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Sono i contratti che producono l'immediato trasferimento di un diritto della
controparte alla controparte. Il trasferimento del diritto si produce
immediatamente, per effetto del semplice consenso, senza che sia necessaria
alcuna attività, e in particolare la consegna della cosa, da parte del venditore,
1376.
Ora, anche se quasi tutti i contratti producono obbligazioni e quindi anche i
contratti reali producono obbligazioni, quello che li distingue è il fatto che i
contratti effetti obbligatori non hanno poi il trasferimento di un diritto reale,
mentre i contratti effetti reali oltre a produrre obbligazioni permettono il
trasferimento del diritto reale.
I contratti effetti reali non si devono confondere con i contratti reali, contratti
reali in cui per il perfezionamento del contratto non basta il semplice consenso
ma serve anche la consegna della cosa. Contratto effetto reale significa che
passa il diritto non che si deve consegnare la cosa, poi quella può essere anche
un'obbligazione del contratto stesso se è un contratto reale, ma le due cose
sono diverse.
L'effetto del trasferimento del diritto si produce infatti immediatamente senza
che la cosa sia consegnata ex 1376.
Contratti effetti traslativi differiti
Sei contratti effetti reali sono contratti a effetto traslativo immediato, i contratti
effetti traslativi differiti sono contratti il cui diritto che si deve trasferire ha ad
oggetto una cosa che ancora non esiste, oppure che non è specificata nella sua
individualità, o che ancora non è nella titolarità di chi ne dispone.
La vendita che ha ad oggetto cose generiche, cose future o cose altrui, 1378, e
quindi un contratto che ha solo effetti obbligatori.
In particolare, concernente la vendita di cose generiche, la proprietà si
trasmetterà solo con l'individuazione, cioè con la specificazione di quali cose,
fra le tante dello stesso genere, sono assegnate al compratore.
Questa individuazione può avvenire con la separazione delle cose, fatta
d'accordo con le parti e nei modi da esse stabilite. Oppure può avvenire
mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere, 1378.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in
mancanza, secondo gli usi e l'equità, o secondo la buona fede, 1374 e 1375
Accanto agli effetti in senso proprio contrattuali, in quanto preveduti nell'atto di
autonomia privata, altri effetti se ne producono in forza di tali fonti esterne e di
eteronomia. Seppur vanno a modificare il regolamento fra le parti, si limitano a
integrare il contenuto dell'atto, ovvero completarlo.
1. Legge
a. Le norme dispositive operano la cd integrazione suppletiva, ovvero
suppliscono cioè che a una mancata previsione del contratto
b. L'integrazione cogente è operata invece dalle norme inderogabili e
determina il contenuto del rapporto anche contro una diversa volontà
delle parti
c. Oltre a far cadere la singola clausola nulla può dar luogo al fenomeno
della inserzione automatica di clausole, in alcuni casi cioè la disciplina
legislativa si sostituisce alle riforme previsioni delle parti
1. Usi
a. Usi normativi sono vere e proprie fonti di diritto e sono stati trattati nel
quadro generale delle fonti, sono di carattere generale e hanno una
limitata efficacia
A. Non solo non possono derogare a quanto previsto da norme di
legge o di regolamento, ma altresì trattandosi di materia
disciplinata dalla legge o dai regolamenti, possono avere efficacia
solo in quanto siano da essi richiamati
a. Usi negoziali, sono le pratiche contrattuali diffuse nei diversi settori
d'affari e abitualmente osservate dagli operatori economici, sono cioè
le pattuizioni solitamente ricorrenti nei diversi tipi di contratto, tanto
che il codice le denomina clausole d'uso, 1340
A. Alcune clausole rispondendo a esigenze ricorrenti nella pratica
degli affari vengono ordinariamente inserite nei contratti ed hanno
perciò di finire un uso una consuetudine
B. È implicito che al contratto si applicheranno anche le clausole d'uso
tanto che la legge presume che tali clausole siano volute dagli
interessati pur se essi non vi abbiano fatto riferimento
C. La legge dispone che esse si intendono inserite nel contratto se
non risulta che non sono state volute dalle parti, 1340
D. Pertanto, una esplicita dichiarazione sarà necessaria solo per
escluderne l'applicazione
E. Atteso che gli usi negoziali si fonda o sulla presunta volontà
contrattuale delle parti, essi hanno la stessa efficacia di questa e
sono perciò in grado di derogare le norme dispositive di legge
a. Usi interpretativi, sono usi negoziali utilizzati in funzione di mezzo di
interpretazione delle pattuizioni contrattuali, 1368, nel senso che usi
vengono in considerazione non direttamente come regola, bensì quale
mezzo di interpretazione dei patti contrattuali nel presupposto
derivante dalla comune esperienza che i contratti di un certo tipo
tendono a riprodurre uniformemente uno stesso contenuto
A. Le clausole adottate, ho clausole d'uso, operano come regola del
rapporto se le parti non hanno in diversamente disposto
B. Operano poi come criterio interpretativo delle clausole ambigue
concretamente pattuite fra le parti
1. Equità
a. È un criterio di giustizia sostanziale che, nell'ambito dei contratti, si
specifica nell'esigenza di fondo di un equilibrio tra i sacrifici reciproci,
e più in generale, nell'esigenza di contemperamento dei contrapposti
interessi
b. In particolare, nei contratti di scambio e mira un equilibrio economico
tra le prestazioni, e nei contratti gratuiti a una sintesi tra il maggior
vantaggio per il beneficiato e il minor aggravio per l'obbligato
c. Questa esigenza di massima non giunge al punto di vincolare le parti
delle valenze economica tra le prestazioni né di consente di sindacare
l'accordo negoziale
d. Essa opera dove si tratti di determinare o integrare elementi mancanti
e. Nel sistema l'emersione di una più generale tendenza al controllo del
contenuto del contratto quando non sia legata a situazioni contingenti
o a vicende occasionali, è determinata da diffuse o ricorrenti
condizioni di disparità di potere economico contrattuale tra le parti, al
punto da farla apprezzare come problema sociale
1. Buona fede
a. Intesa in senso oggettivo, è espressamente richiamata dall'articolo
1375 come criterio di esecuzione del contratto