ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA
Introduzione (storia)
In Italia vi sono 459 banche italiane. Esse possono essere di tre tipi: 1) s.p.a., BP, BCC,
quest’ultime anche le più numerose.
NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA BANCARIA
Nel 1926: vi era solo il codice di commercio (1882)
Situazione Anni ’90:
- Banca mista: compenetrazione tra banche e imprese, potevano partecipare
reciprocamente al capitale sociale l’una dell’altra significa rischio di fallimento
maggiore.
- Bassa diversificazione del rischio: banche si concentravano solo su un settore
impresa, senza diversificare (sceglievano un solo settore ed investivano li).
- Squilibrio di liquidità: confusione tra liquidità a breve e medio/lungo periodo.
Queste tre caratteristiche insieme, portavano ad un ALTO RISCHIO, scoppiato poi nel 1929 (con il crollo
della borsa di wall street).
Vennero prese due decisioni per “risolvere” questo problema: 1) 1933, IRI (istituto nazionale
ricostruzione industriale).
2) 1936, L.B. (legge bancaria).
LEGGE BANCARIA 1936 (L.B.)
Due paletti: 1) Specializzazione delle banche in due categorie principali:
a) Azione ordinaria di credito (operazioni
attive/passive nel breve periodo <= 18 mesi);
b) Istituti di credito speciale (operazioni
attive/passive > 18 mesi).
Questa distinzione di scadenza poteva essere subordinata, in relazione alla durata appunto,
con l’autorizzazione da parte di banca d’Italia, ma la risposta era principalmente negativa.
(non più un’unica banca mista, venne
2) Separazione tra banche ed imprese negata la
reciproca partecipazione).
Tipologie di banche:
- I.C.D.P (Istituto Credito Diritto Pubblico);
- C.R. (Cassa di Risparmio);
- MP (Monti Pietà, monti di credito di pegno);
- BCO (Banche di Credito Ordinario);
- C.R.A (Casse Rurali Artigianali);
- B.P. (Banche Popolari);
- B.I.N (Banche Interesse Nazionale).
Le banche erano pubbliche o private? Nel 1936 la realtà non era così chiara, vi erano banche
pubbliche/private o miste.
BANCHE PUBBLICHE (ICDP, CR, MP) anche le più numerose
MP: erogavano finanziamenti alle persone meno agiate, che però non avevano modo di garantire questi
debiti con un’ipoteca ad esempio. Davano quindi un oggetto come pegno (es. fede nuziale d’oro) che aveva
un valore inferiore rispetto al prestito erogato. Se restituivano i soldi li veniva riconsegnato.
Una volta erano vietati gli interessi, divieto posto dalla Chiesa perché visti come il pagamento del tempo di
una persona, che essendo di Dio non poteva essere venduto per denaro.
(come e quando cambia la situazione?)
Il problema erano però le perdite; inizialmente qualche vescovo diede il consenso per gli interessi su alcuni
casi specifici, ma il SI definitivo fu posto da PAPA BENEDETTO XIV su un Enciclica nel 1/11/1745.
BANCHE PRIVATE (BCO, CRA, BP)
“anonima” società (antenate spa)
BCO: costituite in forma
costituite come cooperative (no obbiettivo di credito), con l’obbiettivo principale di
CRA e BP: mutualità
(cioè erogare prestiti ai propri soci a tassi più bassi di quelli sul mercato).
BANCHE MISTE (BIN) ma, erano possedute dall’IRI.
BIN: costituite giuridicamente come società anonime
La L.B 1936 dava molto potere alla B.I (foresta pietrificata, era tutto vietato quello che andava oltre i propri
compiti, se non previa autorizzazione della B.I.).
STORIA EMISSIONE MONETA
Con la legge del 1874 (consorzio obbligatorio tra gli istituti di emissione) si riservava a sole sei banche la
concessione di emissione della moneta.
BNRI (Banca Nazionale Regio d’Italia)
1)
2) BNT (Banca Nazionale Toscana)
3) BTC (Banca Toscana di Credito)
4) BN (Banco di Napoli)
5) BS (Banco di Sicilia)
6) BR (Banca Romana)
Nel 1893 si ha il primo cambiamento:
si fondono in un unico istituto dal quale nasce Banca D’Italia
1 + 2 + 3 (1/1/1894 inizia ad
operare). Il suo primo compito è stato quelli di liquidare Banca Romana (6) perché
pieno di debiti dopo aver erogato numerosi crediti per le costruzioni immobiliari che
andavano fallendo.
Nel 1894: erogatrici solo più B.I, B.N, B.S.
Nel 1926: resta solo B.I come erogatrice unica di moneta (BN e BS vengono acquisite da San Paolo e
Unicredit).
La moneta metallica viene coniata dalle singole BCN (zecca). E.U =28 paesi; € = 19 paesi;
La BCE decide quanto far stampare e le singole BNC stampano le banconote (essa decide anche i tagli da far
stampare ai singoli paese, ad es. Italia stamperà i 50€, la Francia i 20€ e cosi via).
Sempre con la L.B. 1936 la B.I. era l’organo di vigilanza assoluto = controllo
1) antecedente (creazione)
2) concomitante (operazioni)*
3) susseguente (cessazione)**
Ad oggi: 1) antecedente (creazione) SI
2) concomitante (operazioni) NO
3) susseguente (cessazione) NO
* : una nuova filiale può essere aperta solo con comunicazione alla B.I., che però può
CONCOMITANTE
opporsi per due motivi: a) vi sono già troppe banche dove si vuole aprire la nuova filiale (regola valida per
banche italiane e straniere facenti parte della UE). Quelle fuori UE devono avere
consenso esplicito da parte di B.I. (no consenso assenso).
b) non dispone delle risorse adeguate per la nuova apertura.
**SUSSEGUENTE: quando una banca vuole chiudere.
1) Volontariamente: subordinata alla delibera assembleare dei soci (sufficiente comunicazione
successiva a B.I.)
2) Imposta: 2.1) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Perché? Violazioni/irregolarità o per profitti negativi
Durata? 1 anno, con possibili variazioni.
Come? Viene eliminato il vecchio C.d.A., la B.I. nomina da 3 a 5 commissari
straordinari, vigilati da un consiglio di sorveglianza.
2.2) LIQUIDAZIONE COATTIVA AMMINISTRATIVA
Dopo l’amministrazione straordinaria se non vi è più nulla da fare non
Quando?
resta che liquidare la banca.
Come? Eliminato il CdA, B.I. nomina i liquidatori con sempre il consiglio di
sorveglianza a vigilare.
ANNI 70’-80’
Due direttive:
a) 780/1977
b) 646/1989
Cambia lo scenario Italiano PRINCIPI
1) Libertà di operatività (stabilità-trade off-competitività)
Vi è un cambiamento della realtà bancaria italiana passando dalla stabilità ad anche la
competitività, cambiando anche modo di controllare le banche. (BASILEA, patrimonio di
vigilanza e coefficiente di solvibilità).
Il PV (patrimonio di vigilanza è il patrimonio minimo che una banca deve possedere per poter
operare.
Il CS (coefficiente di solvibilità) è la frazione tra PV e il tot. Attivo per il rischio, che deve
essere maggiore o uguale ad una data percentuale (più le attività della banca sono rischiose più
patrimonio bisogna avere per operare.
2) Despecializzazione: vengono eliminate le suddivisioni in A.O.C. e R.C.S, le banche possono
fare qualsiasi tipo di operazione breve medio lungo periodo.
Vi è solo da prendere una decisione tra banca universale e gruppo bancario:
BANCA UNIVERSALE: unico soggetto giuridico ed economico propone qualunque tipo di
servizio (banca c/c, mutui, leasing, factoring …)
GRUPPO BANCARIO: tanti soggetti giuridici che costituiscono un unico gruppo economico
e offrono vari servizi separatamente.
BANCA UNIVERSALE GRUPPO BANCARIO
VANAGGI Max coordinazione Max specializzazione
Min costi (eco.scala)
SVANTAGGI Min specializzazione Min coordinazione
Max costi (no eco. Scala)
In Italia si è sviluppato e diffuso il gruppo bancario, conseguenza dell’evoluzione vista fin ora,
più semplice acquisire una società specializzata in una determinata attività, che chiedere
autorizzazione a B.I. per creare attività internamente in un unico soggetto giuridico.
Germania e Svizzera più orientate verso banca universale.
3) Libertà di stabilimento e mutuo riconoscimento: quello che svolgono le banche possono
svolgerlo in qualsiasi paese della UE (libertà stabilimento). L’Italia riconosce i paesi esteri,
quindi le relative banche, e viceversa loro riconoscono noi, e quindi le nostre banche (mutuo
riconoscimento).
Il controllo sull’operato delle banche in itinere, all’estero, viene
home country control,
effettuato dalla BCN del proprio paese. La BCN del paese in cui è stabilita, interviene solo in
secondo momento, ove la BCN di “casa” non svola il proprio lavoro.
un
4) Libera concorrenza (privatizzazione del sistema bancario italiano)
L. 218/90 = L. Amato si ha l’inizio della privatizzazione delle banche.
1
B. Pubblica Soc. Privata.
2
La b. pubblica conferisce alle società private l’attività bancaria, la quale diventa così una
1. vera e propria banca privata.
2. B. privata da le partecipazioni alla vecchia banca pubblica, ora diventata fonazione
bancaria. 1
fondazione B.privata
bancaria 2
La UE a tal proposito solleva un’obbiezione su tale trasformazione, perché essa è una
trasformazione si giuridica, ma non economica, per via della partecipazione nelle fondazioni
bancarie.
Direttiva DINI 1994 Legge CIAMPI
▪ Variazione dello statuto delle fondazioni per renderle soggetti
privati (se non lo fossero già).
▪ Obbligo alle fondazioni di vendere le partecipazioni alle b.
private. Questo perché? Perché le fondazioni hanno un
verso l’esigenza pubblica, difficile da far convivere
orientamento
con l’obbiettivo delle banche.
Come avviene la vendita delle partecipazioni?
Sul mercato entro sei anni, con esenzione da tasse sulle plusvalenze per chi le avesse vendute
nei primi quattro anni. Coloro i quali le avessero vendute negli ultimi due anni avrebbero
pagato una tassa agevolate. Oltre i sei anni, nominate commissioni per la vendita delle
partecipazioni, con tassazione piena delle plusvalenze.
2000 UE: formulazione della “violazione al principio di concorrenza”, per via delle
agevolazioni sulle vendite. Parte quindi l’indagine europea.
Interviene la CONSOB che consiglia alle fondazioni di scrivere in bilancio una passività
latente.
Nel 2002 finisce l’indagine e l’Europa da l’ok per le agevolazioni fiscali sulla vendita.
2001 (L.D. 2002): nell’organo di indirizzo delle fondazioni (CdA) deve essere prevista la
prevalente rappresentazione del territorio (comuni, province, regioni ecc) es. Chiamparino
nel CdA di San Paolo.
Tutto ciò scatena una “rivoluzione” delle fondazioni che nel 2003 portano questa legge
davanti alla corte costituzionale, la quale emana una sentenza a favore delle stesse
fondazioni, eliminando la legge sulla prevalenza del territorio.
VARIAZIONE L.B. ’36: creano un caos tutte le variazioni fatte su di essa, per cui nasce
D.Lgs. 1/9/1993 n°385 = TUB
(fatto per raccogliere e concentrare in un unico testo tutte le variazioni apportate
fino a quel momento e le varie leggi emanate).
Normativa bancaria
La banca svolge l’attività di intermediazione creditizia (art. 10 TUB) e quella mobiliare. L’intermediazione
creditizia si suddivide in raccolta fondi e impiego fondi. Tale attività è svolta solo ed esclusivamente dalle
banche, le altre società (leasing, factoring ecc.) non possono fare raccolta fondi perché non sono banche.
Le attività che invece le banche non possono svolgere sono quella di assicurazione (ammessa banca
assicurazione, ovvero vendere polizze assicurative ma non creandole), e la gestione collettiva del risparmio
(ovvero lasciati alle SGR, che possono far parte di un gruppo bancario).
BANCHE ITALIANE (controllo antecedente)
INFORMAZIONI BANCHE non BP/BCC BP BCC
FORMA GIURIDICA S.p.A SCARL (società SCARL
cooperativa a
responsabilità limitata)
CAP. SOCIALE 10 MLN 10 MLN 5 MLN
MINIMO
OBBIETTIVO Profitto Mutualità Mutualità
PERSEGUITO SOCI all’albo
Le banche che vengono autorizzate alla loro costituzione sono iscritte detenuto dalla B.I. Vi è la
revoca dell’autorizzazione
possibilità di quando:
- False dichiarazioni della banca
- Cap. sociale sotto il minimo richiesto
Interruzione dell’attività bancaria per più di sei mesi.
-
L’autorizzazione formalmente viene rilasciata dalla BCE su proposta della banca d’Italia (vale per tutte le
banche, ovviamente è la B.I. che controlla i requisiti).
La vigilanza avviene nel medesimo modo visto prima.
BANCHE = S.P.A.
Per acquistare le partecipazioni in b. SpA, serve l’autorizzazione di B.I. se:
1) Solo o con altri, si arriva a detenere il 10/20/30/50 % del cap. sociale, in ogni gradino quindi, non in
mezzo ai valori sopraindicati.
2) Indipendentemente dalla partecipazione si assume il controllo/influenza sulla/della banca (es.
famigliari del C.d.A.) vale sia per le persone fisiche che giuridiche.
BANCHE = SCARL (B.P.)
• >= 2€
VNaz
• Partecipazione (persona fisica/giuridica) <= 1% cap. sociale (entro un anno posso vendere
l’eccedente);
• N° min. soci = 200 (perdita di un socio, reintegro obbligatoriamente entro un anno, altrimenti si va
in liquidazione);
• Tot. Attivo <= 8 MLD. (se superato va ridotto entro un anno, altrimenti si liquida o va trasformata
in S.p.A.);
• Cap. Soc. min = 10 MLN;
• Utili: almeno il 10% per riserva legale; altre riserve o ai soci; altro, beneficienza/assistenza.
BANCHE = SCARL (B.C.C.)
• 25 € <= 500€
VNaz <=
• VNpartecipazioni <= 100 000
• N° min soci = 500
• Cap soc. min = 5 MLN
• Soci = residenti o operanti nella stessa zona della banca perché essa concede prestiti
prevalentemente ai soci.
• Utili: almeno 70% a riserva legale; fondi mutualistici per la cooperazione; soci; beneficienza.
Il legislatore ha recentemente inserito una variazione con la quale permette la creazione di gruppi tra le BCC.
MONETA BANCARIA (SCRITTURALE)
1) Usata da privati e imprese: - Assegni bancari
- Assegni circolari
- RID
- Bonifico
2) Usata solo da imprese: - MAV (incasso mediante avviso di versamento)
- RIBA
3) Usata solo da privati: - Carta di credito
- Carta di debito
- Carta pre-pagata
CAMBIALI CON SCADENZA
Sono titoli di credito, direttamente ed immediatamente “esecutive” si possono quindi far valere
direttamente sul debitore senza dover passare dal giudice.
Due tipologie: 1) PAGHERO’: è una promessa di pagamento (pagherò 500 euro tra tre mesi
all’emittente\beneficiario).
2) TRATTA: è un ordine di pagamento (ordino ad un mio debitore di pagare un
mio creditore). IO = traente; PAGA= trattario; CHI RICEVE= beneficiario.
È fondamentale che il trattario apponga la firma sulla cambiale, di accettazione
trattario accettante.
Obbligato principale è quindi: - Emittente (caso della pagherò);
- Trattario accettante (nella tratta) in caso di mancato
pagamento si pignorano i beni per pagare il debito.
In caso di nullatenenza dell’obbligato principale ci si rivolge all’obbligato di regresso = AVALLANTE
(garante) cioè su chi pone la firma garantendo al posto dell’obbligato principale.
Per rivolgersi su quest’ultimo però, serve l’atto di protesto ovvero il documento posto dall’ufficio giudiziale.
Vi è comunque l’obbligo di rivolgersi prima all’obbligato principale. I soggetti protestati vengono inseriti nel
bollettino dei protesti (visibile alla camera di commercio).
Le cambiali hanno una scadenza, ma prima che esse la raggiungano, possono essere trasferite a terzi, da
parte del beneficiario. Questo passaggio prende il nome di girata.
La girata avviene tra girante (beneficiario) e il GIRATARIO (beneficiario dopo la girata).
Può avvenire: 1) In bianco: il girante appone solo la propria firma, il titolo è al portatore, può essere
quindi trasferita come una banconota, cambia tipologia di titolo.
2) In pieno: si appone nome e cognome del giratario; il titolo è all’ordine (tipologia della
cambiale in generale).
METODI DI PAGAMENTO
1. ASSEGNO BANCARIO A VISTA (no scadenza)
È un titolo di credito simile alla cambiale tratta ( è sempre un ordine di pagamento imposto dal
correntista alla propria banca, in favore di un beneficiario).
I soggetti sono: il correntista, la banca ed il beneficiario.
Requisiti: Essere correntisti della banca con un c\c.
Banca deve aver rilasciato la convenzione d’assegno (carnet di assegni)
Sul c\c vi devono essere soldi (se non ci sono, l’assegno si dice scoperto).
L’assegno scoperto rappresenta un illecito amministrativo, per cui la banca:
a) Segnalerà il correntista alla CAI (centrale allarme interbancario);
b) Solleverà il protesto (essa non è l’obbligato principale ma solo lo strumento per il pagamento;
c) Multa;
d) Revoca di sistema (si ritira il libretto degli assegni per sei mesi, fino ad un massimo di due anni).
Tutto questo è evitabile con un pagamento tardivo (entro 60gg dal termine di presentazione
all’incasso). Se ciò avviene, la banca farà pagare al correntista oltre al capitale dell’assegno, una
multa pari al 10% del capitale, più gli interessi di more per il ritardo (0,3%) più le spese di protesto.
Composizione:
madre (memo per il correntista non obbligatoria la compilazione) + figlia (assegno bancario vero e
propri, da compilare e staccare per il beneficiario).
luogo e data emissione: vietata l’emissione assegni retro\post datati. Termini per l’incasso
sono di 8gg per assegno su piazza (pagabili nello stesso comune di emissione); e di 15gg
fuori piazza (pagabili in comune diverso da quelli di emissione). Termini dai quali partano i
60 giorni per il pagamento tardivo.
Importo: scritto due volte (una cifre, una lettere) se non coincidono prevale quella scritta il
lettere.
Incasso:
1) Girata in
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