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GIUSTINIANO

La fine dell’impero romano

Nel 476 d.C. crolla l’impero romano d’occidente per mano del re degli Eruli Odoacre, il quale depone l’ultimo

re romano Romolo Augustolo. L’intera Europa subisce un processo di germanizzazione, dovuto alle due ondate

di invasioni barbariche, una nel V secolo e un nel VI secolo, da parte di Ostrogoti, Goti, Franchi, Sassoni, Angli e

Visigoti. I popoli barbari non hanno interesse a distruggere l’apparato giuridico romano, perché non sarebbero

in grado di sostituirlo, per questo mantengono le leggi dei vinti. L’Europa subisce anche un processo di

cristianizzazione, il quale incide anche sulla cultura giuridica, in quanto i dogmi cristiani vengono

“giuridicizzati”. Odoacre voleva che il potere appena conquistato gli venisse legittimato e per questo chiede di

essere riconosciuto imperatore, ma ciò gli viene negato e viene riconosciuto solo come patrizio. Egli istituisce i

Regna, ovvero dei territori definiti che vengono assegnati a diverse popolazioni: nei territori della Gallia

meridionale si stanziano i Burgundi, nella Penisola Iberica i Visigoti e sopra questi due territori i Franchi.

Giustiniano

L’imperatore dell’impero romano d’oriente, Giustiniano attua un progetto di rinnovamento dell’impero,

articolato in tre punti: riconquista dei territori che facevano parte dell’impero romano, unificazione religiosa e

comporre una nuova codificazione. Il primo obiettivo riuscì solo in parte, con la conquista dell’Italia, il secondo

fallì del tutto, mentre il terzo fu un completo successo. Il Corpus Iuris Civilis è un’opera composta in 5 volumen:

il Codex, ovvero il Novus Iustinuianus Codex, successivamente sostituito dal Codex Repetitae Prelectiones in cui

vengono raccolte le leges, ovvero le costituzioni imperiali; i Digesta o Pandette, in cui vengono raccolte gli Iura,

cioè i pareri dottrinali dei giuristi dell’età classica del I e II secolo dotati dello ius respodendi; le Institutiones,

una sorta di manuale per lo studio del diritto e le Novellae Institutiones, ovvero le leggi successive alla

promulgazione del Corpus Iuris Civilis. Secondo l’imperatore il Corpus Iuris Civilis era perfetto così e per questo

impose il divieto perentori di commentare o apportare qualsiasi modifica.

L’Italia bizantina e il Corpus Iuris Civilis

Il Corpus Iuris Civilis entra nell’Italia bizantina nel 554 con la Pregmatica sanctio pro petitione Vigilii, poiché

tutti gli altri territori erano stati conquistati dai longobardi. In seguito alla morte di Gustiniano, i testi

giustinieanei vengono modificati e soprattutto ridotti: del codex circolano solo i primi 9 libri riassunti, le

Institutiones circolano complete perché già riassunte e vengono promosse nuove compilazioni.

Nell’Italia bizantina vigeva la regola del taglione, infatti vi era un ampio ricorso alle pene afflittive. Il diritto

romano quindi, vigeva come legge territoriale, mentre nelle altre terre germanizzate, questo veniva

interpretato come legge personale.

LE FONTI DEL DIRITTO NEI REGNI ROMANO-GERMANICI

Caratteri distintivi delle popolazioni barbariche

Le popolazioni che conquistarono l’ex impero romano d’Occidente tra il V e VI secolo vengono definite barbare

e si distinguono in Visigoti, Ostrogoti, Franchi, Sassoni, Angli, Burgundi, Goti e Vandali a seconda del territorio

in cui si stanziarono. Le loro legislazioni sono di matrice consuetudinaria e non scritte, basate sul principio delle

pene afflittive, sull’uso della forza o sul ricorso alla legge del taglione. In questi territorio vige il principio di

personalità della legge, ovvero che ciascuna etnia mantiene la propria legge, anche perché le popolazioni

barbariche non combattono il mito della romanità, ma anzi “sfruttano” l’apparato legislativo romano perché

non sono in grado di sostituirlo con un altro altrettanto efficiente.

Le fonti del diritto pregiustinianee

Prima della promulgazione del Corpus Iuris Civilis, esistevano altri tipi di fonti come le leges, ovvero le

cosituzioni imperiali, gli Iura, ovvero i pareri dottrinali forniti dai giuristi dell’età classica del I e II secolo dotati

dello ius respondendi che costituivano dei principi giuridici. tra le stesse leges, si distinguevano anche gli

Edicta, ovvero dei provvedimenti di carattere generale e i Rescripta, ovvero le risposte date dl re su

determinate questioni. L’operatore di diritto dunque, poteva utilizzare come strumenti di diritto il codice

gregoriano e il codice ermogeniano per la materia privata e il codice teodosiano per la materia pubblica.

Le compilazioni legislative romano – barbariche

Le popolazioni barbare percepiscono l’esigenza di mettere per iscritto le proprie consuetudini e lo fanno

seguendo il modello romano, utilizzando un latino corrotto con l’inserimento di alcuni termini “barbari”.

L’editto di Teodorico è un perfetto esempio di legge barbarica, in cui vengono inserite le leges e gli iura e che

costituisce una legge di territorialità, ovvero che viene utilizzata nel momento della nascita di controversie tra

romani e barbari. Anche il Codice Euridiciano promulgato dal re Eurico è una legge territoriale, ma di matrice

consuetudinaria. Successivamente si assiste ad una duplicazione delle leggi: vengono promulgate infatti sia

leggi valide solo per i barbari, che leggi valide solo per i romani. E’ il caso delle lex burgundionum e lex romana-

burgundionum e delle lex visigotorum e lex romane-visigotorum.

I LONGOBARDI IN ITALIA

L’organizzazione sociale longobarda

Il regno longobardo dura dalla metà del VI secolo fino alla seconda metà del VIII secolo e investe i territori

della penisola italiana non soggetti al dominio bizantino. L’organizzazione politica è di tipo monarchico e l’unità

fondamentale della società è costituita dalla famiglia, anche detta fare, ed è fondata sul matrimonio che è una

sorta di contrattazione tra le famiglie dei due sposi: il padre concede una sorte di dote detta faderfio alla figlia

e la famiglia della sposa riceve in cambio una donatio dallo sposo. Un istituto tipico longobardo è il mundio,

ovvero una sorta di patria potestas che è detenuta dal mundoaldo. Questa può essere ceduta ad esempio dal

padre della sposa allo sposo in cambio di una quantità di denaro, detta meta. Ogni persona inoltre, ha una

sorta di “prezzo”, detto guidrigildo che viene stabilito in un momento di necessità. La capacità giuridica viene

assegnata soltanto a coloro che dimostrano una certa capacità militare.

L’organizzazione penale – la giustizia – l’ organizzazione politica

Il diritto penale è fondato sul principio della faida che potevano perpetuarsi anche nel corso di generazioni e

ciò rapresentava un danno sia per lo Stato che per l’esercito. Si cerca dunque di inserire delle sorte di

“riparazioni” dette “compositiones” al fine di evitare la vendetta. Il processo presso i longobardi veniva svolto

attraverso una prova ordalica che poteva coinvolgere le due parti del processo o solo una parte ed in questo

caso, il giudice aveva solo una funzione dichiarativa.

Il regno langobardorum era organizzato in ducati, ovvero territori che venivano controllati dai duchi e in due

sistemi di amministrazione locale: la curtis regia e la curtis ducale. La prima era governata dai diretti funzionari

del re, i gastaldi, mentre la seconda era affidata ai duchi ed era controllata indirettamente dal re.

L’organizzazione legislativa

I longobardi utilizzano gli stessi contratti dei romani, ma presentano alcuni contratti particolare: è il caso del

thinx, ovvero il contratto per liberare un servo e il launegild, contratto che serve per dare validità ad una

donazione. I longobardi non avevano un diritto scritto, ma adottarono un diritto scritto di matrice

consuetudinaria ed il primo re che volle mettere per iscritto le cawarfide fu Rotari che promulgò l’Editto di

Rotari: editto diviso in 388 capitoli, la gran parte dedicate alla specificazione delle ammende per ogni singolo

illecito; rappresentava una sorta di “tariffario penale” scritto in un latino corrotto con l’utilizzo anche di termini

longobardi. Le ammende andavano versate per metà all’offeso e per metà al re.

Liutprando riuscì a convertire il popolo longobardo al cristianesimo e ciò ebbe una grande influenza nel diritto,

soprattutto in campo matrimoniale. Egli inoltre, promulgò moltissimi editti dando all regno longobardo una

forma quasi di stato, stabilì l’Editto di Teodorico come strumento per risolvere le controversie miste e

introdusse una nuova istituzione: la dichiarazione di diritto, ovvero che al momento della stipula del contratto

tra due parti miste, si doveva stabilire anche quale diritto utilizzare nel caso di controversie in modo da evitare

malintesi.

Liutprando e la fine del Regno

La fine del regno langobardorum fu causata dalla troppa ambizione dell’ultimo re che pensava addirittura di

poter occupare Roma, infatti, i longobardi, dopo aver occupato Ravenna, vengono sconfitti dall’esercito franco

inviato dal papa che pensava che dopo la conquista della capitale bizantina, avrebbero conquistato anche

Roma. In tal modo persero sia Ravenna che Pavia, il regno langobardorum terminò e nacque il regno italico.

I FRANCHI DAI MEROVINGI AI CAROLINGI

Caratteristiche del regno merovingio

Il regno merovingio viene considerato per alcuni aspetti un regno evoluto perché il re aveva un potere

impositivo detto “bannum” e perché lo stato aveva subito una forte influenza istituzionale romana, per altri

aspetti invece viene considerato uno stato non evoluto perché i poteri non erano ben divisi tra loro e perché il

re tendeva a delegare troppo alcuni poteri. Dopo la conquista di Ravenna e di Pavia, i duchi franchi si

sostituiscono ai duchi longobardi e vi è un arresto del progresso in campo giuridico: vengono mantenuti infatti

i tre diritti personali, romano, franco e longobardo.

Carlo magno

Carlo magno venne incoronato imperatore dal papa la notte di Natale del 800 e così ricevette la legittimazione

dal potere temporale. Il titolo di “imperatore dei romani” però non piacque a Bisanzio e con la Pace di

Aquisgrana, Carlo Magno rinunciò a questo titolo e per questo egli non promosse più la Renovatio imperii

romani, bensì la Renovatio imperii francorum, grazie alla quale successivamente l’imperatore Ludovico il Pio fu

nominato imperatore direttamente dal padre e non più dal papa.

I territori venivano controllati dai conti, ovvero rappresentanti regi stabili, e dai missi dominici, rappresentanti

regi non stabili inviati in sede locale. L’amministrazione delle giustizia veniva gestita da due tribunali: il mallus

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Publisher
A.A. 2015-2016
10 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannabraga di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Braccia Roberta.