Dottrine politico-giuridiche
Una delle questioni più importanti dibattute dalla dottrina giuridica della potestà del monarca politica altomedievale riguardava il concetto di come giustificare la sua potestà dal punto di vista giuridico. Come è possibile attribuire i suoi poteri secondo le dottrine giuridiche.
Ciò avveniva con l'esplorazione della contraddittorietà tra le norme di diritto romano imperiale che riconoscevano la potestas imperiale solo all'Imperatore, litigavano con la concreta realtà politica dell'epoca che era, invece, caratterizzata da più Stati monarchici che limitavano la potestà dell'Imperatore.
L'Imperatore era, dunque, depotenziato ossia non aveva potestà piena perché esistevano numerose potestà nei vari regni monarchici che non volevano sottomettersi alla sua volontà. Papa Innocenzo IV sosteneva che i re dovevano essere equiparati agli Imperatori, perché non riconoscevano un'autorità superiore a quella degli stessi sovrani all'interno di quel territorio.
Inizialmente, la dottrina riscontrò molte difficoltà, perché equiparava l'Imperatore ai soli re il cui patrimonio fondiario avesse natura allodiale, non contenenti terre sotto forma di beneficio vassallatico.
La plenitudo potestatis (pienezza del potere – potere del romano pontefice) differenziava tra sovrani vassalli e quelli che si avvicinavano all'Imperatore. Queste differenze riguardavano: l'esercizio della potestà legislativa, il sovrano doveva tutelare il diritto vigente, ma doveva anche contribuire all'evoluzione del diritto creando proprie leggi (Rex facit legem), in contrasto con la prerogativa del sovrano medievale per cui Lex facit regem (è la legge che fa il sovrano, non il sovrano che fa la legge).
Fare la legge era prerogativa dei sovrani moderni. Ora il re faceva e osservava la legge e poteva sottrarsi solo per ragioni di equitas, bene comune o per questioni di arcani imperii (segreti di Stato). Il sovrano dell'età moderna era sub lege, perché era sottoposto all'obbligo di osservare la legge tranne nei casi di segreti di Stato o il bene comune.
Altro elemento caratterizzante: espletamento funzione giudiziaria, il sovrano aveva l'obbligo di applicare la legge, essere giudice supremo; aveva la titolarità dei diritti demaniali e fiscali. Res Publica era definita dalla dottrina come inalienabile, inusucapibile e rivendicabile dal sovrano e questi aspetti rientravano nella dottrina della iurisdictio.
Tutti i giuristi negavano al sovrano un'autorità illimitata, sottolineando la necessità di rispettare la legge e le convenzioni stabilite.
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Storia delle dottrine politiche
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Storia del pensiero politico-dottrine politiche