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DOTTRINE POLITICO-GIURIDICHE

Una delle questioni più importanti dibattute dalla dottrina giuridica dellapotestà del monarca, politica altomedievale riguardava il concetto di come giustificare la sua potestà dal punto di vista giuridico, come è possibile attribuire i suoi poteri secondo le dottrine giuridiche.lex. Ciò avveniva con l'esplorazione della La contraddittorietà tra le norme di diritto romano imperiale che potestas imperialericonoscevano la solo all'Imperatore, litigavano con la concreta realtà politica dell'epoca che era, invece, caratterizzata da più Stati monarchici che limitavano la potestà dell'Imperatore. L'Imperatore era, dunque, depotenziato ossia non aveva potestà piena perchè esistevano numerose potestà nei vari regni monarchici che non volevano sottomettersi alla sua volontà. (Papa Innocenzo IV, sosteneva che i re dovevano essere equiparati agli

Imperatori, perché non riconoscevano un'autorità superiore a quella degli stessi sovrani all'interno) di quel territorio. Inizialmente la dottrina riscontrò molte difficoltà, perché equiparava l'Imperatore ai soli re il cui patrimonio fondiario avesse natura allodiale, non contenenti terre sotto forma di beneficio vassallatico. plenitudo potestatis La (pienezza del potere – potere del romano pontefice) differenziava tra sovrani vassalli e quelli che si avvicinavano all'Imperatore, queste differenze riguardavano: l'esercizio della potestà legislativa, il sovrano doveva tutelare il diritto vigente, ma doveva anche (Rex facit contribuire all'evoluzione del diritto creando proprie leggi legem), in contrasto con la prerogativa del sovrano medievale per cui Lex facit regem. E' la legge che fa il sovrano, NON il sovrano che fa la legge. Fare la legge era prerogativa dei sovrani moderni. Ora il re faceva e osservava la legge.

Poteva sottrarsi solo per ragioni di equità comune o per questioni di segreti di Stato. Sub lege, il sovrano dell'età moderna era perché era sottoposto all'obbligo di osservare la legge tranne nei casi di benecomune. Altro elemento caratterizzante: espletamento funzione giudiziaria, il sovrano aveva l'obbligo di applicare la legge, essere giudice supremo; aveva la titolarità dei diritti demaniali e fiscali. Res Publica inalienabile, inusucapibile e rivendicabile dal sovrano e questi aspetti rientravano nella dottrina dellaiurisdictio. Tutti i giuristi negavano al sovrano un'autorità superiore al diritto, anche se era sciolto dalle leggi di sovrani precedenti. Funzione primaria del sovrano consisteva nel proteggere i sudditi del regno. La dottrina cercò anche di capire come gli statuti potevano essere legittimati. A riguardo vi erano due teorie: Permissio (potestas:

fondava la potestà di emanare gli statuti cittadini (statuendi) sulla permissio, cioè la concessione che era stata data da Federico Barbarossa alla Lega dei Comuni Lombardi dopo la Pace di
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Publisher
A.A. 2020-2021
2 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiaredda93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle Istituzioni politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Nieddu Annamaria.