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Secondo la Legge n°196/2009, invece, il ciclo della programmazione è annuale ed inizia con le
Decisione di finanza pubblica”, da presentare alle Camere entro il 15 Luglio di ogni anno e che contiene la contribuzione
agli obiettivi programmatici del Governo da parte dei sottosettori del conto delle Amministrazioni Pubbliche: queste linee
guida devono essere inviate alla ”Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”, che dovrà
esprimere un parere entro il 10 Settembre [articolo 10, comma 5].
”Decisione di finanza pubblica”
La (articolo 10) programmazione continua con lo schema della ”Decisione
Acquisito il parere di questa Conferenza, il ciclo della di
finanza pubblica”, da presentare alle Camere entro il 15 Settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.
La ”Decisione di finanza pubblica” sostituisce il ”Documento di Programmazione Economica e Finanziaria” (DPEF) e
contiene gli obiettivi di politica economica ed il quadro informativo delle previsioni economiche e di finanza pubblica
almeno per il triennio successivo, distinguendo tra gli obiettivi delle Amministrazioni Centrali, quelli delle
Amministrazioni Locali e quelli degli Enti previdenziali (comma 1).
La ”Decisione di finanza pubblica”, inoltre, indica le previsioni tendenziali a legislazione vigente del Conto Economico
consolidato delle Amministrazione Pubbliche e del fabbisogno di cassa delle Amministrazione Pubbliche nel loro
complesso e per i suoi sottosettori, con l’indicazione anche per l’anno in corso dei motivi degli scostamenti tra gli
andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici.
Altre indicazioni riportate nella ”Decisione di finanza pubblica”, invece, sono:
1. le previsioni tendenziali del fabbisogno di cassa del Settore Statale e del saldo netto da finanziare del Bilancio
dello Stato;
2. gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, dei saldi di finanza pubblica e del
debito delle Amministrazione Pubbliche nel loro complesso e per i suoi sottosettori, espressi in rapporto al PIL;
3. il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli Enti territoriali nel caso
di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di convergenza e dal Patto di stabilità interno:
il Patto di stabilità interno stabilisce gli interventi necessari agli Enti territoriali per garantire la stabilità,
la conformità ai parametri europei ed il rispetto della loro autonomia gestionale [articolo 8, comma 2];
mentre il Patto di convergenza stabilisce un insieme di norme finalizzate a realizzare la convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, e la convergenza degli obiettivi di servizio ai
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale e alle funzioni
fondamentali delle Regioni e degli Enti locali [articolo 18 della Legge n°42/2009, come modificato
dall’articolo 51 comma 3 della Legge n°196/2009].
La ”Decisione di finanza pubblica” presenta diversi allegati:
un primo allegato è la ”Nota di aggiornamento”, inserita ogni volta che il Governo intende modificare gli obiettivi
1. programmatici oppure in caso di scostamenti rilevanti tra gli andamenti della finanza pubblica e gli obiettivi
programmatici (comma 3);
altri allegati, invece, sono le ”relazioni programmatiche” per ciascuna
2. Missione di spesa del Bilancio dello Stato e
le ”relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali di spesa”: per ogni legge pluriennale di spesa
in scadenza, il Ministro competente valuta se persistono le ragioni che ne avevano giustificato l’adozione fino a
quel momento, tenendo anche conto dei nuovi Programmi da avviare (comma 6);
a queste relazioni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze allega anche un ”quadro riassuntivo” di tutte le leggi
3. pluriennali di spesa, con l’indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi, delle relative scadenze e delle
somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e quelle che restano ancora da
erogare (comma 7);
in un’apposita sezione del ”quadro riassuntivo”,
4. invece, sono esposti tutti i contributi pluriennali iscritti nel
Bilancio dello Stato, per ognuno dei quali viene indicato lo stato di avanzamento delle opere finanziate, il relativo
costo sostenuto e la previsione di avanzamento e di costo per gli anni mancanti; tutti questi dati devono essere
30 Giugno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
trasmessi dai Ministeri competenti, entro il altrimenti è
prevista una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile (comma 8).
La manovra di finanza pubblica (articolo 11)
Sulla base delle informazioni contenute nella ”Decisione di finanza pubblica”, il Governo presenta alle Camere, entro il
15 Ottobre di ogni anno, la manovra triennale di finanza pubblica, che contiene le misure qualitative e quantitative
necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nella ”Decisione di finanza pubblica”; durante il triennio di
riferimento, in caso di eventuale aggiornamento degli obiettivi, la manovra annuale di finanza pubblica ridetermina gli
cui si è verificato l’aggiornamento
interventi per gli anni successivi a quello in (comma 1).
La manovra di finanza pubblica è costituita:
”disegno di legge di stabilità”;
1. dal ”disegno di legge di bilancio”.
2. dal
Il ”disegno di legge di stabilità” (articolo 11)
Il ”disegno di legge di stabilità” indica (comma 3):
1. il livello massimo del saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato in termini di competenza, per ciascuno
degli anni della manovra di finanza pubblica;
2. gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria delle leggi che si prevedono di approvare negli
anni della manovra di finanza pubblica, per il conseguimento degli obiettivi programmatici;
3. gli importi, con le relative aggregazioni per Programma e per Missione, della quota da iscrivere, in ogni anno
della manovra di finanza pubblica, per le leggi di spesa permanente, per le leggi di spesa in conto capitale e per le
riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa corrente;
4. le misure correttive delle norme che comportano aumenti di entrate o riduzioni di spese e le norme eventualmente
garantire l’attuazione
necessarie per del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.
Il ”disegno di legge di stabilità”, inoltre, può disporre, per ogni anno della manovra di finanza pubblica, nuove o maggiori
spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni da iscrivere nei fondi speciali di parte corrente, ma solo in caso
di riduzioni permanenti di autorizzazioni legislative di spesa corrente oppure in caso di nuove o maggiori entrate
tributarie, extratributarie o contributive (comma 6).
Il ”disegno di legge di stabilità” presenta diversi allegati:
un primo allegato è il ”prospetto riepilogativo” degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica, aggiornato sulla
1. base delle modifiche apportate dal Parlamento al ”disegno di legge di stabilità” (comma 4);
allegato, invece, è la ”Nota tecnico-illustrativa”, cioè un documento conoscitivo che
2. un altro illustra i contenuti
della manovra di finanza pubblica, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento, i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, e le previsioni del Conto Economico
consolidato e del conto di cassa delle Amministrazioni Pubbliche (comma 9);
3. altri allegati, invece, sono rappresentati da 5 tabelle:
la Tabella A, che riporta gli importi dei fondi speciali correnti per la copertura finanziaria delle leggi;
la Tabella B, che riporta gli importi dei fondi speciali in conto capitale per la copertura finanziaria delle
leggi;
”disegno escludendo le spese che
la Tabella C, che ridefinisce il contenuto del di legge di stabilità”,
hanno natura obbligatoria (come, ad esempio, i trasferimenti per il funzionamento ordinario degli Enti
pubblici), che infatti vengono determinate dal ”disegno legge di bilancio”;
di
capitale, con l’indicazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e
la Tabella D, che riporta le spese in conto
delle redistribuzioni;
la Tabella E, che riporta le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa corrente.
”disegno legge di stabilità”, per la parte relativa alle spese, è articolata
il di per Missioni ed indica i Programmi che
compongono ciascuna Missione:
1. le Missioni sono le funzioni principali e gli obiettivi strategici delle singole Amministrazioni statali, conseguiti
con la spesa pubblica;
2. mentre i Programmi sono le politiche pubbliche attuate dalle Amministrazioni statali per realizzare gli obiettivi
strategici definiti nelle Missioni.
Il ”disegno di legge di bilancio”
Il ”disegno di legge di bilancio”, invece, è un documento che non può stabilire nuovi tributi e nuove spese, ma può
quantificare le risorse necessarie per il funzionamento ordinario degli Enti pubblici e può ridistribuire, in via
all’interno di ciascun Programma oppure tra Programmi di una stessa
compensativa, le spese rimodulabili dello Stato
Missione (nel rispetto dei saldi di finanza pubblica), allo scopo di garantire una maggiore flessibilità al bilancio delle
Amministrazioni statali.
Nel triennio 2011–2013, la rimodulazione delle spese potrà avvenire anche tra Missioni diverse, ma in ogni caso è vietato
(o d’investimento)
utilizzare gli stanziamenti in conto capitale per finanziare le nuove o maggiori spese di parte corrente
[articolo 23 comma 3]. Esempio
dell’Italia
Regole di finanza pubblica Dati tendenziali Obiettivi programmatici per Decifit/PIL
(realizzare con la manovra di finanza pubblica)
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Decifit/PIL < 3% 5% 4% 3% 4,5% 3% 1,5%
Debito/PIL < 60% 115% 120% 117% 0,5% 0,5% + 0,5% 0,5%+0,5%+0,5%
L’aggiornamento del ”Programma di stabilità e crescita”
di finanza pubblica, il Governo deve presentare, alle Camere e alla ”Conferenza permanente per il
Dopo la manovra
coordinamento della finanza pubblica”, l’aggiornamento del ”Programma di stabilità e crescita”, che deve essere
trasmesso anche alla Commissione europea entro il 1° Dicembre di ogni anno e che comprende un quadro sulle
prospettive di medio termine della politica economica italiana nell’ambito dell’Unione Europea, con l’indicazione delle
linee guida per la realizzazione delle politiche n