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I SISTEMI TURISTICI LOCALI

(DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001)

PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo l’entrata in vigore del codice del turismo?

Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato –

unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà,

contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il

“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile

sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della

potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in

materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la

riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta.

In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate

distinte questioni di legittimità costituzionale.

Le violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni

Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio

costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere

invocato l’interessa unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del

turismo. Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione

pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle

disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona

parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice, per il vero, il superamento della più rigida disciplina

previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli

enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di curo, soggiorno e turismo e successivamente

sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica – fu salutata

come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle

attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non

corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunale, provinciale e regionali.

Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V

della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema

turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di

un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto c

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e gestione delle imprese turistiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bailetti Giacomo.
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