ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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(parte generale Libro di testo)
CAPITOLO 1
Intervento pubblico nell’economia
1.
All’inizio del XXI secolo, anche a seguito della riforma costituzionale al Titolo V del 2001, la funzione
regolatrice del sistema economico e sociale viene svolta non più solo dallo Stato, ma anche dal sistema
pubbliche, attraverso l’emanazione delle norme, gli interventi di regolamentazione del
ampio delle aziende
mercato, la razionalizzazione della spesa pubblica e l’intervento diretto o indiretto nell’attività economica.
2. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato
In passato, quindi, la contabilità di Stato era definita come il sistema dei principi e delle norme che regolava
la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici operanti in ambito statale
(come, ad esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, la Corte dei Conti, il CSM, la Corte
le Agenzie fiscali e l’ANAS).
Costituzionale,
con l’espansione delle funzioni
Oggi, invece, pubbliche e con la nascita di molti Enti pubblici, la contabilità
di Stato è definita contabilità pubblica, che si differenzia dalla Ragioneria pubblica, che infatti ha come
oggetto tipico le rilevazioni quantitative delle aziende pubbliche considerate negli aspetti finanziari,
economici e patrimoniali.
Con la Ragioneria pubblica, quindi, si rilevano i fatti amministrativi, si determinano i risultati e si
interpretano questi risultati attraverso un insieme di strumenti, procedure e regole tecniche in grado di
dei soggetti interni ed esterni all’azienda pubblica interessati a conoscere
soddisfare le esigenze informative
il suo andamento gestionale:
1. i soggetti interni (come gli organi istituzionali e i dirigenti) traggono le informazioni attraverso il
flusso informativo di ritorno, che viene generato dalla fase del controllo dei risultati conseguiti con
l’esecuzione delle attività programmate, che consente di individuare gli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi prefissati e di apportare le correzioni necessarie;
2. i soggetti esterni (come ad esempio i clienti, i fornitori, i sindacati, i cittadini e le Amministrazioni
vigilanti), invece, traggono le informazioni attraverso i documenti contabili di previsione e di
rendicontazione dell’azienda pubblica, in base ai quali hanno la possibilità di esprimere giudizi di
valore sul rapporto tra i sacrifici richiesti alla collettività e i servizi pubblici erogati.
3. Processo di trasformazione aziendale degli Enti pubblici
Nei primi anni ’90, ha avuto inizio un processo di ”aziendalizzazione”, con il quale si intende introdurre,
nell’intero sistema delle aziende pubbliche, principi, meccanismi operativi, strumenti tecnici e regole di
gestione tipiche dell’azienda privata.
Il processo di ”aziendalizzazione” può avvenire attraverso ”privatizzazione” o ”istituzionalizzazione”:
la ”privatizzazione” può essere di tre tipologie:
1. la ”privatizzazione formale”, cioè il cambiamento dell’azienda pubblica da soggetto giuridico
questo, però, l’azienda pubblica continua
pubblico a soggetto giuridico privato: nonostante
ad essere governata da un soggetto economico pubblico;
la ”privatizzazione sostanziale”, cioè il cambiamento da pubblico a privato del soggetto
economico che governa l’azienda pubblica, attraverso la cessione totale o parziale, a soggetti
privati, della proprietà di una quota di capitale sociale;
la ”privatizzazione funzionale”, realizzata attraverso l’attribuzione, a soggetti privati, del
compito di svolgere determinate attività che precedentemente erano di competenza di un
soggetto pubblico.
In ogni caso, l’obiettivo della ”privatizzazione” è quello di razionalizzare e valorizzare le varie
aziende pubbliche, garantendo la contribuzione dei risparmiatori al risanamento della spesa pubblica;
per ”istituzionalizzazione”, invece, si intende l’introduzione di
2. principi, meccanismi operativi,
dell’azienda privata, senza cambiare la personalità
strumenti tecnici e regole di gestione tipiche pubblica.
giuridica pubblica o il soggetto economico pubblico di un’azienda
CAPITOLO 2
1. Classificazione delle aziende pubbliche
In funzione dell’attività svolta dall’azienda pubblica e della tipologia di soggetto giuridico ed economico, le
aziende pubbliche si distinguono in quattro categorie:
1. una prima categoria è rappresentata dalle Società di capitale pubbliche, che sono aziende di
produzione per il mercato, governate da soggetti economici pubblici, ma condotte da soggetti
giuridici privati, perché condotte nel rispetto del Libro V, Titolo V del codice civile: in queste
società, il soggetto economico è legato ad una entità sovraordinata, rappresentata dalla
Amministrazione pubblica che detiene il pacchetto di controllo nell’assemblea dei soci o che esercita
su questa assemblea la propria influenza dominante.
un’altra categoria di
2. aziende pubbliche, invece, è rappresentata dagli Enti Pubblici Economici, che
sono aziende di produzione per il mercato, con soggetto economico pubblico e soggetto giuridico
pubblico; gli Enti pubblici economici agiscono in regime di diritto privato ed operano in settori di
interesse generale per l’economia italiana (come, ad esempio, l’ENEL, l’ENI e gli istituti bancari di
diritto pubblico, tra cui la Banca Nazionale del Lavoro e Intesa San Paolo).
Gli Enti pubblici economici hanno propri organi amministrativi, si finanziano soprattutto con il
fondo di dotazione conferito dallo Stato o da altri Enti pubblici e godono di autonomia gestionale e
contabile:
sotto il profilo gestionale, l’autonomia dell’Ente pubblico economico è data con la
presenza di un Direttore Generale e di un Consiglio di Amministrazione, al quale sono
affidate le funzioni gestionali ed organizzative;
l’autonomia contabile, invece, è data dal fatto che un Ente pubblico economico provvede
alla redazione di un proprio bilancio, che viene pubblicato separatamente da quello dello
Stato o dell’Ente di appartenenza.
Gli Enti pubblici economici, però, sono soggetti al controllo politico da parte del Parlamento, al
controllo gerarchico da parte del Ministro competente e al controllo successivo da parte della Corte
dei Conti.
Nella categoria degli Enti pubblici economici sono presenti le Aziende speciali, cioè Enti strumentali
degli Enti locali dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto;
in particolare, le Aziende speciali gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ed
hanno, quindi, finalità sociali.
Nella categoria degli Enti pubblici economici rientrano anche le Aziende autonome e le Istituzioni,
ma, con il D.Lgs. n°165/2001 e le successive modifiche (che riguardano la riforma della Pubblica
Amministrazione), queste aziende pubbliche sono in via di estinzione, a causa del processo di
”aziendalizzazione” iniziato nei primi anni ’90.
un’altra categoria di aziende pubbliche, invece, è rappresentata
3. dalle Associazioni pubbliche e dalle
Fondazioni pubbliche, che sono aziende di erogazione, governate da soggetti economici pubblici, ma
condotte da soggetti giuridici privati, perché condotte nel rispetto delle regole stabilite dal codice
civile (negli articoli 14 e ss.): in questa categoria sono presenti, ad esempio, la Biennale di Venezia,
la Scuola Nazionale di Cinema, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).
l’ultima categoria delle
4. aziende pubbliche, invece, è rappresentata dalle Amministrazioni Pubbliche,
che sono aziende di erogazione dotate di soggetti economici e soggetti giuridici pubblici, e
finalizzate al soddisfacimento di particolari categorie di bisogni, attraverso la raccolta di mezzi da
diverse fonti (ad esempio, con imposte, tasse e contributi).
Per soggetto economico si intende la persona o il gruppo di persone che esercita il massimo potere
decisionale nell’azienda ed è sottoposto solo a vincoli giuridici e morali:
1. il soggetto economico privato deve rispettare i meccanismi giuridici di diritto privato;
2. mentre il soggetto economico pubblico deve rispettare i vincoli giuridici riconducibili alla tutela
dell’interesse generale della collettività amministrata.
giuridico, invece, si intende la persona, il gruppo di persone o l’Ente in nome del quale viene
Per soggetto
condotta l’attività dell’azienda, che deve rispettare determinati diritti ed obblighi:
1. il soggetto giuridico privato è quello titolare di diritti ed obblighi disciplinati dal diritto privato e al
quale la normativa civilistica riconosce una totale autonomia patrimoniale;
2. il soggetto giuridico pubblico, invece, è quello titolare di diritti ed obblighi disciplinati dal diritto
pubblico.
2. La categoria delle Amministrazioni pubbliche
Secondo la Legge 196/2009, per Amministrazioni Pubbliche si intendono gli Enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche individuate, annualmente, dall’ISTAT,
sulla base di determinati regolamenti comunitari [articolo 1, comma 2 e 3].
In particolare, secondo questi criteri, possono essere considerate Amministrazioni Pubbliche:
gli Enti classificati come ”non-market”, cioè quelli che non riescono a coprire più del 50% dei costi
1. operativi con i propri ricavi ottenuti dalla vendita sul mercato di determinati beni e servizi;
gli Enti che svolgono una funzione pubblica, controllata e finanziata soprattutto da un’altra
2. Amministrazione Pubblica;
gli Enti definiti come ”unità istituzionali” dotate
3. di autonomia decisionale nello svolgimento della
propria funzione pubblica.
Le Amministrazioni Pubbliche individuate dall’ISTAT e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
Luglio di ogni anno si distinguono in tre categorie:
1. le Amministrazioni Centrali (cioè lo Stato e gli altri Enti a cui sono affidati compiti relativi
all’intero territorio nazionale, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, la Corte dei
e l’ANAS);
Conti, il CSM, la Corte Costituzionale, le Agenzie fiscali
2. le Amministrazioni Locali (cioè gli Enti che hanno la competenza solo su una parte del territorio
nazionale, come le Regioni, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Aree Metropolitane, le
A.S.L., le Università e le Camere di Commercio);
3. gli Enti Previdenziali (cioè unità istituzionali, centrali e locali, che erogano prestazioni sociali
obbligatorie in forza di disposizioni legislative e regolamentari, attraverso il versamento di
l’INPS, l’INAIL e
contributi da parte di gruppi di popolazione): esempi di Enti Previdenziali sono
l’INPDAI).
3. Enti istituzionali (nazionali e locali) che svolgono un’attività direttamente finalizzata al
Gli Enti istituzionali sono Amministrazioni Pubbliche
conseguimento di uno specifico obiettivo di interesse pubblico.
Gli Enti istituzionali possono essere nazionali o locali:
1. quelli nazionali svolgono la loro attività in ambito nazionale (come, ad esempio, le Autorità di
tra cui la Consob e l’Antitrust);
vigilanza,
2. mentre quelli locali svolgono la propria attività in ambiti territoriali specifici (come, ad esempio, le
Università, gli Enti di ricerca e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale).
Gli Enti istituzionali di un ”gruppo pubblico” (cioè un complesso economico costituito da più aziende, come
l’Ente Regione), invece, possono essere strumentali o ausiliari:
quelli strumentali sono gli Enti istituzionali che hanno lo stesso soggetto economico del ”gruppo
1. pubblico” al quale appartengono e che sono finalizzati al conseguimento di interessi coincidenti con
”gruppo pubblico”;
quelli del proprio in cui il soggetto economico del ”gruppo pubblico”
2. gli Enti istituzionali ausiliari, invece, sono quelli
al quale appartengono subisce influenze rilevanti anche da parte di altre Amministrazioni Pubbliche:
ad esempio, le A.S.L. sono Enti istituzionali ausiliari perché sono soggette anche alle politiche e ai
controlli effettuati direttamente dalle Amministrazioni regionali.
CAPITOLO 3
1. I sottosistemi delle aziende pubbliche
In tutte le aziende, sono presenti tre sottosistemi interdipendenti tra loro, cioè:
1. il sistema dei beni, corrispondente al patrimonio aziendale;
il sistema delle persone, corrispondente all’organizzazione aziendale;
2.
3. il sistema delle operazioni, corrispondente alla gestione aziendale.
2. Il patrimonio pubblico
Il patrimonio pubblico è costituito dall’insieme dei beni dall’insieme
economici e dei rapporti giuridici,
attivi e passivi, di appartenenza di ciascun Ente, suscettibili di valutazione e dalla cui differenza si determina
Pubblica.
il patrimonio netto dell’Amministrazione
Le componenti attive del patrimonio pubblico possono essere economiche e numerarie:
1. quelle economiche sono costituite dai crediti di finanziamento, dalle attività finanziarie e dai risconti
passivi:
l’Ente
i crediti di finanziamento rappresentano gli impieghi di denaro che pubblico effettua a
favore di terzi;
mentre le attività finanziarie sono rappresentate da titoli e partecipazioni, che si configurano
come immobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie circolanti, a seconda della loro
attitudine ad essere realizzate, rispettivamente, nel lungo o nel breve termine;
i risconti passivi, invece, sono conti economici che misurano ricavi di competenza
dell’esercizio successivo, ma la cui manifestazione numeraria si è già verificata nell’esercizio
in chiusura.
2. le componenti attive numerarie, invece, sono quantitativamente rappresentate da valori numerari, che
possono essere certi, assimilati o presunti:
quelli certi sono rappresentati dal denaro disponibile in cassa o su depositi bancari;
mentre quelli assimilati sono rappresentati dai crediti di funzionamento, cioè quei crediti che
si formano a causa dello svolgimento della normale attività dell’Ente pubblico e che nascono
verso i soggetti ai quali l’Ente cede i beni o fornisce i servizi e le prestazioni;
i valori numerari presunti, invece, sono rappresentati, ad esempio, dai ratei attivi e dai residui
attivi: i ratei attivi misurano ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui
a. nell’esercizio successivo;
manifestazione numeraria si verificherà
b. mentre i residui attivi sono entrate che, al 31 Dicembre di ogni anno, sono già state
accertate ma non ancora incassate.
Le componenti passive del patrimonio pubblico, invece, sono rappresentate dalle fonti di finanziamento,
come forme di acquisizione delle risorse finanziarie da parte dell’Ente
definite pubblico per poter svolgere
la propria gestione operativa.
Anche le componenti passive possono essere economiche e numerarie:
1. quelle economiche sono costituite, ad esempio, dai contributi in conto capitale a destinazione
vincolata, dai debiti di finanziamento e dai risconti attivi:
sono gli apporti di capitale che provengono da fonti esterne all’Ente
i debiti di finanziamento
pubblico, allo scopo di fronteggiare le proprie necessità economiche (esempi di debiti di
finanziamento sono i prestiti erogati da banche o da società finanziarie);
i risconti attivi, invece, sono conti economici che misurano costi di competenza futura, ma la
nell’esercizio in chiusura.
cui manifestazione numeraria si è già verificata
2. le componenti passive numerarie, invece, sono costituite, ad esempio, dai debiti di funzionamento,
dai ratei passivi e dai residui passivi:
sono prestiti ottenuti da fonti esterne all’Ente pubblico,
i debiti di funzionamento che non
comportano l’afflusso di all’interno della propria
denaro gestione operativa;
misurano costi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui
mentre i ratei passivi
manifestazione numeraria si verificherà nell’esercizio successivo;
i residui passivi, invece, sono uscite che, al 31 Dicembre di ogni anno, sono già state
impegnate ma non ancora pagate.
3. I beni pubblici classificati con il criterio giuridico
Per quanto riguarda i beni pubblici, uno dei criteri più adottati per classificare questi beni è quello di tipo
giuridico, che li distingue in:
1. beni demaniali;
2. beni patrimoniali.
I beni demaniali
I beni demaniali, secondo il codice civile, sono quei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, come
ad esempio il lido del mare, le spiagge, i fiumi, i laghi, i torrenti, le strade statali, le autostrade gestite
dall’ANAS, i musei, le biblioteche e le opere destinate alla difesa nazionale (tra cui le caserme, i porti e gli
aeroporti militare).
I beni demaniali hanno diverse caratteristiche, cioè:
1. non possono essere acquisiti da altri per usucapione (cioè per possesso continuato nel tempo);
non sono soggetti all’imposizione tributaria;
2.
3. non possono essere venduti ed espropriati a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi che li riguardano;
sono dotati di utilità diretta ed immediata, perché sono direttamente destinati all’uso pubblico oppure
4. sono a disposizione immediata dei cittadini, come nel caso dei beni di interesse storico, artistico e
culturale.
I beni patrimoniali
I beni patrimoniali, invece, sono quei beni non demaniali di proprietà dello Stato o di un altro Ente pubblico,
a loro volta distinti in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili:
all’esercizio di un servizio pubbli
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