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QUESTIONI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Le norma sulla responsabilità civile affrontano e risolvono tre questioni:

- La questione del SE consiste nello stabilire se il danno verificatosi debba essere risarcito

à

o no. È la questione fondamentale: selezione fra danni risarcibili e non. Per darle risposta

entrano in gioco varie regole che riguardano essenzialmente la natura e l’origine del

danno;

- La questione de CHIà si apre sul presupposto che la prima abbia avuto risposta

affermativa, occorre definire chi è l’obbligato a risarcirlo. Se ne occupano le regole

sull’individuazione dei responsabili; 68

- La questione del QUANTOà o del come, dà per scontato che il danno sia risarcibile e che

ne sia individuato il responsabile: si tratta a questo punto di stabilire quale somma di

denaro il responsabile deve pagare al danneggiato, in quale altro modo deve riparare il

danno verificatosi. Intervengono le regole sui rimedi contro il danno.

FUNZIONI DELLA RESPNSABILITA’ CIVILE

1. FUNZIONE COMPENSATIVA

Occorre compensare il danneggiato per la perdita subita, reintegrare il suo patrimonio

ingiustamente diminuito, riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso.

Ha però un limite: corrisponde solo o prevalentemente al punto di vista del singolo

danneggiato, non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Se A, avendo distrutto l’auto

di B che vale 20 mila euro lo risarcisce con questa somma, allora B è soddisfatto perché si trova

nella stessa situa economica in cui si trovava prima del fatto dannoso. Ma anche dopo il

risarcimento resta il fatto che a disposizione della società c’è un’auto in meno, per la società

quel valore è perso per sempre. Quindi questa funzione non è mai pienamente soddisfacente

dal punto di vista sociale. Inoltre, in molti casi non riesce a soddisfare neppure il danneggiato:

se X ferisce da rendere cieco Y o uccide suo padre, certo Y ha diritto a un risarcimento in

denaro ma questo non compensa la perdita.

2. FUNZIONE PREVENTIVA

Permette alla responsabilità civile di operare come strumento efficiente dal punto di vista non

solo individuale ma anche sociale: anziché limitarsi a intervenire dopo che il danno si è

verificato, per redistribuirne il peso fra danneggiato e responsabile, qui l’obiettivo è intervenire

prima che i danni si verifichino, allo scopo di impedire che si producano o almeno ridurne il

numero, con il risultato di evitare o almeno limitare la distribuzione di ricchezza. Realizza

questo obiettivo con l’efficacia deterrente della minaccia del risarcimento. In questo modo la

funzione preventiva concentra l’attenzione non sui potenziali danneggiati, ma sui potenziali

responsabili. Se i soggetti sanno che se causano un danno dovranno risarcirlo, per evitarlo

sono portati a comportarsi in modo tale che non si creino i presupposti. Il risultato è che si

verificano meno danni di quelli che si verificherebbero se i soggetti non avessero da temere

nessuna conseguenza per i danni causati.

3. FUNZIONE SANZIONATORIA

Concentra l’attenzione soprattutto sul responsabile. L’obiettivo è punire il responsabile per un

suo comportamento riprovevole. Questa funzione ha senso nei soli casi in cui la responsabilità

deriva da un illecito, consistente nella violazione di qualche norma giuridica: perché solo in tal

caso c’è un comportamento socialmente e giuridicamente riprovevole del soggetto.

Negli ordinamenti 800eschi prevaleva la concezione etica della responsabilità civile, che portava a

considerare la funzione sanzionatoria come quella prevalente. In seguito, la prospettiva cambia e

si afferma una concezione pratica della responsabilità civile. Dove è essenziale che chi ha patito un

danno riceva un adeguato risarcimento. Questa nuova concezione valorizza la funzione

compensativa-> attenzione si sposta dal danneggiante al danneggiato.

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE

Crescente il ricorso all’assicurazione come strumento per affrontare il fenomeno dei danni.

Già a inizi Novecento, nel setto degli infortuni sul lavoro si afferma il sistema dell’assicurazione

obbligatoria gestito da un’organizzazione pubblica. Dal 1969 vige il sistema per l’assicurazione

obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica: la vittima di un incidente strada

normalmente ottiene il risarcimento non dal responsabile ma dalla compagnia assicuratrice presso

la quale il responsabile si è assicurato. 69

Questa tendenza di assicurarsi corrisponde al valorizzare sempre più l’obiettivo di compensare il

danneggiato e sempre meno ci si preoccupa di individuare e colpire il responsabile.

Quindi oggi problema: il responsabile di un danno non lo risarcisce personalmente; e sempre più

spesso il danneggiato cerca il risarcimento non dal responsabile ma dal suo assicuratore.

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’

a. Occorre ci sia un danno subito da un altro soggetto

b. Che questo danno possa qualificarsi ingiusto

c. Che ci sia un nesso di casualità tra il fatto e il danno

d. Che l’autore del fatto, da cui il danno deriva, abbia capacità di intendere e volere

e. Che il fatto, da cui il danno deriva, sia stato compiuto senza giustificazione

f. Che il danno sia imputabile al soggetto di cui si indaga la responsabilità in base a due

possibili criteri:

- Che il danno sia stato causato per colpa o con dolo del soggetto

- Oppure che il danno rientri in un rischio che la legge addossa al soggetto.

IL DANNO

Art 2043. Distinzione fra due tipi di danno: danno patrimoniale (sottocategorie danno emergente e

lucro cessante) e danno non patrimoniale.

L’importanza di questa distinzione dipende dalla presenza di una norma diretta a limitare la

risarcibilità del danno non patrimoniale.

DANNO NON PATRIMONIALE

Sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua

persona, come tale non suscettibile di diretta valutazione economica: lezione dell’integrità fisica;

offesa all’onore, ingiurie o diffamazioni; violenza sessuale; abuso di nome e immagine; perdita di

una persona cara della quale qualcuno ha causato la morte.

Ne derivano conseguenze spiacevoli come sofferenza, paura, umiliazione-> esse costituiscono il

danno morale in senso stretto o danno morale soggettivo.

Il danno non patrimoniale ha un trattamento giuridico diverso da un danno patrimoniale: mentre

quest’ultimo è risarcibile in via generale, il danno non patrimoniale è dichiarato risarcibile solo nei

casi determinati dalla legge art 2059.

I casi di risarcibilità del danno non patrimoniale quindi son casi tipici, previsti in numero chiuso. Il

caso praticamente più importante in cui i danni non patrimoniali risultano risarcibili è quello in cui

tali danni derivano da un reato: la norma che lo prevede è l’art 185 Codice penale. È perciò

risarcibile danno causato da lesioni fisiche, omicidio, violenza sessuale, diffamazioni poiché tutti

questi sono reati.

Al di fuori di questa previsione, la risarcibilità del danno non patrimoniale è normativamente

disposta solo in casi particolari e marginali ad es espressioni offensive rivolte all’avversario in un

processo civile art 89 Codice di procedura civile; trattamento illecito di dati personali; ingiusta

privazione di libertà personale per responsabilità di un magistrato.

Inizialmente ciò che non era causato da reato non era risarcibile, ma danni patrimoniali possono

anche derivare da fatti che non hanno rilevanza penale quindi si sono cercate vie per allargare la

risarcibilità del danno non patrimoniale. Si è anche prospettato di cancellare l’art 2059 sostenendo

l’incostituzionalità: ma idea rifiutata. E gli interpreti hanno lavorato per allargare le maglie del

2059. Un modo è consistito nel sostenere che certi tipi di danno, anche se a prima vista sembrano

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non patrimoniali, in realtà hanno natura patrimoniale ad es si è affermato che se una lesione di

una integrità fisica causa un danno estetico questo è danno patrimoniale anche se non incide sulla

capacità di lavoro e guadagno del soggetto stesso, perché può tradursi in un danno alla vita di

relazione, suscettibile di sottrargli chances di carriera e sviluppo delle sue attività. E nella stessa

prospettiva si è affermata la natura patrimoniale del danno biologico.

Oggi il trattamento del danno non patrimoniale si basa su:

- Quel particolare tipo di danno non patrimoniale che corrisponde al danno morale

soggettivo è risarcibile solo nei casi tassativamente fissati dalla legge (in sostanza: solo se

deriva da reato);

- Il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo è risarcibile, anche se non

deriva da reato, quando consiste una lesione di interesse costituzionalmente protetto ad es

l’interesse a una serena vita familiare (su questa base si è deciso che in caso di lesione che

impedisce l’attività sessuale, il risarcimento spetta non solo alla vittima ma anche al suo

coniuge); l’interesse all’integrità psico-fisica (la cui lesione dà luogo al danno biologico);

l’interesse al pieno realizzarsi delle proprie potenzialità di vita (la cui lesione è il danno

esistenziale).

La lesione di valori della persona può infliggere alla vittima anche danni economici. Chi subisce

una lesione fisica ne ricava sofferenza e quest’ultimo è un danno non patrimoniale, ma

affronta anche spese per curarsi e perde guadagni per il periodo in cui non può lavorare e

questo è un danno patrimoniale nella doppia forma danno emergente e lucro cessante. Chi

viene diffamato soffre un danno morale per l’umiliazione e vergogna; ma se la diffamazione lo

scredita nel suo ambiente professionale facendogli perdere affari e clienti, la vittima riceve

anche un danno patrimoniale. In casi del genere, la vittima ha diritto a cumulare i risarcimenti

di entrambi i tipi di danno.

L’INGIUSTIZIA DEL DANNO

Art 2043 ci dice che un danno è risarcibile solo se è ‘ingiusto’, ovvero contrario al diritto,

antigiuridico. Questa qualificazione però è molto vaga, bisogna precisare i criteri in base ai quali

può dirsi che un danno è contrario al diritto.

- Comportamento che viola una norma e che quindi è un illecito. Norme (penali) vietano

omicidio, lesioni personali, diffamazione. Un’altra norma (civile) vieta agli imprenditori di

farsi concorrenza con metodi scorretti art 2598 e coì via. È il criterio più coerente alla

funzione sanzionatoria della responsabilità civile: applicandolo si colpisce con la sanzione

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatildeB16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Torino o del prof Mantelero Alessandro.