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Economia e gestione delle imprese turistiche - i sistemi turistici locali Pag. 1
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I SISTEMI TURISTICI LOCALI

(DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001)

PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo l’entrata in vigore del codice del turismo?

Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato –

unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà,

contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il

“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile

sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della

potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in

materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la

riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta.

In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate

distinte questioni di legittimità costituzionale.

Le violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni

Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio

costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere

invocato l’interessa unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del

turismo. Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione

pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle

disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona

parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice, per il vero, il superamento della più rigida disciplina

previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli

enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di curo, soggiorno e turismo e successivamente

sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica – fu salutata

come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle

attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non

corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunale, provinciale e regionali.

Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V

della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema

turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di

un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto consistere in un programma di sviluppo

turistico o nell’organizzazione che se ne occupa. Pertanto risulta del tutto contrastante con l’odierno

riparto della potestà legislativa in materia di turismo il citato art. 23 del nuovo codice che detta una

disciplina, per quanto piuttosto “leggera”, relativamente all’organizzazione pubblica locale per lo

sviluppo turistico, tanto più in quanto pretende di stabilire le forme attraverso cui le Regioni devono

provvedere al riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Art. 23 codice del turismo

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti

territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,

ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o

dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso

forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla

formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del

turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del

capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, a riconoscere i

sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

ART. 5 legge 135/01

Contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni

diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,

compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese

turistiche singole o associate.

Mentre l’art. 5 definisce i sistemi turistici locali, traccia le linee del procedimento di creazione dei

sistemi, individua nel riconoscimento dei sistemi il compito fondamentale delle regioni, identifica nel

fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica lo strumento destinato a favorire l’avvio dei progetti di

sviluppo , assegna al Fondo unico per gli incentivi alle imprese il finanziamento dei progetti

interregionali o sovra regionali, prevede la possibilità di destinare ulteriori provvidenze ed agevolazioni

allo sviluppo dei sistemi.

Art. 6

Istituisce presso il Ministero delle Attività Produttive un apposito Fondo di cofinanziamento dell’offerta

turistica destinato al finanziamento dei progetti di sviluppo dei STL

Art. 7 comma 1°

Definisce come imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la

produzione, commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli

stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei

Sistemi Turistici Locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico

Costretto a misurarsi con il mutato aspetto costituzionale e con la nuova formulazione dell’art.117

Cost., il D.P.C.M. assicura infatti un’attuazione soltanto formale della 135/01.

Il radicalizzarsi della contrapposizione tra l’accentramento della funzione di governo e il trasferimento

delle attribuzioni a livello locale ha generato un provvedimento che rinuncia a dettare le attese “linee

guida”, per limitarsi ad introdurre alcuni essenziali “principi di armonizzazione”.

Elementi caratterizzanti i stl

Il territorio: ambito territoriale avente determinate caratteristiche ed aspirazioni di sviluppo ;

Comunità locale: intesa non solo come comunità aperta all’accoglienza del turista, ma anche come

insieme di soggetti pubblici e privati chiamati a fare sistema e condividere le scelte di sviluppo

turistico locale e di governo del territorio;

Progetto di sviluppo: il sistema turistico non è un organizzazione, né tantomeno un nuovo Ente

pubblico, ma è anzitutto un progetto di sviluppo dell’offerta turistica, condiviso da tutti i soggetti

interessati alla crescita economica del territorio, diretto a realizzare o migliorare il prodotto,

eventualmente a promuoverlo e commercializzarlo; in sostanza il stl è un progetto di sviluppo.

Vocazione degli STL

Realizzazione dei progetti di sviluppo diretti alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla creazione

di nuovi prodotti o servizi, all’incremento dell’offerta turistica locale anche attraverso la gestione e

l’organizzazione dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti accompagnata dalla:

a) Promozione dell’offerta turistica e di attività di marketing in favore del territorio interessato.

b) commercializzazione del prodotto turistico locale

Soggetti promotori

Soggetti pubblici: (enti locali, enti funzionali enti pubblici direttamente o indirettamente interessati

alla commercializzazione del prodotto turistico escluse le regioni alle quali spetta il riconoscimento;

Soggetti privati: imprese turistiche altre imprese direttamente o indirettamente interessate allo

sviluppo promozione e commercializzazione del prodotto turistico singoli o associati in cooperazione

finalizzata alla realizzazione di un progetto di sviluppo

Riconoscimento

Il riconoscimento degli STL per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del

territorio, anche ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, spetta alle Regioni.

Spetta alle Regioni scegliere le modalità di riconoscimento, può essere:

dal basso: sono i soggetti pubblici e privati che presentano un progetto di sviluppo alla Regione e ne

chiedono il riconoscimento (es. Lombardia )

dall’alto: sono le Regioni ad individuare le aree turisticamente rilevanti e a proporre agli enti locali e ai

soggetti privati di creare dei STL (Veneto è la Regione che individua direttamente gli STL ed esercita le

funzioni di programmazione e coordinamento attraverso il programma triennale di sviluppo. Il territorio

della regione è suddiviso in 14 ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea che

coincidono con gli ambiti delle vecchie APT).

FINANZIAMENTO (art. 5 comma 4°)

Ciascuna regione definisce la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo nei limiti delle risorse

disponibili presso il Fondo di cofinanziamento per l’offerta turistica.

Art. 6 istituisce presso il Ministero delle attività produttive un apposito FONDO PER IL

FINANZIAMENTO dei STL per il miglioramento della qualità dell’offerta al pubblico (70% distribuito

equamente, 30% sulla base dei progetti).

Il ministero dell’industria provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei STL per i progetti in

ambiti regionali e sovraregionali attraverso il Fondo Unico per gli Incentivi alle imprese.

Il sistema turistico del Lago di Como

La Giunta Regionale con delibera n° 9473 del 20 maggio 2009 ha approvato il Programma di Sviluppo

Turistico 2010-2012 e, di conseguenza, ha rinnovato il riconoscimento del Sistema Turistico Lago di

Como.

Si tratta di un fatto molto importante nella vita del Sistema in quanto, come prevede la normativa

regionale (L. r. 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”), i Sistemi

Turistici necessitano del riconoscimento ogni tre anni sia per poter interloquire con la Regione nelle sue

azioni promozionali, sia per accedere alle risorse destinate a Enti pubblici e imprese dedicate al

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Dettagli
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e gestione delle imprese turistiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bailetti Giacomo.