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Capitolo 15: Il credito al consumo

Con il termine credito al consumo si fa riferimento all’erogazione di credito da parte di un soggetto autorizzato, a favore di una persona fisica (consumatore), per l’acquisto di determinati beni o servizi, oppure per far fronte ad altre esigenze di natura personale. Il credito al consumo è disciplinato dal testo unico bancario (articoli da 121 a 126) e dal codice del consumo.

Articolo 121 (testo unico bancario)

Concessione di credito, nell’esercizio che non devi ta commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

È il credito concesso ad una persona fisica (consumatori) per l’acquisto di beni di consumo (alimentazione, durevoli semi durevoli, vestiario, vacanze) o beni e (mobili, autovetture, elettronica di consumo). Il beneficiario è un singolo individuo-famiglia (consumatori) che se ne avvale per sostenere i consumi e soddisfare esigenze di natura personale (private, non quelle professionali).

Non è credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa). Il prestito viene rimborsato in forma rateale. L’importo di tale credito è tipicamente compreso tra 200 e 75.000 €.

Durata e unità di offerta

La durata è variabile dai 12 ai 72 mesi (1-6 anni) e non è assistito da garanzia reale. Gli operatori presenti nel settore sono:

  • Banche tradizionali o generaliste
  • Finanziarie facenti parte di gruppi: intermediari finanziari di matrice bancaria o industriale (società captive)
  • Finanziarie indipendenti
  • Soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della repubblica limitatamente alla concessione di dilazioni di pagamento del prezzo.

(Alle banche fa capo il 92% dei crediti al consumo erogati dal sistema finanziario italiano).

Contratto di credito al consumo

Il contratto di credito al consumo può essere sottoscritto presso lo sportello della banca della finanziaria alla quale ci si rivolge, o presso il punto vendita dei beni-servizi al cui acquisto il consumatore è interessato. Il contratto di acquisto del bene e del contratto di finanziamento sono di norma distinti. Il contratto d’acquisto riguarda il consumatore e il venditore/produttore del bene, il contratto finanziario riguarda il consumatore e la banca o la finanziaria che eroga il finanziamento.

I sistemi di informazioni creditizie (SIC)

I SIC (es: CRIF, Experian) sono società private di raccordo del sistema bancario. Sono banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste o rapporti di credito. I dati sono consultabili da tutti i soggetti autorizzati all’erogazione del credito.

Il finanziatore valuta la capacità di rimborso del consumatore sia chiedendo le informazioni direttamente a lui, sia consultando banche dati privati (SIC). I SIC raccolgono e memorizzano informazioni generali sui finanziamenti ottenuti dai cittadini, informazioni negative quali inadempimento, o ritardi nel pagamento delle rate:

  • Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo).
  • Dati relativi a richieste di credito (tipo di contratto, importo del credito).
  • Dati relativi ai pagamenti (andamento periodico, ritardi).
  • Dati relativi all’attività di recupero o cessione del credito.

I dati sono consultabili da tutti i soggetti autorizzati dall’erogazione del credito. Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nelle banche dati e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette può contestarle e chiederne la correttezza.

Classificazioni

Le forme tecniche

  • Prestito personale (o non finalizzato): finanziamento concesso senza alcun vincolo di destinazione, senza una finalità specifica.
  • Credito finalizzato: prestito per l’acquisto di un’auto, bene o servizio. Il prestito è versato direttamente al venditore (esercizio commerciale o dealer). Si utilizza il credito al consumo quasi come un mezzo di pagamento.
  • Mutuo: la banca concede il finanziamento (somma accordata) in un’unica soluzione, e il mutuatario (debitore) si impegna a restituire il prestito tramite una successione di rate periodiche.
  • Apertura di credito: intermediario finanziario definisce il fido accordato di cui il cliente può avvalersi, il cliente decide se e in che misura utilizzare la somma andando in rosso sul conto corrente.
  • Prestito personale rateale: finanziamento non finalizzato concesso allo sportello bancario. Durata: 2-4 anni. In genere erogato in unica soluzione o rimborsato a rate mensili costanti, tipicamente a tasso fisso (mutuo).
  • Rateale classico: prestito finalizzato accreditato direttamente al venditore o esercente. Rimborsato all’intermediario tramite rate periodiche a tasso fisso (mutuo).
  • Scoperto di conto: la banca (generalità) accorda a un correntista di utilizzare disponibilità monetarie che eccedono il saldo disponibile per far fronte a impellenti esigenze di liquidità (prestito non finalizzato).
  • Carte di credito revolving: carta di credito utilizzabile presso tutti i negozi convenzionati, associata a una linea di credito rotativa che consente all’utilizzatore di rateizzare i pagamenti. Il cliente si impegna a restituire l’importo utilizzato e gli interessi maturati tramite rate mensili di importo predeterminato o variabile.
  • Cessione del quinto dello stipendio: prestito non finalizzato dalla durata massima di 10 anni comprovato da scritture private. Il prenditore (dipendenti privati, pubblici, pensionati) cede una quota fino a un quinto del proprio stipendio o pensione a garanzia del rimborso delle rate dovute all’intermediario cessionario. Assicurazione contro rischio di morte e di licenziamento (a tutela della banca).

Conseguenze economiche

Costo

Il costo include interessi, commissioni (costi per l’apertura della pratica e la gestione del finanziamento) e altre spese. Per quanto riguarda gli interessi:

  • TAN (tasso annuale nominale): esprime in termini % rispetto al capitale regolato il tasso annuo di interesse praticato sul contratto. Esprime quanto mi costa il prestito in base agli interessi. TAN 0: il commerciante si fa carico di tutti gli interessi passivi.
  • TAEG (tasso annuo effettivo globale): esprime in termini % rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse così come determinato dalla legge sulla trasparenza (spese, commissioni e imposte). Include gli interessi e tutti gli altri costi inclusi gli oneri fiscali (spese di istruttoria, spese di riscossione dei rimborsi di incasso delle rate, spese per le assicurazioni obbligatorie, i compensi di mediazione agli intermediari del credito, le commissioni, imposte le altre spese). Sono escluse le spese notarili, i costi per copertura assicurativa qualitative, eventuali penali o interessi di mora. Esprime l’onerosità complessiva del finanziamento (interessi+oneri).
  • TEG (tasso effettivo globale): indica il costo complessivo del credito determinato in base alla legge sull’usura (comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all’erogazione del credito). Rispetto al TAEG non considera gli oneri fiscali e vi è un differente trattamento dei costi assicurativi. Il TEG va considerato come il tasso soglia, pubblicato trimestralmente dalla BI per le diverse famiglie dei finanziamenti al fine di stabilire che la singola pratica non abbia carattere usurario. Fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo sul contratto prestano carattere usurario.

Rischio

Vi è una relativa facilità di accesso al prestito al consumo, e una crescente articolazione aggressività-complessità dell’offerta, le condizioni di pricing spesso sono severe, suggeriscono di valutare attentamente le condizioni di sopportabilità del debito sul bilancio familiare.

  • Rischio di sovra-indebitamento: rischio di accendere un numero eccessivo di finanziamenti o un finanziamento che sottrae risorse eccessive rispetto ai redditi disponibili della famiglia. Comporta comportamenti superficiali di indebitamento e una scarsa attenzione nei propri comportamenti di spesa, che possono preludere a condizioni di sovraindebitamento e di conseguente accentuata difficoltà personale.
  • Rischio di solvibilità: impossibilità di onorare completamente e puntualmente il proprio debito. Diverse famiglie cadono nell’errore di accendere con noncuranza e superficialità vari piccoli prestiti che poi generano rate mensili di modesta entità da pagare per un certo numero di anni. Questa situazione può provocare estremo disagio laddove sopraggiungono occasioni di spese impreviste, urgenti e indifferenti, difficoltà di ordine lavorativo o da altre disavventure familiari.
  • Rischi collegati alla mancata puntualità nel rimborso delle rate: maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora a carico del consumatore, legittima l’ente erogatore a chiedere la risoluzione del contratto, determina la possibilità di inclusione della lista dei cattivi pagatori. La notizia del ritardo dei pagamenti è trasmessa ai SIC anche senza il consenso del cliente.

Tasso soglia

Si calcola aumentando il tasso medio effettivo globale (TEGM) del 25% (¼) e aggiungendo altri 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e TEGM non può superare gli otto punti percentuali. È il tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usurario, il reato di usura si configura qualora il TEG praticato dall’intermediario finanziario superi il tasso soglia. In caso di tasso di interesse usurario, il debitore non è tenuto a pagare gli interessi (se il tasso risulta da usura fin dalla stipula del contratto, il contratto è nullo e le eventuali somme già pagate devono essere restituite al debitore).

Step da effettuare

  1. Sporgere reclamo alla banca-finanziaria.
  2. Rivolgersi all’arbitro bancario e finanziario.
  3. In caso di giudizio negativo, rivolgersi all’autorità finanziaria.

Spazio economico di utilizzo

Il credito al consumo può essere di due tipi:

  1. Finalizzato: forma di finanziamento sottoscritto al fine di acquistare un determinato bene o servizio venduto da un terzo soggetto, noto come convenzionato. In questo tipo di finanziamento, la somma erogata dallo specialista o banche generaliste è versata direttamente al rivenditore. Tra le tipologie di credito finalizzato abbiamo il rateale classico e le carte revolving.
  2. Non finalizzato: rappresentato da una serie di finanziamenti senza alcun vincolo di destinazione. Il finanziato ottiene la somma richiesta senza dichiarare a priori la destinazione d’uso della somma ottenuta. Tra le principali forme di credito non finalizzato si hanno il prestito personale rateale, lo scoperto di conto corrente, l’apertura di credito rotativa e il prestito contro cessione del quinto di stipendio.
  • Soprattutto acquisto di autoveicoli (auto e moto), mobili ed elettrodomestici.
  • Da parte di soggetti con buon livello culturale (laureati o diplomati) con reddito medio-alto.
  • La crisi ha escluso gli strati più bassi della popolazione dall’accesso a questa forma tecnica.

Capitolo 16: I rischi speculativi e i relativi problemi di copertura e gestione

Rischio

Nel linguaggio comune lo si associa ad un evento sfavorevole (del tutto negativo). In termini finanziari si ricollega ad una situazione di incertezza. Il rischio si divide in:

  • Rischio puro: situazione di incertezza dalle quali può derivare solamente un danno per il soggetto che gli è esposto, nessun beneficio. Sono rischi puri: rischi inerenti la persona (salute, morte), rischi inerenti beni economici (incendio, furto), rischi di responsabilità civile (a terzi), ovvero danni a terzi che devono essere risarciti. Siamo soliti fare polizze assicurative (premio) su questi rischi. Nel caso in cui si verifichi il danno, sarà la compagnia assicurativa a rimborsarlo.
  • Rischio speculativo: situazione di incertezza in merito agli eventi futuri che può comportare non solo perdite ma anche possibili guadagni. Esiste la possibilità che le caratteristiche di redditività di un’attività finanziaria o di un’operazione di finanziamento possano assumere nel tempo un profilo diverso da quello assunto inizialmente, si parla in questo caso di scostamento tra il valore atteso ex ante e il valore effettivamente conseguito ex post. Tra i rischi speculativi rientrano rischi di insolvenza della controparte e rischi di mercato (variazione cambio, tasso di interesse o prezzi).

Rischi di insolvenza della controparte

Si estende ad un elevato numero di operazioni. Si fanno rientrare tutti i rischi connessi all’eventualità che un operatore non possa o non voglia onorare gli impegni contrattuali assunti, in relazione al rimborso del capitale e corresponsione della remunerazione pattuita. Sono considerati rischi di insolvenza:

  • Rischio di insolvenza in senso stretto o di credito: il debitore non può o non vuole onorare gli impegni assunti (pagamento interessi e restituzione del capitale). Un esempio può essere una società che fallisce.
  • Rischio di migrazione: ogni qualvolta l’agenzia di rating varia il rating originariamente assegnato ad un emittente, determinando una variazione del prezzo del titolo, traducendosi per i sottoscrittori in un guadagno o una perdita inattesa. Ogni qualvolta il rating migliora il titolo si apprezza (vale di più), poiché è meno rischioso, perciò si offrono cedole meno redditizie (perché vi è minor rischio).
  • Rischio di insolvenza temporanea: il debitore non è in grado di onorare puntualmente gli impegni assunti. Tale ritardo si traduce per il creditore in un immobilizzo finanziario con conseguenti ed ovvi riflessi economici negativi.
  • Rischio di regolamento: (contratto di compravendita e non finanziario come i precedenti) il debitore non è in grado di onorare gli impegni assunti nell’ambito di un contratto di compravendita (di valute, titoli). Nel caso in cui la condizione di inadempienza si dovesse verificare prima che la controparte adempiente abbia eseguito la propria prestazione, essa può essere costretta a sostituire il contratto non onorato con un altro negoziato con una nuova controparte e condizioni che potrebbero risultare sensibilmente diverse da quelle previste dal contratto originario. La seconda ipotesi si realizza quando l’esecuzione della prestazione non avviene in modo contestuale e può accadere quando le transazioni avvengono tra operatori residenti in paesi diversi.
  • Rischio paese: il debitore non è in grado di onorare gli impegni assunti per ragioni esogene, indipendenti da lui e imputabili al paese di appartenenza (ragioni politiche, militari).
  • Rischio giuridico: possibilità che un contratto non sia legalmente efficace o non correttamente documentato.

Rischi di mercato

  • Rischio di reinvestimento: rischio tipico di un’operazione di finanziamento per la quale è previsto che il debitore corrisponda al creditore-investitore una somma di denaro periodica sotto forma di interessi (riguarda titoli con cedola). La variazione dei tassi di interesse di mercato genera incertezza sulle condizioni di reinvestimento delle cedole.
  • Rischio di variazione di prezzi delle attività finanziarie: eventualità che i prezzi delle attività finanziarie negoziabili (con esclusione delle valute) possano subire una variazione nel corso del tempo (dando luogo a minusvalenze o plusvalenze).
  • Rischio di cambio: circoscritto ai contratti nominati in valuta estera, la dinamica del cambio incide sul controvalore dei flussi da versare o ricevere, dando luogo a utile o perdite su cambi rispetto ai calcoli di convenienza iniziali.
  • Rischio di variazione di prezzi delle attività reali: questo rischio origina dalla volatilità dei prezzi reali (materie prime) presenti in bilancio (petrolio, grano, caffè, energetica).

La gestione dei rischi speculativi

Gli strumenti derivati sono strumenti il cui valore deriva dal prezzo di un’attività sottostante che può essere finanziaria (azione, obbligazione, strumento finanziario, valuta, tasso di interesse, portafoglio di strumenti finanziari) o reale (petrolio, caffè, cacao, energia elettrica). Gli strumenti derivati sono contratti a termine. Consentono alle parti di fissare a pronti il prezzo (e la quantità) del bene oggetto di compravendita e di rinviare ad un’epoca successiva il regolamento dell’operazione. I derivati nascono per far fronte alle esigenze di copertura dei rischi.

Contratti a pronti

Il cui regolamento (trasferimento del bene pagamento del prezzo) è contestuale alla stipula o avviene al massimo entro 2-3 giorni. Gli strumenti derivati hanno diverse finalità, il cui valore deriva dal prezzo di un’attività sottostante che può essere reale o finanziaria:

  • Copertura (hedging): permettono di coprire i rischi assunti sul mercato delle attività sottostanti o su altre posizioni in derivati.
  • Speculativi (trading): consentono di assumere la posizione di rischio desiderate, in base alle aspettative sull’evoluzione dei prezzi di mercato.
  • Arbitraggio: consentono di guadagnare più del tasso risk free, tramite operazioni prive di rischi, sfruttando temporanee imperfezioni del mercato. Consente a un operatore di porre in essere simultaneamente due operazioni identiche ma di segno opposto (una acquista).
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frencyba0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Ronchini Beatrice.
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