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Corte ravvisa che ci sia diversa configurazione della responsabilità
In sostanza, nel caso del mediatore non mandatario, provando di non aver agito come mandatario di una delle parti, sarà responsabile ex art. 1759 cod. civ., mentre nel caso di mediatore-mandatario, e quindi vedendosi attribuire da una delle parti un incarico, oltre agli effetti previsti dagli artt. 1710 e ss. del cod. civ., risponde, ove si comporti in modo illecito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex. art. 2043 c.c. nei confronti del soggetto "destinatario" della sua attività.
che assume quindi, in quanto estraneo a detto rapporto contrattuale, la qualità di terzo. Resta di fatto che il mediatore, pur non essendo legato ad alcun vincolo contrattuale con le parti, è tenuto alla diligenza media, qualificata in relazione alla natura professionale dell'attività svolta. Ciò è confermato dalla necessità d'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede specifici requisiti di cultura e competenza e che è distinto in differenti sezioni, tra le quali si trovano quella degli agenti immobiliari e quella degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso (per l'attuale normativa inerente all'iscrizione al ruolo si veda il D. lgs. 59/2010). Questo mette il mediatore nella condizione di poter ricevere l'eventuale provvigione, ma nell'ipotesi che l'affare comprenda un bene immobile perché ne abbia l'effettivo diritto, la L. 4 agosto 2006, n. 248, cheLa figura del mediatore ordinario, La figura e la responsabilità del10 Eleonora Bazzo, inmediatore ordinario e del mediatore mandatario, Cass. Civ. III Sez. 14 Luglio 2009 n.nota a16382, Giurisprudenza italiana,in Gennaio 2010, p. 65.
La responsabilità del mediatore ordinario, La figura e la responsabilità del11 Eleonora Bazzo, inmediatore ordinario e del mediatore mandatario, Cass. Civ. III Sez. 14 Luglio 2009 n.nota a16382, Giurisprudenza italiana,in Gennaio 2010, p. 65.