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RISOLUZIONE:
scioglimento del vincolo ontrattuale e la cessazione degli effetti derivanti da esso;
è prevista per anomalie funzionali che impediscono la concreta attuazione del regolamento di interessi
disciplinato dal contratto;
può avvenire:
- PER INADEMPIMENTO:
applicabile solo ai contratti a prestazioni corrispettive dove il sacrificio di ciascuna parte trova la sua
giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra in caso di inadempimento da parte di
uno dei contraenti;
il legislatore ammette che l'altro posto in questa condizione di svantaggio possa preferire porre nel nulla
l'intero rapporto contrattuale;
art.1453: di fronte all'inadempimento di una parte, all'altra è lasciata la possibilità di:
> insistere per l'adempimento egli accordi hiedendo la manutenzione del contratto e quindi la
condanna della controparte ad eseguire la prestazione non ancora adempiuta
> esercitare il diritto potestativo di chiedere la risoluzione del contratto
il contraente adempiente ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti
manutenzione del contratto: l'adempimento della controparte è ancora possibile e ci troviamo di fronte ad un
semplice ritardo;
nell'ipotesi di semplice ritardo si prestazione il contraente adempiente potrà pretendere l'esecuzione della
prstazione e il risarcimento del danno subito, ma sarà anche obbligato ad erogare la controprestazione dovua;
nel caso in cui la parte non inadempiente (creditore) vorrà ovviare per lla risoluzione istanganea del contratto
egli dovrà semplicemente non adempiere nemmeno lui alla prestazione stabilita dal contratto, oppure se l'ha
già erogata chiedere la sua restituzione e sarà libero di rivolgersi ad altri per ottenere l'adempimento della
prestazione oggetto del contratto che spettava alla controparte;
tale tipo di risoluzione avviene attraverso la ponuncia del giudice ttraverso una sentenza di natura costitutiva, e
finchè non è emanata la responsabilità per inadempimento della controparte non produce alcuna conseguenza
giuridica;
la sentenza di risoluzione incide sulla situazione esistente fra le parti modificandola;
prima di essa fra le parti esisteva il rapprto contrattuale per effetto di essa il rapporto contrattuale cessa di
esistere perchè la sentenza lo scioglie;
per concedere la risoluzione in giudice deve provvedere alla verifica di 2 presupposti:
A. l'esistenza dell'inadempimento e se questo è imputabile all'inademiente stesso;
B. la gravità dell'inadempimento;
il contratto non si risolve se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte che
lo subisce;
sarebbe ingiusto se un contraente potesse liberarsi dal vincolo contrattuale prendendo a pretesto qualsiasi
minima e insignificante inesattezza riscontrabile nella prestazione dell'altra parte;
- DI DIRITTO:
non è di natura giudiziale;
non è determinata da una senttenza del giudice secondo queste 3 eccezioni:
1. la clausola risolutiva espressa che le parti possono inserire nel contratto prevede che il contratto stesso si
risolverà se una determinata obbligazione nascente da questo non verrà regolarmente adempiuta
(art.1456.1);
se si verifica un tale inadempimento il contratto va senz'altro in contro a risoluzione
è necessario che la clausola individui con precisione le obbligazioni il cui inadempimento determinerà la
risoluzione
non è ammissibile che questa si riferisca in modo generico a qualunque obbligazione nascente dal presente
contratto o formula analoga;
verificatosi l'inadempimento considerato dalla clausola la risoluzione non si produce però in modo
automatico, ma richiede un'iniziativa della vittima dell'inadempimento;
il contratto si risolve solo quando questa dichiara di volersi avvalere della clausola (art.1456)
essa potrebbe avere l'interesse a tenere fermo il contratto nonostante l'inadempimento e cercarne
l'attuazione;
per questo la legge le riserva la possibilità di decidere se risolvere o meno;
2. il termine essenziale è termine di esecuzione della presrtazione scaduto il quale la prestazione non ha più
utilità per la parte che doveva riceverla;
ES: fornitura di manifesti e volantini per rpopagandare un'iniziativa pubblica che si terrà in un giorno
prestabilito, nel caso in cui fosse svolta in ritardo non sarebbe utile a nulla;
scaduto il termine essenziale senza che la prestazione sia stata eseguita si crea il presupposto per la
risoluzione automaticaa; la parte che subisce l'inadempimento potrebbe avere ugualemnte interesse a
ricevere la prestazione (sia pure in ritardo); la legge gli consente di esigerla rinunciando alla risoluzione del
contratto ma stabilisce che di tale eventuale decisione egli deve dare notizia a quest'ultimo entro 3 giorni
passati i quali il contratto si risolve per diritto (art.1457);
3. la diffida as adempiere che può essere utilizzata per risolvere il contratto senza dover incorrere
nell'intervento del giudice nei casi in cui il termine dell'adempimentoe ra essenziale per la prestazione
oppure se la prestazione pur essendo fatta in tempo risulta inesatta;
la vittima dell'inadempimento in uesto caso formula un'intimazione scritta all'inadempiente di adempiere
entro un congruo termine (di regola inferiore ai 15 giorni), decorso il quale il contratto si considererà risolto di
diritto (art.1454);
la parte che si avvale della risoluzione di diritto ottiene il vantaggio di distruggere un contratto che non le
interessa piùliberandosi del relativo vincolo per una via più rapida ed economica di quella che passa per la
risoluzione di diritto e che dunque in realtà il contratto si risolve ma comporta comunque la conseguenza che la
controparte inadempiente incorre comunque in reasponsabilità per inadempienza;
sta aiu giudici dichiarare la responsabilità di inadempienza della controparte attraverso la pronuncia di una
sentenza dichiarativa che is limita ad accertare la situazione giuridics esistente;
il contratto si risolve senza bisogno di un provvedimento del giudice;
- PER IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA:
la sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile al debitore estingue l'obbligazione;
s il prestatore è liberato l'utente non deve più pagare il prezzo, se invece lo ha pagato gli deve essere
restitutito;
art.1463:
il giudice può accetare tale risoluzione ex post con una sentenza dichiarativa;
ilmccanismo della risoluzione per diritto dovuta a impossibilità sopravvenuta incontra qualche limite:
> il contratto non si risolve se l'impossibilità si verifica durante la mora del creditore; questo non ricevendo la
prestazione resta obbligato a eseguire la controprestazione;
> nel caso di contratto con effetti reali avente per oggetto una cosa determinata se la cosa va distrutta per
causa non imputabile all'alienante che non può più consengarla all'acquisrente il contratto non si risolve;
l'acquirente rimane obbligato ad eseguire la sua prestazione per l'effetto traslativo del consenso (l'acquirente
diventa proprietario della cosa nel momento della conclusione del contratto anche se la cosa non gli è stata
ancora consegnata; se la cosa in questione viene distrutta la perdita rimane a suo carico;
> nel caso di contratto che trasferisce una quantità di cose generiche che non si risolve se le cose vanno
distrutte dopo l'individuazione (art.1465)
il contratto si risolve e il cedente non ha più diritto alla controprestazione se la cosa va distrutta durante la
pendenza di una consizione sospensiva (art.1465)
IMPOSSIBILITà PARZIALE: 2 situazioni:
1. se l'avente diritto non ha un apprezzabile interesse a ricevere una prestazione
ridotta, egli può recedere dal contratto che si scioglie;
2. se accetta la prestazione ridotta, egli ha diritto a una riduzioe della prestazione da
lui dovuta (art.1464);
IMPOSSIBILITà TEMPORANE: l'obbligazione vive o muore in base alla regola del ar.1256, la medesima norma
vale anche per la controprestazione, e dunque il contratto;
- PER ECCESSIVA ONEROSITà:
art.1467: opera solo per i contratti di durata;
si applica quando nel corso dell'esecuzione del contratto si verificno fatti che alterano notevolmente a
vantaggio di una parte l'originario equilibrio economico del contratto stesso (sopravvenienze);
per ammettere una conseguenza tale da provocare l distruzione del contratto la legge esige però una serie di
requisiti che riguardano sia i fatti che determinano lo squiibrio economico sia lo squilibio stesso;
le sopravvenienze devono essere:
> successive alla conclusione del contratto visto che:
A. se i fatti fossero stati anteriori a quel tempo la parte conoscendoli ne avrebbe tenuto conto nel
definire l'equilibrio economico del contratto ;
B. se li avesse ignorati potrebb eventualmente invocare l'annullabilità per errore;
> anteriori all'esecuzione del contratto il rimedio non è applicabile se lo squilibrio interviene quando entrambe
le prestazioni sono già state eseguite;
è inabblicabile anche quando risulti completamente eseguita anche una sola delle due prestazioni e cioè
quella toccata dal fatto squilibante;
> oggettive ed esterne;
devono dipendere da cause non riconducibili alla spefa del contraente colpito;
> straordinarie e imprevedibili (art.1467); perchè il rimedio protegge solo contro le sopravvenienze anomale;
lo squilibrio economico determinato da sopravveniente invece può derivare:
I. sia da aumenti di costo della prestazione dovuta dalla parte penalizzata (onerosità diretta)
II. sia da diminuzioni di valore della prestazione attesa da lei (onerosità indiretta);
per verificarsi questa risoluzione il contratto deve diventare economicamente squilibrato rispetto all'equilibrio
originario così come le parti lo avevano liberamente stabilito; tae squilibrio doveva avere anche una
determinata consistenza (deve superare l'alea (valore del rischio) normale del contratto) (art.1467);
il contratto è risolubile solo se lo squilibrio supera quel margine; se ne rimane la di sotto invece non c'è
risoluzione perchè lo svantaggio ontrattuale sopravvenuto corrisponde a un rischio che il contraente si era
assunto;
la risoluzione non può essere chiesta se il contraente onerato risultava già inadempiente quando si verifica la
sopravvenienza;
la risoluzione per eccessiva onerosità è una risoluzione giudiziale: il rapporto contrattuale si sxioglie solo con la
sentnza di risoluzione che è una sentenza costitutiva
tale tipo di risoluzione tutela i contraenti contro il riscio imprevedibile;
non