I SISTEMI TURISTICI LOCALI
(DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001)
PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo l’entrata in vigore del codice del turismo?
Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato –
unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile
sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della
potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in
materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la
riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta.
In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate
distinte questioni di legittimità costituzionale.
Le violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni
Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio
costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere
invocato l’interessa unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del
turismo. Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione
pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle
disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona
parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice, per il vero, il superamento della più rigida disciplina
previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli
enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di curo, soggiorno e turismo e successivamente
sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica – fu salutata
come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle
attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non
corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunale, provinciale e regionali.
Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V
della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema
turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di
un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto c
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