Tecniche di finanziamento
Non autoliquidanti
Non assumono a riferimento particolari componenti del capitale circolante. Sono particolarmente flessibili perché sostanzialmente slegate dalla dinamica aziendale, quindi possono essere attivate qualora l’impresa debba far fronte a potenziali picchi inattesi di fabbisogno (legati, ad esempio, a un’espansione non programmata del fatturato o al mancato pagamento di un’importante fornitura), fatta salva la possibilità di iniettare ulteriori dosi di capitale di rischio.
Autoliquidanti
Si inseriscono in segmenti del processo “acquisto-trasformazione-vendita” ben definiti: l’operazione di finanziamento dovrebbe, quindi, estinguersi alla fine dello specifico ciclo produttivo. Sono particolarmente adatte al finanziamento del fabbisogno ciclico:
- Se legato alla dilazione di pagamento “smobilizzo portafoglio crediti”
- Se legato alla dimensione di magazzino (tempi medi stoccaggio prodotti finiti) “anticipazione su pegno”
Aperture di credito
Contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L’apertura di credito può essere:
- Allo scoperto o garantita
- A tempo determinato o indeterminato
Uno
Salvo patto contrario la banca non può recedere prima della scadenza senza giusta causa e comunque deve concedere almeno 15 giorni per il rientro.
Due
Il recesso, che sospende immediatamente l’utilizzo del credito, può avvenire mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, nel termine di 15 giorni (art. 1845 c.c.).
Vantaggi per l'impresa
Adeguare prontamente e con ampi margini di flessibilità il volume del finanziamento utilizzato alla dinamica del fabbisogno; ricostituire il volume di credito utilizzabile attraverso successivi versamenti in ripristino della disponibilità accordata; rapportare il costo dell’indebitamento al volume di credito effettivamente utilizzato. Imprese con elevato fabbisogno di capitale circolante, ma che non possono determinarne precisamente ampiezza e durata del fabbisogno.
Rischi sopportati dalla banca
Rigidità del fabbisogno dell’impresa affidata; dimensione del fabbisogno; livello di patrimonializzazione; equilibrio economico attuale e prospettico; rischio di liquidità. La causa del contratto si sostanzia nella messa a disposizione da parte della banca di una determinata somma di denaro il cui utilizzo da parte dell'impresa affidata è sostanzialmente discrezionale. La variabilità e la difficile prevedibilità del rapporto tra "importo utilizzato" ed "importo disponibile" espone infatti la banca a un rischio riconducibile, per natura ed impatto economico-patrimoniale, al rischio di liquidità.
Il livello di rischiosità è strettamente legato alla capacità della banca di valutare, in primo luogo, le condizioni di economicità attuali e prospettiche che governano la gestione di impresa e, in secondo luogo, la coerenza tra esigenze di finanziamento espresse dalla clientela e strumento tecnico utilizzato. La clausola di affidamento "salvo revoca" assume significato economico e conseguente rilevanza pratica se ed in quanto il cliente, nell'ipotesi prospettata, sia in grado di rimborsare il proprio debito. Tale clausola consente allora alla banca, sulla base di diversi elementi, di interrompere il rapporto di affidamento prima che esso si trasformi in un rapporto di sostanziale accomandita.
Le garanzie reali e personali, d'altra parte, non hanno la funzione di estinguere il rischio di credito ma, piuttosto, quella di ridurre le conseguenze patrimoniali che la banca dovrebbe sopportare nell'ipotesi in cui l'evento temuto si verificasse. Più in generale, le garanzie richieste consentono alla banca di ancorare la valutazione dell'affidamento non solo ad elementi sintomatici dell'equilibrio economico prospettico (che risultano spesso di difficile apprezzamento) ma anche di isolare, all'interno del patrimonio aziendale (garanzie reali) o nell'ambito di sfere patrimoniali terze (garanzie personali), una capacità di rimborso (specifica o alternativamente generale) che risulta verificata a prescindere dalla dinamica delle grandezze aziendali.
Operazioni sconto
Contratto mediante il quale una banca anticipa ad un proprio cliente un credito non ancora scaduto, previa deduzione di un interesse e attraverso la cessione salvo buon fine del credito stesso (art. 1858 c.c.). Non è cessione di credito (artt. 1260-1267 c.c.), bensì operazione di prestito: se fosse cessione, in caso di insolvenza del debitore il cedente dovrebbe restituire solo quanto effettivamente ricevuto. In caso di mancato pagamento del debitore ceduto, il cliente ha l’onere di rimborsare il valore nominale del titolo scontato; è un’operazione “pro solvendo”.
Sconto cambiali
Cambiale: titolo di credito all'ordine, astratto, formale e completo che sottende l'obbligo incondizionato di pagare o far pagare una determinata somma ad una certa scadenza a favore di un beneficiario. La struttura delle cambiali, quindi, può essere duplice: da un lato l'emittente assume un’obbligazione diretta al pagamento, attraverso l'emissione della cambiale nei confronti di un proprio creditore (c.d. “vaglia cambiario” o più comunemente “pagherò”), dall'altro il traente può ordinare ad un proprio debitore (trattario) di pagare a suo favore o di un terzo (beneficiario) l'importo della cambiale (c.d. “cambiale tratta”).
In questa seconda ipotesi, nel caso in cui il trattario accetti la disposizione impartitagli dal traente, assume un’obbligazione diretta verso il portatore del titolo (c.d. “tratta accettata”), che viene invece a mancare qualora non acquisisca tale responsabilità, rimanendo un semplice designato al pagamento (c.d. “tratta non accettata”). Il volume dei crediti commerciali delle imprese, incorporati in effetti cambiari, è comunque notevolmente diminuito nel tempo, a causa delle preferenze espresse dagli operatori economici verso altri strumenti di regolamento degli scambi. In caso di mancato pagamento: azione di regresso; azione fondata sul rapporto di sconto. Generalmente vengono scontate tratte non accettate: NO regresso verso il trattario.
Per ovviare a tale inconveniente, ma molto più spesso, per verificare la reale natura commerciale sottesa all’emissione della cambiale si ricorre alla cessione della provvista (L. n. 48/1934). Il trattario che non muova opposizione alla cessione, si impegna ad effettuare il pagamento direttamente alla banca, a favore della quale risulta essere stato ceduto il suo debito. Viene ceduto dal traente alla banca il credito di fornitura (c.d. “provvista”) vantato nei confronti del debitore, e ciò mediante l’apposizione sul titolo di una dicitura che richiama, tra l’altro, gli estremi fiscali del documento probatorio della transazione commerciale (data e numero fattura).
Sconto tratte documentate
Sono cambiali “accompagnate” dai titoli rappresentativi della merce, la cui mancata trasmissione al compratore comporta il venire meno dell’obbligo di pagamento. Maggiori formalità da adempiere rispetto allo “sconto di cambiali” tout court, derivante dall’esistenza di un rapporto di mandato conferito dallo scontatario, in ordine alla presentazione al debitore dei titoli rappresentativi (lettera di ventura; nota di pegno; fede di deposito). Finché i documenti sono in possesso della banca essa dispone sulla merce dello stesso privilegio del mandatario; nel caso in cui il debitore non accetti le tratte (c.d. clausola “documenti contro accettazione”) oppure non esegua il pagamento (c.d. clausola “documenti contro pagamento”), la banca ha il diritto a vendere le merci per reintegrare l’esposizione assunta attraverso lo sconto, oltre alla possibilità di esercitare le normali azioni cambiarie contro il cedente.
Operazioni sconto: funzionamento
La banca anticipa il valore nominale degli effetti con valuta immediata; successivamente, vengono addebitate le competenze, con pari valuta, comprensive non solo dei puri interessi di sconto, ma anche di ulteriori oneri di cui ricorre l’applicazione nelle operazioni di portafoglio commerciale. Per evitare compensazioni di partite il netto ricavo si forma soltanto nel momento in cui viene eseguito il computo degli interessi di sconto, in genere qualche giorno successivo alla data di negoziazione.
La linea di credito concessa viene “immobilizzata” per l’intera durata dell’anticipazione (consentendo quindi alla banca di lucrare i relativi interessi), prescindendo così dall’effettivo utilizzo delle somme da parte del cliente, che potrebbe anche non manifestare un immediato e totale fabbisogno di liquidità.
Operazioni sconto: utilizzo
Imprese: esigenze finanziarie da soddisfare immediatamente. Gli affidati utilizzano i fondi contestualmente (o quasi) alla loro liquidazione. Banche: in fase di attivazione della specifica relazione di clientela, talvolta richiedono degli smobilizzi per sconto, per concedere, successivamente, affidamenti sotto diverse forme tecniche (a motivo della tutela giuridica offerta dalla cessione di cambiali). Smobilizzi per sconto: effetti, con natura prettamente finanziaria, che la banca si fa rilasciare: su di essi la banca concede lo sconto.
Vantaggi per le banche
Elementi di prezzo. I tassi applicati in questa operazione, e in genere negli smobilizzi di portafoglio, sono sensibilmente inferiori rispetto ai tassi definiti per le aperture di credito. Tale orientamento deriva da una pretesa minore rischiosità dell’operazione, in considerazione del suo presunto carattere di “autoliquidabilità”. In realtà, l’operazione di smobilizzo per sconto, finisce spesso con il riflettere una specie di “premio” riconosciuto al cliente per essersi assoggettato ad una serie di particolari modalità nell'uso dell’affidamento.
Inoltre, sebbene sia prevista la facoltà per le banche di variare il tasso di interesse in funzione delle caratteristiche qualitative del foglio negoziato (a breve o media scadenza, su piazza e fuori piazza, accettato e non accettato ecc.) in genere si riscontra l'applicazione di un saggio unico.
Elementi di costo operazioni sconto
- Tasso d’interesse
- Giorni banca: maggiorazione del tasso d’interesse, applicata sulla data di scadenza (da 5 a 10 giorni)
- Minimo giorni di sconto: applicazione di un numero di giorni convenzionale quando il periodo di anticipazione sia inferiore ad un minimo (in genere tra 25 e 30 giorni)
- Minimo sconto: commissione standard, se gli interessi sono inferiori ad un determinato ammontare
- Diritto di brevità: commissione fissa relativa ad effetti con scadenza particolarmente ravvicinata (“effetti brucianti” - i crediti devono essere non scaduti, altrimenti si perde il diritto all'azione cambiaria)
- Trasmissione sollecita dei titoli da parte della banca
- Commissioni di incasso: costi legati al fatto che le negoziazioni di foglio implicano il necessario classamento dei titoli, presso le banche incaricate dai debitori di curare il pagamento
- Commissioni diverse: costi imputati in caso di “richiami”, “proroghe di scadenza”, “variazione della banca di appoggio”, “richieste di accettazione”, oppure di restituzione di effetti impagati
Il tasso d’interesse effettivo è sempre maggiore del tasso di sconto. Infatti è un pagamento anticipato; vengono computati i giorni di banca; intervengono le commissioni.
Operazioni salvo buon fine
Su ricevute bancarie e fatture: il cliente, a fronte della presentazione di crediti “documentati” da ricevute bancarie o da fatture, chiede di poterne avere utilizzo, in tempi e quantità che dipendono dalle specifiche modalità di negoziazione concordate, tramite un’anticipazione per smobilizzo concessa dalla banca. Giuridicamente si tratta di un mandato conferito alla banca dal cliente, dato che al cliente viene anticipato il valore nominale. FIDO ACCORDATO = AMMONTARE MAX EFFETTI PRESENTABILI. REINTEGRO FIDO solo maturazione effetti.
Gran parte della circolazione cambiaria è stata sostituita, negli ultimi anni, dalle ricevute bancarie; esse rappresentano dichiarazioni di quietanza emesse dai creditori e affidate a banche affinché ne curino l'incasso a scadenza. Gli schemi negoziali cui fanno riferimento, in genere, i contratti conclusi tra le parti, sono quelli:
- Del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario
- Della cessione del credito
Nel primo caso, la natura particolare del rapporto di mandato si rileva nell’interesse diretto che la banca mandataria ha all'esecuzione del mandato d'incasso al fine di “rientrare” dall'esposizione assunta nei confronti del cliente. È interessante rilevare come la giurisprudenza, in assenza di specifiche norme, abbia considerato le modalità di esecuzione delle operazioni sbf più vicine al mandato che alla cessione del credito.