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La causa

Il Codice civile non dà la nozione di causa del contratto ne definisce il suo ruolo

in positivo, si preoccupa piuttosto di precisare il profilo negativo dell'illiceità

della causa dei motivi. Articoli 1343 1345.

Tale requisito si definisce in base alla tradizione e alla disciplina complessiva

della materia.

Per causa, comunque, si intende comunemente la funzione economico sociale

del contratto e cioè lo scopo il risultato economico giuridico quindi diretto un

certo schema contrattuale.

Ad esempio, la causa della locazione e lo scambio tra il godimento di un bene e

il corrispettivo di un canone.

La mancanza della causa in un contratto o che sia illecita produce la nullità

assoluta insanabile del negozio. La necessaria presenza di una causa che sia

lecita e meritevole di tutela risponde alle esigenze di una giustificazione

socialmente apprezzabile del rapporto creato dalle parti e rende evidente come

la volontà privata non è da sola sufficiente a creare un rapporto giuridico con

l'ordinamento presti la propria assistenza e tutela. È necessario che la volontà

degli interessati sia accompagnata e sostenuta da una sufficiente

giustificazione, deve essere quindi diretta a realizzare interessi meritevoli di

tutela secondo l'ordinamento giuridico 1322 comma due.

Il controllo dell'ordinamento sull'autonomia privata infatti opera anzitutto

proprio attraverso la valutazione della causa del contratto. Non sarà quindi

possibile realizzare un'attribuzione patrimoniale a un soggetto né assumere

obbligazioni nei suoi confronti se non ricorre una giustificazione di tali

prestazioni che l'ordinamento consideri adeguata.

Giustificazione adeguata potrebbe essere anche l'intento di definire una lite, di

adempiere un'obbligazione naturale, distinguere un'obbligazione di diverso

contenuto. Non si può invece semplicemente trasferire la proprietà di un bene

a un altro soggetto, né obbligarsi nei suoi confronti, se non risulta a che titolo,

ovvero perché si realizza tale attribuzione.

Per causa però non si intende il motivo per cui le parti stipulano il contratto, la

causa è come dire il titolo del contratto stesso il motivo di esistenza del

contratto stesso che è indipendente dall'interesse individuale delle parti.

L'interesse individuale delle parti è infatti il motivo che può essere diverso da

una parte all'altra proprio perché è individuale.

La causa può essere espressa, ovvero dichiarata esplicitamente nell'atto

negoziale, soltanto nei negozi formali.

La causa è presunta negli altri contratti tipici e nei negozi astratti.

La dottrina si è aperta nel dibattito e nella critica della definizione della causa il

riferimento alla funzione tipica estratta, che la legge assegna a un certo tipo di

contratti, che non consente di tener conto adeguatamente degli interessi reali

che muovono le parti e che poi verranno in considerazione quando si voglia

operare un controllo su interessi in concreto perseguiti col singolo contratto.

Tale dottrina definisce la funzione della causa più come economico sociale, una

funzione economico individuale, intesa come ragione pratica o interesse

concreto effettivamente perseguito dalle parti.

Se la causa è un profilo oggettivo del contratto e costituisce un elemento

comune alle parti poiché è unica per entrambi i contraenti, si distingue dai

motivi perché si sono le finalità individuali, le utilità specifiche che ciascuno si

ripromette e che possono essere le più varie. I motivi anche se note la

controparte rimangono giuridicamente irrilevanti poiché attengono solamente

alla sfera individuale di ogni singola parte, se dovessero essere rilevanti

introdurrebbero intollerabili elementi di insicurezza nelle operazioni

contrattuali.

Si ritengono quindi i motivi individuali irrilevanti per garantire l'esigenza di

certezza dei rapporti giuridici, e specificamente la difesa della stabilità del

contratto.

Perché i motivi acquistino rilevanza, occorre che si inseriscano nella struttura

contrattuale, ad esempio con la clausola condizionale, per la quale solo ad una

certa condizione si stipulerà il contratto che è un motivo, non è intesa come la

condizione come clausola accessoria (che si riferisce a un evento che

determinante per la produzione di effetti del contratto).

Al di fuori dell'ipotesi della struttura contrattuale, i motivi hanno rilevanza solo

se siano illeciti o erronei.

1. Il motivo illecito rende nullo il contratto quando sia comune a entrambe

le parti e determinante del consenso, 1345. Il motivo è comune quando

ambedue i contraenti traggono profitto dalla finalità illecita, quando le

parti hanno stipulato il contratto esclusivamente per tale motivo illecito

esso è determinante.

2. Il motivo erroneo, o errore sui motivi, rileva soltanto nelle donazioni e nel

testamento. A quel punto l'atto è annullabile se il donante o il testatore si

sono indotti a una certa disposizione esclusivamente per una ragione

erronea, purché tale ragione risulti dall'atto.

La cd presupposizione non costituisce un semplice motivo, ma non è

irrilevante.

Secondo l'orientamento classico della giurisprudenza ci sono delle circostanze

che costituiscono una condizione implicita del contratto perché, seppure nulla

si è pattuito al riguardo, entrambe le parti le presupponevano, nel senso che

non soltanto le conoscevano, ma nei condividevano anche la rilevanza.

E se perciò costituiscono un presupposto oggettivo e comune sul quale si fonda

non solo l'interesse di una delle parti, ma l'intero contratto, che senso ha quella

premessa non sarebbe stato stipulato.

La presunzione, quindi, viene ad incidere sul profilo della funzione, nel senso

che se è causa genetica perché la circostanza di risata dalle parti manca già al

momento della stipulazione, oppure perché è causa funzionale nel senso che il

contratto non può realizzare il suo obiettivo.

Se è causa genetica il contratto è nullo per mancanza originale della causa

concreta.

Se è causa funzionale il contratto è valido ma andrà incontro a risoluzione per

impossibilità sopravvenuta, poiché non può più realizzarsi lo scopo pratico cui

era preordinato.

In entrambe le ipotesi però la parte interessata potrebbe direttamente recedere

dal contratto, inquadrando tale facoltà nell'ambito delle nuove funzioni che si

accreditano al recesso, e in particolare nel cd recesso impugnatorio o in

autotutela.

L'oggetto

Il codice non fornisce la nozione neanche dell'oggetto, ma la dottrina ha inteso

l'oggetto come congiuntamente o alternativamente, la prestazione prevista,

ovvero il contenuto del contratto, e cioè l'insieme delle clausole di cui si

compone. Stabiliscono i termini di pagamento, diritto di recesso, limitazione di

responsabilità…

L'oggetto però deve essere possibile, lecito, e determinato o determinabile, ex

1346.

1. La possibilità dell'oggetto va intesa sia in senso materiale che in senso

giuridico

a. La possibilità materiale indica che la prestazione deve essere

effettuabile con la diligenza media, ovvero con l'impegno di essa deve

potersi svolgere l'attività o conseguire il risultato previsto.

b. Possibilità materiale significa anche esistenza fisica del bene o sua

producibilità.

c. La possibilità giuridica invece significa che l'effetto divisato è

legalmente ammissibile.

d. L'impossibilità originale dell'oggetto determina la nullità del contratto

(1418, 1347).

e. L'impossibilità sopravvenuta ne comporta la risoluzione.

Possono essere dedotti in contratto anche beni futuri ex 1348, come le

f. res nullius, ovvero i frutti non separati, cose che devono ancora venire

ad esistenza, come un edificio da costruire.

g. L'alienazione di tali beni è valida ma produce solo effetti obbligatori,

l'effetto reale del trasferimento della proprietà, infatti, si realizzerà il

momento dell'avvenuta ad esistenza del bene.

1. La liceità si riferisce al contenuto del contratto e significa che esso non

deve essere contrario a norme imperative all'ordine pubblico o al buon

costume, 1343 in tema di causa.

a. La qualificazione di un contratto come illecito implica un giudizio etico

negativo che manca invece dei contratti solo giuridicamente

impossibili.

1. La determinatezza significa che l'oggetto è già definito con idonee

indicazioni. È sufficiente però che l'oggetto sia determinabile, cioè che

esso possa essere precisato in base ai criteri fissati dalla legge dalle

stesse parti.

a. In alcuni casi è la legge che lo determina, in via suppletiva o cogente.

b. In altri casi sono le parti stesse a fissare i criteri per la successiva

precisazione dell'oggetto, ed è il caso più comune.

c. Quando le parti si sono affidate all'opera di 1/3 si parla di arbitraggio,

che è l'atto di fissazione del contenuto del contratto effettuato da un

arbitratore.

In tal caso la legge presume che le parti si siano affidate al suo equo

d. arbitrium boni viri.

apprezzamento, cosiddetto

e. Se il terzo non lo effettua ovvero se è manifestamente iniqua o

erronea, la determinazione fatta dal giudice, ex 1349 comma uno.

f. È possibile che però i contraenti al fine di evitare incertezze o

successive contestazioni, si affidino al mero arbitro, in tal caso la

determinazione è impugnabile solo provando la malafede del terzo e

cioè che egli addossamento agito in danno di uno dei contraenti, 1349

comma due.

g. L'oggetto del contratto potrebbe essere fidato anche alla precisazione

di uno dei contraenti. L'accordo è valido ma l'altro contraente deve

effettuare la valutazione con equo apprezzamento, tenendo presente

che il generale principio di correttezza impone il caso una

determinazione equilibrata dell'oggetto del contratto.

h. Non sarebbe ammissibile affidare ad uno dei contraenti un arbitrato

sul contratto di cui è parte, che consiste nella decisione di una lite

affidata a un privato, detto arbitro, e non va confuso perciò con

l'arbitraggio.

La forma

La forma costituisce un elemento essenziale del contratto solo nei casi

specificamente previsti dalla legge, 1325.

La forma e il modo di manifestazione della volontà negoziale, è la modalità con

cui essa viene esternata (secondo il principio per la quale il consenso ha il

co

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludovicafalegnami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Finessi Arianna.