I sistemi turistici locali (definiti dall'art. 5 legge 135 del 29 marzo 2001)
Premessa: il futuro dei STL dopo l'entrata in vigore del codice del turismo
Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl. ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato – unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio – il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta.
Violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni
In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate distinte questioni di legittimità costituzionale. Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere invocato l’interesse unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del turismo.
Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice. Per il vero, il superamento della più rigida disciplina previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di curo, soggiorno e turismo e successivamente sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica – fu salutata come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunale, provinciale e regionali.
Tuttavia, la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto
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