L’Italia dei secoli V e VI fra diritto romano e diritti germanici
I popoli germanici erano popoli nomadi e costituiti da nuclei familiari che
collaboravano nella reciproca difesa. Nel IV sec. D.C. riescono a penetrare nelle
regioni dell’impero romano d’occidente. La società germanica è un tipo di
società formata da persone libere, semilibere e servi. Nessuna famiglia vantava
autorità maggiori rispetto alle altre. Nella tradizione germanica il figlio di
famiglia non è sottoposto alla potestà patria fino alla morte del padre come
nella tradizione romana. Un altro concetto fondamentale della società
germanica è quello che riguarda la sippe. La sippe è una struttura composta da
più famiglie collegate da vincoli di parentela di diversa natura che hanno
un’esperienza culturale comune.
Un tipo di società così semplice fondava il proprio diritto sulla consuetudine,
complesso di usi che ciascun popolo maturava al suo interno e che richiamava
la tradizioni dello stesso rispecchiandone la sua identità. La consuetudine non
derivava da nessun atto di imperio di un’autorità superiore e che a tali popoli
era sconosciuta. Le consuetudini si potevano tramandare anche attraverso
proverbi, la conoscenza degli anziani, la tradizione orale di un gruppo. Tra
questi popoli germanici non ci sono leggi scritte. Tuttavia, modifiche,
integrazioni, precisazioni di queste consuetudini potevano avvenire tramite
un’assemblea popolare composta dagli esponenti delle famiglie. Un numero
molto limitato di soggetti che si identificavano con i liberi in grado di portare
armi. Il complesso delle consuetudini di un popolo non poteva estendersi ad
altri. Quando più popoli coabitavano lo stesso territorio si applicava il principio
della personalità del diritto: ciascuno seguirà le consuetudini della propria
tradizione.
L’Italia nei secoli IX-XI
Tratto comune della penisola è lo sviluppo della signoria territoriale, che però si
sviluppa in forme diverse. Ma ricordiamo che, oltre al regno italico, abbiamo
nella penisola la realtà dei territori che fanno capo al pontefice, ma anche la
realtà longobarda meridionale. Restano a sud anche territori legati
all’amministrazione bizantina. Inoltre, a partire dal IX secolo, l’isola di Sicilia
conosce un lungo periodo di islamizzazione, viene integrata nel mondo
islamico. La situazione italiana quindi è come minimo segmentata nelle diverse
grandi aree del regno italico, quella facente capo al pontefice, l’area
longobarda, l’area bizantina. Tenendo conto in generale di gran parte delle
aree, quello che in generale comincia ad affermarsi è la presenza di una solida
prassi documentaria. Il documento scritto, nell’ambito della decisione su di
una lite, comincia ad essere se non decisivo, abbastanza presente. Ma il
documento scritto che attesta l’avvenuto negozio, ha un valore che non è
costituivo, ma di prova dell’avvenuto negozio.
Naturalmente, attorno a questa prassi documentale si costituisce un gruppo di
soggetti provvisti di una identità professionale: un gruppo culturalmente
abbastanza omogeneo, diciamo di “scribi”, notai, esperti nel riportare sulla
carta e ricondurre i negozi cui assistono (o che assistono) ad una
schematizzazione di origine più o meno romanistica, che parte anche
attraverso dei formulari. Questi formulari hanno alcune particolarità: queste
figure di notai, attraverso questi formulari, partecipano alla formazione della
consuetudine. Il formulario, come fonte, ci fornisce un quadro molto articolato e
complesso delle varie leggi valide a livello personale, e ci parla anche,
naturalmente, dei contratti più adoperato in quel periodo.
Si assiste poi ad un fenomeno di ridefinizione dei meccanismi processuali.
Sempre Ascheri fornisce uno schema delle caratteristiche fondamentali del
processo, per come lo vediamo organizzarsi in questa fase: processo chiamato
“placito”, per il quale vengono indicate cinque caratteristiche: la centralità del
dibattimento, che però è temporalmente limitato; l’oralità; l’unicità del grado di
giudizio; la pubblicità; carattere partecipativo.
Aggiungiamo a queste caratteristiche una sesta, che riguarda il processo
penale: la natura fondamentalmente accusatorio del giudizio penale. Non si
procedeva cioè d’ufficio ma su richiesta della parte lesa. In questo contesto,
per processo accusatorio quindi si intende quello in cui a promuovere il
meccanismo processuale penale dev’essere una parte in causa.
La giustizia nei popoli germanici
Per quel che riguarda la giustizia essa si fondava su istituzioni come la faida o
la vendetta.
La famiglia che subiva il danno aveva diritto alla restituzione da parte della
famiglia che ha provocato il danno di un danno di eguale portata. Il fine era di
ristabilire l’equilibrio sociale alterato dal danno. La faida fu parzialmente
integrata con la compositio: cessione di beni della famiglia dell’offensore a
quella dell’offeso. La compositio poteva essere anche di tipo pecuniario. Di
fronte all’incertezza sull’autore del danno o sulla sua colpevolezza la soluzione
era trovata nella ordalia o giudizio di Dio. Dinanzi ad una assemblea popolare o
di capi dell’esercito l’accusato sosteneva una prova fisica e dichiarato
innocente se la superava. Se falliva, considerato colpevole, doveva impegnarsi
in un duello con l’altro contendente. Il vincitore si aggiudicava la titolarità del
diritto conteso. Giudice era Dio e il giudizio era inappellabile.
Ordinamento carolingio
La notte di Natale dell’800 nasce un nuovo Impero, ed un nuovo Impero
romano con l’incoronazione di Carlo Magno. Egli aumenta il proprio patrimonio
regio, e in tutti i territori dell’impero. L’attività legislativa di Carlo Magno ha una
natura duplice: è organizzata in capitularia, alcuni dei quali aggiungono alle
norme preesistenti, di fatto modificandole, anche di origine consuetudinaria.
Abbiamo già parlato della centralità della signoria fondiaria e dell’azienda
curtense, che finisce col diventare l’asse portante dell’economia dell’Europa
carolingia e post-carolingia. Saranno innanzitutto i grandi signori fondiari,
titolari del potere di banno, e di alcune forme di giustizia alternative a quelle
degli ordinamenti popolari, a quelle di tipo ecclesiastico eccetera, morto Carlo
Magno, molto più questi, che non i re, a continuare una costante lotta per la
sopravvivenza delle loro comunità. Sarà la rete di rapporti fra questi soggetti,
fra cui c’è il re, a fornire la base del diritto feudale. Con il crollo dell’impero
carolingio, che si divide in tre grandi regni, finisce con l’essere oggetto delle
minacce più diverse, esterne (incursioni di popoli ostili) ed interne (come il
tracollo del complesso apparato carolingio). La signoria fondiaria mostra, in
questo contesto, la sua vitalità. Sono proprio i signori fondiari, grandi e piccoli,
cercano un sistema per garantire la stabilità della vita anche produttiva. E’
stato sottolineato che fino a Corrado II, fino grosso modo al 1037, a fare la
parte del leone era il rapporto personale, assai più che non la sua base reale.
L’elemento personale è fortissimo, si tratta del legame fra due soggetti liberi,
uno dei quali si pone in una determinata situazione soggettiva verso l’altro, il
quale assume degli obblighi a sua volta nei confronti del primo. Il soggetto che
si mette in termini di vassallaggio nelle mani di un altro soggetto promette
innanzitutto fedeltà. In cambio ne riceve un beneficio, termine adoperato anche
per quanto riguarda i benefici ecclesiastici, indica eminentemente un beneficio
reale e fondiario. Quindi ne ricava un territorio, su cui il soggetto concedente
esercita una signoria (o i redditi derivanti da questo territorio). Il terzo
elemento è l’immunità: semplificando, all’interno del territorio costituito in
beneficio, il signore concedente rinuncia ad esercitare i propri poteri signorili.
Dunque questi poteri vengono esercitati dal vassallo. Quindi ecco i tre
elementi: fedeltà, beneficio e immunità.
L’organizzazione dell’impero carolingio
Nonostante Carlo concepisse il potere in maniera assolutistica, tuttavia volle al
suo fianco dei consiglieri fidati come collaboratori. Vediamo un po’ chi sono
queste figure. L’arcicappelano rappresentava il papa, il cancelliere era colui che
scriveva le lettere dell’imperatore, i conti erano coloro che governavano le
singole regioni in cui era diviso l’impero, dette appunto “contee”, i marchesi
che governavano i territori di confine, perciò più pericolosi ed esposti, detti
appunto “marche”, i missi dominici, cioè ispettori di Carlo con compiti di
sorveglianza e controllo. Due volte all’anno si teneva l’assemblea politica, alla
quale partecipavano tutti i principali consiglieri del re, nel corso delle quali si
prendevano le decisioni più importanti, soprattutto quelli di carattere militare.
La forza principale dell’esercito era la cavalleria, costituita da guerrieri
abbastanza ricchi da potersi mantenere durante la vita militare. Il re passava in
rassegna di truppe in luoghi che venivano chiamati “campo di maggio”. Il
periodo scelto era dettato da motivi pratici: in quel mese i campi erano pieni di
erbe e i cavalli si potevano sfamare. La campagna militare in genere durava da
tre a sei masi, dopo di che l’esercito ritornava a casa. Ai tempi di Carlo Magno
veniva ancora praticata la schiavitù e potevano essere venduti in ogni
momento come delle cose. I servi si occupavano del lavoro dei campi, dei
servizi domestici e di amministrare, per conto del padrone, qualche fattoria,
nella quale andavano ad abitare. Nella scala sociale, sopra i servi, vi erano i
coloni che erano uomini liberi che per fame si erano sottomessi al padrone.
L’unica differenza tra coloni e servi era che i primi non potevano essere
venduti. Sopra i coloni vi erano i liberi contadini che erano proprietari dei loro
poderi. Vi erano poi i conti, i marchesi, i missi dominici, i vescovi e gli abati che
erano molto ricchi e proprietari di grandi estensioni di terre.
Dualismo Gelasiano
C’è operante, in Italia e in Europa, oltre al potere imperiale, un’altra realtà
istituzionale produttrice di diritto: la Chiesa. Una svolta di enorme portata ed
interesse si ha con il pontificato di Gelasio I, che fu breve (492-496), ma ricco di
conseguenze ideali e istituzionali. Si parla infatti, con riferimento a questo
pontefice, di “dualismo gelasiano”, per indicare un principio che sarà tenuto
presente lungo tutto il medioevo, che verrà declinato in molti modi, ma che può
essere a grandi linee ricondotto all’ideale e alla rivendicazione della libertas
Ecclesiae. In sintesi, si può dire che in quella fase la Chiesa di Roma risente di
due minacce, diverse ma in qualche modo convergenti contro di essa: da un
lato, la minaccia all’affermazione del primato della sede romana, che in quel
momento veniva dal Patriarcato di Costantinopoli, sede imperiale; dall’altro, la
minaccia dello stesso potere imperiale alla piena, per così dire, “autonomia”
dei vertici ecclesiastici e del pontefice stesso. Il primato di Roma, infatti, era
all’epoca fortemente insidiato dallo stesso patriarcato della capitale d’oriente,
in base alla crescente potenza e al prestigio della stessa sede imperiale, la città
di Costantinopoli. L’occasione per lo scontro fu dato dall’affermazione, a
Costantinopoli, dell’eresia cosiddetta “acaciana”, dal nome del patriarca
costantinopolitano Acacio: un’eresia di tipo monofisita, che sosteneva, cioè,
l’unicità della natura (divina) del Cristo. Si arrivò comunque alla scomunica di
Acacio, e pertanto allo scisma appunto “acaciano”, destinato comunque
successivamente a rientrare.
Ma la situazione non si era ancora risolta al tempo del pontificato di Gelasio,
che intervenne sulla questione nel 494, con una celebre epistola all’imperatore
Anastasio: “tutta la lettera è volta a impetrare il ravvedimento dell’imperatore
e il suo aiuto per ristabilire l’unità della Chiesa nel segno cattolico romano.
Egli sostiene che il mondo è retto da due dignità somme, l’una chiamata da
Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari; nel secondo è il
sacerdote a seguire le leggi dell’imperatore, ma nelle cose divine è l’imperatore
a obbedire al sacerdote. E’ appunto la base di quello che è stato definito il
“dualismo gelasiano”. Due autorità, ciascuna delle quali riconosce la superiorità
dell’altra in un determinato campo, e in quel campo si astiene dall’intervenire,
ammettendo, quindi, una dipendenza reciproca.
E’ stato notato, però, come nel testo di Gelasio la dignità pontificia sia indicata
come “auctoritas”, e quella imperiale come “potestas”, “facendo ricorso a un
binomio ben noto al linguaggio giuridico romano: l’auctoritas evocando un
supremo potere carismatico e la potestas evocando un potere sostanzialmente
solo esecutivo”. Dal che ne è stato talvolta dedotta l’affermazione di una
superiore dignità papale, secondo una prospettiva anticipatrice dei molto
posteriori orientamenti di tipo ierocratico, volti, cioè, a sostenere il primato
dell’autorità ecclesiastica su quella secolare.
La cittadinanza nel medioevo
In epoca medievale il diritto di cittadinanza veniva originariamente concesso a
chi da un determinato numero di anni possedeva una casa entro il recinto delle
mura e pagava le imposte. In seguito, esso si estese poco alla volta alle varie
categorie di immigrati, con provvedimenti diversi.
L'appartenenza alla città nell'Europa preindustriale trovò espressione in due
termini dal significato lievemente diverso: cittadino e borghese. "Borghese"
(Burger, bourgeois) indica a partire dal XII secolo il cittadino in Germania,
Francia, Inghilterra, mentre in Italia vengono utilizzati i termini "cittadino" e
cittadinanza" (civis, civitas). La qualifica di cittadino indica chi possiede i
privilegi della cittadinanza ed è membro della civitas, cioè di un insediamento
antico dove risiede un vescovo.
Il borghese è invece l'abitante del burgus, un agglomerato nato al di fuori della
città antica e distinto dalla campagna. Spesso tra gli abitanti del borgo e della
città si ebbero conflitti per la conquista dei medesimi diritti; di fatto, comunque,
con il tempo "borghesia" e "cittadinanza" finirono per assumere lo stesso
significato. In generale, alla cittadinanza erano connessi numerosi vantaggi di
tipo economico, giuridico e culturale: per esempio, il cittadino aveva diritto
all'esenzione dall'estimo, cioè la tassa gravante sulle terre possedute. Essere
cittadino comportava indubbiamente una serie di doveri - pagare le tasse,
difendere il comune entrando a fare parte della sua struttura militare - ma
anche numerosi privilegi rispetto agli abitanti del contado. Il cittadino aveva il
diritto di partecipare al consiglio che governava la città e di ricoprire unio dei
tanti uffici in cui si articolava il governo pubblico. In seguito alla lotte politiche e
sociali e interne, il diritto di partecipare al governo venne spesso ristretto nelle
mani di consigli cui poteva prendere parte solo un ristretto numero di famiglie.
Longobardi e Franchi
LONGOBARDI
A pochi anni dalla terribile guerra greco-gotica, a circa un quindicennio dalla
Pramatica Sanctio (del 554). Tra il 568 e il 569 entrano da Nord nella penisola i
Longobardi. Si tratta di una ulteriore invasione barbarica. Nella storiografia
ottocentesca, e anche in parte di quella successiva, l’invasione longobarda è
spesso descritta come un fenomeno che porta ad uno stadio semiservile la
gran parte delle popolazioni conquistate. Eppure, per quanto dovette
attraversare fasi di dominio assai duro, l’integrazione fra le popolazioni
avvenne. L’area della dominazione longobarda si divise grosso modo in tre
aree: la prima, più estesa e più importante, fu quella del Regno con capitale a
Pavia, che va dall’Italia settentrionale fino alla centrale; più a sud, ci sono i due
ducati di Spoleto e di Benevento.
Ricordiamo anche però che i Longobardi, al contrario di quanto accaduto con le
invasioni precedenti, non mantengono l’assetto istituzionale “romano”, ma ne
propongono uno proprio e nuovo, con re e duchi.
La struttura processuale longobarda funzione che laddove un soggetto,
attraverso la propria professio iuris, si obbliga secondo il diritto romano, non
viene più giudicato secondo uno schema assimilabile a quello romano, ma, a
seconda delle circostanze, viene giudicato da una corte popolare, signorile,
ducale. Questo vuol dire che la norma romana si è staccata dal sistema, dal
corpo che la conteneva, ed è diventata qualcosa di diverso: è diventata
consuetudine, e viene valutata in quanto consuetudine. Anche in questo caso
però, il giudice e la corte svolgono una funzione dichiarativa, non costitutiva. E
si affermano come centrali le figure dei duchi e dei re. Il re longobardo è
innanzitutto un capo militare; in secondo luogo è titolare di vaste signorie su
una larga parte di territorio. In quanto signore, nelle terre dove ha signoria, si
avvale di suoi funzionari, così come altrove, altri signori longobardi si
avvalgono di propri funzionari, ad esempio ducali. C’è quindi la figura del
gastaldo, figura che deve occuparsi della giustizia all’interno del patrimonio
regio.
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Domande Storia del diritto medievale e moderno
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