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Il contratto

visto come accordo inteso come punto di incontro delle volontà di due soggetti volto

(art.1321) DEFINIZIONE:

a produrre effetti giuridici

strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi di ordine

• patrimoniale;

strumento fondamentale del sistema economico in quanto veicolo di scambi

• strumento per realizzare interessi delle persone attraverso la produzione di appositi

• effetti giuridici

strumento fondamentale dell'esplicazione della libertà e dell'autonomia dei privati

• considerati come requisiti e connotati che devono essere presenti affinchè

(art.1325) ELEMENTI ESSENZIALI: una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come

contratto; definiti anche come principi che regolano il perfezionamento del

contratto: consiste nel capire se si sia raggiunto un accordo

1. accordo delle parti:

contrattuale tra le parti;

2. caratteristiche cui deve rispondere la causa affinchè il

causa (art.1343- 1345):

contratto possa essere valido; termine adoperato per accrescere le difficoltà

di un concetto tutt'altro che semplice;

3. le caratteristiche dell'oggetto del contratto; le prestazioni

oggetto (art.1346):

dedotte in contratto come dovute dalle parti; bene dovuto cho costituisce la

prestazione di dare del contratto; dev essere:

> possibile: materialmente suscettibile di esecuzione

- rende nullo il contratto;

impossibilità originaria:

- non incide sulla validità dell'atto di autonimia

impossibilità sopravvenuta:

ma comporta l'estinzione dell'obbligazione divenuta impossibile,

> lecito: è illecito quando la prestazione è contraria a norma iperativa,

all'ordine o al buon costume;

> determinato/determinabile: deve essere chiaro a cosa le parti si impegnano

4. le regole della forma;

forma per la validità dell'atto (ad substantiam actus):

modalità di espressione della volontà individuale; esternata attraverso segni

del linguaggio o un comportamento materiale univocamente spressivo di un

intento individuale; anche il silenzio può essere espressivo di un intento; se la

legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma il

contratto può essere concluso utilizando qialsiasi tipo di forma le parti

vogliano tenendo sempre un comportamento concludente; per altri casi

sussiste l'irrilevanza giuridic della volntà contrattuale espressa con modalità

contrastanti rispetto alla nromativa vigente in relazione ad alcuni tipi di

contratti; quando la legge impone la forma scritta si può trattare di scrittura

privata o pubblica per quanto riguarda contratti relativi a diritti reali su

immobili (art.1350); nei casi si csotituzione di un nuovo soggetto giuridico la

legge richiedo la forma scritta con scrittura pubblica;

I. forma scritta: le parti devono sottoscrivere un documento scritto; è

necessario che se le parti sottoscrivono testi diversi il significati delle loro

dichiarazioni devono essere le medesime; il telegramma può soddisfare il

requisito della forma scritta solo nelle consizioni prescritte dalla legge; le

nuove tecnologie di trasmissione di comunicazioni intersoggettive

(documenti digitali) non sono considerati idonei a perfezionare contratti,

attraverso di essi possono essere perfezionati solo contratti non formali;

non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico; strumenti a

ELEMENTI ACCIDENTALI: disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli più

vicini e meglio rispondenti ai loro specifici interessi;

1. (art.1353) avvenimento futuro ed incerto dal quale le

condizione: condicio facti:

parti fanno dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti del negozio; può

essere considerata anche come clausola condizionale inserita nel negozio; nell'actus

non sono tollerate le apposizioni di condizioni; dipende

legitimus

dall'interpretazione della volontà delle parti se la condizione può intendersi:

> sospensiva: da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio

> risolutiva: da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio;

- causale: condizione che dipense dal caso o dalla volontà di terzi;

- potestativa: condizione che dipende dalla volontà di una delle parti e che vincola il

contratto; condizione volontaria ma non totalemente arbitraria; si basa sulla volontà

e sugli scopi perseguiti dei due soggetti del negozio

-mista: condizione che dipende in parte dal caso in specie in parte dalla volontà dei

terzi e della controparte

- meramente potestativa: condizione della stessa parte obbligata che può decidere

di tenere o meno in base al proprio arbitrio; si limita a non prendere sul serio un

vincolo che dipende dal capriccio dell'obbligato;

# illecita: condizioni contrarie che tentano di comprimere o sopprimere: norme

imperative, ordine pubblico, buon costume; rende nulli solo i negozi inter vivos

(art.1354) e non quelli mortis causa;

# impossibile: condizione che consiste nello svolgersi di avvenimenti irrealizzabili sia

dal punto di vista naturale che giuridico; cerca di non essere mai rilevata nei

testamenti (contratti mortis causa)

possiamo trovarla: nel contratto di matrimonio, negozi di diritto familiare,

ES:

accettazione dell'eredità, cambiale,

elemento previsto e stabilito dalla legge; incide sull'efficacia del

condicio iuris:

negozio; la volontà delle parti non può influire sul suo inserimento; non può essere

considerata come una condizione in senso proprio;

2. termine di efficacia; avvenimento furuto e certo dal quale o fno al quae

termine:

devono prodursi degli effetti del negozio; esistono negozi che non implicano la

presenza di una condizione di termine (actus caratterizzato da certezza:

legitimi);

> determinato: quando si sa il momento dell'avverarsi degli eventi;

> indeterminato: quando non è possibile conoscere in precedenza il giorno

dell'avverarsi degli eventi;

- potestativo: termine rimesso alla volontà del debitore; spetterà al giudice semmai

fissare un termine secondo le circostanze;

4 ipotesi:

1. dies certus an et quando:

2. dies certus an et incertus quando:

3. dies incertus an et certus quando:

4. incertus an et quando:

2 momenti:

a. finchè la data indicata non è giunta o l'avvenimento non si è verificato;

pendenza:

durante questa il diritto non può essere esercitato; nel caso invece in cui il debitore

adempia prima della scadenza del termine questo può chiedere al creditore un

rimborso del vantaggio che gli ha prodotto;

b. sopraggiungere della data pattuita; omento in cui si verificano gli effetti

scadenza:

del negozio; non produce effetti retroattivi dato che sono state proprio le parti a

pattuire tale data per il verificarsi di determinati avvenimenti; al sopraggiungere del

termine finale cessano gli effetti del negozio senza valore retroattivo;

termine di adempimento: (o di scadenza) momento in cui l'obbligazione dev'essere

eseguita (art.1183);

3. (onere): clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di

modo

limitarla imponendo un determinato dovere di condotta a carico del beneficiario

della liberalità; riduce gli effetti dell'attribuzione patrimoniale ma non ne scaturisce

un corrispettivo; esso non rappresenta la causa del negozio; si può apporre solo ai

negozi a titolo gratuito; è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso;

costituisce la fonte di un obbligo giuridico; il suo adempimento può essere chiesto

da qualsiasi interessato (art.648); la risoluzione del negozio ha luogo solo quando il

modo ha assunto un tale rilievo nella volizione del testatore o del donante stesso da

essere la risoluzione stessa prevista nell'atto come conseguenza dell'inadempimento

dell'obbligo; può consistere in:

a. obbligo di dare

b. obbligo di fare

c. obbligo di non fare

modo impossibile:

modo illecito:

le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo ad esso che avrà

CONTRATTO PRELIMINARE (art.1351): carattere definitivo; non produce gli effetti programmati ma impegna le

parti a stipulare il contratto definitivo; ha lo scopo di fissare l'impegno

delle parti; la prestazione di questo tipo di contratto è solo l'obbligho

contrattuale di perfezionare un contratto definitivo che contenga le

stesse condizioni del contratto preliminare; vincola ambedue le parti; è

inamissibile per quanto riguarda le donazioni;

è indispensabile che le parti abbiano espressamente voluto e pattuito

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: l'attribuione al terzo la titolarità del diritto di poter pretendere

dall'obbligato l'esecuzione della prestazione promessa; il terzo potrà agire in

giurizio contro l'obbligato se questo risultasse inadempiente; il terzo

acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della

stipulazione del contratto a suo favore (art.1411); non può essere negata al

terzo la facoltà di rinunciare al beneficio; anche lo stipulante può revocare o

modificare la stipulazione a favore del terzo; chi ha promesso la prestazione

può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto ma non

quelle fondate su altri rapporti tra promettente e stipulante (art.1413);

quando il terzo dichiara di volerne

dichiarazione di approfittamento: approfittare allora la facoltà di revoca o

di modificazione è preclusa (art.1411);

la revoca è sempre possibile nei casi di

assicurazione sulla vita, dove la

prestazione promessa ha luogo alla

morte di chi l'ha posta in essere;

contratti di assicurazione sulla vita a favore del terzo, contratto di

ES: trasporto di cose, l'accollo, rendita vitalizia a favore di terzo,...

atto attraverso il quale il procedimento ha inizio; costituisce insieme all'accettazione la

PROPOSTA: dichiarazione di volontà individuale; non può rimanere efficace a tempo indeterminato,

se il destinatario non risponde entro un termine congruo

efficacia temporanea della proposta: che fissa il proponente stesso, la proposta perde efficacia

(nei casi in cui non lo faccia lui il giudice valuterà se in

relazione al tipo di affare e agli usi l'accettazione sia stata o

meno tempestiva);

la proposta perde automaticamente efficacia se prima che il

intrasmissibilità della proposta: contratto si sia perfezionato il proponente muore o diventa

incapace

atto attraverso il quale il procedimento si chiude; costituisce insime alla proposta la

ACCETTAZIONE: dichiarazione di volontà individuale;

l'accettazione deve provenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

• ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare

l'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente; se è richiesta

• un'accettazione per iscritto non sarà necessaria una dichiarazione verbale;

se la dichiarazione del proponente coincide con la

conformità tra proposta ed accettazione:

proposta fatta in concreto o se contenga invece variazioni sulle consizioni della proposta

stessa; nel caso in cui vi siano difformità questa deve essere considerta come una nuova

proposta (art.1326) se il negozio non si forma le parti sono solo

REVOCA PROPOSTA E ACCETTAZIONE: (art.1328): vincolate con l'incontro dei consensi; la

proposta e l'accettazione possono essere

ritirate e private di effetto mediante un

atto uguale e contrario;

atto non recettizio; impedisce la

revoca proposta:

• conclusione del contratto purchè sia stata emessa prima che

il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della

controparte;

proposta irrevocabile: (art.1329) la proposta si dichiara essa

stessa inrevocabile nel momento in cui viene dichiarata;

questa proposta deve essere accompagnata da

dall'indicazione della durata del periodo di irrevocabilità (non

sono accettabili impegni di carattere perpetuo); se questo

tempo di durata dell'irrevocabilità non viene meno allora la

proposta deve essere considerata come semplice e

caratterizzata da revocabilità; conserva il suo valore pue in

casod i morte o sopravvenuta incapacità del proponente;

occorre che questa pervenga all'inizio di

revoca accettazione:

• quest'ultimo prima che vi sia pervenuta l'accettazione; nel

caso in cui l'accettante muore o diventa incapace

nell'intervallo tra la spedizione della dichiarazione di

accettazione e l'arrivo di questa al proponente;

si esige che in questo momento sia la capacità di agire che la volontà delle parti persistono al

CONCLUSIONE: fine di concludere l'accordo; se prima di tale momento il proponente o l'accettante muoiono o

vengono interdetti o revochino la proposta o l'accettazione il contratto non viene ad esistenza

o è considerabile viziato (solo in caso di incapacità); quando alla proposta si segue

l'accettazione si ha l'accordo; i contratti si possono concludere anche senza una formale

accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente;

quando proposa ed accettazione si fondono in una volontà unica;

volontà contrattuale:

sottoscrivendo un unico documento

• scambio di due dichiarazioni scritte identiche

• firmate ciascuna da una parte sola verbalmente, mediante comportamento concludente

• quando il consenso delle parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di

(art.1327) PERFEZIONAMENTO: tempo mediante dichiarazioni verbali o attraverso la sottoscrizione di un

medesimo documento; occorre che:

a. il poponente deve specificatamente aver richiesto che il contratto venga

eseguito senza una preventiva risposta;

l'accettante deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione

b.

talvolta ènecessario un periodo di trattative per giungere alla stipulazione del contratto; durante

TRATTATIVE: questo periodo le parti sono libere di decidere se concludere o meno un contratto, ma devono

comportarsi secondo buona fede (chi viola la buona fede incorre nella responsabilità

precontrattuale); non possono

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.
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