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Economia degli strumenti finanziari e assicurativi – J. Cologni

ECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI LEZIONE 1

Argomenti del corso

Soluzioni finanziarie ed assicurative che possano essere usate da imprese, famiglie e pubblica

amministrazione per soddisfare un fabbisogno di carattere finanziario – necessità di fondi, necessità di

trasferire i fondi ad un altro soggetto o disponibilità di fondi sui quali si vuole ottenere un maggiore

rendimento.

Gli strumenti assicurativi sono necessari quando si trasferiscono a terzi (impresa di assicurazione) le

conseguenze negative economiche di un evento (risarcimento del danno).

Gli strumenti finanziari e assicurativi, quindi, svolgono una funzione di stabilizzazione della performance del

soggetto (impresa, famiglia) che li utilizza. Gestione di fondi e rischi.

Strumenti finanziari ≠ strumenti assicurativi

GLI STRUMENTI FINANZIARI

Tre famiglie:

● Strumenti di pagamento: fabbisogno di trasferimento delle risorse finanziarie nello spazio.

Es. un’impresa fornisce un bene al cliente e questo effettua il pagamento trasferendo le sue risorse

finanziarie dal suo conto a quello dell’impresa.

Le altre due famiglie consentono il trasferimento delle risorse finanziarie nel tempo e sono:

● Strumenti di investimento: trasferimento di risorse finanziarie in eccesso per realizzare

un’operazione di incremento del capitale. Il soggetto perde temporaneamente le sue risorse per

recuperarle in futuro maggiorate di un incremento di capitale.

● Strumenti di finanziamento: il soggetto desidera effettuare un investimento, ma non ha le risorse

necessarie per farlo.

Es. un’impresa che vuole acquistare un immobile accende un mutuo perché non ha tutto il denaro

necessario all’acquisto.

L’area degli strumenti di pagamento, anche se meno conosciuta, grazie all’avvento della tecnologia è

diventata importante tanto quanto quelli di finanziamento e investimento.

Gli strumenti finanziari sono i supporti con cui si realizza l’intermediazione finanziaria, che consente alle

risorse finanziarie di raggiungere una loro allocazione ottimale, cioè di raggiungere quei progetti di

investimento caratterizzati dal maggiore rendimento atteso.

Se non esistessero gli strumenti finanziari non sarebbe possibile trasferire risorse finanziarie –

bisognerebbe usare ancora il baratto.

Sono caratterizzati da un forte utilizzo della tecnologia.

- Innovazione di processo: la tecnologia permette di velocizzare alcune fasi.

- Innovazione di prodotto

Lo studio degli strumenti e dei servizi parte dai bisogni finanziari delle famiglie e delle imprese (pagamento,

investimento e finanziamento). A fronte dei bisogni, si individuano gli strumenti idonei a soddisfarli.

Per ogni strumento si studiano le caratteristiche tecniche, le conseguenze economiche, lo spazio di utilizzo

(come sono usati e a chi sono indirizzati). 1

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Di per sé gli strumenti finanziari non sono né positivi né negativi; ciò che può determinare la negatività di

uno strumento è il suo utilizzo scorretto. Se il soggetto che lo utilizza non ha le risorse ne determina un

utilizzo sbagliato. Bisogna analizzare il fabbisogno finanziario dei soggetti.

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Il trasferimento del potere di acquisto:

il regolamento di uno scambio consente al debitore di estinguere l’obbligazione nei confronti della

controparte.

In un’economia monetaria il regolamento consiste in un atto, il pagamento, attraverso il quale il debitore

estingue la propria obbligazione trasferendo la disponibilità di moneta, quindi di potere d’acquisto.

Il sistema dei pagamenti è il complesso apparato istituzionale di norme, controlli, intermediari produttori di

generi monetari e di servizi finanziari che supportano il trasferimento di moneta per l’assolvimento delle

obbligazioni assunte dagli operatori economici.

Il trasferimento deve essere:

o Efficace: il soggetto che effettua l’obbligazione ottiene il potere d’acquisto che gli spetta in maniera

rapida e senza rischi; con ciò egli potrà effettuare altre operazioni per il medesimo importo (potere

d’acquisto stabile nel tempo).

o Efficiente: operazione a costi contenuti

Le monete alternative non sono sempre considerate strumenti di pagamento:

Esempio

BITCOIN: il suo valore varia in funzione della domanda di bitcoin. È una moneta al di fuori dei sistemi di

pagamento perché non ha le caratteristiche di efficacia ed efficienza previste (è esposta a forte variazione

di capacità del potere di acquisto a seconda della domanda e dell’offerta del mercato). Se il suo valore varia

non ci saranno interventi pubblici per ristabilire l’equilibrio.

Quindi, gli strumenti finanziari mantengono il loro potere d’acquisto nel tempo.

La moneta

Svolge tre funzioni:

1. Mezzo di scambio: regolare un pagamento (funzione principale)

2. Unità di conto: è un bene con cui è possibile esprimere il valore degli altri n-1 beni presenti in

economia

3. Riserva di valore: la moneta è un asset finanziario con cui rimandare consumo corrente in favore di

consumo futuro e, quindi, effettuare un investimento.

Il corso si concentra sull’utilizzo della moneta come moneta di scambio.

Due tipologie:

● Moneta merce: moneta usata come mezzo di scambio la cui attitudine a regolare la transazione

dipende dalle sue caratteristiche fisico-tecniche; significa che un sistema di pagamento basato sulla

moneta merce prevede che i generi monetari abbiano capacità satisfattoria in relazione alla

tipologia di materia di cui sono costituiti.

Es. le monete d’oro hanno la capacità di pagare beni e servizi superiori rispetto a quelle di rame o

argento.

Quindi, bisogna verificare la qualità del materiale della moneta per valutare la capacità satisfattoria

della stessa. 2

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I sistemi di pagamento più moderni si basano sulla:

● Moneta segno: le due parti della transazione si accordano su un valore convenzionale della

moneta, senza dover indagare sulle caratteristiche o sul materiale della moneta (banconote);

quindi la moneta segno si basa su una convenzione fra i soggetti che la accettano. Si distinguono:

Moneta legale: monete e banconote emesse dalle banche centrali su mandato della banca

✔ centrale europea. Ha capacità satisfattoria ex lege, cioè chi intende pagare tramite moneta

legale si libera dalla propria obbligazione di pagamento.

Moneta scritturale: debiti a vista delle banche nei confronti dei depositanti; quindi i

✔ depositi a vista (c/c) delle banche possono essere usati per acquistare beni e servizi. La

moneta scritturale può essere convertita in moneta legale.

Quindi la differenza fra le due è che la prima ha capacità satisfattoria ex lege (nessuno può

rifiutarla); la seconda invece si basa sulla fiducia fra le parti.

Gli strumenti di pagamento permettono di trasferire sia moneta legale, sia moneta scritturale.

Ogni strumento di pagamento ha costi e rischi.

Soggetto pagante:

• Costi mantenimento liquidità

• Insufficienza della scorta monetaria

• Costi di trasferimento

• Costi di float: relativi ai tempi che è necessario attendere fra il momento in cui il pagante effettua il

pagamento e il momento in cui il beneficiario ottiene i fondi.

Soggetto pagato:

• Costi di gestione degli incassi

• Costi di informazione

• Costi di trasferimento

• Costi di float

Gli intermediari finanziari (banca o altri) offrono servizi e strumenti di pagamento; l’obiettivo è ridistribuire

costi e rischi fra pagante e pagato e di ottimizzarli. L’offerta di strumenti di pagamento ha ad oggetto sia la

moneta legale sia scritturale.

Gli strumenti di pagamento possono essere classificati nell’ambito di due circuiti:

1. Pagante – banca – banca – pagato (es. bonifico)

2. Banca – pagante – pagato – banca (es. assegno)

Altra classificazione:

• servizi di pagamento documentali che prevedono la presenza necessaria di documenti cartacei per

il completamento del loro processo produttivo (assegni bancari e circolari);

• servizi di pagamento che possono essere completamente automatizzati in quanto possono

completare il loro processo produttivo interamente attraverso l’invio di informazioni su reti

telematiche (bancogiro, bonifico e disposizioni d’incasso);

• servizi di incasso utilizzati prevalentemente dalle imprese per l’incasso dei propri crediti;

• carte di pagamento che prevedono l’esistenza di documenti (plastic cards) attraverso i quali

effettuare acquisti di beni e servizi presso gli esercenti convenzionati. LEZIONE 2

IL PROGETTO SEPA (Single Euro Payment Area) 3

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A livello di UE, dal 2009 in poi, si è dato il via alla creazione di un’area ottimale di pagamenti tra i paesi

membri: la SEPA; è un’area fortemente sottoposta a innovazione tecnologica (innovazione di processo).

In essa gli strumenti di pagamento possiedono le stesse caratteristiche del loro utilizzo e tutti i trasferimenti

di potere d’acquisto sono considerati trasferimenti domestici (non internazionali).

I paesi che ne fanno parte sono:

- Paesi UE che usano l’euro

- Paesi UE con valuta diversa dall’euro sul territorio nazionale

- Altri paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, …)

Obiettivi:

● Aumentare la qualità degli strumenti di pagamento (maggiore trasparenza e tracciabilità)

● Sicurezza

● Concorrenza

● Efficienza

Quindi SEPA riguarda trasferimenti di fondi in euro fra i paesi che vi aderiscono. Nell’area SEPA tutti i

cittadini europei possono effettuare pagamenti in Euro secondo standard comuni, con facilità e sicurezza:

ogni pagamento è domestico

Strumenti di pagamento utilizzati in SEPA:

- Bonifico (SEPA Credit Transfer)

- Incassi (SEPA Direct Debit)

- Carte di pagamento: devono possedere PIN e CIP

Outlier: soggetto che rispetto alla dinamica considerata, ha un comportamento estremo.

Quindi, se considero l’utilizzo del contante, il Lussemburgo è un outlier perché ha un forte utilizzo di

strumenti finanziari elettronici al posto del contante.

Se considero, in Italia, la dinamica fra 2013 e 2016, vi è un aumento del 30% dell’utilizzo di strumenti

finanziari, nonostante l’utilizzo sia ancora basso rispetto a quello di altri paesi europei.

Analisi degli strumenti di pagamento:

Primo gruppo = Strumenti di pagamento cartacei – di carattere documentale:

Assegno bancario:

è un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che ha fondi disponibili presso una banca,

ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma di denaro all’ordine proprio o di un terzo

(beneficiario); quindi ha una struttura trilaterale (traente – banca – beneficiario).

Può essere considerato strumento di finanziamento? No perché la banca andrà a trasferire fondi nei limiti

della disponibilità presso la banca dell’altro soggetto; i fondi trasferiti non sono della banca, ma sono

fondi depositati dal traente presso la banca trattaria; se i fondi non sono disponibili la banca non si

assume nessuna obbligazione, non emette nessun titolo.

Nel momento in cui viene emesso l’assegno, questo circola tramite girata, ma deve essere indicato il

beneficiario.

Per essere valido l’assegno deve avere dei requisiti formali:

- denominazione di assegno bancario;

- nome del beneficiario;

- nome della banca trattaria; 4

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- l’ordine incondizionato dato alla banca incondizionata di pagamento a vista (alla presentazione del

titolo);

- luogo e data dell’emissione: in Italia è molto in uso la post datazione, cioè si indica una data futura

sull’assegno; questo consente al soggetto pagante di avere un maggiore intervallo temporale prima

del trasferimento dei fondi; questo comporta il passaggio dell’assegno da strumento di pagamento

a strumento di finanziamento; ciò non è un problema se le condizioni vigenti al momento

dell’emissione dell’assegno non mutano al momento della maturazione del termine.

Esempio: se il traente muore prima della maturazione della data iscritta, l’assegno non può più essere

riscosso.

Esempio: se l’assegno è emesso da un soggetto amministratore di un altro (es. di un’impresa), ma

nell’intervallo temporale questo amministratore perde i poteri, allora l’assegno non può più essere

incassato.

Quindi, se al termine della scadenza mutano le condizioni, il beneficiario rischia di non poter più

riscuotere l’assegno che gli spetta.

- l’importo in cifre e lettere;

- il luogo del pagamento;

- la firma del traente.

La normativa prevede che l’assegno debba essere emesso con clausola di non trasferibilità, quindi il

beneficiario presenta l’assegno all’incasso alla banca. Oggi è possibile richiedere assegni trasferibili per

l’importo massimo di mille euro; se si vuole un assegno trasferibile bisogna pagare un’imposta di 1,5

euro; trasferibile significa che il beneficiario può usare l’assegno per effettuare acquisti di beni e servizi

per l’importo dell’assegno e usarlo come strumento di pagamento. La trasferibilità ha questo limite

perché spesso gli assegni trasferibili venivano usati per effettuare pratiche illecite.

Condizioni necessarie per poter emettere un assegno:

- il traente deve possedere un c/c e avere disponibilità liquide in esso

- il traente deve sottoscrivere la convenzione di assegno: il traente deve depositare l’esempio della

propria firma

Quando il pagato presenta l’assegno alla propria banca (banca negoziatrice), il processo di gestione

dell’assegno prevede le seguenti fasi:

1. la banca negoziatrice riceve dal cliente un assegno a carico della banca trattaria, compie una prima

verifica, accredita la somma sul conto corrente del cliente e presenta l'assegno per il pagamento

alla banca trattaria.

L’accredito avviene salvo buon fine: la banca negoziatrice deve controllare la denominazione della

banca trattaria; se verifica che questa non è autorizzata blocca l’accredito della somma; la banca,

ovviamente, effettua controlli nel limite delle sue capacità conoscitive, può verificare cioè solo i

requisiti formali essenziali, non più di ciò perché non ne ha le conoscenze.

Se tutto è regolare la banca negoziatrice richiede il pagamento alla banca trattaria.

2. la banca trattaria verifica la regolarità e la copertura dell'assegno e in caso di esito negativo invia

una comunicazione di impagato alla banca negoziatrice. La banca trattaria, quindi, effettua due

controlli fondamentali:

a. l’esistenza dei poteri autorizzativi, cioè che esista un reale traente che abbia depositato la

propria firma e che questa sia corrispondente a quella sull’assegno

b. l’esistenza della provvista, cioè l’esistenza di un credito che possa essere usato per trasferire i

fondi a favore del beneficiario

3. se la banca negoziatrice riceve la comunicazione di impagato, addebita la somma sul conto

corrente del cliente e gli restituisce l'assegno impagato.

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Giorni di disponibilità: tempo necessario perché i fondi vengano accreditati sul conto del beneficiario.

Quindi bisogna attendere la maturazione dei giorni di non stornabilità per il termine della fase due.

Dopo ciò il beneficiario è sicuro di avere ricevuto il pagamento.

Esistono degli standard

- disponibilità: 4 giorni lavorativi

- non stornabilità: 7 giorni lavorativi

Vi sono delle procedure che hanno permesso di ridurre notevolmente i tempi necessari:

durante la fase 1 la banca negoziatrice presenta l’assegno alla banca trattaria attraverso la procedura Check

Image Truncation (CIT)). Tale procedura, operativa dal 2018, prevede che la presentazione al pagamento in

forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono in via

telematica dal negoziatore:

o i soli dati dell’assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni

circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del

beneficiario);

o i dati e l’immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo

superiore a euro 8.000.

Ciò consente di snellire i giorni di disponibilità e non stornabilità.

L’assegno bancario espone il beneficiario al rischio di mancato pagamento; ma essendo un titolo di credito,

in caso di insolvenza, il beneficiario può chiedere al giudice l’intimazione di un termine entro il quale il

traente dovrà provvedere al pagamento della somma (tutela ex post). È una procedura costosa e difficile

perché bisogna individuare dei beni del traente su cui potersi rivalere per il pagamento del credito; per

questo motivo si sono creati dei disincentivi da parte della Banca d’Italia per ovviare a certe situazioni:

a) situazione senza autorizzazione: ex ante, l’assegno non poteva proprio essere emesso perché il

traente non era autorizzato all’emissione. In questo caso il traente viene segnalato alla centrale di

allarme interbancaria (CAI), che è un registro elettronico gestito dalla banca d’Italia i cui vi sono una

serie di soggetti fra cui quelli che emettono assegni senza autorizzazione; il traente viene colpito

dalla revoca di sistema, cioè se possiede altri strumenti di pagamento (es. carte di credito – anche

presso altre banche) è

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JessicaCologni99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e strumenti finanziari e assicurativi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Gibilaro Lucia.
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