La struttura finanziaria dell'economia
Collegamento fra circuiti reali e monetari
L'utilizzo della moneta nel regolamento degli scambi comporta uno sdoppiamento dei circuiti economici: a) circuito dei beni/servizi e dei fattori produttivi (di natura reale); b) circuito dei prezzi (ricavi) e delle remunerazioni dei fattori produttivi (di natura monetaria). I due circuiti sono interdipendenti in quanto i loro movimenti si influenzano reciprocamente e sono fra loro collegati in quanto il valore dei beni/servizi prodotti e venduti (prodotto finale) corrisponde alla somma delle remunerazioni che sono state pagate per la loro produzione.
Il prodotto finale (Y) può essere visto come la somma del valore dei beni/servizi destinati ai consumi (C) e del valore dei beni di investimento utilizzati nelle attività produttive (I): Y = C + I. Il reddito nazionale (Y) può essere invece visto come la somma fra la spesa destinata ai consumi (C) e la quota di reddito non consumata, cioè il risparmio (S): Y = C + S.
In un'economia chiusa con gli scambi con l'estero si avrà che: S = I, cioè la formazione del capitale reale (I) è vincolata all'accumulazione del risparmio. In un'economia aperta si può avere: S > I, questo vuol dire che c'è un surplus o un avanzo del risparmio rispetto agli investimenti. Questa differenza potrà finanziare gli investimenti di altre economie. S < I, in questo caso c'è un disavanzo o deficit dei risparmi rispetto agli investimenti, ovvero si desidera fare più investimenti di quelli possibili con il proprio risparmio. La differenza dovrà essere finanziata dai risparmi di altre economie.
Calcolo del saldo finanziario di un'unità economica
Il comportamento finanziario delle unità economiche può essere rappresentato attraverso lo schema fonti ed usi di fondi. Le fonti sono rappresentate da: variazioni Passività Finanziarie (Pf), variazioni Patrimonio Netto (S). Gli usi invece sono: variazioni Attività Reali (Ar), variazioni Attività Finanziarie (Af). Dato il vincolo contabile dell'uguaglianza tra fonti e usi di fondi (I + ΔAf = ΔPf + S), il saldo finanziario (Sf) di un'unità economica sarà definito come divario tra S e I (Sf = S – I) oppure come la differenza fra la variazione di attività finanziarie e la variazione di passività finanziarie (Sf = ΔAf – ΔPf).
Calcolare il saldo finanziario serve poiché è l'indicatore della misura dell'eccedenza (Sf > 0) o del deficit (Sf < 0) di risorse a fronte del fabbisogno per investimenti:
- Un Sf > 0 comporta necessariamente un riequilibrio "fonti-usi", attraverso nuovi investimenti in Af
- Un Sf < 0 comporta un ricorso a nuove Pf
Modalità di trasferimento delle risorse
Il trasferimento delle risorse dalle unità in surplus a quelle in deficit può avvenire attraverso due modalità:
- Circuito finanziario diretto: attraverso scambi diretti tra investitore (datore di fondi) ed emittente (prenditore di fondi), mediante gli strumenti finanziari che mette a disposizione il mercato (es. contratto, ecc). In questo caso si suppone l'esistenza di una compatibilità fra i due soggetti.
- Circuito finanziario indiretto: con l'inserimento tra le unità finali di uno o più intermediari. Questi ultimi assumono di volta in volta la posizione contrattuale di debitore, nei rapporti con le unità in surplus, e di creditore, nei rapporti con le unità in deficit.
Parametri di valutazione della struttura finanziaria
- Separazione funzione di risparmio e investimento: misura l'ampiezza del fabbisogno di trasferimento dalle unità in surplus a quelle in deficit.
- Rapporto di interrelazione finanziaria: misura il grado di sviluppo dell'economia finanziaria.
- Rapporto di intermediazione finanziaria: misura il peso degli intermediari finanziari nei circuiti finanziari.
Il sistema finanziario
Definizione di sistema finanziario
Il sistema finanziario rappresenta la struttura attraverso cui si svolge l'attività finanziaria, ossia la produzione e l'offerta di servizi finanziari; esso è l'insieme integrato di:
- Strumenti: ovvero contratti aventi ad oggetto diritti e prestazioni di natura finanziaria. Il TUF (D.Lgs 58/1998) definisce strumenti finanziari le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato, gli strumenti finanziari derivati, ecc.
- Istituzioni: ovvero gli intermediari finanziari (che svolgono attività basata sulla produzione e sulla negoziazione degli strumenti finanziari, sia per conto proprio che per conto dei clienti) e le autorità di vigilanza (che svolgono attività di controllo sul rispetto delle norme che regolano il sistema finanziario; Banca d'Italia, Consob, Ivass, Covip, Agcm).
- Mercati: ovvero l'insieme degli scambi riguardanti strumenti finanziari. Sono rappresentati dalle relazioni che esistono tra prestatori e prenditori di fondi e tra questi e gli intermediari finanziari.
Funzioni del sistema finanziario
Le funzioni svolte dal sistema finanziario sono essenzialmente quattro:
- Funzione monetaria: ha come obiettivo quello di garantire il funzionamento del sistema dei pagamenti, uno dei fattori alla base della funzionalità degli scambi.
- Funzione di trasferimento di risorse dal risparmio agli investimenti: crea le condizioni favorevoli per l'accumulazione del risparmio e per il trasferimento degli investimenti.
- Funzione di gestione dei rischi: si realizza mediante i contratti a termine e l'attività assicurativa, avente per oggetto la negoziazione dei rischi puri, ossia quelli che si manifestano nella forma di perdite o danni futuri e non sono determinati nel tempo e nella misura.
- Funzione di trasmissione della politica monetaria: ha come obiettivo la stabilità dei prezzi. Il meccanismo di trasmissione si articola in due fasi. In una prima fase, le variazioni del tasso di interesse di riferimento o della base monetaria determinano variazioni nelle condizioni del mercato finanziario, riflettendosi sui tassi di interesse di mercato, sui prezzi delle attività, sul tasso di cambio e sulle condizioni generali di liquidità e di credito dell'economia. Nella seconda fase, le variazioni delle condizioni del mercato finanziario determinano variazioni della spesa nominale per beni e servizi da parte delle famiglie e delle imprese.
Classificazione degli intermediari finanziari
- Intermediari creditizi: caratterizzati dalla funzione creditizia dal lato dell'attivo e dal passivo "nominalistico", ossia con un impegno di rimborso a valore nominale. In questa categoria rientrano le banche.
- Intermediari mobiliari: svolgono prevalentemente attività di negoziazione, di gestione e di consulenza su valori mobiliari.
- Compagnie di assicurazione: sono caratterizzate dalla funzione di gestione dei rischi puri ed un collaterale circuito finanziario.
Riduzione di asimmetrie e costi
- Asimmetria informativa: gli intermediari finanziari riducono l'asimmetria informativa che caratterizza i mercati e gli strumenti finanziari e che scaturisce dalla diversa disponibilità informativa tra finanziatori e soggetti finanziati.
- Divergenza delle preferenze: riduzione delle divergenze fra soggetti della domanda e dell'offerta.
- Costi di transazione: operando su elevati volumi, con tecnologie avanzate e in condizioni di mercato competitivo.
Assetto normativo ed organizzazione dei controlli sul sistema finanziario
Ragioni del controllo
Il controllo sul sistema finanziario è mosso dalla necessità di assicurare il funzionamento dello stesso e di assicurare anche:
- Funzione monetaria e il governo monetario dell'economia: la moneta scambiata nel sistema finanziario può essere legale (emessa quindi dalla banca centrale e non può essere in nessun caso rifiutata come forma di pagamento), oppure scritturale. La funzione monetaria svolta dalle banche consiste nella capacità di convertire tempestivamente i propri debiti a vista in moneta legale; il governo monetario dell'economia si occupa di regolare la quantità presente nell'economia, riequilibrando eventuali squilibri.
- Tutela del risparmio e protezione degli investitori.
- Eliminazione delle esternalità negative: evitare che la sfiducia verso una singola banca possa ripercuotersi anche su tutte le altre.
- Asimmetrie informative tra datori e prenditori di fondi e la possibile conseguenza del fallimento del mercato.
Obiettivi del controllo
- Stabilità: il controllo è finalizzato a mantenere gli intermediari finanziari in condizioni di equilibrio, in riferimento a liquidità, solvibilità e contenimento dei rischi, poiché questi permettono di mantenere la fiducia dei creditori e prevenire crisi.
- Efficienza: deve essere perseguita sia dal punto di vista allocativo (allocare le risorse ai progetti più meritevoli per la combinazione di rischio-rendimento atteso) sia tecnico-operativo (combinando gli input per minimizzare il costo dell'output).
- Trasparenza e correttezza dei comportamenti: nei rapporti tra intermediari e cliente, cercando di perseguire l'efficienza informativa.
Ordinamento dell'intermediazione finanziaria
È l'insieme organico e complessivo delle norme che disciplinano l'attività e le istituzioni dell'intermediazione finanziaria in un dato contesto politico-amministrativo che può coincidere con lo Stato, vale a dire con l'ordinamento nazionale, oppure con una comunità di stati, come nel caso dell'UE, definito come ordinamento comunitario. L'ordinamento nazionale recepisce e dona attuazione alle norme comunitarie, realizzando un livello minimo di armonizzazione tra gli ordinamenti al fine di creare un mercato unico dei servizi finanziari. Tradotto, ciò permette la libera circolazione dei servizi, consentendo agli intermediari finanziari la libertà di prestazione del servizio e libertà di stabilimento, beneficiando del criterio del mutuo riconoscimento per l'esercizio di alcune attività finanziarie.
Autorità di vigilanza nel sistema finanziario italiano
- Banca d'Italia: volta al perseguimento della sana e prudente gestione degli intermediari, con particolare attenzione a stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario. Inoltre ha un ruolo di istituto di emissione della moneta legale.
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB): controlla l'organizzazione, il funzionamento e l'emissione ai mercati mobiliari regolamentati e garantisce gli investitori facendo rispettare l'efficienza e la trasparenza dei mercati.
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM): il suo controllo è teso ad assicurare l'accesso al mercato e la parità concorrenziale in ragione della libertà d'impresa e della tutela dei consumatori.
- Istituto di vigilanza delle assicurazioni (IVASS): il suo obiettivo è quello di garantire la sana e prudente gestione delle compagnie di assicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di tutti gli operatori del comparto assicurativo.
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP): la sua attività di controllo riguarda i profili della stabilità, della trasparenza e della correttezza del settore dei fondi pensione e della previdenza complementare.
A fronte della crescente integrazione dei mercati finanziari e, pertanto, della necessità di vigilare sui rischi assunti dagli intermediari finanziari in maniera omogenea e unitaria, il Parlamento Europeo ha dato il via libera alla creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Esso è composto dalle autorità di vigilanza nazionali e da tre nuove autorità di vigilanza: EBA, EIOPA, ESMA.
La vigilanza sul sistema finanziario
Modelli di vigilanza
I modelli sono sostanzialmente quattro:
- Vigilanza istituzionale: prevede che ciascuna autorità eserciti l'attività di vigilanza su una tipologia di soggetti/mercati specifici. Questo modello possiede il vantaggio di definire chiaramente gli ambiti dell'azione di ciascuna autorità, favorendo una visione unitaria sul soggetto vigilato.
- Vigilanza per attività: soddisfa la necessità di garantire la parità concorrenziale nell'esercizio dell'intermediazione finanziaria. Questa soluzione possiede il pregio di prevedere controlli omogenei fra attività finanziarie, anche se esercitate da soggetti diversi.
- Vigilanza per finalità: ogni autorità è responsabile del presidio di un obiettivo di vigilanza (stabilità, concorrenza, trasparenza e correttezza dei comportamenti). I pregi di questo modello coincidono con la possibilità per l'autorità di vigilanza di poter perseguire l'obiettivo finale attraverso il presidio di tutti i controlli strumentali e coerenti.
- Vigilanza accentrata: il fine è la visione unitaria del sistema finanziario e l'efficienza attraverso la riduzione dei costi sostenuti sia dalle autorità sia dai soggetti vigilati.
Strumenti di vigilanza
Gli strumenti di vigilanza sono regole che consentono alle stesse Autorità di vigilanza di raggiungere gli obiettivi assegnati (stabilità, efficienza, concorrenza, trasparenza e correttezza dei comportamenti). In relazione agli strumenti, la vigilanza è definita:
- Vigilanza strutturale: persegue gli obiettivi assegnati influenzando la struttura di mercato, influenza infatti la condotta degli operatori mediante la quale si può migliorare la performance del sistema nel complesso. Cerca di realizzare la combinazione ottimale in termini di dimensione e mix produttivo (dell'intermediario finanziario) e di soddisfazione degli utenti dei servizi finanziari.
- Vigilanza prudenziale: si concentra sulla condotta competitiva e quindi sui principi di gestione dell'intermediario finanziario in grado di determinare il livello e la tipologia dei rischi assunti. Gli interventi non possiedono carattere discrezionale rispetto ai soggetti vigilati, ma stabiliscono regole del gioco oggettive e definite ex ante, finalizzate ad assicurare il contenimento dei rischi nelle diverse configurazioni e le diverse attività esercitate dall'intermediario.
- Vigilanza informativa: è ispirata alla riduzione delle asimmetrie informative che, nell'ambito del sistema finanziario, possono determinare il fallimento del mercato. Pertanto è incentrata ad aumentare il flusso di informazioni e comunicazioni inerenti le caratteristiche delle operazioni finanziarie (consentendo alle parti coinvolte di effettuare le valutazioni del rischio/rendimento ad esse associati), gli intermediari che intervengono nei confronti degli emittenti e degli investitori per valutarli, gli intermediari vigilati dalle Autorità di vigilanza, i mercati mobiliari.
- Vigilanza protettiva: effettua controlli sugli intermediari finanziari per assicurare la stabilità, in modo da tutelare i depositanti e i risparmiatori inconsapevoli, e quindi prevenire crisi (reversibili, irreversibili) e mantenere il carattere fiduciario dello scambio finanziario. In caso di crisi reversibili, gli interventi possono assumere la misura dell'amministrazione straordinaria che oltre a comportare la sostituzione degli organi amministrativi ed esecutivi in carica, si concentra a tutelare i risparmiatori mediante interventi di fondi di garanzia.
Ordinamento dell'intermediazione creditizia
Il T.U.B definisce "banca" l'impresa che è autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. L'art. 10 dello stesso afferma che l'attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio e nell'esercizio contestuale del credito. Le banche sono oggetto del principio del mutuo riconoscimento tra le Autorità di vigilanza e, pertanto, possono essere esercitate secondo i criteri della libertà di prestazione e libertà di stabilimento. Le banche sono iscritte in un apposito albo e alla Banca d'Italia spetta la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria il cui rilascio è subordinato al rispetto di alcune condizioni (adozione della forma di SPA o SRL cooperativa, l'esistenza di un capitale minimo, presentazione del programma di attività, atto costitutivo, statuto ecc). Nell'esercizio dell'attività bancaria, la banca deve rispettare requisiti patrimoniali e organizzativi.
Nell'esercizio dell'attività bancaria, la banca deve quindi rispettare requisiti:
- Patrimoniali: regole introdotte nel 1988 dall'Accordo di Basilea 1, sono ispirate in primo luogo al contenimento dei rischi assunti dalla banca mediante la dotazione di adeguate risorse patrimoniali a fronte delle eventuali perdite. La variabile patrimoniale rilevante in questi requisiti è denominata patrimonio di vigilanza (patrimonio di base + patrimonio supplementare – deduzioni). Il requisito patrimoniale minimo stabilisce che le banche, per garantire la propria stabilità e solvibilità, ne debbano detenere un livello minimo adeguato rispetto ai rischi assunti, denominato coefficiente di solvibilità, dimostratosi però inadeguato rispetto all'evoluzione delle tecniche finanziarie e revisionato da Basilea 2 nel 2004 fondando l'adeguatezza patrimoniale su 3 pilastri, e ulteriormente revisionato da Basilea 3 nel 2010 con l'introduzione di limiti sulla concentrazione dei rischi esplicitati nei regolamenti successivi.
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