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Differenza tra mediatore e mandatario

Ai sensi dell'art. 1703 del cod. civ. «Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra». Il codice civile fornisce la nozione di mandato, di conseguenza il mandatario è la parte che si obbliga tramite contratto a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte, il mandante.

Mediatore

Della mediazione non viene data la nozione, bensì l’art. 1754 è rubricato “mediatore”. L’attività del mediatore, e quindi la mediazione, è la messa «...in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare...», ex 1754 cod. civ. In particolare, il mediatore non è «...legato ad alcuna di esse da rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza» ex 1754 cod. civ., a differenza del contratto di mandato.

Principali differenze tra i due istituti

Proprio questa è la prima differenza tra i due istituti: il mandato è un contratto tipico; la natura contrattuale o meno della mediazione è dibattuta; la mediazione non è una forma di rappresentanza. Altra divergenza tra i due istituti è il fattore economico: il mandato si presume oneroso, ex art. 1709 cod. civ., «spetterà al mandante dimostrare che il mandato era stato pattuito come gratuito», quindi sarà stabilito dall’autonomia contrattuale delle parti, mentre nell’art. 1755 cod. civ. è previsto che «Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento».

Mandato e mediazione

Nel mandato chi conclude l’affare, o meglio chi compie uno o più atti giuridici, è il mandatario, per conto e in nome del mandante, ex art. 1704 cod. civ., o per conto del mandante ma in nome proprio, col successivo «obbligo, in virtù del mandato - senza rappresentanza - ricevuto, di trasferire al mandante gli effetti giuridici e materiali dell’attività svolta in nome proprio, ma nell’interesse del mandante». Nella mediazione, grazie all’attività del mediatore, sono le parti a concludere un affare.

Imparzialità

Altro aspetto che differenzia i due istituti è l’imparzialità: in generale il mandatario, che sia investito di procura o meno, fa gli interessi del mandante. «L’elemento caratterizzante la figura del mediatore è l’imparzialità, intesa quale assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di prestazione institoria, e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario. Essa distingue il mediatore dal mandatario quale, accettando l’incarico volto alla conclusione di un affare, si obbliga a curarne l’esecuzione, maturando il diritto al compenso dal mandante indipendentemente dal risultato conseguito; laddove il mediatore ha solo l’onere di mettere in relazione i due contraenti, interponendosi fra loro in maniera neutrale ed imparziale, appianando le eventuali divergenze per farli pervenire alla conclusione dell’affare, alla quale è subordinato il diritto al compenso».

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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