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L’Italia dei secoli V e VI fra diritto romano e diritti germanici

I popoli germanici erano popoli nomadi e costituiti da nuclei familiari che

collaboravano nella reciproca difesa. Nel IV sec. D.C. riescono a penetrare nelle

regioni dell’impero romano d’occidente. La società germanica è un tipo di

società formata da persone libere, semilibere e servi. Nessuna famiglia vantava

autorità maggiori rispetto alle altre. Nella tradizione germanica il figlio di

famiglia non è sottoposto alla potestà patria fino alla morte del padre come

nella tradizione romana. Un altro concetto fondamentale della società

germanica è quello che riguarda la sippe. La sippe è una struttura composta da

più famiglie collegate da vincoli di parentela di diversa natura che hanno

un’esperienza culturale comune.

Un tipo di società così semplice fondava il proprio diritto sulla consuetudine,

complesso di usi che ciascun popolo maturava al suo interno e che richiamava

la tradizioni dello stesso rispecchiandone la sua identità. La consuetudine non

derivava da nessun atto di imperio di un’autorità superiore e che a tali popoli

era sconosciuta. Le consuetudini si potevano tramandare anche attraverso

proverbi, la conoscenza degli anziani, la tradizione orale di un gruppo. Tra

questi popoli germanici non ci sono leggi scritte. Tuttavia, modifiche,

integrazioni, precisazioni di queste consuetudini potevano avvenire tramite

un’assemblea popolare composta dagli esponenti delle famiglie. Un numero

molto limitato di soggetti che si identificavano con i liberi in grado di portare

armi. Il complesso delle consuetudini di un popolo non poteva estendersi ad

altri. Quando più popoli coabitavano lo stesso territorio si applicava il principio

della personalità del diritto: ciascuno seguirà le consuetudini della propria

tradizione.

L’Italia nei secoli IX-XI

Tratto comune della penisola è lo sviluppo della signoria territoriale, che però si

sviluppa in forme diverse. Ma ricordiamo che, oltre al regno italico, abbiamo

nella penisola la realtà dei territori che fanno capo al pontefice, ma anche la

realtà longobarda meridionale. Restano a sud anche territori legati

all’amministrazione bizantina. Inoltre, a partire dal IX secolo, l’isola di Sicilia

conosce un lungo periodo di islamizzazione, viene integrata nel mondo

islamico. La situazione italiana quindi è come minimo segmentata nelle diverse

grandi aree del regno italico, quella facente capo al pontefice, l’area

longobarda, l’area bizantina. Tenendo conto in generale di gran parte delle

aree, quello che in generale comincia ad affermarsi è la presenza di una solida

prassi documentaria. Il documento scritto, nell’ambito della decisione su di

una lite, comincia ad essere se non decisivo, abbastanza presente. Ma il

documento scritto che attesta l’avvenuto negozio, ha un valore che non è

costituivo, ma di prova dell’avvenuto negozio.

Naturalmente, attorno a questa prassi documentale si costituisce un gruppo di

soggetti provvisti di una identità professionale: un gruppo culturalmente

abbastanza omogeneo, diciamo di “scribi”, notai, esperti nel riportare sulla

carta e ricondurre i negozi cui assistono (o che assistono) ad una

schematizzazione di origine più o meno romanistica, che parte anche

attraverso dei formulari. Questi formulari hanno alcune particolarità: queste

figure di notai, attraverso questi formulari, partecipano alla formazione della

consuetudine. Il formulario, come fonte, ci fornisce un quadro molto articolato e

complesso delle varie leggi valide a livello personale, e ci parla anche,

naturalmente, dei contratti più adoperato in quel periodo.

Si assiste poi ad un fenomeno di ridefinizione dei meccanismi processuali.

Sempre Ascheri fornisce uno schema delle caratteristiche fondamentali del

processo, per come lo vediamo organizzarsi in questa fase: processo chiamato

“placito”, per il quale vengono indicate cinque caratteristiche: la centralità del

dibattimento, che però è temporalmente limitato; l’oralità; l’unicità del grado di

giudizio; la pubblicità; carattere partecipativo.

Aggiungiamo a queste caratteristiche una sesta, che riguarda il processo

penale: la natura fondamentalmente accusatorio del giudizio penale. Non si

procedeva cioè d’ufficio ma su richiesta della parte lesa. In questo contesto,

per processo accusatorio quindi si intende quello in cui a promuovere il

meccanismo processuale penale dev’essere una parte in causa.

La giustizia nei popoli germanici

Per quel che riguarda la giustizia essa si fondava su istituzioni come la faida o

la vendetta.

La famiglia che subiva il danno aveva diritto alla restituzione da parte della

famiglia che ha provocato il danno di un danno di eguale portata. Il fine era di

ristabilire l’equilibrio sociale alterato dal danno. La faida fu parzialmente

integrata con la compositio: cessione di beni della famiglia dell’offensore a

quella dell’offeso. La compositio poteva essere anche di tipo pecuniario. Di

fronte all’incertezza sull’autore del danno o sulla sua colpevolezza la soluzione

era trovata nella ordalia o giudizio di Dio. Dinanzi ad una assemblea popolare o

di capi dell’esercito l’accusato sosteneva una prova fisica e dichiarato

innocente se la superava. Se falliva, considerato colpevole, doveva impegnarsi

in un duello con l’altro contendente. Il vincitore si aggiudicava la titolarità del

diritto conteso. Giudice era Dio e il giudizio era inappellabile.

Ordinamento carolingio

La notte di Natale dell’800 nasce un nuovo Impero, ed un nuovo Impero

romano con l’incoronazione di Carlo Magno. Egli aumenta il proprio patrimonio

regio, e in tutti i territori dell’impero. L’attività legislativa di Carlo Magno ha una

natura duplice: è organizzata in capitularia, alcuni dei quali aggiungono alle

norme preesistenti, di fatto modificandole, anche di origine consuetudinaria.

Abbiamo già parlato della centralità della signoria fondiaria e dell’azienda

curtense, che finisce col diventare l’asse portante dell’economia dell’Europa

carolingia e post-carolingia. Saranno innanzitutto i grandi signori fondiari,

titolari del potere di banno, e di alcune forme di giustizia alternative a quelle

degli ordinamenti popolari, a quelle di tipo ecclesiastico eccetera, morto Carlo

Magno, molto più questi, che non i re, a continuare una costante lotta per la

sopravvivenza delle loro comunità. Sarà la rete di rapporti fra questi soggetti,

fra cui c’è il re, a fornire la base del diritto feudale. Con il crollo dell’impero

carolingio, che si divide in tre grandi regni, finisce con l’essere oggetto delle

minacce più diverse, esterne (incursioni di popoli ostili) ed interne (come il

tracollo del complesso apparato carolingio). La signoria fondiaria mostra, in

questo contesto, la sua vitalità. Sono proprio i signori fondiari, grandi e piccoli,

cercano un sistema per garantire la stabilità della vita anche produttiva. E’

stato sottolineato che fino a Corrado II, fino grosso modo al 1037, a fare la

parte del leone era il rapporto personale, assai più che non la sua base reale.

L’elemento personale è fortissimo, si tratta del legame fra due soggetti liberi,

uno dei quali si pone in una determinata situazione soggettiva verso l’altro, il

quale assume degli obblighi a sua volta nei confronti del primo. Il soggetto che

si mette in termini di vassallaggio nelle mani di un altro soggetto promette

innanzitutto fedeltà. In cambio ne riceve un beneficio, termine adoperato anche

per quanto riguarda i benefici ecclesiastici, indica eminentemente un beneficio

reale e fondiario. Quindi ne ricava un territorio, su cui il soggetto concedente

esercita una signoria (o i redditi derivanti da questo territorio). Il terzo

elemento è l’immunità: semplificando, all’interno del territorio costituito in

beneficio, il signore concedente rinuncia ad esercitare i propri poteri signorili.

Dunque questi poteri vengono esercitati dal vassallo. Quindi ecco i tre

elementi: fedeltà, beneficio e immunità.

L’organizzazione dell’impero carolingio

Nonostante Carlo concepisse il potere in maniera assolutistica, tuttavia volle al

suo fianco dei consiglieri fidati come collaboratori. Vediamo un po’ chi sono

queste figure. L’arcicappelano rappresentava il papa, il cancelliere era colui che

scriveva le lettere dell’imperatore, i conti erano coloro che governavano le

singole regioni in cui era diviso l’impero, dette appunto “contee”, i marchesi

che governavano i territori di confine, perciò più pericolosi ed esposti, detti

appunto “marche”, i missi dominici, cioè ispettori di Carlo con compiti di

sorveglianza e controllo. Due volte all’anno si teneva l’assemblea politica, alla

quale partecipavano tutti i principali consiglieri del re, nel corso delle quali si

prendevano le decisioni più importanti, soprattutto quelli di carattere militare.

La forza principale dell’esercito era la cavalleria, costituita da guerrieri

abbastanza ricchi da potersi mantenere durante la vita militare. Il re passava in

rassegna di truppe in luoghi che venivano chiamati “campo di maggio”. Il

periodo scelto era dettato da motivi pratici: in quel mese i campi erano pieni di

erbe e i cavalli si potevano sfamare. La campagna militare in genere durava da

tre a sei masi, dopo di che l’esercito ritornava a casa. Ai tempi di Carlo Magno

veniva ancora praticata la schiavitù e potevano essere venduti in ogni

momento come delle cose. I servi si occupavano del lavoro dei campi, dei

servizi domestici e di amministrare, per conto del padrone, qualche fattoria,

nella quale andavano ad abitare. Nella scala sociale, sopra i servi, vi erano i

coloni che erano uomini liberi che per fame si erano sottomessi al padrone.

L’unica differenza tra coloni e servi era che i primi non potevano essere

venduti. Sopra i coloni vi erano i liberi contadini che erano proprietari dei loro

poderi. Vi erano poi i conti, i marchesi, i missi dominici, i vescovi e gli abati che

erano molto ricchi e proprietari di grandi estensioni di terre.

Dualismo Gelasiano

C’è operante, in Italia e in Europa, oltre al potere imperiale, un’altra realtà

istituzionale produttrice di diritto: la Chiesa. Una svolta di enorme portata ed

interesse si ha con il pontificato di Gelasio I, che fu breve (492-496), ma ricco di

conseguenze ideali e istituzionali. Si parla infatti, con riferimento a questo

pontefice, di “dualismo gelasiano”, per indicare un principio che sarà tenuto

presente lungo tutto il medioevo, che verrà declinato in molti modi, ma che può

essere a grandi linee ricondotto all’ideale e alla rivendicazione della libertas

Ecclesiae. In sintesi, si può dire che in quella fase la Chiesa di Roma risente di

due minacce, diverse ma in qualche modo convergenti contro di essa: da un

lato, la minaccia all’affermazione del primato della sede romana, che in quel

momento veniva dal Patriarcato di Costantinopoli, sede imperiale; dall’altro, la

minaccia dello stesso potere imperiale alla piena, per così dire, “autonomia”

dei vertici ecclesiastici e del pontefice stesso. Il primato di Roma, infatti, era

all’epoca fortemente insidiato dallo stesso patriarcato della capitale d’oriente,

in base alla crescente potenza e al prestigio della stessa sede imperiale, la città

di Costantinopoli. L’occasione per lo scontro fu dato dall’affermazione, a

Costantinopoli, dell’eresia cosiddetta “acaciana”, dal nome del patriarca

costantinopolitano Acacio: un’eresia di tipo monofisita, che sosteneva, cioè,

l’unicità della natura (divina) del Cristo. Si arrivò comunque alla scomunica di

Acacio, e pertanto allo scisma appunto “acaciano”, destinato comunque

successivamente a rientrare.

Ma la situazione non si era ancora risolta al tempo del pontificato di Gelasio,

che intervenne sulla questione nel 494, con una celebre epistola all’imperatore

Anastasio: “tutta la lettera è volta a impetrare il ravvedimento dell’imperatore

e il suo aiuto per ristabilire l’unità della Chiesa nel segno cattolico romano.

Egli sostiene che il mondo è retto da due dignità somme, l’una chiamata da

Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari; nel secondo è il

sacerdote a seguire le leggi dell’imperatore, ma nelle cose divine è l’imperatore

a obbedire al sacerdote. E’ appunto la base di quello che è stato definito il

“dualismo gelasiano”. Due autorità, ciascuna delle quali riconosce la superiorità

dell’altra in un determinato campo, e in quel campo si astiene dall’intervenire,

ammettendo, quindi, una dipendenza reciproca.

E’ stato notato, però, come nel testo di Gelasio la dignità pontificia sia indicata

come “auctoritas”, e quella imperiale come “potestas”, “facendo ricorso a un

binomio ben noto al linguaggio giuridico romano: l’auctoritas evocando un

supremo potere carismatico e la potestas evocando un potere sostanzialmente

solo esecutivo”. Dal che ne è stato talvolta dedotta l’affermazione di una

superiore dignità papale, secondo una prospettiva anticipatrice dei molto

posteriori orientamenti di tipo ierocratico, volti, cioè, a sostenere il primato

dell’autorità ecclesiastica su quella secolare.

La cittadinanza nel medioevo

In epoca medievale il diritto di cittadinanza veniva originariamente concesso a

chi da un determinato numero di anni possedeva una casa entro il recinto delle

mura e pagava le imposte. In seguito, esso si estese poco alla volta alle varie

categorie di immigrati, con provvedimenti diversi.

L'appartenenza alla città nell'Europa preindustriale trovò espressione in due

termini dal significato lievemente diverso: cittadino e borghese. "Borghese"

(Burger, bourgeois) indica a partire dal XII secolo il cittadino in Germania,

Francia, Inghilterra, mentre in Italia vengono utilizzati i termini "cittadino" e

cittadinanza" (civis, civitas). La qualifica di cittadino indica chi possiede i

privilegi della cittadinanza ed è membro della civitas, cioè di un insediamento

antico dove risiede un vescovo.

Il borghese è invece l'abitante del burgus, un agglomerato nato al di fuori della

città antica e distinto dalla campagna. Spesso tra gli abitanti del borgo e della

città si ebbero conflitti per la conquista dei medesimi diritti; di fatto, comunque,

con il tempo "borghesia" e "cittadinanza" finirono per assumere lo stesso

significato. In generale, alla cittadinanza erano connessi numerosi vantaggi di

tipo economico, giuridico e culturale: per esempio, il cittadino aveva diritto

all'esenzione dall'estimo, cioè la tassa gravante sulle terre possedute. Essere

cittadino comportava indubbiamente una serie di doveri - pagare le tasse,

difendere il comune entrando a fare parte della sua struttura militare - ma

anche numerosi privilegi rispetto agli abitanti del contado. Il cittadino aveva il

diritto di partecipare al consiglio che governava la città e di ricoprire unio dei

tanti uffici in cui si articolava il governo pubblico. In seguito alla lotte politiche e

sociali e interne, il diritto di partecipare al governo venne spesso ristretto nelle

mani di consigli cui poteva prendere parte solo un ristretto numero di famiglie.

Longobardi e Franchi

LONGOBARDI

A pochi anni dalla terribile guerra greco-gotica, a circa un quindicennio dalla

Pramatica Sanctio (del 554). Tra il 568 e il 569 entrano da Nord nella penisola i

Longobardi. Si tratta di una ulteriore invasione barbarica. Nella storiografia

ottocentesca, e anche in parte di quella successiva, l’invasione longobarda è

spesso descritta come un fenomeno che porta ad uno stadio semiservile la

gran parte delle popolazioni conquistate. Eppure, per quanto dovette

attraversare fasi di dominio assai duro, l’integrazione fra le popolazioni

avvenne. L’area della dominazione longobarda si divise grosso modo in tre

aree: la prima, più estesa e più importante, fu quella del Regno con capitale a

Pavia, che va dall’Italia settentrionale fino alla centrale; più a sud, ci sono i due

ducati di Spoleto e di Benevento.

Ricordiamo anche però che i Longobardi, al contrario di quanto accaduto con le

invasioni precedenti, non mantengono l’assetto istituzionale “romano”, ma ne

propongono uno proprio e nuovo, con re e duchi.

La struttura processuale longobarda funzione che laddove un soggetto,

attraverso la propria professio iuris, si obbliga secondo il diritto romano, non

viene più giudicato secondo uno schema assimilabile a quello romano, ma, a

seconda delle circostanze, viene giudicato da una corte popolare, signorile,

ducale. Questo vuol dire che la norma romana si è staccata dal sistema, dal

corpo che la conteneva, ed è diventata qualcosa di diverso: è diventata

consuetudine, e viene valutata in quanto consuetudine. Anche in questo caso

però, il giudice e la corte svolgono una funzione dichiarativa, non costitutiva. E

si affermano come centrali le figure dei duchi e dei re. Il re longobardo è

innanzitutto un capo militare; in secondo luogo è titolare di vaste signorie su

una larga parte di territorio. In quanto signore, nelle terre dove ha signoria, si

avvale di suoi funzionari, così come altrove, altri signori longobardi si

avvalgono di propri funzionari, ad esempio ducali. C’è quindi la figura del

gastaldo, figura che deve occuparsi della giustizia all’interno del patrimonio

regio.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Bucci Onorato.
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