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INFORMAZIONI
Per quanto riguarda le informazioni, queste devono essere inviate secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla Banca d'Italia e dalla Consob. La Banca d'Italia accoglie le informazioni inerenti l'attività bancaria in senso stretto. Alla Consob bisogna comunicare una serie di informazioni inerenti la fornitura dei servizi di investimento, rientrano in queste informazioni le segnalazioni alla Centrale dei Rischi che scattano quando ci sono degli affidamenti che superano la soglia obbligatorie ei 75000€ e per tutte le posizioni a sofferenza.
La finalità delle informazioni è quella di dare cognizione all'autorità di vigilanza circa l'andamento della gestione. A seguito della fornitura di queste informazioni obbligatorie scatta la vigilanza cartolare ovvero un'azione di controllo da parte dell'autorità a partire proprio dalle informazioni fornite dalle banche.
Le informazioni che vengono fornite
delleva di solvibilità e dei requisiti patrimoniali stabiliti dalle autorità di vigilanza. Rating e rating interno: il rating è una valutazione della solidità finanziaria di una banca effettuata da agenzie di rating indipendenti. Inoltre, le banche possono anche utilizzare un rating interno per valutare il rischio di credito dei propri clienti. Operazioni di mercato aperto: le banche possono partecipare a operazioni di mercato aperto, che consistono nell'acquisto o nella vendita di titoli di stato o altri strumenti finanziari per influenzare la liquidità del sistema bancario. Tassi di interesse: le banche possono fornire informazioni sui tassi di interesse applicati ai prestiti e ai depositi, nonché sulle politiche di gestione dei tassi di interesse. Rischio di credito: le banche devono comunicare informazioni sul rischio di credito, cioè la probabilità che un debitore non sia in grado di onorare i propri obblighi finanziari. Rischio di mercato: le banche devono anche fornire informazioni sul rischio di mercato, cioè la possibilità che fluttuazioni nei prezzi dei titoli o dei tassi di interesse possano influenzare negativamente il valore degli attivi e dei passivi della banca. Rischio operativo: le banche devono comunicare informazioni sul rischio operativo, cioè la possibilità che eventi interni o esterni possano causare perdite finanziarie. Queste sono solo alcune delle informazioni che le banche devono fornire ai propri stakeholders. La comunicazione trasparente e accurata di queste informazioni è fondamentale per garantire la fiducia del pubblico e degli investitori nel sistema bancario.siamo meno in grado di fronteggiarli in modo adeguato. Le informazioni mensili inviate alla Centrale dei Rischi riguardano principalmente le erogazioni di credito superiori a 75.000 euro e le sofferenze. Questo permette alla Banca d'Italia di monitorare l'evoluzione del rischio di credito all'interno delle banche e di intervenire, se necessario, con azioni correttive. È fondamentale che le segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi siano accurate e rispondenti alla situazione effettiva della banca. Segnalazioni errate rappresentano una violazione delle norme e se le banche non forniscono informazioni corrette alla Centrale dei Rischi, si ha una scarsa consapevolezza dei rischi e di conseguenza si è meno in grado di affrontarli adeguatamente.Delle carenti politiche difronte ai rischi. La Banca d'Italia prevede, oltre alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, delle specifiche segnalazioni delle partite anomale, quindi non solo delle sofferenze ma anche degli incagli.
INCAGLIO: condizione di temporanea difficoltà che si ritiene possa rientrare entro un ragionevole periodo di tempo. Al presentarsi dell'insolvenza, la posizione va passata a sofferenza. Si chiamano posizioni ad andamento anomalo perché si ritiene che sia venuto meno, in maniera definitiva o temporanea, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della banca. Proprio per permettere una corretta segnalazione delle posizioni ad andamento anomalo con Basilea2, le banche sono tenute a monitorare i ritardi nei pagamenti. Il segnale di ritardo nei pagamenti, che viene applicato a tutte le forme tecniche che prevedono una scadenza o dei piani di rimborso, viene reinterpretato per le forme tecniche, come le aperture.
di credito, dove non abbiamo una scadenza e il concetto di ritardo nei pagamenti è sostituito dal concetto di sconfinamento che si ha quando si utilizzano delle somme superiori ai limiti accordati, delinea una situazione sana se è accordato, temporaneo e limitato, una situazione patologica se è accordato ma è ormai fisso. Ritardo: rappresenta un segnale del passaggio da una situazione sana ad una situazione incagliata o a sofferenza. Nell'ambito delle informazioni periodiche da fornire alla Banca d'Italia rientrano le informazioni generali sulle esposizioni ai rischi, le banche devono cioè fornire alla Banca d'Italia informazioni sul rischio di credito; ciò significa che devono fornire indicazioni sulla composizione in forme tecniche del loro attivo ed inoltre il riferimento ai segmenti di clientela serviti ma classificati per settori economici, sempre con riferimento alla misurazione del rischio di credito il portafoglio crediti va.Riesposto per classi dimensionali. Queste informazioni, quella settoriale e quella per classi dimensionali servono per misurare il rischi di concentrazione della banca. Vanno fornite poi informazioni sul rischio di liquidità, per questo rischi viene chiesto non solo di riesporre l'attivo sulla base della scadenza delle singole forme tecniche ma servono