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Ordine degli architetti

L’ordine professionale è un ente pubblico non economico. La sua funzione principale è garantire alla collettività la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti. L’attività dell’Ordine è sottoposta per legge alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L’ordine degli architetti viene istituito nel 1923 con la legge n. 1395/23, ‘Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti’ (Art. 2. - È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia.). Nel 1925 viene regolamentata l’attività e l’organizzazione dell’Ordine con il Regio Decreto del 23 Ottobre 1925, n. 2537 - Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

CNAPPC, Consiglio dell’Ordine e Consigli di Disciplina

Livello nazionale

Il CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) viene istituito presso il Ministero della Giustizia con la legge n. 1395/23. L’attuale denominazione si deve al D.P.R. 328/01, che affianca alla figura dell’architetto altre figure specialistiche: pianificatore, paesaggista e conservatore.

Il CNAPPC è costituito da 15 membri, eletti dagli Ordini provinciali fra tutti gli iscritti all’Albo professionale; la durata della carica è di cinque anni. Il Consiglio Nazionale svolge le seguenti funzioni:

  • Coordinare e sovrintendere il sistema ordinistico
  • Dialogare con il Governo circa le politiche attinenti alla professione
  • Coordinare e aggiornare gli Ordini provinciali circa i principali provvedimenti di legge legati alla professione

Livello territoriale

Sul territorio nazionale sono presenti 105 Ordini provinciali. L’organo amministrativo dell’Ordine è il Consiglio dell’Ordine, i cui membri sono eletti dall’assemblea degli iscritti all’Albo Professionale e restano in carica quattro anni. Il Consiglio a sua volta elegge fra i suoi componenti le seguenti figure:

  • Il Presidente, rappresentante legale dell’Ordine, convoca e presiede le assemblee degli iscritti
  • Il Segretario, redige i verbali delle sedute del Consiglio e si occupa della ricezione delle domande di iscrizione all’Albo professionale
  • Il Tesoriere, responsabile del bilancio e del patrimonio dell’Ordine

Le funzioni del Consiglio dell’Ordine sono:

  • Vigilanza sull’esercizio della professione
  • Aggiornamento, revisione e pubblicazione dell’Albo
  • Organizzazione di corsi abilitanti
  • Organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale
  • Elaborazione di pareri attinenti alla professione se richiesti dalla Pubblica Amministrazione
  • Definizione del contributo annuale degli iscritti per il funzionamento dell’Ordine
  • Tenuta del bilancio (bilancio preventivo e conto consuntivo annuale)

Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, (‘Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali’) ha introdotto un nuovo organo all’interno dell’Ordine che si occupa delle questioni disciplinari degli iscritti all’Albo: il Consiglio di Disciplina. I membri del Consiglio di Disciplina sono nominati dal presidente del tribunale della Provincia, sulla base di un elenco di candidati fornito dal Consiglio dell’Ordine.

Come rimarcato nel Codice Deontologico, è potestà dell’organo disciplinare dell’Ordine decidere adeguate e commisurate sanzioni in base alla violazione delle norme deontologiche. È ammesso il ricorso contro la delibera del Consiglio di disciplina in prima istanza al Consiglio Nazionale e in seconda istanza alla Corte Costituzionale.

Norme deontologiche

Il Codice Deontologico raccoglie una serie di norme di carattere etico-professionale che il professionista è tenuto a rispettare. Il nuovo Codice deontologico approvato dal CNAPPC è entrato in vigore il 1° settembre 2017. Di seguito si riporta in maniera sintetica, con approfondimenti sulle tematiche più richieste in sede d’esame, il contenuto del Codice.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione) Il Codice si applica ai professionisti iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior. Il Codice si applica nell’esercizio della professione libera o dipendente, a titolo individuale o societario. Nel caso in cui l’attività professionale sia svolta all’estero, il professionista è tenuto a rispettare le norme deontologiche del suddetto Codice o le norme deontologiche del paese in cui è svolta la prestazione se presenti.

Titolo II - Doveri generali

Art. 2 – (Professionalità specifica) L’uso di un titolo professionale non conseguito costituisce un illecito disciplinare rilevante. La prestazione, non eseguita direttamente dal professionista ma da suoi collaboratori, deve rimanere sotto la direzione e responsabilità del professionista.

Art. 3 - Obblighi nei confronti del pubblico interesse Il professionista ha l’obbligo di salvaguardare il patrimonio naturalistico e culturale della comunità in cui svolge la propria attività professionale e ha l’obbligo di rispettare le norme di legge vigenti.

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione) L’esercizio dell’attività professionale e l’utilizzo del titolo professionale sono subordinati all’iscrizione all’Albo. Costituiscono illecito disciplinare:

  • L’attività esercitata durante il periodo di sospensione del titolo professionale
  • L’uso improprio del titolo professionale
  • L’uso di un titolo professionale non conseguito
  • L’agevolazione dell’esercizio abusivo della professione a favore di soggetti terzi
  • Abbinare la propria firma a quella di soggetti non autorizzati per legge allo stesso grado di responsabilità
  • Il mancato pagamento del contributo annuo all’Ordine di appartenenza

Il professionista ha l’obbligo di comunicare all’Ordine:

  • I propri dati personali
  • I dati dell’attività professionale
  • L’indirizzo di posta certificata
  • Eventuali variazioni o modifiche dei precedenti
  • Eventuali sentenze di condanna subite (passate in giudicato o patteggiamento)

Art. 5 (Lealtà e correttezza) Costituisce illecito disciplinare:

  • Attribuirsi la paternità di un’opera progettata da altri o in collaborazione con altri professionisti, senza indicarne i nominativi e le attività svolte

Il titolo accademico di professore può essere utilizzato dal professionista se professore ordinario o associato.

Art. 6 (Indipendenza) Il professionista deve mantenere e difendere la propria autonomia di giudizio dal punto di vista tecnico e intellettuale.

Art. 7 (Riservatezza) Il professionista deve mantenere riservati i dati e più in generale il contenuto della prestazione professionale, richiedendo tale riservatezza anche ai suoi collaboratori, dipendenti e non. I componenti del Consiglio dell’Ordine sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento riguardante la carica ricevuta.

Art. 8 (Competenza e diligenza) Il Professionista ha l’obbligo di:

  • Svolgere l’attività professionale con le dovute competenze
  • Rifiutare l’incarico nel caso riconosca di non poterlo svolgere con adeguate competenze
  • Comunicare al committente la necessità di avvalersi dell’ausilio di un altro professionista nel caso siano necessarie competenze specifiche

Art. 9 (Aggiornamento professionale) Il professionista ha l’obbligo dell’aggiornamento professionale che si realizza, come indicato nel D.P.R. 137/2012 e nel ‘Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale’, con le seguenti attività formative: seminari, convegni, workshop, master universitari, dottorati di ricerca, corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, acustica, certificazione energetica, insegnamento).

Le tematiche inerenti all’aggiornamento professionale riguardano come specificato nelle Linee Guida del Regolamento:

  • Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza
  • Gestione della professione
  • Discipline ordinistiche
  • Sostenibilità
  • Storia, restauro e conservazione
  • Strumenti, conoscenza e comunicazione
  • Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

Le attività di formazione consentono di acquisire CFP (crediti formativi professionali), se non diversamente specificato 1 ora di attività formativa corrisponde a 1 CFP. Gli iscritti all’Ordine professionale hanno l’obbligo di acquisire 60 CFP (di cui 12 CFP. in discipline ordinistiche) nell’arco di tre anni, con un numero non inferiore a 10 CFP (di cui 4 CFP in discipline ordinistiche) all’anno. Eventuali crediti in eccesso vengono riportati al triennio successivo nel numero massimo di 20 CFP.

La mancata acquisizione dei 60 CFP triennali minimi comporta sanzioni a livello disciplinare, nello specifico:

  • La censura (avviso formale) – mancata acquisizione di massimo 12 CFP su 60 (< 20% di 60 CFP)
  • La sospensione – mancata acquisizione di un maggior numero di 12 CFP su 60 (> 20% di 60 CFP)

L’iscritto soggetto a sanzione disciplinare deve provvedere ad acquisire i crediti mancanti entro il triennio successivo.

Art. 10 (Verità) Costituisce illecito disciplinare: produrre documenti falsi o false dichiarazioni.

Art. 11 (Adempimenti) Il professionista nell’esercizio dell’attività professionale ha l’obbligo di:

  • Rispettare l’ordinamento professionale
  • Rispettare le delibere dell’Ordine
  • Dotarsi di assicurazione RC professionale
  • Provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti
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Ingegneria civile e Architettura ICAR/18 Storia dell'architettura

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DenebCigni122 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per l'abilitazione alla professione di architetto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ingegneria e Architettura Prof.
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