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IL BAIL-IN
A partire dal 1° gennaio 2016, l’eventuale crisi di una meccanismo detto “bail-in”:
banca viene risolta con il nuovo
il salvataggio dell’istituto di credito, cioè, non avverrà più con soldi pubblici dello Stato e/o delle banche centrali
chiamato anche “bail-out” o “salvataggio dall’esterno”),
(come è stato sino a oggi, bensì attraverso il coinvolgi-
mento dei creditori (ossia i depositanti) nella risoluzione della crisi della banca attraverso:
Una cancellazione parziale del debito (cd. write-down);
Una conversione del debito in capitale.
In pratica il bail-in consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la
riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ri-
in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del
capitalizzare la banca
mercato.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso
di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone di passività che possono es-
sere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema
di garanzia dei depositanti.
Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale
(risoluzione o nuova banca), l’autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conver-
sione di parte delle passività ammissibili in azioni.
Il bail-in pertanto consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la
collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta
costi per i contribuenti.
Ma quali sono le passività escluse dal bail-in?
Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in
capitale:
i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad
esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria < 7 giorni;
le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata < 7 giorni;
i debiti verso i dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più ri-
schiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o
azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività
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possono essere trasformate in azioni (al fine di ricapitalizzare la banca) e/o ridotte nel valore, nel caso in cui
l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.
chi possiede un’obbligazione bancaria
Ad esempio, in caso di bail-in, potrebbe veder convertito in azioni e/o ridot-
to (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito
subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre
che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e pre-
servare la stabilità finanziaria.
L’ordine di priorità per il bail in è il seguente:
I. gli azionisti;
II. i detentori di altri titoli di capitale;
III. gli altri creditori subordinati;
IV. i creditori chirografari;
piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
V. le persone fisiche e le
VI. il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
I FITD (F I T D )
L ONDO NTERBANCARIO DI UTELA DEI EPOSITI
garantisce il rimborso dei fondi entro un determinato limite massimo (100.000 € per depositante).
Il FITD
Il FITD nasce nel 1896 e interviene nel caso di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa
di una banca. Chi partecipa al fondo?
TUTTE le banche italiane (obbligo);
Filiali di banche europee che vogliono integrare la vigilanza del Paese di origine (facoltà);
Filiali di banche extra-europee che non hanno un equivalente sistema di vigilanza (obbligo);
Le BCC non partecipano al FITD ma al FGDCC (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coopera-
tivo).
Come interviene il fondo? Nel caso di liquidazione coatta amministrativa garantisce il rimborso ai depositanti entro
il limite massimo (100.000€), mentre nel caso di amministrazione straordinaria può dare alla banca in difficoltà
prestiti, garanzie oppure può partecipare al capitale sociale della società (per un tempo limitato).
E con quali fondi? Il contributo viene dato ex-post dalle altre banche partecipanti al fondo (il contributo è diverso
per ogni banca, ovviamente è maggiore per i “big”).
I FNG (F N G )
L ONDO AZIONALE DI ARANZIA
Garantisce l’intermediazione mobiliare (quindi vi rientrano anche le SIM) e opera solo nel caso di liquidazione
coatta amministrativa.
Vi partecipano:
TUTTE le SIM e le banche italiane che fanno intermediazione mobiliare;
Filiali di banche europee che vogliono integrare la vigilanza del Paese di origine (facoltà)
Filiali di banche extra-europee che non hanno un equivalente sistema di vigilanza (obbligo).
un rimborso massimo di 20.000€ per depositante; i fondi utilizzati derivano dalle banche e dalle
Il fondo effettua
SIM che partecipano al fondo ma, a differenza del precedente, il contributo viene versato ex-ante.
Può capitare che i foni versati non bastino e per ovviare al problema il fondo stipula delle polizze assicurative.
L ( . 54 TUB)
A VIGILANZA ISPETTIVA ART
Consente a Banca d’Italia di effettuare ispezioni presso le banche e di richiedere ai vigilati l’esibizione di documen-
ti e atti che ritenga necessario verificare; rappresenta uno strumento essenziale per lo svolgimento della supervisio-
ne bancaria poiché consente di verificare la veridicità dei dati contabili segnalati.
Le ispezioni possono essere:
Ordinarie: una volta ogni 10 anni;
Straordinarie: solo in casi gravi.
La durata delle ispezioni e il numero degli ispettori variano in funzione delle dimensioni della banca e della gravità
della situazione da analizzare.
L ( . 51 TUB)
A VIGILANZA INFORMATIVA ART
Secondo l’art 51 del TUB le banche “inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le mo-
dalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.”
Le banche devono effettuare principalmente le seguenti segnalazioni periodiche:
Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità ogni 3 mesi;
Il bilancio con cadenza annuale. 84
85 IL BILANCIO BANCARIO 86
87 IL BILANCIO BANCARIO
Il bilancio di esercizio delle banche italiane viene redatto sulla base di un impianto normativo che fa riferimento a
due fonti di base, ovvero la legislazione comunitaria (Direttiva 2001/65/CE) e quella italiana di recepimento
(D.lgs. 38/2005).
Il bilancio di qualsiasi banca italiana deve essere redatto seguendo i principi IAS, ovvero International Accounting
Standards; sono stati emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board), un organismo internaziona-
attuare l’armonizzazione
le con sede a Londra che si occupa di dei bilanci UE.
Tale organismo ha deciso unicamente le informazioni minime da indicare in bilancio ma non gli schemi di bilancio;
d’Italia per
gli schemi di bilancio vengono decisi dalla Consob per le società non finanziarie quotate e dalla Banca
quanto riguarda le banche.
“D IAS”)
D.L . N. 38/2005 ( .
GS CD ECRETO
Secondo tale decreto le società interessate da obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali sono
1) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
2) Società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
3) Banche e Intermediari finanziari vigilati
4) Imprese assicurative
Più in particolare, il citato decreto prevede:
a partire dall’esercizio l’obbligo di applicazione degli
relativamente al bilancio consolidato, 2005,
IAS/IFRS, oltre che per le società quotate, anche per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società finanziarie e le im-
prese assicurative
relativamente al bilancio individuale, per le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari vigilati,
le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, nonché per le imprese
che non redigono il bilancio consolidato, l’applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS a
assicurative quotate
partire dall’esercizio 2006, con facoltà di applicazione anticipata nel 2005
L’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 ha lasciato a Banca d’Italia il potere di intervenire nella definizione di una normativa
comune per gli enti vigilati con la conseguenza che banche ed enti finanziari devono attenersi nella redazione del
bilancio a criteri omogenei di settore.
Banca d’Italia ha esercitato il potere di cui all’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 emanando la Circ. n. 262 del 22 dicembre
2005.
I IAS/IFRS
L NUOVO BILANCIO BANCARIO COMPLIANT
Ma cosa cambia dal bilancio nazionale?
Innanzitutto varia il numero dei prospetti, da 3 a 6, e la loro struttura:
1) Stato Patrimoniale
2) Conto Economico
3) Nota Integrativa
4) Rendiconto finanziario
5) Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
6) Prospetto della redditività complessiva
Inoltre, la redazione del bilancio bancario deve