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QUESTIONI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Le norma sulla responsabilità civile affrontano e risolvono tre questioni:
- La questione del SE consiste nello stabilire se il danno verificatosi debba essere risarcito
à
o no. È la questione fondamentale: selezione fra danni risarcibili e non. Per darle risposta
entrano in gioco varie regole che riguardano essenzialmente la natura e l’origine del
danno;
- La questione de CHIà si apre sul presupposto che la prima abbia avuto risposta
affermativa, occorre definire chi è l’obbligato a risarcirlo. Se ne occupano le regole
sull’individuazione dei responsabili; 68
- La questione del QUANTOà o del come, dà per scontato che il danno sia risarcibile e che
ne sia individuato il responsabile: si tratta a questo punto di stabilire quale somma di
denaro il responsabile deve pagare al danneggiato, in quale altro modo deve riparare il
danno verificatosi. Intervengono le regole sui rimedi contro il danno.
FUNZIONI DELLA RESPNSABILITA’ CIVILE
1. FUNZIONE COMPENSATIVA
Occorre compensare il danneggiato per la perdita subita, reintegrare il suo patrimonio
ingiustamente diminuito, riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso.
Ha però un limite: corrisponde solo o prevalentemente al punto di vista del singolo
danneggiato, non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Se A, avendo distrutto l’auto
di B che vale 20 mila euro lo risarcisce con questa somma, allora B è soddisfatto perché si trova
nella stessa situa economica in cui si trovava prima del fatto dannoso. Ma anche dopo il
risarcimento resta il fatto che a disposizione della società c’è un’auto in meno, per la società
quel valore è perso per sempre. Quindi questa funzione non è mai pienamente soddisfacente
dal punto di vista sociale. Inoltre, in molti casi non riesce a soddisfare neppure il danneggiato:
se X ferisce da rendere cieco Y o uccide suo padre, certo Y ha diritto a un risarcimento in
denaro ma questo non compensa la perdita.
2. FUNZIONE PREVENTIVA
Permette alla responsabilità civile di operare come strumento efficiente dal punto di vista non
solo individuale ma anche sociale: anziché limitarsi a intervenire dopo che il danno si è
verificato, per redistribuirne il peso fra danneggiato e responsabile, qui l’obiettivo è intervenire
prima che i danni si verifichino, allo scopo di impedire che si producano o almeno ridurne il
numero, con il risultato di evitare o almeno limitare la distribuzione di ricchezza. Realizza
questo obiettivo con l’efficacia deterrente della minaccia del risarcimento. In questo modo la
funzione preventiva concentra l’attenzione non sui potenziali danneggiati, ma sui potenziali
responsabili. Se i soggetti sanno che se causano un danno dovranno risarcirlo, per evitarlo
sono portati a comportarsi in modo tale che non si creino i presupposti. Il risultato è che si
verificano meno danni di quelli che si verificherebbero se i soggetti non avessero da temere
nessuna conseguenza per i danni causati.
3. FUNZIONE SANZIONATORIA
Concentra l’attenzione soprattutto sul responsabile. L’obiettivo è punire il responsabile per un
suo comportamento riprovevole. Questa funzione ha senso nei soli casi in cui la responsabilità
deriva da un illecito, consistente nella violazione di qualche norma giuridica: perché solo in tal
caso c’è un comportamento socialmente e giuridicamente riprovevole del soggetto.
Negli ordinamenti 800eschi prevaleva la concezione etica della responsabilità civile, che portava a
considerare la funzione sanzionatoria come quella prevalente. In seguito, la prospettiva cambia e
si afferma una concezione pratica della responsabilità civile. Dove è essenziale che chi ha patito un
danno riceva un adeguato risarcimento. Questa nuova concezione valorizza la funzione
compensativa-> attenzione si sposta dal danneggiante al danneggiato.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Crescente il ricorso all’assicurazione come strumento per affrontare il fenomeno dei danni.
Già a inizi Novecento, nel setto degli infortuni sul lavoro si afferma il sistema dell’assicurazione
obbligatoria gestito da un’organizzazione pubblica. Dal 1969 vige il sistema per l’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica: la vittima di un incidente strada
normalmente ottiene il risarcimento non dal responsabile ma dalla compagnia assicuratrice presso
la quale il responsabile si è assicurato. 69
Questa tendenza di assicurarsi corrisponde al valorizzare sempre più l’obiettivo di compensare il
danneggiato e sempre meno ci si preoccupa di individuare e colpire il responsabile.
Quindi oggi problema: il responsabile di un danno non lo risarcisce personalmente; e sempre più
spesso il danneggiato cerca il risarcimento non dal responsabile ma dal suo assicuratore.
PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’
a. Occorre ci sia un danno subito da un altro soggetto
b. Che questo danno possa qualificarsi ingiusto
c. Che ci sia un nesso di casualità tra il fatto e il danno
d. Che l’autore del fatto, da cui il danno deriva, abbia capacità di intendere e volere
e. Che il fatto, da cui il danno deriva, sia stato compiuto senza giustificazione
f. Che il danno sia imputabile al soggetto di cui si indaga la responsabilità in base a due
possibili criteri:
- Che il danno sia stato causato per colpa o con dolo del soggetto
- Oppure che il danno rientri in un rischio che la legge addossa al soggetto.
IL DANNO
Art 2043. Distinzione fra due tipi di danno: danno patrimoniale (sottocategorie danno emergente e
lucro cessante) e danno non patrimoniale.
L’importanza di questa distinzione dipende dalla presenza di una norma diretta a limitare la
risarcibilità del danno non patrimoniale.
DANNO NON PATRIMONIALE
Sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua
persona, come tale non suscettibile di diretta valutazione economica: lezione dell’integrità fisica;
offesa all’onore, ingiurie o diffamazioni; violenza sessuale; abuso di nome e immagine; perdita di
una persona cara della quale qualcuno ha causato la morte.
Ne derivano conseguenze spiacevoli come sofferenza, paura, umiliazione-> esse costituiscono il
danno morale in senso stretto o danno morale soggettivo.
Il danno non patrimoniale ha un trattamento giuridico diverso da un danno patrimoniale: mentre
quest’ultimo è risarcibile in via generale, il danno non patrimoniale è dichiarato risarcibile solo nei
casi determinati dalla legge art 2059.
I casi di risarcibilità del danno non patrimoniale quindi son casi tipici, previsti in numero chiuso. Il
caso praticamente più importante in cui i danni non patrimoniali risultano risarcibili è quello in cui
tali danni derivano da un reato: la norma che lo prevede è l’art 185 Codice penale. È perciò
risarcibile danno causato da lesioni fisiche, omicidio, violenza sessuale, diffamazioni poiché tutti
questi sono reati.
Al di fuori di questa previsione, la risarcibilità del danno non patrimoniale è normativamente
disposta solo in casi particolari e marginali ad es espressioni offensive rivolte all’avversario in un
processo civile art 89 Codice di procedura civile; trattamento illecito di dati personali; ingiusta
privazione di libertà personale per responsabilità di un magistrato.
Inizialmente ciò che non era causato da reato non era risarcibile, ma danni patrimoniali possono
anche derivare da fatti che non hanno rilevanza penale quindi si sono cercate vie per allargare la
risarcibilità del danno non patrimoniale. Si è anche prospettato di cancellare l’art 2059 sostenendo
l’incostituzionalità: ma idea rifiutata. E gli interpreti hanno lavorato per allargare le maglie del
2059. Un modo è consistito nel sostenere che certi tipi di danno, anche se a prima vista sembrano
70
non patrimoniali, in realtà hanno natura patrimoniale ad es si è affermato che se una lesione di
una integrità fisica causa un danno estetico questo è danno patrimoniale anche se non incide sulla
capacità di lavoro e guadagno del soggetto stesso, perché può tradursi in un danno alla vita di
relazione, suscettibile di sottrargli chances di carriera e sviluppo delle sue attività. E nella stessa
prospettiva si è affermata la natura patrimoniale del danno biologico.
Oggi il trattamento del danno non patrimoniale si basa su:
- Quel particolare tipo di danno non patrimoniale che corrisponde al danno morale
soggettivo è risarcibile solo nei casi tassativamente fissati dalla legge (in sostanza: solo se
deriva da reato);
- Il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo è risarcibile, anche se non
deriva da reato, quando consiste una lesione di interesse costituzionalmente protetto ad es
l’interesse a una serena vita familiare (su questa base si è deciso che in caso di lesione che
impedisce l’attività sessuale, il risarcimento spetta non solo alla vittima ma anche al suo
coniuge); l’interesse all’integrità psico-fisica (la cui lesione dà luogo al danno biologico);
l’interesse al pieno realizzarsi delle proprie potenzialità di vita (la cui lesione è il danno
esistenziale).
La lesione di valori della persona può infliggere alla vittima anche danni economici. Chi subisce
una lesione fisica ne ricava sofferenza e quest’ultimo è un danno non patrimoniale, ma
affronta anche spese per curarsi e perde guadagni per il periodo in cui non può lavorare e
questo è un danno patrimoniale nella doppia forma danno emergente e lucro cessante. Chi
viene diffamato soffre un danno morale per l’umiliazione e vergogna; ma se la diffamazione lo
scredita nel suo ambiente professionale facendogli perdere affari e clienti, la vittima riceve
anche un danno patrimoniale. In casi del genere, la vittima ha diritto a cumulare i risarcimenti
di entrambi i tipi di danno.
L’INGIUSTIZIA DEL DANNO
Art 2043 ci dice che un danno è risarcibile solo se è ‘ingiusto’, ovvero contrario al diritto,
antigiuridico. Questa qualificazione però è molto vaga, bisogna precisare i criteri in base ai quali
può dirsi che un danno è contrario al diritto.
- Comportamento che viola una norma e che quindi è un illecito. Norme (penali) vietano
omicidio, lesioni personali, diffamazione. Un’altra norma (civile) vieta agli imprenditori di
farsi concorrenza con metodi scorretti art 2598 e coì via. È il criterio più coerente alla
funzione sanzionatoria della responsabilità civile: applicandolo si colpisce con la sanzione