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BENI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DEI DIRITTI E LE LORO DISTINZIONI
ART. 810 - NOZIONE
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Su quali beni possono ricadere i diritti di cui io sono titolare?
- beni mobili e immobili.
ART. 812 - DISTINZIONE DEI BENI.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici, e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono mobili tutti gli altri beni.
La differenza tra il bene mobile e immobile è fondamentale, quando un contratto ha per oggetto un bene immobile deve essere fatto per forza in forma scritta. Non così per i beni mobili.
- beni fungibili e infungibili. I beni fungibili sono quei beni che possono essere sostituiti differentemente uno all'altro perché appartengono a una categoria generica. Una mela vale l'altra. Un bene diventa infungibile
- Beni consumabili e beni inconsumabili.
Tutte le distinzioni tra beni che abbiamo visto riguardano soltanto i beni materiali, i beni concretamente individuabili nella realtà. Questo non significa che non esistano beni immateriali che possano formare oggetto di diritto,
È il caso del diritto sulle opere d'ingegno, il diritto d'autore, diritto dell'inventore sulla propria opera. Elementi di Diritto Privato Appunti Lezioni SOGGETTI DEL DIRITTO I soggetti che possono essere titolari dei diritti e tutte le situazioni soggettive che abbiamo visto sono sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. PERSONE FISICHE Le persona fisica per essere considerata capace di essere titolare di un diritto deve essere nata viva.Se la capacità giuridica è la capacità di essere soggetti di diritti e obblighi, altra cosa invece è la capacità di agire, cioè la capacità di disporre di questi diritti e di questi obblighi. La capacità di agire è qualcosa in più rispetto al essere titolari di un diritto, la legge reputa che fino alla maggiore età di 18 anni una persona non abbia una sufficiente consapevolezza, non consente di disporre (di esercitare; cederli a terzi; manifestarli al di fuori della mia sfera giuridica) di questi diritti fino a 18 anni.
ART. 2 - MAGGIORE ETÀ. CAPACITÀ DI AGIRE
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità.prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Questa regola della capacità di agire che fino al diciottesimo compleanno di età non si possano compiere atti di disposizione dei propri diritti subisce un'eccezione con l'emancipazione. L'emancipazione è quell'istituto in virtù del quale al compimento del sedicesimo anno di età per gravi motivi si può chiedere al giudice l'autorizzazione a contrarre matrimonio. Grave motivo vuol dire tendenzialmente aver messo incinta la propria compagna. Se il giudice accetta il grave motivo concede l'emancipazione; concede al sedicenne di sposarsi e concede la capacità di agire emancipata ma limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, come l'acquisto di un immobile, richiederà l'intervento del.
tutore fino al complimento del diciottesimo anno di età.
ART. 390 - EMANCIPAZIONE DI DIRITTO
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
ART. 394 CAPACITÀ DELL'EMANCIPATO
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320. La privazione della capacità di agire, quindi l'impossibilità di disporre dei propri diritti e dei propri obblighi non riguarda soltanto i minori, riguarda anche quei soggetti deboli che la legge ritiene opportuno proteggere; è il caso degli interdetti, degli inabilitati, e dei soggetti sottoposti all'amministrazione di sostegno. In questo caso la legge attribuisce al giudice la possibilità di nominare l'interdetto, su richiesta tendenzialmente dei famigliari, e il giudice nominerà un tutore che esattamente come fanno i genitori con il figlio minorenne eserciterà i diritti e gli obblighi che fanno capo all'interdetto e eserciterà nel interesse dell'interdetto, provvederà all'amministrazione patrimoniale.propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti). L'inabilitazione è qualcosa in meno rispetto al interdetto, il giudice fa una pronuncia di inabilitazione quando di fronte a soggetti che sono affetti da patologie che sconsigliano l'opportunità di lasciarli completamente liberi di agire, ma nello stesso tempo non sono così gravi da escludere del tutto la loro capacità di agire.
ART. 415 - PERSONE CHE POSSONO ESSERE INABILITATE
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.
salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Normalmente all'incapacità di agire corrisponde un'incapacità naturale, quando il soggetto è incapace di agire è perché in effetti è privo della capacità di intendere e di volere. Ma un soggetto può anche avere la capacità di agire e in un momento avere l'incapacità naturale; un maggiorenne sotto effetti di stupefacenti. Se un contratto viene concluso da un soggetto incapace legalmente, un minorenne o un soggetto interdetto, la legge dice che in questo caso se quel soggetto fosse incapace legale la controparte era in condizione di saperlo, semplicemente chiedendogli la carta di identità. Quindi il contratto concluso col soggetto incapace legale è senz'altro annullabile. (L'unica eccezione stabilita dal Codice è il caso in cui un minorenne abbia conRaggiri occultato la sua minore età.) Diverso invece il caso del incapace naturale, perché formalmente non c'è un dato giuridico, come la carta di identità o come la sentenza di interdizione, che mi consente di sapere con certezza che un soggetto non ha la capacità di intendere e di volere.
Ecco che allora per l'incapace naturale valgono delle regole un po' diverse. Nel senso che sono alcune categorie di negozi che sono sempre e comunque annullabili, altre categorie di negozi dove invece vale una regola diversa.
ART. 427 - ATTI COMPIUTI DALL'INTERDETTO E DALL'INABILITO
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su
istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
ART. 428 - ATTI COMPIUTI DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere
pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione s