone, con una norma di chiusura, che "la

legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della propria

condotta", e cioè attraverso criteri d'imputazione diversi dal dolo e dalla colpa (e dalla stessa preterintenzione che, pure,

è suscettibile di dar luogo ad una forma di responsabilità oggettiva).

Ipotesi emblematiche di responsabilità oggettiva sono:

• Aberratio delicti: Casi in cui, per un errato uso dei mezzi di esecuzione di un reato si cagiona un reato completamente

diverso (nella preterintenzione invece è un reato più grave ma non completamente diverso)

• Reato non voluto nel caso di concorso di persone: L'art. 116 cp disciplina il reato plurisoggettivo (concorso di

persone), facendo soggiacere alla pena anche colui che non volle il reato. Esempio: Tizio e Caio, con l'intento di

perpetrare una rapina in banca, uccidono un dipendente che cercava di disarcionare gli aggressori. Sempronio, il

"palo" dell'impresa criminale, risponderà anch'egli di omicidio, pur non volendo la perpetrazione di tale evento. Sul

punto intervenne la Corte costituzionale con la sent. 42/1965.

Terzo comma art 27 costituzione: la pena deve tendere alla rieducazione. Se rieducare significa riattivare il rispetto dei

principi e valori violati, tale finalità educativa si potrà avere solo quando sia possibile muovere ad un soggetto un

rimprovero per non aver rispettato quei valori. Chi agisce senza dolo e senza colpa e pone in essere comportamenti

involontari che sfuggono al proprio potere di controllo non manifesta né un atteggiamento di indifferenza né di ribellione

nei confronti di quei beni. Ecco perché ai fini dell’imputabilità e della configurabilità della responsabilità penale è

necessario che ci sia almeno l’elemento colposo.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Il nostro diritto non conosce forma di responsabilità penale a carico di persone giuridiche→ in realtà la legislazione

ordinaria non contiene alcuna disposizione che la escluda esplicitamente, ma tale esclusione si ricava attraverso un

argomento a contrario: L’art. 197 c.p. prevede un’obbligazione civile di garanzia (per le multe o le ammende) della

persona giuridica per il caso in cui colui il quale ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione commetta un reato che

costituisce violazione degli obblighi inerenti la qualità rivestita o nell’interesse della persona giuridica. L’attribuzione

all’ente di tale obbligo non si spiegherebbe se l’ente stesso potesse considerarsi soggetto attivo del reato, e anche in virtù

del divieto di responsabilità per fatto altrui.

Inoltre il principio di personalità impone la necessaria sussistenza di un atteggiamento psicologico dell’agente che è

difficilmente dimostrabile con un soggetto giuridico.

Tuttavia si avverte sempre di più il superamento di questo principio alla luce delle gravi forme di criminalità economiche

e d’impresa, ovvero in tutti i casi in cui la cattiva condotta di una singola persona fisica è la conseguenza di precise scelte

di politica di impresa. Pertanto si configura la c.d. responsabilità organica delle persone giuridiche che riconosce

soggettività reale all’ente collettivo in virtù di un rapporto di rappresentanza tra l’ente stesso e le persone fisiche che ne

determinano la volontà e l’azione con la conseguenza che l’attività degli organi diventa automaticamente imputabile alla

persona collettiva.

Pertanto è stato introdotto un nuovo modello di responsabilità: il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la disciplina

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ovvero la responsabilità delle persone g

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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