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L'attività bancaria e la banca

Legge bancaria del 1936

1936: Legge bancaria rimasta in vigore per 60 anni. La BI da banca di emissione diviene vera e propria banca centrale.

L'attività bancaria è di interesse pubblico ed è imperniata sulla raccolta di mezzi finanziari attraverso i depositi bancari soprattutto effettuati da soggetti che non conoscono bene i rischi e la loro gestione è corretta e prudente. È massima se le banche sono stabili.

Tutela del depositante

Per assicurare la stabilità delle banche, la legge bancaria ha cercato di assicurare la condizione di liquidità delle banche per far fronte agli impegni assunti nei confronti di terzi e di depositanti. La liquidità era assicurata bilanciando le scadenze delle operazioni attive con quelle passive.

Categorie di banche

  • Aziende ordinarie di credito: Abilitate a fare operazioni attive e passive nel breve termine cioè con scadenza max di 18 mesi. A esse erano vietate, per ridurre ulteriormente i rischi, operazioni possibili oggetto di immobilizzazione come ad esempio investimenti in azioni e partecipazioni.
  • Istituti di credito speciale: Abilitati a fare operazioni con scadenze superiori ai 18 mesi. Questi erano limiti derogabili attraverso autorizzazioni dell'organo di vigilanza (costituito nel dopoguerra dalla BI).

Funzioni della BI

  • Funzioni di organo di politica monetaria in grado di governare con molteplici operazioni la liquidità delle banche condizionando e orientando quindi la loro capacità di investimento.
  • Funzioni di organo di vigilanza sul sistema bancario, per esempio, per costituire o liquidare una banca, per aprire, chiudere o trasferire uno sportello, per derogare al principio di specializzazione delle scadenze.

Critica

La BI si preoccupò molto della stabilità delle banche rendendo così il mercato poco concorrenziale. In un mercato poco concorrenziale vi è posto per tutti: per le banche efficienti e per quelle meno o poco efficienti.

Il rapporto fiduciario tra depositante e banca

L'attività bancaria deve essere svolta da aziende strettamente legate a formare un vero e proprio sistema bancario. Essa si basa sulla fiducia della gente ed in particolare della clientela. Questo rapporto fiduciario riguarda tutti i clienti di tutte le banche ed è caratterizzato da una sorta di indifferenza nei confronti dell'una o dell'altra. Perciò a nessuna banca conviene che una concorrente sia in crisi per solidarietà nell'ambito del sistema bancario, perché una potenziale crisi bancaria, in presenza dei rapporti interbancari esistenti, potrebbe avere conseguenze negative anche su altre banche creditrici di quella in crisi: si tratta del cosiddetto effetto domino.

Concorrenza, liberalizzazione e direttive comunitarie: dalla stabilità all'efficienza

Il mercato bancario italiano è stato per lungo tempo caratterizzato da una bassa concorrenzialità e quindi poca efficienza, la quale con lo sviluppo dell'economia reale negli anni '70 cominciò a pesare parecchio nel nostro paese che non era in grado di confrontarsi con i sistemi bancari esteri.

Pertanto si cominciò ad evolversi il nostro sistema bancario in parallelo ad un atteggiamento più liberale da parte dell'autorità monetaria e di vigilanza. La legge bancaria del 1936 venne molto modificata e spesso si crearono conflitti interpretativi che complicavano la vita di banche e autorità di controllo.

Nell'ambito dell'UE ci furono due direttive della Commissione tendenti alla realizzazione di un mercato unico anche nel settore bancario. Anche in ambito valutario l'Italia si adeguò alle tendenze valutarie internazionali negli anni '80.

Sempre negli anni '80 vi è una progressiva liberalizzazione della normativa bancaria che rese il mercato bancario italiano più concorrenziale con conseguente aumento dell'efficienza e quindi attenzione dell'organo di vigilanza per la stabilità delle banche.

Dato che l'inefficienza in un mercato concorrenziale è il principale prerequisito dell'instabilità, le autorità suddette cambiarono strategia in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi di stabilità ed efficienza. Il mercato bancario ormai doveva essere assolutamente libero.

I mutamenti avvenuti sollevarono alla fine degli anni '80 un altro problema per il nostro sistema bancario che da sempre vedeva concorrere banche a soggetto economico privato e banche a soggetto economico pubblico. Queste ultime erano caratterizzate da due elementi che ostacolavano il rispetto delle norme comunitarie circa la parità di trattamento e comportamento di tutte le banche europee, e cioè molte di esse erano costituite in forma di ente pubblico che mal si adattava a un mercato concorrenziale e inoltre queste erano molto meno sensibili alla redditività aziendale e perciò all'obiettivo dell'efficienza creando di conseguenza una concorrenza sleale nei confronti delle banche a soggetto economico privato.

Successivi provvedimenti previdero la Legge Amato per la privatizzazione delle banche a soggetto economico pubblico imponendo loro l'assunzione di forme giuridiche di diritto privato. Inoltre i soggetti economici pubblici proprietari delle banche in questione dovettero cedere la maggioranza delle azioni possedute (processo non ancora concluso).

Il TU delle leggi in materia bancaria e creditizia

Introdotto con d.lgs. 385/1993, riordinò la normativa sull'attività bancaria. L'attività bancaria è definita come quella costituita dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito. Essa ha carattere d'impresa e può essere esercitata solo dalle banche le quali esercitano inoltre ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse o strumentali.

  • Raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione
  • Operazioni di prestito
  • Leasing finanziario
  • Servizi di pagamento
  • Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, etc.)
  • Rilascio di garanzie e di impegni di firma
  • Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, etc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse, valori mobiliari
  • Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
  • Consulenza alle imprese
  • Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
  • Gestione e consulenza nella gestione di patrimoni
  • Custodia e amministrazione di valori mobiliari
  • Servizi di info commerciale
  • Locazione di cassette di sicurezza
  • Altre attività

Tale elenco non è esclusivo, infatti la BI può consentire l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, le quali devono essere disciplinate appositamente.

La raccolta di risparmio

La raccolta di risparmio è definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. La raccolta di risparmio fra il pubblico, con alcune eccezioni, è vietata a soggetti diversi dalle banche.

La banca è un'azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio un'attività di intermediazione finanziaria, cioè un'attività di conferimento di risorse finanziarie a titolo di credito.

  • Funzione di mobilizzazione di risorse finanziarie.
  • Funzione creditizia, trasferendo risorse finanziarie a titolo di credito, tipicamente nella forma tecnica del prestito, alle aziende la cui gestione è caratterizzata da disavanzi finanziari.
  • Funzione monetaria, contribuendo all'offerta e alla circolazione della moneta con propri debiti particolari, accettati come mezzo di pagamento.

Il TU della finanza

Introdotto con d.lgs. 58/1998 allo scopo di completare la cornice legislativa entro cui si svolgono le attività di intermediazione finanziaria che rientrano nell'alveo dei cosiddetti servizi di investimento:

  • Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione ad uno o più strumenti finanziari.
  • Esecuzione di tali ordini per conto di terzi.
  • Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti finanziari.
  • Gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimento.
  • Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni di strumenti finanziari e collocamento di tali emissioni.

Il TU della finanza mira ad accrescere la tutela del risparmio (ex art. 47 Cost.), degli azionisti di minoranza ed alla possibilità di ricambio degli assetti proprietari. Esso si divide in tre parti:

  • Intermediari finanziari: Istituzione del SGR autorizzata ad esercitare congiuntamente sia attività di gestione in monte (fondi comuni, sicav, fondi pensione) sia quella individuale. Nell'ambito dei servizi di risparmio gestito, estensione dell'obbligo del benchmark anche ai fondi comuni di investimento e la maggiore apertura verso forme di promozione e di collocamento a distanza di strumenti finanziari.
  • Mercati finanziari: Tendenza, già cominciata con la privatizzazione della Borsa, verso una radicale riforma dei mercati mobiliari destinati a perdere la natura di istituzioni pubbliche e ad assumere la forma di società a capitale privato dedicate all'offerta di servizi di negoziazione a prezzi competitivi, in grado di autoregolamentarsi e di offrire servizi accessori (es. prestito titoli) in aperta concorrenza con altri intermediari, anche bancari. All'interno delle società di gestione dei mercati assumono un ruolo molto significativo le banche in quanto al tempo stesso proprietarie e utenti dei mercati mobiliari e perciò artefici del proprio destino nello sviluppare questa specifica area d'affari in quanto dipendente dalla loro capacità imprenditoriale nell'offerta di servizi di negoziazione affidabili ed efficienti.
  • Diritto societario: Particolare riferimento al problema della corporate governance con tentativo di conseguire maggior trasparenza per permettere al contempo autonomia degli amministratori e tutela dei soci di minoranza e dei creditori. Al di là delle norme sull'insider trading, sulla disciplina delle OPA va menzionato: snellimento dell'infrastruttura dei controlli sui titoli di debito emessi dalle banche in quanto per queste esistono già sufficienti forme di tutela; modifica della disciplina delle deleghe che consente ai titolari di partecipazioni qualificate di rappresentare in sede di assemblea gli interessi dei soci di minoranza.

Il Disegno di Legge sulla tutela del risparmio

Provvedimento la cui introduzione (non ancora avvenuta) è stata sollecitata dai gravi fenomeni di crisi finanziaria che hanno coinvolto inevitabilmente i risparmiatori che avevano finanziato i soggetti andati in default. Il Disegno di Legge si propone di:

  • In tema di conflitti di interessi, evitare che gli azionisti con una partecipazione rilevante o i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possano essere importanti debitori della banca stessa.
  • La prestazione dei servizi di investimento deve avvenire secondo criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura.
  • A maggior tutela dei risparmiatori, l'estensione dell'obbligo di redazione di un prospetto informativo per qualunque prodotto finanziario che non sia destinato ad essere collocato esclusivamente presso investitori professionali.
  • Bisogna accentrare tutte le funzioni di vigilanza in capo ad un'unica autorità? Sembra che stia prevalendo una logica di conservazione dello status quo, forse si è persa un'occasione per una più funzionale organizzazione delle autorità di vigilanza.

La vigilanza bancaria

Le autorità creditizie

  • CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio): Ha alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ed è attualmente composto dal ministro dell'Economia e delle Finanze, dal ministro delle Infrastrutture e da altri ministri. Esso si avvale della BI che svolge quindi la funzione di organo tecnico al servizio dell'organo politico rappresentato dallo stesso comitato.
  • Il ministro dell'Economia e delle Finanze: Ha competenze varie previste dal TU; in caso di urgenza sostituisce il CICR.
  • La Banca d'Italia: Formula proposte per le deliberazioni di competenza del CICR; esercita le funzioni di vigilanza sul settore bancario; emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti di carattere particolare.

I tre tipi di vigilanza

  • Vigilanza informativa: Le banche sono tenute ad inviare alla BI, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le informazioni richieste e le segnalazioni periodiche e i bilanci.
  • Vigilanza regolamentare: La BI, in conformità alle deliberazioni del CICR, emana disposizioni aventi ad oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile. Inoltre può: convocare amministratori e dirigenti delle banche, ordinare la convocazione degli organi collegiali di queste, o procedere direttamente alla convocazione qualora gli organi competenti non vi abbiano ottemperato, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni.
  • Vigilanza ispettiva: La BI può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere loro l'esibizione di documenti o atti che essa ritenga necessari.

Quindi la BI può non solo condizionare l'organizzazione amministrativa e contabile delle banche, ma può anche orientarle decisamente verso certi modelli da adottare o processi da intraprendere per una più sana e prudente gestione delle stesse e di conseguenza maggiore stabilità, efficienza, competitività e trasparenza.

I controlli all'entrata e la scelta della forma giuridica

Le banche devono essere iscritte in un apposito albo presso la BI che autorizza l'iscrizione quando queste siano in possesso dei requisiti previsti dalla BI stessa:

  • Sia adottata la forma di spa o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
  • Il capitale versato sia non inferiore a € 6,3 milioni per le spa e per le banche popolari, ovvero di € 2 milioni per le banche di credito cooperativo.
  • Venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.
  • I soggetti che svolgono amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal TU.
  • I partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità previsti dal TU e siano rispettati determinati vincoli, la partecipazione al capitale della banca non è libera: per le spa, le partecipazioni superiori al 5% del capitale della banca con diritto di voto e le partecipazioni che comportano il controllo della banca sono soggette ad autorizzazione preventiva della BI, necessaria anche per l'acquisizione di società che abbiano le partecipazioni suddette. Inoltre i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgano rilevante attività d'impresa in settori non bancari e non finanziari, non possono essere autorizzati a possedere partecipazioni con diritto di voto superiori al 15% del capitale della banca o comunque il controllo della banca stessa (per evidenti conflitti d'interessi).

Per le società cooperative a responsabilità limitata, vige la regola secondo cui nelle assemblee in cui i soci sono chiamati ad esprimere un voto, ogni socio ha un voto a prescindere dal numero delle azioni possedute (mentre nelle spa dipende dal numero delle azioni). Inoltre nelle banche popolari nessuno può detenere azioni superiori allo 0,5 % del capitale sociale (divieto che non vale per gli organismi di investimento collettivo per le quali vigono discipline apposite) mentre nelle banche di credito cooperativo (esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci; sono caratterizzate da uno stretto legame col territorio in cui sorgono; hanno un numero di soci non inferiore a 200 così come per le banche popolari; e devono destinare il 70% degli utili a riserva legale) nessun socio può possedere azioni con VN>50000€.

Il TU parla anche dei cosiddetti crediti speciali: credito fondiario, credito alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio, finanziamenti agevolati e credito su pegno. Essi sono ormai praticabili senza particolari autorizzazioni da qualsiasi banca, inoltre dato che solitamente hanno scadenze non brevi e quindi sono particolarmente rischiosi, buona parte di essi è assistita da garanzie reali specifiche.

Ritornando alle società cooperative per azioni a responsabilità limitata, esse si dividono in banche popolari e banche di credito cooperativo. La scelta relativa alla forma societaria dipende essenzialmente da:

  • Dimensione del capitale della banca
  • Numero dei suoi soci
  • Grado di concentrazione del capitale nell'ambito della compagine sociale
  • Obiettivi della compagine sociale

In sintesi si sceglierà la forma della spa se:

  • 1. È elevato
  • 2. È relativamente limitato
  • 3. È piuttosto elevato
  • 4. È soprattutto il perseguimento del profitto

Invece si sceglierà la formula cooperativa se:

  • 1. È relativamente limitato
  • 2. È elevato
  • 3. È molto bassa
  • 4. È la mutualità e lo svolgimento dell'attività bancaria essenzialmente in ambito locale
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Nerici Ida.
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