Esame: economia e gestione della banca
Introduzione storica
A metà dell’Ottocento, l’attività creditizia in Italia era svolta soprattutto da banchieri privati, per lo più di origine mercantile. Le loro necessità di provvista erano soddisfatte dalle banche di risparmio. Queste ultime erano apparse in Europa nel Settecento allo scopo di educare al risparmio i ceti meno abbienti. Accanto ai banchieri privati spiccava la presenza di banchi di giro e circolazione i quali, oltre all’attività bancaria consueta, svolgevano il ruolo di emissione.
Nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia: il Paese ereditò insieme ai debiti e alla situazione economica precedente, anche le banche di emissione degli stati predecessori.
Banca d’Italia
Nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia: il Paese ereditò insieme ai debiti e alla situazione economica precedente, anche le banche di emissione degli stati predecessori. La situazione era dunque molto complessa e andava rapidamente riordinata. A tal proposito nel 1874 venne varata una legge che permetteva di emettere moneta solamente alle seguenti banche:
- Banca Nazionale del Regno d’Italia
- Banca nazionale di Toscana
- Banca Toscana di Credito
- Banco di Sicilia
- Banco di Napoli
- Banca Romana
In seguito allo scandalo della Banca Romana e delle gravi irregolarità registrate nella gestione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si rese necessario il riordino degli istituti di emissione.
Uno dei primi sostenitori dell'unico ente emittente fu Cavour, ma per questioni politiche fu ostacolato nel suo intento. Tuttavia, nel 1893 un’operazione di fusione tra la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale di Toscana e la Banca Toscana di Credito diede vita alla Banca d'Italia, che diventò operativa il 1° Gennaio 1894. Il primo compito alla Banca d'Italia fu quello di liquidare la Banca Romana. Quest’ultima, a seguito della nomina di Roma capitale, aveva elargito prestiti in grandi quantità che causarono presto lo scoppio della bolla edilizia.
Con il R.D.L. del 6 maggio 1926, Banca d’Italia ebbe il privilegio riservato dell’emissione. Attualmente sostituita dalla BCE, gestore della politica monetaria, la BI e le altre banche centrali nazionali sono enti di coordinamento.
Anni '30
Negli anni '30 si affermò il modello tedesco della cosiddetta banca mista: le imprese potevano partecipare liberamente al capitale sociale delle banche e viceversa. A questo particolare si aggiungeva anche una scarsissima diversificazione del rischio. Tali banche avevano una struttura patrimoniale debole; esse impiegavano una consistente parte dei depositi rimborsabili a vista in operazioni di credito a medio e lungo termine, creando così forti squilibri di liquidità.
La debolezza di tale sistema emerse in modo eclatante con alcuni dissesti bancari tra cui, in particolare, il fallimento della Banca Italiana di Sconto. Furono così emanati, nel 1926, alcuni decreti il cui corpo consisteva essenzialmente in tre elementi:
- Autorizzazione di BI all’esercizio dell’attività e apertura di filiali
- Serie precisa di limiti nella raccolta delle risorse, nell’impiego e nella destinazione degli utili
- Istituzione di un albo pubblico delle aziende di credito
La legislazione del 1926 si dimostrò poco organica, così quando la grande crisi mondiale del 1929 investì anche il nostro Paese, il nostro sistema bancario era ancora fortemente legato alla grande industria e venne perciò a trovarsi in gravi difficoltà. Lo Stato dovette allora intervenire con un duplice obiettivo:
- Favorire il finanziamento degli investimenti durevoli delle imprese mediante mutui a medio-lungo termine
- Rilevare le partecipazioni industriali possedute dalle banche onde restituire ad esse la necessaria liquidità
Nacquero, così, l'IMI (Istituto mobiliare italiano), sorto nel 1931, e l'IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), costituito nel 1933 e divenuto il perno del sistema delle partecipazioni che lo Stato si era trovato a possedere.
Le legge bancaria del 1936
La riforma bancaria del 1936 fu un intervento organico, integrale e unitario la quale poggiava essenzialmente sui seguenti punti qualificanti:
- Introduzione della specializzazione temporale e operativa degli enti creditizi
La legge bancaria del ’36 prevedeva l’introduzione della specializzazione temporale e operativa degli enti creditizi. La legislazione, in particolare, prevedeva una suddivisione netta tra:
- Aziende ordinarie di credito, ossia banche atte a raccogliere i risparmi a breve scadenza e volte a finanziare esclusivamente il credito commerciale
- Gli istituti di credito speciale, cui era riservato il finanziamento a medio-lungo termine (> 18 mesi)
Ciò significava l'abbandono del modello della banca mista e il passaggio al sistema della banca pura, caratterizzato da una stretta correlazione tra le forme della raccolta e la durata delle operazioni di impiego. Mentre la prima parte di questo obiettivo venne realizzata completamente, collocando le aziende di credito dentro categorie precise, per il credito a medio-lungo termine la riforma fu solo abbozzata e risultò successivamente del tutto insufficiente ad accompagnare le grandi trasformazioni che il paese conobbe nei decenni post-bellici. Le aziende di credito vennero rigidamente distinte in:
- Banche pubbliche
- Istituti di credito di diritto pubblico
- Casse di risparmio
- Monti di pietà: erogavano prestiti alle classi meno abbienti con un pegno (garanzia su bene mobile). Inizialmente, non era previsto l'interesse perché il tempo è di Dio, per cui non poteva essere pagato all'uomo.
- Banche private
- Banche di credito ordinario, costituite in forma di società anonime, antenate delle moderne Spa
- Banche popolari
- Casse rurali e artigiane
Queste ultime due avevano la forma di cooperativa con scopo mutualistico, e non lucrativo, in quanto il loro obiettivo principale era dare prestiti ai soci a condizioni si favore.
- Banche di interesse nazionale
- Si trattava delle ex banche miste.
- Affermazione del principio della separatezza tra banche e industria
Le banche non potevano assumere partecipazioni in imprese e viceversa. Si pose fine al modello della banca mista. Entrambi i vincoli erano violabili se subordinate ad autorizzazione della Banca d'Italia.
Nel 1936 il sistema era altamente vigilato e si parlava di un sistema a discrezionalità amministrativa. Il sistema bancario di quegli anni venne definito foresta pietrificata: non si poteva operare senza autorizzazione della BI. Poiché la concorrenzialità era controllata si può concludere che in quegli anni l’attenzione era posta sulla stabilità e non sulla competitività.
TUB: controllo susseguente – liquidazione volontaria, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa
Accanto alla liquidazione volontaria, le principali procedure che si applicano nel caso della crisi di una banca sono: l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Di seguito si riportano nel dettaglio le relative normative.
- Liquidazione volontaria
La liquidazione volontaria è subordinata a delibera assembleare. Le banche devono informare tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società.
- Amministrazione straordinaria
Il MEF, su proposta della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della banca quando:
- Si verifichino gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni delle disposizioni legislative
- Siano previste gravi perdite di patrimonio
- Lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria
Banca d’Italia nomina:
- Uno o più commissari straordinari
- Un comitato di sorveglianza
I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti. L’amministrazione straordinaria dura per il periodo massimo di un anno, eccezionalmente prorogabile di altri sei mesi, e può concludersi con il superamento della situazione di crisi e la ricostituzione degli organi della banca oppure con la liquidazione coatta della medesima.
- Liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche quando sia in corso l’amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo norme ordinarie.
Banca d’Italia nomina:
- Uno o più commissari liquidatori
- Un comitato di sorveglianza
La disponibilità e l’amministrazione dei beni sono trasferiti al commissario/i liquidatore/i. A questi ultimi spetta la stesura dello stato passivo, di provvedere alla liquidazione dell’attivo e alla distribuzione delle somme così ricavate.
I cambiamenti della L. B. del 1936: gli anni ’70-‘80
Negli anni ’70 e ’80 sopraggiungono alcune direttive comunitarie:
- Direttiva 780/1977
- Direttiva 646/1989
Esse poggiano sui seguenti principi fondamentali:
- Principio di libera operatività
Il principio di libera operatività presuppone il passaggio da un sistema a discrezionalità amministrativa ad uno a libera operatività. Il cambiamento non indica un abbattimento dei controlli delle autorità di vigilanza, ma un impiego di strumenti diversi da quelli tradizionalmente usati: si tratta del patrimonio di vigilanza (patrimonio minimo che una banca deve possedere per poter operare) e del coefficiente di solvibilità (permette di individuare il patrimonio necessario a fronte di un determinato livello di rischio) elaborati dall’accordo di Basilea del 1988.
- Principio di despecializzazione
Il principio di despecializzazione abbatte la distinzione tra aziende di credito ordinarie e istituti di credito speciale, proponendo la banca universale o il gruppo bancario.
a) Banca universale → è un unico soggetto giuridico, che rappresenta anche un’unica entità economica, svolgente al proprio interno tutte le attività bancarie (a breve, medio e lungo termine) e parabancarie (offrendo, ad esempio, i servizi di leasing e factoring). Tale banca promuove la massima coordinazione e costi ridotti (economie di scale) a discapito della minore specializzazione.
b) Gruppo bancario → è costituito da una pluralità di soggetti giuridici (che mantengono la propria indipendenza e autonomia patrimoniale) rappresentanti congiuntamente un unico soggetto economico. All’interno del gruppo i vari componenti si dedicano a diverse attività: accanto all’istituto bancario in senso stretto, vi sono, per esempio, società di leasing e factoring. La massima specializzazione del gruppo bancario comporta lo svantaggio di una minore coordinazione e di costi più elevati.
In Italia prevale questa forma.
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Banca universale | Massima coordinazione, Costi ridotti (economie di scala) |
| Gruppo bancario | Massima specializzazione, Costi elevati, Coordinazione minore |
- Principi di libertà di stabilimento e mutuo riconoscimento
I principi di libertà di stabilimento e mutuo riconoscimento riconoscono alle banche degli stati membri della Comunità Europea la possibilità di aprire filiali o prestare servizi in paesi della CEE diversi da quello di origine. A tali principi si affianca quello dell’Home Country Control: il controllo sulla succursale compete all’autorità del paese di origine.
- Principio di libera concorrenza
Il principio di libera concorrenza presuppone l’abbattimento del sistema a concorrenzialità controllata e lo trasforma in un mercato a carattere privatistico.
Privatizzazione del sistema bancario italiano
Legge Amato 1990 La privatizzazione del sistema bancario italiano fu introdotta con la legge Amato del ‘90. Quest’ultima dà priorità al conferimento. La banca pubblica istituiva o creava una società privata e le conferiva l’attività bancaria, ottenendo azioni in cambio. La società privata, dunque, si trasformava in una banca privata, mentre la banca pubblica in una fondazione (si trattava delle vecchie banche pubbliche che perseguono fini di pubblico interesse e di utilità sociale).
Fino 1994 Al 1994 le fondazioni avevano l'obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie. Tuttavia, in seguito al recepimento della direttiva “Dini” tale obbligo fu eliminato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni. Ciò favorì l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate.
1998 Nel 1998, con la legge "Ciampi", fu sancito l’obbligo della perdita da parte delle fondazioni del controllo sulle banche conferitarie attraverso la vendita, entro 6 anni, delle partecipazioni di controllo. Inoltre, fu prevista la variazione dello statuto delle fondazioni in modo da renderle dei soggetti giuridicamente privati.
Per incentivare la perdita del controllo fu previsto dalla legge un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. La legge prevedeva che le partecipazioni venissero vendute entro 6 anni.
- Partecipazioni vendute nei primi 4 anni → non occorre pagare l’imposta sulla plusvalenza realizzata.
- Partecipazioni vendute nei residui 2 anni → occorre pagare un’imposta ridotta. Quindi, prima un’esenzione fiscale (primi 4 anni) e poi un’agevolazione fiscale (ultimi due anni).
2000 In Europa, nel 2000, venne sollevata un’obiezione che riguardava la legittimità costituzionale di tale operazione poiché secondo la CEE violava il principio di libera concorrenza. Il MEF, di conseguenza, bloccò tale operazione nonostante qualcuno avesse già venduto le partecipazioni. La CONSOB intervenne stabilendo di indicare in bilancio una passività latente per debiti per imposte. Successivamente, nel 2002, l’ente rese note le decisioni della Commissione europea ricevendo il consenso per continuare quanto iniziato con la legge Ciampi.
2002 Legge finanziaria del 2002: tale legge prevedeva che nell’organo di indirizzo (CDA) delle fondazioni dovesse essere presente la prevalente rappresentanza del territorio. Tuttavia, nel 2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle Fondazioni dei rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane. La ragione è da ritrovarsi nel fatto che le leggi precedenti avevano sancito la trasformazione delle fondazioni in soggetti giuridicamente privati: una nuova immissione dello Stato negli organi direttivi non era accettabile.
Esempio: banca con partecipazioni detenute da 5 diverse fondazioni che in totale formano il 51% → più fondazioni congiuntamente potrebbero possedere e controllare la banca pur rispettando la legge Ciampi. La compagnia San Paolo detiene il 7% di ISP, che è posseduta per il 10% da fondazioni.
In Italia, nel 2016, esistevano 88 fondazioni:
- 34 di esse non avevano partecipazioni in banche
- 46 avevano delle partecipazioni di minoranza (rispettando la legge Ciampi)
- 8 hanno partecipazioni di maggioranza nelle banche (contro la legge Ciampi) → ciò è possibile perché questi casi ricadono sotto una deroga del 2003.
2008 - 2013 Con senso di responsabilità, dopo la crisi scoppiata nel 2008, mentre gli investitori istituzionali uscivano dalle banche italiane, le Fondazioni non hanno fatto mancare il proprio sostegno e, quando le Autorità di vigilanza, EBA in testa, hanno chiesto interventi di ricapitalizzazione, esse hanno partecipato a consistenti quanto determinanti aumenti di capitale. Tra il 2008 e il 2013, le Fondazioni hanno partecipato ai rafforzamenti patrimoniali richiesti dalle Autorità di vigilanza, sottoscrivendo gli aumenti di capitale delle banche partecipate per circa 7,5 miliardi di euro.
1993 TUB
Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) fu emanato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1994. Esso sostituì tutta la legislazione bancaria italiana in quanto i numerosi provvedimenti legislativi, emanati in seguito al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, avevano reso la situazione bancaria e creditizia italiana per nulla chiara.
Decreto Legge 1/9/93 numero 385 – TUB
Art. 10 TUB: Attività bancaria (intermediazione creditizia)
Ai sensi dell’art. 10 del TUB:
- La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
- L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
- Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
L’attività bancaria si concretizza nella raccolta del risparmio tra il pubblico (es. c/c) e esercizio del credito (es. mutuo). I risparmi raccolti dalla banca sono impiegati per erogare prestiti e finanziamenti alle imprese e alle famiglie secondo diverse forme tecniche.
Ai sensi dell’art. 11 del TUB:
- È raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.
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