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STATI UNITI
Gli stati uniti sono il paese con la più lunga tradizione normativa antitrust, che risale alla fine
del secolo scorso. Le prime iniziative legali in difesa della concorrenza furono dirette proprio
contro gli abusi dei trusts (imprese che si univano per ricevere tutte una quota dei proventi) e
quindi si parlò di leggi antitrust.
La nascita delle grandi società industriali sul finire del XIX secolo aveva portato all’attenzione
del governo USA il problema degli abusi di posizione dominante.
La prima legge antitrust, lo Sherman Act, fu approvata nel 1890 e tuttora è lo strumento
principale della politica antitrust negli USA.
Le parti principali dello Sherman Act sono:
-‐ sezione 1 = proibisce le intese tra imprese a scapito dell’interesse pubblico
-‐ sezione 2 = tentativi di monopolizzazione del mercato
Nel 1914 lo Sherman Act venne integrato dal Clayton Act (il solo Sherman Act non era in
grado di contrastare atteggiamenti di concorrenza sleale, soprattutto a causa
dell’interpretazione che la Corte Suprema dava a questa legge) allo scopo di controllare i
monopoli nella loro fase di formazione, mediante l’identificazione di una serie di pratiche
considerate illegali.
Le principali sezioni del Clayton Act sono:
-‐ sezione 2 = proibisce la discriminazione del prezzo di vendita
-‐ sezione 3 = rende illegale la pratica di assoggettare l’acquisto di un bene alla clausola
di acquisto di un altro prodotto o di non avere rapporti commerciali con un
concorrente del venditore
-‐ sezione 7 = impone restrizione alle fusioni e acquisizioni di imprese.
Sempre nel 1914, il Congresso degli Stati Uniti istituì un’Autorità antitrust, il Federal Trade
Commission (FTC), incaricata di investigare e applicare le norme antitrust.
Nel corso degli anni, fino ad oggi, si sono poi susseguiti una serie di interventi normativi (i più
importanti il Robinson-‐Patman Act-‐1936, il Wheeler-‐Lea Act 1938, il Celler-‐Kefauver
Amendment-‐1950).
Le procedure della normativa antitrust statunitense
I procedimenti antitrust possono essere attivati:
a) per iniziativa dell’Antitrust Division del DOJ.
b) Per iniziativa della FTC.
c) Per iniziativa del procuratore generale di uno Stato, sulla base delle leggi antitrust dei
singoli Stati.
d) Su denuncia di parte.
Molto spesso le cause antitrust statunitensi si concludono con accordi stragiudiziali (che non
costituiscono prova di colpevolezza degli imputati) fra le parti che includono una serie di
procedure e azioni alle quali gli accusati si devono attenere.
Le autorità giudicanti possono imporre una serie di pene che vanno dalle misure strutturali,
alle ingiunzioni a non mettere in atto alcuni comportamenti o ad adottarne altri, alle multe,
fino alla prigione (oltre che risarcimenti in alcuni casi).
Come in altri paesi, sono esclusi dalla normativa antitrust alcuni settori, fra i quali vi sono
quello dell’agricoltura, le assicurazioni, l’editoria.
La normativa antitrust comunitaria
In Europa la tutela della concorrenza è sempre stata valutata con minor peso rispetto agli USA
(intervento pubblico più come mezzo per favorire la crescita).
La politica della concorrenza attualmente è però parte integrante del Trattato di Roma (quello
che istituisce la Comunità Europea-‐1957) e la libera concorrenza è anche un obbiettivo
primario dell’UE (nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa-‐2004).
Le norme sulla concorrenza sono contenute negli artt. 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (corrispondenti agli art. 81-‐89, nella versione previgente
del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d’impresa.
Il Trattato di Roma stabilisce che uno dei mezzi cruciali per raggiungere gli obbiettivi della
Comunità (uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei
risultati economici, un accrescimento del tenore e della qualità della vita, la coesione
economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri, ecc., art.2) sia un regime inteso a
garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno (art.3)
Nell’UE l’attuazione delle norme a tutela della concorrenza è affidata alla Commissione
Europea. Nel sistema voluto dall’UE, le autorità antitrust e i giudici nazionali sono ugualmente
competenti ad applicare la normativa comunitaria sulla concorrenza. A tal fine uno dei
Commissari è preposto alla politica per la concorrenza ed è coadiuvato dalla Direzione
generale per la concorrenza.
L’avvio del procedimento per l’adozione di una decisione da parte della Commissione può
avvenire o su denuncia da parte di un operatore danneggiato dall’intesa o se ci sono sospetti e
segni di un comportamento collusivo in un dato settore. Mentre per quanto riguarda la
posizione dominante, essa è definita come il potere economico di una o più imprese di influire
in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza o di precluderla sensibilmente.
La politica europea è nata tardi