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Lezione efficacia contratto collettivo e rappresentatività

Efficacia oggettiva

L'efficacia oggettiva riguarda i rapporti che intercorrono tra il contratto collettivo e il contratto individuale, che coinvolge il singolo lavoratore e il singolo imprenditore. Cosa succede se una pattuizione fatta a livello collettivo nazionale viene derogata in sede individuale?

Es.: Il datore di lavoro potrebbe imporre nel contratto una clausola peggiorativa delle condizioni lavorative (in pejus). Egli potrebbe assumere con mansioni di impiegato un soggetto, il contratto collettivo prevede una retribuzione di 1500 euro, ma il datore di lavoro impone una retribuzione di 1200 euro.

Contratto individuale vs collettivo

Il contratto individuale è equivalente a quello collettivo? Può derogarlo? Essendo entrambi contratti, si è indotti alla risposta affermativa. Il lavoratore firma il contratto, quindi acconsentirebbe anche alle clausole in pejus. Quindi, al fine dell'inderogabilità del contratto collettivo è necessaria una norma che preveda che il contratto individuale non può derogare in peggio il contratto collettivo.

Come si risolve questo problema?

  • Art. 2066 c.c., comma I: "I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano" risolve il problema disponendo che il contratto individuale non può discostarsi dal contratto collettivo. Le clausole dei contratti individuali preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che la clausola contenga disposizioni favorevoli. Questo meccanismo di prevalenza è definito inderogabilità in pejus.
  • Tale regola è presidiata dal meccanismo del comma 2: "Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette", per cui, se in concreto c'è una clausola difforme, essa potrà essere impugnata dal lavoratore, il quale ne potrà chiedere la nullità e la sostituzione automatica ex lege con la clausola del contratto collettivo conforme.

Questo meccanismo deroga alle regole del diritto privato, perché in genere in un contratto vale la regola "utile per inutile non vitiatur". Invece, in questo caso, se si annulla la clausola, si annulla tutto il contratto. A tutela del lavoratore si reagisce prevedendo la sostituzione della clausola del contratto collettivo.

L'art. 2066 va contestualizzato nel periodo storico in cui esistevano le corporazioni. Nell'ambito della gerarchia delle fonti il contratto collettivo era su un gradino più alto rispetto a quello individuale, ma più basso rispetto alla legge. (Si veda l'art. 12 delle preleggi, che riporta ancora le norme corporative). Il punto che avvantaggia questa norma è che sicuramente l'autonomia collettiva prevale su quella individuale.

Quadro antecedente alla Costituzione

Tuttavia, questo è un quadro antecedente alla Costituzione. Infatti, dopo il 1948, il contratto collettivo, complice la non attuazione dell'art. 39 cost, viene considerato in base alle categorie di diritto privato. Ciò significa che due contratti alla stregua del diritto comune sono sullo stesso piano. L'ordinamento costituzionale pone il contratto collettivo sullo stesso piano di quello privato.

L'art. 2066 c.c. è abrogato? Non si pone il problema dell'inderogabilità, al limite si pone un probl...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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