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OM   O OM   OM   OM  

O

M   M  

Il rapporto BM /D rappresenta la propensione del pubblico a detenere scorte di

p

moneta legale rispetto ai depositi bancari, mentre il rapporto RB/D rappresenta

la misura delle scorte in base monetaria detenute dalle banche. Se si indicano

tali rapporti rispettivamente con p e b, la formula diventa:

OM = BM [(p+1)/(p+b)]

la quale indica che OM è direttamente proporzionale alla BM e ad un termine,

quello tra parentesi, che dipende dal livello della propensione di liquidità del

pubblico e delle banche. Questo termine è comunemente denominato moltipli-

catore e rappresenta un elemento importante negli interventi della Banca cen-

trale ai fini del controllo dell’offerta di moneta. Il processo di moltiplicazione si

mantiene stabile se non cambiano le propensioni per la liquidità del pubblico e

delle banche (quindi se i coefficienti p e b sono stabili). Inoltre sappiamo anche

che il livello p è influenzato principalmente dal rendimento degli impieghi al-

ternativi alla moneta legale (tasso di interesse sui depositi) e dall’efficienza dei

meccanismi operativi del sistema dei pagamenti (diffusione delle carte di credi-

to); mentre il coefficiente b dipende dal costo della detenzione delle riserve

bancarie.

Gli strumenti di controllo dell’offerta di base monetaria adottati dalla BCE so-

no due:

• le operazioni di mercato aperto, ossia operazioni di pronti contro termi-

ne (con effetti temporanei) in cui la banca è acquirente di titoli a pronti

quando vuole immettere BM e venditore quando la vuole ridurre; in altri

casi si tratta di operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo, che

comportano quindi una correzione permanente nella base monetaria;

• le operazioni su iniziativa delle controparti, ossia operazioni di finan-

ziamento marginale o di deposito marginale di durata overnight (con sca-

denza a 24 ore) e con frequenza a discrezione delle controparti; esse con-

sentono alle singole banche di risolvere rispettivamente momentanee ca-

renze/eccessi di BM evitando che gli squilibri si traducano in eccessiva

volatilità dei tassi interbancari.

Ogni banca deve poi garantire sistematicamente la propria capacità di far fronte

a tutte le richieste di pagamento delle controparti, detenendo scorte monetarie

adeguate rispetto alle previsioni di fabbisogno, e cioè di deficit di liquidità gene-

rati da temporanei surplus di uscite sulle entrate. Pertanto le scorte monetarie

detenute per motivi operativi costituiscono una parte delle RB considerate nel

moltiplicatore; l’altra parte di domanda di BM è data dalla riserva di liquidità

obbligatoria, ossia da un vincolo di riserva minima che le banche devono dete-

nere presso la BCN in una determinata percentuale delle passività, con durata

inferiore ai 2 anni. Storicamente la riserva obbligatoria è nata come strumento

di tutela dei depositanti, e poi ha avuto funzione diretta nello schema del con-

trollo monetario. Nello schema del SEBC, ha invece la funzione di creare una

domanda stabile di riserva bancaria.

4. La regolamentazione e la vigilanza del sistema finanzia-

rio

La classificazione degli strumenti di vigilanza più comunemente adottata si

basa sulla natura degli interventi e tiene conto delle finalità cui ogni strumento

  12  

in primis si rivolge. Tale classificazione prevede quattro categorie di strumenti:

• la vigilanza strutturale, che si propone di determinare la configurazione

di mercato più idonea a produrre la migliore combinazione tra dimensio-

ne e mix produttivo dei singoli intermediari e alto grado di soddisfazione

per gli utilizzatori finali. Fondamentalmente, quindi, la vigilanza struttu-

rale si propone di regolare la struttura dell’offerta in un determinato mer-

cato con lo scopo di massimizzare la dialettica competitiva (con il vincolo

di non superare un accettabile livello di instabilità). A tal fine, gli stru-

menti di intervento significativi riguardano: l’entrata nel mercato;

l’assetto organizzativo degli intermediari operanti (operazioni di fusio-

ne, incorporazione, ecc.); la gamma delle attività che può svolgere ciascun

intermediario; gli interventi amministrativi su quantità e prezzi degli in-

termediari;

• la vigilanza prudenziale, costituita da strumenti che assumo la forma di

“criteri di gestione”, ai quali gli intermediari devono attenersi e che sono

finalizzati al controllo e alla delimitazione dei rischi. A differenza degli in-

terventi di natura strutturale, quelli di natura prudenziale evitano di con-

dizionare direttamente il mercato, esprimendo le regole su come si deve

operare nel mercato stesso: si tratta infatti regole oggettive e neutrali, tra-

sparenti e stabilite ex-ante, in modo da essere una forma di incenti-

vo/vincolo per gli intermediari. I principali strumenti di intervento sono:

i coefficienti di bilancio applicati agli intermediari; l’adeguatezza organiz-

zativa con riguardo alla dimensione delle risorse tecniche, manageriali e

professionali, alla presenza di strumenti operativi che consentano il ri-

spetto del principio di indipendenza organizzativa e gestionale, e ai requi-

siti di onorabilità, di competenza e di esperienza;

• la vigilanza informativa (fair play regulation), che comprende tutti gli

strumenti di comunicazione e d’informazione che possono contribuire a

ridurre le asimmetrie informative tipiche dell’attività finanziaria, dalle

quali derivano comportamenti che portano all’impoverimento degli

scambi e quindi al “fallimento del mercato”;

• la vigilanza protettiva, che comprende strumenti per gestire le situazioni

di crisi degli intermediari con l’esigenza di far fronte al principio fonda-

mentale della tutela del risparmiatore. La vigilanza protettiva si riferisce

principalmente a due ambiti di applicazione:

quello destinato alla prevenzione, mediante interventi interni ed

o esterni per evitare che situazioni aziendali di temporanea difficoltà

possano degenerare in uno stato di crisi grave non recuperabile (in-

terventi di rifinanziamento della Banca centrale per affrontare le si-

tuazioni di illiquidità delle banche);

quello che, quando la crisi è irreversibile, provvede alla messa in li-

o quidazione dell’intermediario.

Con il termine ordinamento delle attività finanziarie si intende l’insieme delle

norme volte a disciplinare le attività e le istituzioni dell’intermediazione finan-

ziaria in un dato contesto politico-amministrativo che in genere coincide con lo

Stato, o con un contesto più ampio, come l’UE. In particolare, nel contesto ita-

  13  

liano l’intermediazione finanziaria viene disciplinata per tipologie di attività, ad

ognuna delle quali corrisponde di fatto un ordinamento specifico:

• ordinamento delle attività bancarie e creditizie;

• disciplina dei mercati di strumenti finanziari;

• ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento;

• ordinamento delle attività di gestione collettiva del risparmio;

• ordinamento dell’attività assicurativa.

1. La banca è definita come l’impresa che è autorizzata all’esercizio

dell’attività bancaria costituita dalla raccolta del risparmio e dall’esercizio

del credito in forma esclusiva. Le banche inoltre esercitano ogni altra attivi-

tà finanziaria in base alla propria disciplina, fatte salve le riserve di attività

previste dalla legge. Con questa esclusione sono esercitabili tutte le attività

ammesse al “mutuo riconoscimento”, e cioè quelle attività che le banche

possono esercitare direttamente o indirettamente in qualsiasi Paese comu-

nitario, in forza dell’autorizzazione ricevuta nel Paese di origine (ne sono un

es.: la raccolta dei depositi, le operazioni di prestito, il leasing finanziario,

ecc.). L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria viene concessa

dalla Banca d’Italia quando ricorrono determinate condizioni:

• la forma di s.p.a. o di soc. cooperativa per azioni a responsabilità limi-

tata;

• il versamento del capitale minimo richiesto;

• la presentazione del programma concernente l’attività iniziale, con

l’atto costitutivo e lo statuto;

• i requisiti di onorabilità stabiliti per i soci;

• la struttura proprietaria che rispetti i presupposti dell’autorizzabilità;

• i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

I modelli organizzativi attraverso i quali viene esercitata l’attività bancaria

sono diversi. Tutti però si possono ricondurre a due modelli base:

• banca universale, ossia un ente creditizio che raccoglie fondi e concede

finanziamenti in ogni forma e con scadenze diverse, opera in tutti i set-

tori del mercato dei capitali e fornisce un’ampia gamma di servizi di

consulenza e d’intermediazione;

• gruppo plurifunzionale, ossia un sistema coordinato di società specia-

lizzate in determinati servizi creditizi e finanziari, governato da una so-

cietà capogruppo che svolge funzioni di pianificazione strategica.

2. La disciplina dei mercati di strumenti finanziari prevede principalmente la

distinzione tra mercati regolamentati e non. Uno dei cambiamenti più im-

portanti avvenuto nel corso degli anni Novanta nell’assetto dei mercati di

strumenti finanziari è stato quello dell’adozione sistematica di forme giuri-

diche, proprietarie e comportamentali di carattere privatistico. In termini

generali le motivazioni di tale cambiamento sono dovute:

• all’intensificazione della competizione sovranazionale sia tra interme-

diari finanziari che tra mercati;

• all’innovazione tecnologica che consente il passaggio dai mercati fisici

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a quelli telematici;

• alla rottura dei confini spaziali che consente ai mercati di competere,

come qualsiasi impresa, su fattori distintivi come la qualità e il costo

dei servizi offerti;

• all’adozione di una visione imprenditoriale in cui prevalgono autono-

mia gestionale ed autoregolamentazione.

Secondo una specifica normativa legislativa, l’organizzazione e la gestione

dei mercati regolamentati ha carattere d’impresa ed è esercitata da società

per azioni anche senza scopo di lucro. La normativa inoltre demanda alla

CONSOB il compito di determinare il capitale minimo delle società di ge-

stione e le attività connesse e strumentali che quest

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A.A. 2009-2010
44 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paola Mero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Massari Manuela.