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I SISTEMI TURISTICI LOCALI
(DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001)
PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo l’entrata in vigore del codice del turismo?
Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato –
unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile
sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della
potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in
materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la
riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta.
In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate
distinte questioni di legittimità costituzionale.
Le violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni
Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio
costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere
invocato l’interessa unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del
turismo. Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione
pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle
disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona
parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice, per il vero, il superamento della più rigida disciplina
previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli
enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di curo, soggiorno e turismo e successivamente
sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica – fu salutata
come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle
attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non
corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunale, provinciale e regionali.
Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V
della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema
turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di
un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto consistere in un programma di sviluppo
turistico o nell’organizzazione che se ne occupa. Pertanto risulta del tutto contrastante con l’odierno
riparto della potestà legislativa in materia di turismo il citato art. 23 del nuovo codice che detta una
disciplina, per quanto piuttosto “leggera”, relativamente all’organizzazione pubblica locale per lo
sviluppo turistico, tanto più in quanto pretende di stabilire le forme attraverso cui le Regioni devono
provvedere al riconoscimento dei sistemi turistici locali.
Art. 23 codice del turismo
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso
forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del
turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del
capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
ART. 5 legge 135/01
Contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni
diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
Mentre l’art. 5 definisce i sistemi turistici locali, traccia le linee del procedimento di creazione dei
sistemi, individua nel riconoscimento dei sistemi il compito fondamentale delle regioni, identifica nel
fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica lo strumento destinato a favorire l’avvio dei progetti di
sviluppo , assegna al Fondo unico per gli incentivi alle imprese il finanziamento dei progetti
interregionali o sovra regionali, prevede la possibilità di destinare ulteriori provvidenze ed agevolazioni
allo sviluppo dei sistemi.
Art. 6
Istituisce presso il Ministero delle Attività Produttive un apposito Fondo di cofinanziamento dell’offerta
turistica destinato al finanziamento dei progetti di sviluppo dei STL
Art. 7 comma 1°
Definisce come imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la
produzione, commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei
Sistemi Turistici Locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
Costretto a misurarsi con il mutato aspetto costituzionale e con la nuova formulazione dell’art.117
Cost., il D.P.C.M. assicura infatti un’attuazione soltanto formale della 135/01.
Il radicalizzarsi della contrapposizione tra l’accentramento della funzione di governo e il trasferimento
delle attribuzioni a livello locale ha generato un provvedimento che rinuncia a dettare le attese “linee
guida”, per limitarsi ad introdurre alcuni essenziali “principi di armonizzazione”.
Elementi caratterizzanti i stl
Il territorio: ambito territoriale avente determinate caratteristiche ed aspirazioni di sviluppo ;
Comunità locale: intesa non solo come comunità aperta all’accoglienza del turista, ma anche come
insieme di soggetti pubblici e privati chiamati a fare sistema e condividere le scelte di sviluppo
turistico locale e di governo del territorio;
Progetto di sviluppo: il sistema turistico non è un organizzazione, né tantomeno un nuovo Ente
pubblico, ma è anzitutto un progetto di sviluppo dell’offerta turistica, condiviso da tutti i soggetti
interessati alla crescita economica del territorio, diretto a realizzare o migliorare il prodotto,
eventualmente a promuoverlo e commercializzarlo; in sostanza il stl è un progetto di sviluppo.
Vocazione degli STL
Realizzazione dei progetti di sviluppo diretti alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla creazione
di nuovi prodotti o servizi, all’incremento dell’offerta turistica locale anche attraverso la gestione e
l’organizzazione dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti accompagnata dalla:
a) Promozione dell’offerta turistica e di attività di marketing in favore del territorio interessato.
b) commercializzazione del prodotto turistico locale
Soggetti promotori
Soggetti pubblici: (enti locali, enti funzionali enti pubblici direttamente o indirettamente interessati
alla commercializzazione del prodotto turistico escluse le regioni alle quali spetta il riconoscimento;
Soggetti privati: imprese turistiche altre imprese direttamente o indirettamente interessate allo
sviluppo promozione e commercializzazione del prodotto turistico singoli o associati in cooperazione
finalizzata alla realizzazione di un progetto di sviluppo
Riconoscimento
Il riconoscimento degli STL per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del
territorio, anche ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, spetta alle Regioni.
Spetta alle Regioni scegliere le modalità di riconoscimento, può essere:
dal basso: sono i soggetti pubblici e privati che presentano un progetto di sviluppo alla Regione e ne
chiedono il riconoscimento (es. Lombardia )
dall’alto: sono le Regioni ad individuare le aree turisticamente rilevanti e a proporre agli enti locali e ai
soggetti privati di creare dei STL (Veneto è la Regione che individua direttamente gli STL ed esercita le
funzioni di programmazione e coordinamento attraverso il programma triennale di sviluppo. Il territorio
della regione è suddiviso in 14 ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea che
coincidono con gli ambiti delle vecchie APT).
FINANZIAMENTO (art. 5 comma 4°)
Ciascuna regione definisce la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo nei limiti delle risorse
disponibili presso il Fondo di cofinanziamento per l’offerta turistica.
Art. 6 istituisce presso il Ministero delle attività produttive un apposito FONDO PER IL
FINANZIAMENTO dei STL per il miglioramento della qualità dell’offerta al pubblico (70% distribuito
equamente, 30% sulla base dei progetti).
Il ministero dell’industria provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei STL per i progetti in
ambiti regionali e sovraregionali attraverso il Fondo Unico per gli Incentivi alle imprese.
Il sistema turistico del Lago di Como
La Giunta Regionale con delibera n° 9473 del 20 maggio 2009 ha approvato il Programma di Sviluppo
Turistico 2010-2012 e, di conseguenza, ha rinnovato il riconoscimento del Sistema Turistico Lago di
Como.
Si tratta di un fatto molto importante nella vita del Sistema in quanto, come prevede la normativa
regionale (L. r. 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”), i Sistemi
Turistici necessitano del riconoscimento ogni tre anni sia per poter interloquire con la Regione nelle sue
azioni promozionali, sia per accedere alle risorse destinate a Enti pubblici e imprese dedicate al
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