vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Designa un procedimento logico che serve ad individuare una serie di diritti e obblighi che, seppur
non considerati dalle parti o secondo l’ordinamento, sono particolarmente adatti a realizzare gli
interessi perseguiti. Questi diritti e obblighi, a determinate condizioni, acquistano efficacia insieme
a diritti e obblighi voluti dalle parti. Ruolo fondamentale nello svolgimento di questa operazione
logica è la nozione di fonte d’integrazione, che attiene al concetto che questi diritti e obblighi
ulteriori rispetto a quelli voluti dalle parti si ricavano da determinati parametri quali:
• Previsione di legge: si distingue tra:
1. Norme suppletive: hanno la funzione di supplire alla mancanza di previsione delle parti
e di colmare una lacuna del regolamento contrattuale;
2. Norme imperative: dispongono l’inserimento automatico di clausole anche in
sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti, con il risultato di arricchire o
modificare il regolamento contrattuale. Ciò avviene anche contro la volontà delle parti al
fine di realizzare l’interesse generale o quello di determinate categorie.
• Usi negoziali o contrattuali: gli usi normativi sono fonti di interpretazione che comportano
norme terziarie, per cui non possono derogare alla legge. Gli usi contrattuali possono, però,
derogare alle norme suppletive (sono diversi dagli usi normativi, che riguardano una
generalità di soggetti);
• Equità: si attribuisce al giudice il potere discrezionale di stabilire una serie di diritti e
obblighi che servono ad equilibrare, soprattutto in senso economico, il valore delle
prestazioni delle parti;
• Buona fede: si attribuisce al giudice il potere di conferire efficacia a diritti e obblighi che,
secondo le circostanze, in qualche misura evitano dei vantaggi abusivi o degli svantaggi
sproporzionati tra le parti. La buona fede evita che le parti possano trincerarsi dietro la
formale attuazione alla lettera del contratto.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Con il contratto a favore di terzi, le parti si accordano affinchè un’altra persona acquisti uno dei
diritti derivanti dal contratto. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto, autonomi rispetto a
quello dello stipulante, contro il promittente per effetto della stipulazione, la quale è consentita
soltanto se lo stipulante vi ha interesse, anche di natura non patrimoniale (es: genitore che stipula
in favore del figlio una locazione di un immobile in una sede universitaria dove il figlio studia). I
soggetti coinvolti sono il promittente (che esegue la prestazione), lo stipulante (che ha interesse
che il terzo riceva la prestazione o il bene) e un terzo (che riceve la prestazione o il bene dal
promittente). Requisito causale è che il contratto corrisponda ad un interesse dello stiupulante. Se
manca l’interesse, secondo una teoria si verifica la nullità del contratto, secondo un’altra teoria la
nullità riguarda solo l’attribuzione al terzo, quindi il contratto continua a produrre effetti tra le parti.