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Il contratto

Il contratto visto come accordo inteso come punto di incontro delle volontà di due soggetti volto (art. 1321).

Definizione

Definizione: a produrre effetti giuridici; strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi di ordine:

  • Patrimoniale;
  • Strumento fondamentale del sistema economico in quanto veicolo di scambi;
  • Strumento per realizzare interessi delle persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici;
  • Strumento fondamentale dell'esplicazione della libertà e dell'autonomia dei privati.

Elementi essenziali

Considerati come requisiti e connotati che devono essere presenti affinché (art. 1325) una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come contratto; definiti anche come principi che regolano il perfezionamento del contratto.

  1. Accordo delle parti: consiste nel capire se si sia raggiunto un accordo contrattuale tra le parti.

  2. Causa (art. 1343-1345): caratteristiche cui deve rispondere la causa affinché il contratto possa essere valido; termine adoperato per accrescere le difficoltà di un concetto tutt'altro che semplice.

  3. Oggetto (art. 1346): le caratteristiche dell'oggetto del contratto; le prestazioni dedotte in contratto come dovute dalle parti; bene dovuto che costituisce la prestazione di dare del contratto; deve essere:

    • Possibile: materialmente suscettibile di esecuzione. L'impossibilità originaria rende nullo il contratto;
    • Impossibilità sopravvenuta: non incide sulla validità dell'atto di autonomia ma comporta l'estinzione dell'obbligazione divenuta impossibile;
    • Lecito: è illecito quando la prestazione è contraria a norma imperativa, all'ordine o al buon costume;
    • Determinato/determinabile: deve essere chiaro a cosa le parti si impegnano.
  4. Forma: le regole della forma.

Forma per la validità dell'atto

Forma per la validità dell'atto (ad substantiam actus): modalità di espressione della volontà individuale; esternata attraverso segni del linguaggio o un comportamento materiale univocamente espressivo di un intento individuale; anche il silenzio può essere espressivo di un intento.

Se la legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma, il contratto può essere concluso utilizzando qualsiasi tipo di forma le parti vogliano, tenendo sempre un comportamento concludente; per altri casi sussiste l'irrilevanza giuridica della volontà contrattuale espressa con modalità contrastanti rispetto alla normativa vigente in relazione ad alcuni tipi di contratti.

Quando la legge impone la forma scritta si può trattare di scrittura privata o pubblica per quanto riguarda contratti relativi a diritti reali su immobili (art. 1350); nei casi di costituzione di un nuovo soggetto giuridico la legge richiede la forma scritta con scrittura pubblica.

Forma scritta: le parti devono sottoscrivere un documento scritto; è necessario che, se le parti sottoscrivono testi diversi, i significati delle loro dichiarazioni siano i medesimi; il telegramma può soddisfare il requisito della forma scritta solo nelle condizioni prescritte dalla legge.

Le nuove tecnologie di trasmissione di comunicazioni intersoggettive (documenti digitali) non sono considerate idonee a perfezionare contratti; attraverso di esse possono essere perfezionati solo contratti non formali; non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico.

Elementi accidentali

Elementi accidentali: strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli più vicini e meglio rispondenti ai loro specifici interessi.

Condizione

Condizione (art. 1353): condicio facti: avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti del negozio; può essere considerata anche come clausola condizionale inserita nel negozio; nell'actus legitimus non sono tollerate le apposizioni di condizioni.

Dipende dall'interpretazione della volontà delle parti se la condizione può intendersi:

  • Sospensiva: da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio;
  • Risolutiva: da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio;
  • Causale: condizione che dipende dal caso o dalla volontà di terzi;
  • Potestativa: condizione che dipende dalla volontà di una delle parti e che vincola il contratto; condizione volontaria ma non totalmente arbitraria; si basa sulla volontà e sugli scopi perseguiti dei due soggetti del negozio;
  • Mista: condizione che dipende in parte dal caso, in specie in parte dalla volontà dei terzi e della controparte;
  • Meramente potestativa: condizione della stessa parte obbligata che può decidere di tenere o meno in base al proprio arbitrio; si limita a non prendere sul serio un vincolo che dipende dal capriccio dell'obbligato;
  • Illecita: condizioni contrarie che tentano di comprimere o sopprimere norme imperative, ordine pubblico, buon costume; rende nulli solo i negozi inter vivos (art. 1354) e non quelli mortis causa;
  • Impossibile: condizione che consiste nello svolgersi di avvenimenti irrealizzabili sia dal punto di vista naturale che giuridico; cerca di non essere mai rilevata nei testamenti (contratti mortis causa).

Esempio: possiamo trovarla nel contratto di matrimonio, negozi di diritto familiare, accettazione dell'eredità, cambiale.

Condicio iuris: elemento previsto e stabilito dalla legge; incide sull'efficacia del negozio; la volontà delle parti non può influire sul suo inserimento; non può essere considerata come una condizione in senso proprio.

Termine

Termine di efficacia: avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale devono prodursi degli effetti del negozio; esistono negozi che non implicano la presenza di una condizione di termine (actus legitimi caratterizzati da certezza).

  • Determinato: quando si sa il momento dell'avverarsi degli eventi;
  • Indeterminato: quando non è possibile conoscere in precedenza il giorno dell'avverarsi degli eventi;
  • Potestativo: termine rimesso alla volontà del debitore; spetterà al giudice semmai fissare un termine secondo le circostanze.

Quattro ipotesi:

  1. Dies certus an et quando;
  2. Dies certus an et incertus quando;
  3. Dies incertus an et certus quando;
  4. Incertus an et quando.

Due momenti:

  • Pendenza: finché la data indicata non è giunta o l'avvenimento non si è verificato; durante questa il diritto non può essere esercitato; nel caso invece in cui il debitore adempia prima della scadenza del termine, questo può chiedere al creditore un rimborso del vantaggio che gli ha prodotto;
  • Scadenza: sopraggiungere della data pattuita; momento in cui si verificano gli effetti del negozio; non produce effetti retroattivi dato che sono state proprio le parti a pattuire tale data per il verificarsi di determinati avvenimenti; al sopraggiungere del termine finale cessano gli effetti del negozio senza valore retroattivo.

Termine di adempimento: o di scadenza, momento in cui l'obbligazione dev'essere eseguita (art. 1183).

Modo

Modo (onere): clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla imponendo un determinato dovere di condotta a carico del beneficiario della liberalità; riduce gli effetti dell'attribuzione patrimoniale ma non ne scaturisce un corrispettivo; esso non rappresenta la causa del negozio.

Si può apporre solo ai negozi a titolo gratuito; è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso; costituisce la fonte di un obbligo giuridico; il suo adempimento può essere chiesto da qualsiasi interessato (art. 648).

La risoluzione del negozio ha luogo solo quando il modo ha assunto un tale rilievo nella volizione del testatore o del donante stesso da essere la risoluzione stessa prevista nell'atto come conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo; può consistere in:

  • Obbligo di dare;
  • Obbligo di fare;
  • Obbligo di non fare.

Modo impossibile:

Modo illecito:

Contratto preliminare

Contratto preliminare (art. 1351): le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo ad esso che avrà carattere definitivo; non produce gli effetti programmati ma impegna le parti a stipulare il contratto definitivo; ha lo scopo di fissare l'impegno delle parti.

La prestazione di questo tipo di contratto è solo l'obbligo contrattuale di perfezionare un contratto definitivo che contenga le stesse condizioni del contratto preliminare; vincola ambedue le parti; è inammissibile per quanto riguarda le donazioni.

Contratto a favore di terzi

Contratto a favore di terzi: è indispensabile che le parti abbiano espressamente voluto e pattuito l'attribuzione al terzo della titolarità del diritto di poter pretendere dall'obbligato l'esecuzione della prestazione promessa; il terzo potrà agire in giudizio contro l'obbligato se questo risultasse inadempiente.

Il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore (art. 1411); non può essere negata al terzo la facoltà di rinunciare al beneficio; anche lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione a favore del terzo.

Chi ha promesso la prestazione può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto ma non quelle fondate su altri rapporti tra promettente e stipulante (art. 1413).

Dichiarazione di approfittamento: quando il terzo dichiara di volerne approfittare allora la facoltà di revoca o di modificazione è preclusa (art. 1411); la revoca è sempre possibile nei casi di assicurazione sulla vita, dove la prestazione promessa ha luogo alla morte di chi l'ha posta in essere.

Esempio: contratti di assicurazione sulla vita a favore del terzo, contratto di trasporto di cose, l'accollo, rendita vitalizia a favore di terzo, ...

Proposta

Proposta: atto attraverso il quale il procedimento ha inizio; costituisce insieme all'accettazione la dichiarazione di volontà individuale; non può rimanere efficace a tempo indeterminato.

Efficacia temporanea della proposta: se il destinatario non risponde entro un termine congruo che fissa il proponente stesso, la proposta perde efficacia; nei casi in cui non lo faccia lui, il giudice valuterà se, in relazione al tipo di affare e agli usi, l'accettazione sia stata o meno tempestiva.

Intrasmissibilità della proposta: la proposta perde automaticamente efficacia se prima che il contratto si sia perfezionato il proponente muore o diventa incapace.

Accettazione

Accettazione: atto attraverso il quale il procedimento si chiude; costituisce insieme alla proposta la dichiarazione di volontà individuale.

  • L'accettazione deve provenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare;
  • L'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente; se è richiesta un'accettazione per iscritto non sarà necessaria una dichiarazione verbale.

Conformità tra proposta ed accettazione: se la dichiarazione del proponente coincide con la proposta fatta in concreto o se contenga invece variazioni sulle condizioni della proposta stessa; nel caso in cui vi siano difformità, questa deve essere considerata come una nuova proposta (art. 1326).

Revoca proposta e accettazione

Revoca proposta e accettazione (art. 1328): se il negozio non si forma le parti sono solo vincolate con l'incontro dei consensi; la proposta e l'accettazione possono essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario.

Revoca proposta: atto non recettizio; impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte.

Proposta irrevocabile: (art. 1329) la proposta si dichiara essa stessa irrevocabile nel momento in cui viene dichiarata; questa proposta deve essere accompagnata dall'indicazione della durata del periodo di irrevocabilità non sono accettabili impegni di carattere perpetuo.

Se questo tempo di durata dell'irrevocabilità non viene meno allora la proposta deve essere considerata come semplice e caratterizzata da revocabilità; conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente.

Revoca accettazione: occorre che questa pervenga all'inizio di quest'ultimo prima che vi sia pervenuta l'accettazione; nel caso in cui l'accettante muore o diventa incapace nell'intervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e l'arrivo di questa al proponente.

Conclusione

Conclusione: si esige che in questo momento sia la capacità di agire che la volontà delle parti persistano al fine di concludere l'accordo; se prima di tale momento il proponente o l'accettante muoiono o vengono interdetti o revochino la proposta o l'accettazione il contratto non viene ad esistenza o è considerabile viziato, solo in caso di incapacità.

Quando alla proposta si segue l'accettazione si ha l'accordo; i contratti si possono concludere anche senza una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente.

Volontà contrattuale: quando proposta ed accettazione si fondono in una volontà unica;

  • Sottoscrivendo un unico documento;
  • Scambio di due dichiarazioni scritte identiche firmate ciascuna da una parte sola;
  • Verbalmente, mediante comportamento concludente.

Perfezionamento

Perfezionamento (art. 1327): quando il consenso delle parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo mediante dichiarazioni verbali o attraverso la sottoscrizione di un medesimo documento; occorre che:

  • Il proponente deve specificatamente aver richiesto che il contratto venga eseguito senza una preventiva risposta;
  • L'accettante deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione.

Trattative

Trattative: talvolta è necessario un periodo di trattative per giungere alla stipulazione del contratto; durante questo periodo le parti sono libere di decidere se concludere o meno un contratto, ma devono comportarsi secondo buona fede, chi viola la buona fede incorre nella responsabilità precontrattuale; non possono

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.
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