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Il campo di esistenza degli strumenti di pagamento
Può essere analizzato alla luce dei rischi e dei costi che le parti sostengono nel regolamento della transazione.
Se non esistessero gli strumenti di pagamento, si genererebbero una serie di costi e rischi a carico del pagante e del pagato:
Pagante:
- Scorta di liquidità
- Rischio di sottrazione o smarrimento della scorta, quindi costi piuttosto elevati
- Costi di trasferimento: se devo pagare un soggetto negli USA dovrei recarmi sul posto (sistema economico molto poco sviluppato)
- Costi di float: costi relativi ai tempi tra il momento in cui il pagante effettua il pagamento e il momento in cui il beneficiario ottiene la disponibilità
Pagato:
- Costi di informazione: un esercente che accetta carta di credito non si deve preoccupare della disponibilità o del fatto che sia usata illecitamente (trasferimento all'esterno di tutta una serie di rischi)
L'offerta di strumenti di pagamento permette di ottimizzare costi.
E rischi sostenuti dalle controparti nel regolamento al livello complessivo;
Redistribuire costi e rischi fra il pagante ed il pagato.
L'offerta di strumenti di pagamento ha ad oggetto sia la moneta legale sia la scritturale.
Nell'ambito degli strumenti di pagamento finalizzati al trasferimento di moneta scritturale, si distinguono i seguenti circuiti (in ragione del momento in cui vengono trasferite risorse dal pagante al pagato):
- Pagante-banca-banca-pagato (tipico dei pagamenti elettronici);
- Banca-pagante-pagato-banca (tipici dei pagamenti cartacei).
UNA POSSIBILE CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E STRUMENTI DI PAGAMENTO
Servizi di pagamento documentali che prevedono la presenza necessaria di documenti cartacei per il completamento del loro processo produttivo (assegni bancari e circolari);
Servizi di pagamento che possono essere completamente automatizzati in quanto possono completare il loro processo produttivo interamente attraverso l'invio di informazioni su
retitelematiche (bancogiro, bonifico e disposizioni d'incasso); servizi di incasso utilizzati prevalentemente dalle imprese per l'incasso dei propri crediti;
- carte di pagamento che prevedono l'esistenza di documenti (plastic cards) attraverso i quali
- effettuare acquisti di beni e servizi presso gli esercenti convenzionati.
Lezione 2 - 18/02/20
IL PROGETTO SEPA
Il progetto SEPA (Single Euro Payment Area) prevede la realizzazione di un effettivo mercato unico europeo moderno ed efficiente, in cui non sussistano distinzioni fra pagamenti nazionali e transfrontalieri.
Si tratta in sostanza di un'area all'interno della quale gli strumenti di pagamento possiedono le stesse caratteristiche di utilizzo e tutti i trasferimenti di potere d'acquisto all'interno di tale area sono considerati trasferimenti domestici e non internazionali.
Nella UE, la SEPA è entrata in vigore nel 2009.
I paesi che fanno parte della SEPA sono:
I paesi della UE
che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia);
I paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia);
Altri paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco).
OBBIETTIVI DEL PROGETTO.
Obiettivi a lungo termine:
- qualità (ogni trasferimento deve essere corredato da una serie di informazioni aggiuntive, anche per favorirne la tracciabilità);
- sicurezza (i rischi nell'atto di trasferimento fondi devono essere limitati);
- concorrenza (è grazie alla SEPA che è stato possibile consentire ad operatori diversi dalle banche di poter entrare nel settore dell'offerta di servizi di pagamento).
- La SEPA (Single Euro Payments Area) è un'iniziativa dell'Unione Europea che mira a creare un'area unica per i pagamenti in euro.
- La SEPA offre numerosi vantaggi, tra cui la facilità di effettuare pagamenti transfrontalieri e la riduzione dei costi.
- I principi fondamentali della SEPA sono l'armonizzazione dei pagamenti in euro, l'accesso aperto al mercato dei pagamenti e l'efficienza dei trasferimenti di fondi.
- Nell'area SEPA, tutti i cittadini europei possono effettuare pagamenti in euro secondo standard comuni, con facilità e sicurezza.
- La SEPA riguarda esclusivamente il trasferimento di fondi attraverso tre tipologie di strumenti: bonifico (SEPA Credit Transfer), incassi (SEPA Direct Debit) e carte di pagamento.
- A partire dal 1 febbraio 2014, il Regolamento UE (n. 260/2012) interessa tutti i bonifici e i RID (rapporti interbancari diretti) che sono eseguiti secondo nuovi standard europei.
- Sono esclusi dalla SEPA i pagamenti tramite assegni, cambiali, ri.ba., mav, rav, bollettino freccia, pagamento bollette, F24/F23, bollettino postale, carte di debito e credito e le operazioni di pagamento e incasso effettuate fuori dall'area SEPA.
DIFFUSIONE STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE
1990
Nel grafico è rappresentata la composizione per tipologia di strumento/servizio di pagamento per alcuni Paesi europei alla fine degli anni 90.
Per quanto riguarda l'Italia, le operazioni delle carte di pagamento erano molto limitate, vi era una prevalenza di pagamenti attraverso assegni.
C'erano comunque Paesi che utilizzavano assegni più di noi e Paesi che li usavano in modo ridotto.
2007
È stata svolta la stessa analisi del 1990. Vi fu un significativo cambiamento, con un aumento in Italia delle operazioni con carte di pagamento -> gli
Il 2013 e il 2016, in termini percentuali, si caratterizzano per un aumento delle operazioni realizzate con carte di pagamento di circa il 13%.
GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO CARTACEI
L'ASSEGNO BANCARIO
Caratteristiche tecniche
L'assegno bancario è un titolo:
- all'ordine
- formale
È un titolo di credito mediante il quale un soggetto (traente), che ha fondi disponibili presso una banca, ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma di denaro all'ordine proprio o di un terzo.
Ha una struttura di carattere trilaterale: traente (pagante) → banca trattaria → beneficiario (pagato).
L'assegno bancario può essere uno strumento di pagamento ma NON anche di finanziamento, perché i fondi che vengono trasferiti non sono della banca, bensì si tratta di fondi depositati dal traente presso la banca trattaria. La banca trasferisce nei limiti della disponibilità: se tali fondi non sono disponibili, la banca non assume alcuna obbligazione.
non si sostituisce al traente. L'indicazione del beneficiario determina che l'assegno circoli secondo il meccanismo della girata. Per essere valido, l'assegno bancario deve possedere i seguenti requisiti formali: - denominazione di assegno bancario; - nome della banca trattaria - l'ordine incondizionato dato alla banca incondizionata di pagamento a vista; - luogo e data dell'emissione: il luogo perché determina alcune implicazioni in termini di levata del protesto, la data perché il traente "dichiara" di avere disponibilità di fondi in quel giorno; - l'importo in cifre e lettere: in cifre in alto a destra, in lettere sull'apposita linea orizzontale; - nome del beneficiario: a favore di chi viene emesso l'assegno; - il luogo del pagamento; - la firma del traente: autorizza il trasferimento dei fondi. (9) Secondo la normativa attualmente in vigore, gli assegni bancari possono essere emessi sprovvisti dellaclausola "non trasferibile" soltanto per importi inferiori a 1000 euro. I libretti di assegni vengono emessi con la clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere per iscritto assegni trasferibili, che sono gravati da un'imposta di bollo pari a 1,5 euro per ciascun assegno. Inoltre, gli assegni intestati al traente non possono essere girati ma devono essere portati direttamente all'incasso. Trasferibile = il beneficiario, oltre a poter presentare l'assegno per l'incasso, può a sua volta utilizzarlo per effettuare pagamenti. In Italia è pratica diffusa quella della post-datazione (assegno post-datato): chi compila l'assegno inserisce non la data odierna, ma una data futura per consentire al pagante di avere un intervallo temporale prima del trasferimento dei fondi. Questo in qualche modo è come se trasformasse l'assegno da strumento di pagamento a strumento di finanziamento, cioè il beneficiario.Per presentare l'assegno all'incasso dovrà aspettare la maturazione del termine. Non vi è nessun problema se tutto procede coerentemente, ossia se le condizioni vigenti all'emissione non mutano alla maturazione del termine. Tuttavia, le cose potrebbero andare diversamente:
- il traente potrebbe essere premoriente rispetto alla maturazione del termine, quindi quel titolo di credito non potrà essere presentato per l'incasso alla banca;
- nel caso di emissione da parte di imprese, l'assegno è emesso da un soggetto dotato dei necessari poteri per trasferire fondi (es. amministratore): se l'amministratore nell'intervallo temporale non è più investito di tale potere, quel titolo non potrà essere presentato all'incasso.
Pertanto, si tratta di una tecnica che altera la natura dello strumento di pagamento. Il beneficiario inoltre assume rischi importanti: se nel quadro au