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Dispensadiingegneria clinica

Legislazione e normativa DM

Tutti i dispositivi medici devono rispondere a precisi requisiti di legge; le leggi sono armonizzate (condivise/coordinate) a livello europeo. Negli ultimi anni è nato il “nuovo approccio” che mira a un’uniformazione legislativa in ambito industriale e punta a una “normalizzazione” dei prodotti, indipendentemente dal luogo di produzione, per avere una libera circolazione nella Comunità tramite la marcatura CE (Conformità Europea).

Obiettivi del nuovo approccio

  • Uniformazione legislativa, con l’emanazione di Direttive e Regolamenti da parte della Commissione o del Parlamento; sono vincolanti, cioè valgono in tutti i paesi membri. Le Direttive si rivolgono agli stati membri e non sono direttamente applicabili; il loro scopo è il riavvicinamento delle legislazioni nazionali e lo Stato può ottemperare i propri obblighi emanando un atto legislativo. I Regolamenti sono atti normativi, obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili. In generale fissano requisiti essenziali;
  • Normalizzazione dei prodotti, attraverso norme tecniche armonizzate (NO leggi). Queste norme sono emesse da enti normatori (CEN: Comitato Europeo di Normazione, CENELEC: Comitato Europeo di Normazione Elettrica), sono recepite come norme nazionali e forniscono specifiche tecniche tali da garantire la conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle direttive/regolamenti;

L’adesione alle norme è volontaria, cioè esse danno indicazioni su come realizzare i prodotti industriali conformi ai requisiti essenziali, ma non rappresentano l’unica soluzione. L’importante è rispettare i requisiti essenziali attraverso il rispetto della regola dell’arte (indica lo stato più avanzato della tecnologia in un certo settore), cioè costruire i prodotti nel modo migliore che si conosce e il rispetto dei criteri di buona costruzione. La norma tecnica rappresenta un modo per rispettare la regola d’arte.

Marcatura CE e organismi notificati

La marcatura CE garantisce la conformità del prodotto ai requisiti essenziali nella propria destinazione d’uso (definita dal fabbricante), cioè se utilizzato per lo scopo per il quale è stato costruito. Essa è certificata da Organismi Notificati sotto sorveglianza dell’Autorità Competente ed è valida per tutti gli stati membri. Gli Organismi Notificati possono essere più di uno per ogni paese e hanno il compito di valutare la conformità dei sistemi qualità e dei prodotti ai requisiti essenziali. Inoltre, rilasciano la marcatura CE e hanno la facoltà di fare controlli a campione sul prodotto a cui è stata rilasciata la marcatura CE.

L’Autorità Competente è una per ogni paese e ha il compito di controllare gli Organismi Notificati e di gestire la vigilanza sugli incidenti e la sorveglianza del mercato attraverso controlli a campione. Inoltre, si coordina con gli altri Paesi; in Italia, in ambito sanitario è il Ministero della Salute. La legislazione dei DM è focalizzata sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi; non si occupa delle prestazioni e dell’efficacia della strumentazione sul piano medico-sanitario.

Medical Device Regulation 2017/745

Il 26/05/2021 è entrato in vigore il Medical Device Regulation 2017/745 che abroga e sostituisce le direttive 90/385/CE e 93/42/CE sui dispositivi impiantabili attivi e i rimanenti dispositivi medici. La direttiva 98/79/CE sarà sostituita dal Regolamento 2017/746 dal 26/05/2022.

Obiettivi del Regolamento (UE) 2017/745

  • Semplificare la legislazione sui DM unificando le precedenti Direttive;
  • Rafforzare la cooperazione europea;
  • Rendere più efficace la sorveglianza post-marketing;
  • Normare tecnologie emergenti come i nanomateriali;
  • Definire più chiaramente competenze, ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti nella produzione, certificazione, distribuzione e uso dei DM;
  • Regolamentare le indagini cliniche;
  • Rendere accessibili le informazioni a un pubblico più vasto.

Novità principali

  • Maggior coordinamento tra le istituzioni degli Stati membri;
  • Nuova banca dati europea dei DM Eudamed;
  • Codice univoco di identificazione dei DM per migliore tracciabilità UDI;
  • Nomenclatura dei DM riconosciuta a livello internazionale;
  • Portale per la segnalazione di gravi incidenti e di azioni correttive di sicurezza;
  • Introduzione dell’Autorità responsabile degli organismi notificati;
  • Maggiore responsabilità ai fabbricanti;
  • Istituzione di un comitato di consulenti (Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, MDCG) con un gruppo di esperti, per assistenza e consulenza agli Stati membri.

Capo I: ambito di applicazione e definizioni

Definisce l’ambito di applicazione del regolamento, cioè ai dispositivi medici per uso umano e alle indagini cliniche relative a tali dispositivi. Non si applica a.. (vedi slide 21,22).

Articolo 1: definisce l’ambito di applicazione del regolamento.

Articolo 2: dà la definizione di dispositivo medico. Qualunque strumento, apparecchiatura, software, impianto, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo da solo o in combinazione per le seguenti destinazioni d’uso mediche:

  • Diagnosi, prevenzione, monitoraggio, prognosi, trattamento e attenuazione di una malattia, di una lesione o di una disabilità;
  • Studio, sostituzione o modifica dell’anatomia;
  • Informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni del corpo umano;
  • Strumenti per il controllo del concepimento;
  • Prodotti per pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi.

Capo II: messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e obblighi degli operatori economici

Definisce gli obblighi di legge per l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Ciò può avvenire solo se il dispositivo è conforme (effettuate una valutazione clinica) al regolamento, è fornito e installato correttamente, è oggetto di manutenzione ed è utilizzato in base alla sua destinazione d’uso. Inoltre deve soddisfare i requisiti di sicurezza e di prestazione presenti nell’Allegato I. Quest’ultimo dice che i dispositivi devono essere efficaci e sicuri senza compromettere lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori, fermo restando che gli eventuali rischi, considerati i benefici sul paziente, sono accettabili e compatibili con l’elevato livello di protezione della salute e della sicurezza (vedere ultime slide capitolo per più info).

Articolo 5: afferma che i dispositivi conformi alle norme armonizzate sono considerati conformi alle prescrizioni di questo regolamento.

Articolo 8: se non esistono norme armonizzate o esse non sono sufficienti, perché dopo qualche anno è possibile che la regola dell’arte sia andata più avanti delle norme stesse, la Commissione può adottare specifiche comuni che danno indicazioni come fosse norme tecniche.

Articolo 9: definisce gli obblighi generali dei fabbricanti. Ad esempio garantiscono la conformità al regolamento dei loro dispositivi, attuano un sistema per la gestione del rischio, appongono la marcatura CE dopo che la conformità è stata dimostrata, istituiscono un sistema di sorveglianza post-marketing e tanto altro.

Articolo 10: definisce gli obblighi generali degli importatori; essi possono immettere sul mercato solo dispositivi conformi al regolamento.

Articolo 15: afferma che i fabbricanti, all’interno della loro organizzazione devono avere una persona responsabile del rispetto della normativa con le competenze necessarie nel campo dei dispositivi medici. Questa persona deve assicurare il controllo della conformità dei dispositivi, della documentazione tecnica e degli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione.

Articolo 20: ai dispositivi ritenuti conformi alle prescrizioni di questo regolamento viene apposta la marcatura CE di conformità prima dell’immissione sul mercato.

Articolo 24: gli stati membri non rifiutano, vietano o limitano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio nel proprio territorio di dispositivi conformi al regolamento.

Capo III: identificazione e tracciabilità dei dispositivi

Articolo 25: distributori, importatori e fabbricanti devono cooperare per ottenere un appropriato livello di tracciabilità dei dispositivi.

Articolo 26: per facilitare il funzionamento di Eudamed, la Commissione rende disponibile gratuitamente una nomenclatura (insieme di codici, ciascuno dei quali si riferisce univocamente a un DM) dei dispositivi medici per tutte le persone che sono tenute a utilizzarla.

In Europa entrerà in vigore la European Medical Device Nomenclature (EMDN) e per ora è utilizzata una revisione straordinaria della Classificazione Nazionale Dispositivi medici (CND).

Classificazione: definisce un codice in base a una classificazione secondo un certo criterio.

Nomenclatura: non implica un sistema di classificazione e non utilizza nessuna regola.

CND: è utilizzata per il monitoraggio dei consumi ed è composta da una sorta di aggregazione per categorie dei dispositivi destinati a effettuare un intervento diagnostico o terapeutico simile. Dovrebbe essere aggiornato annualmente da C.U.D. Esclude i diagnostici in vitro e la sua struttura è una sorta di albero gerarchico multi-livello formato da Categorie-Gruppi-Tipologie. Sono presenti 22 categorie anatomico/funzionali identificate da una lettera dell’alfabeto. In ogni categoria sono presenti dispositivi impiegati sullo stesso apparato, distretto o organo (dispositivi per emotrasfusione ed ematologia oppure dispositivi caratterizzati da affinità di utilizzo, destinazione d’uso e metodologia clinica (dispositivi di sutura).

Inoltre, ci sono 145 gruppi anatomico/funzionali che differenziano i dispositivi contenuti nella stessa categoria. Sono individuati da due cifre (01-99). All’interno di ogni gruppo possiamo avere una suddivisione ancora più dettagliata e dunque abbiamo le tipologie identificate anch’esse da un numero di due cifre. Esse a loro volta, se necessario, si possono estendere in ulteriori livelli (fino a 5).

Articolo 27: esiste un sistema di identificazione unica del dispositivo che agevola la tracciabilità dei dispositivi e consiste nella produzione di un UDI, nella sua apposizione sull’etichetta del dispositivo, nella sua registrazione da parte di operatori economici e nell’istituzione di un sistema elettronico per l’identificazione unica del dispositivo (banca dati UDI).

Articolo 28: la Commissione predispone e gestisce una banca dati UDI, i cui dati sono accessibili al pubblico gratuitamente. Essa garantisce il caricamento e lo scaricamento automatici di tali informazioni.

Articolo 29: prima di immettere sul mercato un dispositivo, il fabbricante attribuisce al dispositivo un UDI-DI di base e lo fornisce alla banca dati UDI.

Articolo 33: esiste una banca dati europea dei dispositivi medici con la finalità di consentire al pubblico di essere informato in merito ai dispositivi, consentire l’identificazione unica dei dispositivi e agevolare la tracciabilità, essere informato sulle indagini cliniche, consentire ai fabbricanti di soddisfare gli obblighi di informazione e rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità.

Sistemi elettronici di Eudamed

  • Sistema elettronico per la registrazione dei dispositivi, per gli organismi notificati, per la registrazione degli operatori economici, per le indagini cliniche, per la vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, per la sorveglianza del mercato (tutti diversi);
  • Banca dati UDI.

Capo V: classificazione e valutazione della conformità

Articolo 51: definisce la classificazione dei dispositivi (proposta dal fabbricante) in funzione della loro destinazione d’uso prevista e dei rischi che comporta.

  • Classe III: ne fanno parte i dispositivi ad alto rischio quali dispositivi invasivi chirurgici in contatto con il cuore, sistema circolatorio centrale o SNC, dispositivi che rilasciano farmaci nell’organismo, dispositivi impiantabili attivi (pacemaker), dispositivi attivi terapeutici che incorporano una funzione diagnostica e software in grado di fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni a fini diagnostici o terapeutici, nel caso in cui queste decisioni possono causare il decesso e danni irreversibili alla salute del paziente;
  • Classe IIb: rientrano i dispositivi che rilasciano o scambiano con l’organismo radiazioni ionizzanti (utilizzati in radioterapia e radiologia) e i dispositivi impiantabili non attivi e non il classe III;
  • Classe IIa: fanno parte i dispositivi invasivi chirurgici non in classe III, quelli che rilasciano o scambiano energia con l’organismo (MRI, ecografia) e impianti per l’evacuazione di gas anestetici;
  • Classe I: tutti i dispositivi non invasivi che non rientrano nelle classi precedenti.

I software, se sono necessari al funzionamento di un dispositivo, vengono classificati allo stesso modo del DM, mentre se non è connesso ad alcun dispositivo ed è utilizzato per scopi medici, viene comunque classificato (non in Classe I perché considerato attivo). La conformità è verificata e certificata da un Organismo Notificato ed ha una durata massima di 5 anni. Per i DM di Classe I è sufficiente un’autocertificazione del fabbricante. Gli Organismo Notificati sono autorizzati a effettuare controlli post-certificazione e le informazioni relative a classificazione e certificazione dei DM devono essere disponibili in Eudamed.

Capo VI: valutazione clinica e indagini cliniche

Articolo 61: il fabbricante precisa il livello di evidenze cliniche necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione. La valutazione clinica segue una procedura definita fondata su un’analisi clinica della letteratura scientifica attualmente disponibile, dei risultati di tutte le indagini cliniche disponibili e su un esame delle eventuali opzioni di trattamento alternativo disponibili per lo stesso scopo. La documentazione relativa alla valutazione clinica è aggiornata nel corso dell’intero ciclo di vita del dispositivo.

Articolo 62: le indagini cliniche sono effettuate per stabilire e verificare che in condizioni normali i dispositivi siano fabbricati per espletare una o più finalità, i benefici clinici sono specificati dal fabbricante, la sicurezza clinica del dispositivo vedendo se gli eventuali effetti collaterali in condizioni normali possano rappresentare un rischio accettabile. Un’indagine clinica può essere svolta solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

Articolo 73: esiste un sistema elettronico per le indagini cliniche da utilizzare per la presentazione delle domande e per lo scambio di informazioni relative alle indagini cliniche.

Articolo 77: al termine di un’indagine clinica o in caso di interruzione temporanea o di conclusione anticipata lo sponsor deve informare entro 24 ore tutti gli Stati membri in cui l’indagine clinica è stata condotta. Indipendentemente dall’esito dell’indagine clinica lo sponsor deve presentare agli Stati membri in cui l’indagine era condotta, una relazione sull’indagine che diventa accessibile pubblicamente attraverso il sistema elettronico.

Articolo 80: lo sponsor deve segnalare gli eventi avversi o qualsiasi difetto di un dispositivo che si verificano durante le indagini cliniche.

Capo VII: sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato

Articolo 83: afferma che i fabbricanti devono pianificare, documentare e aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione in base alla classe di rischio e alla tipologia del DM. Questo sistema deve raccogliere e analizzare dati riguardanti la qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo nell’arco della sua intera vita. I dati sono utili per determinare e attuare eventuali azioni preventive e correttive.

Articolo 85: il fabbricante deve redigere un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione per i DM in Classe I, con una sintesi dei risultati e la descrizione di eventuali azioni preventive e correttive.

Articolo 86: il fabbricante deve redigere un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza; il rapporto deve essere almeno annuale per i DM in Classe III e IIb e almeno biennale per quelli in Classe IIa e lo si deve fare per l’intera vita del DM.

Articolo 87: Vigilanza definisce il procedimento per la segnalazione di gravi incidenti e per azioni correttive di sicurezza. Le segnalazioni devono avvenire in maniera tempestiva e devono essere fatte all’Autorità Competente tramite Eudamed; a quel punto l’AC adotta le misure necessarie affinché il fabbricante del dispositivo in questione sia informato.

Articolo 89: propone un’analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza da parte dei fabbricanti (indagini sulle cause, valutazione rischio e definizione azioni correttive) e dell’AC la quale effettua un lavoro di supervisione, prende eventuali provvedimenti e informa le AC degli altri stati membri per un eventuale coordinamento.

Articoli 90-91: viene effettuato il monitoraggio dalla Commissione sulla base dei dati presenti ed essa può prendere dei provvedimenti.

Articolo 92: esiste un sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione che contiene segnalazioni dei fabbricanti, rapporti periodici e altre informazioni.

Sorveglianza del mercato

Articolo 93: l’attività di sorveglianza del mercato viene effettuata dall’AC attraverso ispezioni e controlli a campione. La sintesi annuale dei risultati viene condivisa con gli altri stati membri.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanniserravezza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ingegneria clinica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Buizza Angelo.
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