Il contratto
visto come accordo inteso come punto di incontro delle volontà di due soggetti volto
(art.1321) DEFINIZIONE:
a produrre effetti giuridici
strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi di ordine
• patrimoniale;
strumento fondamentale del sistema economico in quanto veicolo di scambi
• strumento per realizzare interessi delle persone attraverso la produzione di appositi
• effetti giuridici
strumento fondamentale dell'esplicazione della libertà e dell'autonomia dei privati
• considerati come requisiti e connotati che devono essere presenti affinchè
(art.1325) ELEMENTI ESSENZIALI: una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come
contratto; definiti anche come principi che regolano il perfezionamento del
contratto: consiste nel capire se si sia raggiunto un accordo
1. accordo delle parti:
contrattuale tra le parti;
2. caratteristiche cui deve rispondere la causa affinchè il
causa (art.1343- 1345):
contratto possa essere valido; termine adoperato per accrescere le difficoltà
di un concetto tutt'altro che semplice;
3. le caratteristiche dell'oggetto del contratto; le prestazioni
oggetto (art.1346):
dedotte in contratto come dovute dalle parti; bene dovuto cho costituisce la
prestazione di dare del contratto; dev essere:
> possibile: materialmente suscettibile di esecuzione
- rende nullo il contratto;
impossibilità originaria:
- non incide sulla validità dell'atto di autonimia
impossibilità sopravvenuta:
ma comporta l'estinzione dell'obbligazione divenuta impossibile,
> lecito: è illecito quando la prestazione è contraria a norma iperativa,
all'ordine o al buon costume;
> determinato/determinabile: deve essere chiaro a cosa le parti si impegnano
4. le regole della forma;
forma per la validità dell'atto (ad substantiam actus):
modalità di espressione della volontà individuale; esternata attraverso segni
del linguaggio o un comportamento materiale univocamente spressivo di un
intento individuale; anche il silenzio può essere espressivo di un intento; se la
legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma il
contratto può essere concluso utilizando qialsiasi tipo di forma le parti
vogliano tenendo sempre un comportamento concludente; per altri casi
sussiste l'irrilevanza giuridic della volntà contrattuale espressa con modalità
contrastanti rispetto alla nromativa vigente in relazione ad alcuni tipi di
contratti; quando la legge impone la forma scritta si può trattare di scrittura
privata o pubblica per quanto riguarda contratti relativi a diritti reali su
immobili (art.1350); nei casi si csotituzione di un nuovo soggetto giuridico la
legge richiedo la forma scritta con scrittura pubblica;
I. forma scritta: le parti devono sottoscrivere un documento scritto; è
necessario che se le parti sottoscrivono testi diversi il significati delle loro
dichiarazioni devono essere le medesime; il telegramma può soddisfare il
requisito della forma scritta solo nelle consizioni prescritte dalla legge; le
nuove tecnologie di trasmissione di comunicazioni intersoggettive
(documenti digitali) non sono considerati idonei a perfezionare contratti,
attraverso di essi possono essere perfezionati solo contratti non formali;
non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico; strumenti a
ELEMENTI ACCIDENTALI: disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli più
vicini e meglio rispondenti ai loro specifici interessi;
1. (art.1353) avvenimento futuro ed incerto dal quale le
condizione: condicio facti:
parti fanno dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti del negozio; può
essere considerata anche come clausola condizionale inserita nel negozio; nell'actus
non sono tollerate le apposizioni di condizioni; dipende
legitimus
dall'interpretazione della volontà delle parti se la condizione può intendersi:
> sospensiva: da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio
> risolutiva: da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio;
- causale: condizione che dipense dal caso o dalla volontà di terzi;
- potestativa: condizione che dipende dalla volontà di una delle parti e che vincola il
contratto; condizione volontaria ma non totalemente arbitraria; si basa sulla volontà
e sugli scopi perseguiti dei due soggetti del negozio
-mista: condizione che dipende in parte dal caso in specie in parte dalla volontà dei
terzi e della controparte
- meramente potestativa: condizione della stessa parte obbligata che può decidere
di tenere o meno in base al proprio arbitrio; si limita a non prendere sul serio un
vincolo che dipende dal capriccio dell'obbligato;
# illecita: condizioni contrarie che tentano di comprimere o sopprimere: norme
imperative, ordine pubblico, buon costume; rende nulli solo i negozi inter vivos
(art.1354) e non quelli mortis causa;
# impossibile: condizione che consiste nello svolgersi di avvenimenti irrealizzabili sia
dal punto di vista naturale che giuridico; cerca di non essere mai rilevata nei
testamenti (contratti mortis causa)
possiamo trovarla: nel contratto di matrimonio, negozi di diritto familiare,
ES:
accettazione dell'eredità, cambiale,
elemento previsto e stabilito dalla legge; incide sull'efficacia del
condicio iuris:
negozio; la volontà delle parti non può influire sul suo inserimento; non può essere
considerata come una condizione in senso proprio;
2. termine di efficacia; avvenimento furuto e certo dal quale o fno al quae
termine:
devono prodursi degli effetti del negozio; esistono negozi che non implicano la
presenza di una condizione di termine (actus caratterizzato da certezza:
legitimi);
> determinato: quando si sa il momento dell'avverarsi degli eventi;
> indeterminato: quando non è possibile conoscere in precedenza il giorno
dell'avverarsi degli eventi;
- potestativo: termine rimesso alla volontà del debitore; spetterà al giudice semmai
fissare un termine secondo le circostanze;
4 ipotesi:
1. dies certus an et quando:
2. dies certus an et incertus quando:
3. dies incertus an et certus quando:
4. incertus an et quando:
2 momenti:
a. finchè la data indicata non è giunta o l'avvenimento non si è verificato;
pendenza:
durante questa il diritto non può essere esercitato; nel caso invece in cui il debitore
adempia prima della scadenza del termine questo può chiedere al creditore un
rimborso del vantaggio che gli ha prodotto;
b. sopraggiungere della data pattuita; omento in cui si verificano gli effetti
scadenza:
del negozio; non produce effetti retroattivi dato che sono state proprio le parti a
pattuire tale data per il verificarsi di determinati avvenimenti; al sopraggiungere del
termine finale cessano gli effetti del negozio senza valore retroattivo;
termine di adempimento: (o di scadenza) momento in cui l'obbligazione dev'essere
eseguita (art.1183);
3. (onere): clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di
modo
limitarla imponendo un determinato dovere di condotta a carico del beneficiario
della liberalità; riduce gli effetti dell'attribuzione patrimoniale ma non ne scaturisce
un corrispettivo; esso non rappresenta la causa del negozio; si può apporre solo ai
negozi a titolo gratuito; è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso;
costituisce la fonte di un obbligo giuridico; il suo adempimento può essere chiesto
da qualsiasi interessato (art.648); la risoluzione del negozio ha luogo solo quando il
modo ha assunto un tale rilievo nella volizione del testatore o del donante stesso da
essere la risoluzione stessa prevista nell'atto come conseguenza dell'inadempimento
dell'obbligo; può consistere in:
a. obbligo di dare
b. obbligo di fare
c. obbligo di non fare
modo impossibile:
modo illecito:
le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo ad esso che avrà
CONTRATTO PRELIMINARE (art.1351): carattere definitivo; non produce gli effetti programmati ma impegna le
parti a stipulare il contratto definitivo; ha lo scopo di fissare l'impegno
delle parti; la prestazione di questo tipo di contratto è solo l'obbligho
contrattuale di perfezionare un contratto definitivo che contenga le
stesse condizioni del contratto preliminare; vincola ambedue le parti; è
inamissibile per quanto riguarda le donazioni;
è indispensabile che le parti abbiano espressamente voluto e pattuito
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: l'attribuione al terzo la titolarità del diritto di poter pretendere
dall'obbligato l'esecuzione della prestazione promessa; il terzo potrà agire in
giurizio contro l'obbligato se questo risultasse inadempiente; il terzo
acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della
stipulazione del contratto a suo favore (art.1411); non può essere negata al
terzo la facoltà di rinunciare al beneficio; anche lo stipulante può revocare o
modificare la stipulazione a favore del terzo; chi ha promesso la prestazione
può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto ma non
quelle fondate su altri rapporti tra promettente e stipulante (art.1413);
quando il terzo dichiara di volerne
dichiarazione di approfittamento: approfittare allora la facoltà di revoca o
di modificazione è preclusa (art.1411);
la revoca è sempre possibile nei casi di
assicurazione sulla vita, dove la
prestazione promessa ha luogo alla
morte di chi l'ha posta in essere;
contratti di assicurazione sulla vita a favore del terzo, contratto di
ES: trasporto di cose, l'accollo, rendita vitalizia a favore di terzo,...
atto attraverso il quale il procedimento ha inizio; costituisce insieme all'accettazione la
PROPOSTA: dichiarazione di volontà individuale; non può rimanere efficace a tempo indeterminato,
se il destinatario non risponde entro un termine congruo
efficacia temporanea della proposta: che fissa il proponente stesso, la proposta perde efficacia
(nei casi in cui non lo faccia lui il giudice valuterà se in
relazione al tipo di affare e agli usi l'accettazione sia stata o
meno tempestiva);
la proposta perde automaticamente efficacia se prima che il
intrasmissibilità della proposta: contratto si sia perfezionato il proponente muore o diventa
incapace
atto attraverso il quale il procedimento si chiude; costituisce insime alla proposta la
ACCETTAZIONE: dichiarazione di volontà individuale;
l'accettazione deve provenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
• ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare
l'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente; se è richiesta
• un'accettazione per iscritto non sarà necessaria una dichiarazione verbale;
se la dichiarazione del proponente coincide con la
conformità tra proposta ed accettazione:
proposta fatta in concreto o se contenga invece variazioni sulle consizioni della proposta
stessa; nel caso in cui vi siano difformità questa deve essere considerta come una nuova
proposta (art.1326) se il negozio non si forma le parti sono solo
REVOCA PROPOSTA E ACCETTAZIONE: (art.1328): vincolate con l'incontro dei consensi; la
proposta e l'accettazione possono essere
ritirate e private di effetto mediante un
atto uguale e contrario;
atto non recettizio; impedisce la
revoca proposta:
• conclusione del contratto purchè sia stata emessa prima che
il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della
controparte;
proposta irrevocabile: (art.1329) la proposta si dichiara essa
stessa inrevocabile nel momento in cui viene dichiarata;
questa proposta deve essere accompagnata da
dall'indicazione della durata del periodo di irrevocabilità (non
sono accettabili impegni di carattere perpetuo); se questo
tempo di durata dell'irrevocabilità non viene meno allora la
proposta deve essere considerata come semplice e
caratterizzata da revocabilità; conserva il suo valore pue in
casod i morte o sopravvenuta incapacità del proponente;
occorre che questa pervenga all'inizio di
revoca accettazione:
• quest'ultimo prima che vi sia pervenuta l'accettazione; nel
caso in cui l'accettante muore o diventa incapace
nell'intervallo tra la spedizione della dichiarazione di
accettazione e l'arrivo di questa al proponente;
si esige che in questo momento sia la capacità di agire che la volontà delle parti persistono al
CONCLUSIONE: fine di concludere l'accordo; se prima di tale momento il proponente o l'accettante muoiono o
vengono interdetti o revochino la proposta o l'accettazione il contratto non viene ad esistenza
o è considerabile viziato (solo in caso di incapacità); quando alla proposta si segue
l'accettazione si ha l'accordo; i contratti si possono concludere anche senza una formale
accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente;
quando proposa ed accettazione si fondono in una volontà unica;
volontà contrattuale:
sottoscrivendo un unico documento
• scambio di due dichiarazioni scritte identiche
• firmate ciascuna da una parte sola verbalmente, mediante comportamento concludente
• quando il consenso delle parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di
(art.1327) PERFEZIONAMENTO: tempo mediante dichiarazioni verbali o attraverso la sottoscrizione di un
medesimo documento; occorre che:
a. il poponente deve specificatamente aver richiesto che il contratto venga
eseguito senza una preventiva risposta;
l'accettante deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione
b.
talvolta ènecessario un periodo di trattative per giungere alla stipulazione del contratto; durante
TRATTATIVE: questo periodo le parti sono libere di decidere se concludere o meno un contratto, ma devono
comportarsi secondo buona fede (chi viola la buona fede incorre nella responsabilità
precontrattuale); non possono
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Disciplina dell'impresa
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Disciplina degli elementi essenziali del contratto
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Disciplina degli effetti del contratto