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RAPPORTO BANCA IMPRESA: lettura bilancio chiave finanziaria
Il bilancio di esercizio rappresenta l'informazione finanziaria più comunemente disponibile sia all'interno che all'esterno. Contiene informazioni economiche, ma anche finanziarie. Tali informazioni sono però spesso inquinate dalle politiche di bilancio perseguite: l'analista deve "smontare" il bilancio per neutralizzare gli effetti delle politiche di bilancio. Questa operazione è certamente più facile per l'analista interno che può ottenere agevolmente informazioni addizionali.
IL CONTENUTO FINANZIARIO DEL BILANCIO è subito evidente se si considera che: Lo stato patrimoniale evidenzia al passivo l'origine delle risorse finanziarie utilizzate dall'impresa, all'attivo le destinazioni impressa a tali risorse. Il conto economico comprende numerose poste a fronte delle quali si verificano effettivi flussi monetari, accanto a poste
figlie di semplici convenzioni contabili Lo studio dei cicli produttivi e della formazione delle voci di bilancio può risultare a questo punto di particolare interesse. Premesso che il ciclo produttivo evidenziato rappresenta soltanto una delle molteplici combinazioni possibili In ottica contabile rileva il ciclo economico. In ottica finanziaria rileva il ciclo monetario. Il ciclo monetario dipende dalle altre politiche aziendali (acquisti, produzione, vendita). Ipotizziamo ora il caso di un'impresa che svolge un solo ciclo produttivo globale alla volta e vediamo come si evolve la struttura dello stato patrimoniale. Una parte alta dello SP relativamente stabile di dimensione. Una parte bassa che si trasforma di pari passo con lo svolgimento del ciclo La presenza di debito in misura variabile e comunque dipendente dalla dotazione iniziale di risorse finanziarie. Nella realtà più cicli produttivi si sovrappongono. Lo SP "fotografa" una situazione
intermedia rispetto a quelle viste sopra. oraperò noi sappiamo distinguere le cause all'origine di tale situazione, tra: modalità di svolgimento del ciclo acquisto, trasformazione, vendita (gestione commerciale), dotazione di immobilizzazioni (gestione investimenti), dotazione di capitali (gestione finanziaria), eventuali altre attività non connesse all'attività operativa tipica dell'impresa (gestioni accessorie). Diviene quindi utile pensare di riclassificare secondo tale logica lo stato patrimoniale: sp att (gest accessoria, gest investim, gest corrent com), pass (gest fin, gest corr comm). Lo SP diviene quindi una sorta di puzzle a quattro tessere. Ogni decisione aziendale influenza direttamente la dimensione di una tessera. Almeno una delle altre si deve adeguare per garantire l'equilibrio.
Trasparenza bancaria: Le principali fonti normative in materia di trasparenza bancaria sono: Titolo VI del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico Bancario o TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", con particolare riguardo al Capo I "Operazioni e servizi bancari e finanziari"; deliberazione CICR 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari"; provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
La disciplina relativa alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Capo I del Titolo VI del TUB) si applica a:
- banche e
- intermediari finanziari,
in relazione alle attività svolte nel territorio della Repubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle disposizioni in questione.
La disciplina della
La trasparenza riguarda, principalmente, l'informazione dovuta dalla banca al cliente ed investe: la fase pre contrattuale (art. 116 TUB); la fase di conclusione del contratto (art. 117 TUB); la fase di esecuzione del contratto (artt. 117, 118 e 119 TUB); anche la fase eventualmente successiva all'estinzione del contratto (art. 119, 4° co., TUB).
Pubblicità: Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti: i tassi di interesse; i prezzi; le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi; per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio. Questa attività di pubblicizzazione non può essere fatto rinvio agli usi. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.c.
Documenti pubblicità: Il CICR
Detta le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità (vedi deliberazione CICR del 4 marzo 2003). Gli strumenti di pubblicità così individuati sono:
- documenti contenenti i principali diritti del cliente;
- il foglio informativo (contenente informazioni sull'intermediario e sulle condizioni contrattuali e sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio offerto) ed il foglio comparativo dei mutui offerti;
- la copia completa dello schema di contratto;
- il documento di sintesi delle principali condizioni.
Contratti: I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare (non una copia) è consegnato ai clienti (art. 117, 1° co., TUB). I contratti indicano:
- il tasso d'interesse;
- ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
La forma scritta ha funzione informativa. È prevista la nullità del contratto privo di forma scritta (art.
117, 3° co., TUB);le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi dinteresse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati (art. 117, 6° co., TUB).Ai sensi dell'art. 127, 2° co., TUB, però, la nullità opera soltanto a vantaggio del cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice(cd. nullità di protezione). In caso di (i)mancata indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché in caso di (ii) clausole nulle per rinvio agli usi o di (iii) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dalMinistro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che
sussista un giustificato motiv.Se il cliente non è un consumatore né una microimpresa [cfr. art. 1, 1° co., lett. t), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11],nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. L'esercizio dello ius variandi: la posizione della banca Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca deve essere comunicata al cliente: i) espressamente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto"; ii) con preavviso minimo di due mesi; iii) informa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Il cliente può recedere, senza spese, dal contratto entro la data prevista per lasua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se il cliente non recede entro la data prevista per l'applicazione della modifica, questa si intende approvata. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUF sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Esclusione: Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Informazione durante l'esecuzione del contratto: Nei contratti di durata le banche e gli altri intermediari finanziari a cui si applica la disciplina della trasparenza forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, allascadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119, 1° co., TUB). Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. L'approvazione dell'estratto conto In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (art. 119, 3° co., TUB). L'approvazione in questione:
- riguarda i vizi formali (divergenza tra realtà dell'operazione e documentazione della stessa attraverso l'estratto conto);
- non riguarda i vizi sostanziali (legittimità dell'operazione che ha dato causa all'annotazione).
Informazione post finitum contractum Il cliente, colui che gli succede a
uale cliente possono essere l'accesso ai dati personali, la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati errati o non più necessari, il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, il diritto di limitare il trattamento dei dati, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.