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CAPITOLO 1
CONTABILIZZAZIONE IVA
- Introduzione
- Operazioni imponibili ai fini IVA
- IVA su acquisti
- IVA su vendite
- Operazioni non imponibili
- Operazioni esenti - IVA detraibile
- Operazioni fuori campo IVA
- Liquidazione periodica dell’IVA
- IVA trimestrale
- IVA mensile
- Registri obbligatori ai fini IVA ed altri adempimenti
- L'acconto IVA
- La dichiarazione IVA annuale
- La disciplina dell’esportatore abituale
- IVA di gruppo
6
Esempio: vendita di un prodotto al prezzo di € 200,00 + IVA al 20% (aliquota ordinaria), con pagamento dilazionato
Clienti a
Ricavi su vendite IVA ns. debito
240,00
200,00 40,00
Rilevazione dell’incasso del credito
Banca c/c a Clienti
240,00
Ricavi su vendite: CE, A) Valore della produzione, 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni IVA ns. debito: SP Pass., D) Debiti, 12) Debiti tributari
3. Operazioni non imponibili
Le operazioni non imponibili sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto effettuate, entro certi limiti, da parte di esportatori oppure operazioni relative a materie o prodotti destinati ad essere esportati nello stato originario entro un certo lasso di tempo dalla consegna.
Le fatture relative all’acquisto di beni o servizi non imponibili contengono solamente il costo del bene acquistato e non anche l’imposta.
La registrazione contabile è la seguente:
Merci c/acquisti a Fornitori
Merci c/acquisti: CE, B) Costi della produzione, 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di imballaggio Fornitori: SP Pass., D) Debiti, 6) Debiti verso fornitori
4. Operazioni esenti – IVA indetraibile
Le operazioni esenti, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’imposta, sono sottoposte ad una particolare disciplina agevolativa riservata dalla normativa sull’IVA, grazie alla quale non vengono assoggettate ad imposta. Di conseguenza l’imposta pagata dall’impresa al momento dell’acquisto dei beni o servizi essenziali impiegati nel processo produttivo, non può essere considerata un credito verso l’Erario e quindi non può essere utilizzata in detrazione dall’IVA a debito sulle vendite.
Tale IVA, indetraibile, viene considerata un costo per l’impresa che la sostiene e va quindi ad incrementare il valore dei beni acquistati. L’indetraibilità dell’imposta può derivare da una situazione soggettiva dell’acquirente, per la particolare attività svolta, o oggettiva del bene o del servizio trattandosi di imposta assolta sugli acquisti o importazioni di beni o servizi afferenti operazioni esenti o comunque sottratte oggi ad imposta.
L’impresa deve verificare periodicamente la propria posizione nei confronti dell’Erario con le liquidazioni, il conguaglio per periodo provvisorio in quanto sarà effettuato in via definitiva con la dichiarazione annuale, ove saranno riepilogati tutti i versamenti periodici effettuati nell’anno.
1 Le operazioni non imponibili sono disciplinate dagli artt. 8, 8 bis e 9 del D.p.r. 633/72. 2 Le operazioni esenti sono disciplinate dall’art. 10 del D.p.r. 633/72.
L’acconto verrà poi utilizzato come credito nella liquidazione successiva e si potranno verificare le seguenti situazioni:
a) l’IVA da pagare € 90,00 è inferiore all’acconto versato € 110,00
Erario c/IVA ____________________________
Acconto IVA ___________________________ | 110,00
Il conto “Erario c/IVA” ha a questo punto un saldo a credito per il residuo importo di € 10,00, per cui l’impresa non effettua alcun versamento ed il residuo credito e verrà utilizzato nella successiva liquidazione periodica.
b) l’IVA da pagare € 120,00 è superiore all’acconto versato € 110,00
Erario c/IVA ____________________________ a _____________ ≠
Acconto IVA ___________________________ 120,00
Banca 110
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Il conto “Acconto IVA” viene interamente riepilogato al conto “Erario c/IVA” che presenta un saldo a debito di € 10,00 , pagato tramite addebitio sul c/c bancario.
c) l’IVA da pagare € 110,00 è uguale all’acconto versato € 110,00
Erario c/IVA ____________________________ a ____________
Acconto IVA ___________________________ | 110,00
il conto “Acconto IVA” viene riepilogato nel conto “Erario c/IVA” e non vi è imposta da versare.
7.2. La dichiarazione IVA annuale
Il D.p.r. 633/72 impone l’obbligo della predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA per tutti i soggetti che, nell’anno di riferimento, sono stati titolari di Partita IVA.
La dichiarazione annuale deve essere presentata insieme alla dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, salvo rare ipotesi.
Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale i soggetti che nell’anno hanno effettuato solo operazioni esenti ai fini IVA.
8. La disciplina dell’esportatore abituale
Le imprese che abitualmente compiono operazioni di vendita non imponibili, cioè esportatori, si trovano generalmente in una situazione creditoria nei confronti dell’Erario per l’IVA pagata sull’acquisto dei beni o servizi immessi nel processo produttivo, con conseguente aggravio finanziario.
Per evitare tale effetto (credito d’imposta costante) la normativa sull’IVA ha previsto che dette imprese possono acquistare i beni ed i servizi necessari in “sospensione di imposta”, cioè nei limiti di un “plafond” costituito dall’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni dirette effettuate dall’esportatore effettuate nel corso dell’anno solare precedente (plafond fisso ) o in alternativa nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
Tale meccanismo permette agli esportatori abituali di acquistare i beni ed i servizi inerenti la propria attività produttiva senza provvedere al pagamento dell’imposta. Tali imprese infatti non potrebbero recuperare l’IVA pagata sugli acquisti se non rivalendosi al momento della esportazione, e trovandosi sempre in una situazione creditoria nei confronti dell’Erario dovrebbero chiedere sempre il rimborso dell’imposta pagata.