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2. CONTINGENTAMENTO DELLA PRODUZIONE E FISSAZIONE DEI LIMITI AGLI SBOCCHI O
AGLI ACCESSI AL MERCATO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO: sono
comprese varie fattispecie, ma la fattispecie principale è quella dei limiti alla produzione, perché la
riduzione delle quantità comporta un aumento del prezzo e indirettamente comporta un'intesa sui
Un’intesa tra imprese
prezzi. Esempio tipico è quello del petrolio. (primo limite:) volta ad introdurre
in un determinato settore che di per sé non presenta barriere all’entrata può essere di per
dei limiti
sé una intesa vietata. (secondo limite:) Se consideriamo i limiti agli investimenti, questi possono
avere anche degli effetti positivi, in quanto, il fatto che più imprese stipulino un accordo su quali
investimenti fare, limitando alcuni investimenti, può portare sicuramente dei benefici in termini di
specializzazione produttiva e di miglioramento del progresso tecnologico, da questo punto di vista
vietata, ovviamente dipenderà dal caso
non sempre introdurre dei limiti agli investimenti è un‘intesa
concreto.
3. RIPARTIZIONE DEI MERCATI: riguarda quelle intese che mirano a spartirsi il mercato, che portano
ad una ripartizione del mercato. Sono vietate sia le ripartizioni su base geografica, che le ripartizioni
riguardanti la clientela.
RIPARTIZIONE DEI MERCATI è una fattispecie a cavallo con la limitazione agli accessi al mercato (anni 50
Banco di Napoli sportelli solo in Campania, Banca di Sicilia sportelli solo in Sicilia). può avere degli effetti
positivi, pro-concorrenziali laddove questa sia rivolta ad una razionalizzazione produttiva (alcune imprese si
focalizzano su un dato ramo di attività ed altre in un altro), sono eccezioni che vanno valutate.
4. PATTI DI BOICOTTAGGIO: riguardano quelle intese che si propongono di applicare condizioni
diverse per prestazioni equivalenti con la finalità di danneggiare determinati terzi favorendo altri
soggetti. Se queste condizioni diverse sono oggettivamente motivate sono lecite.
5. CONTRATTI A PRESTAZIONI ABBINATE: sono definiti anche tying contracts, ossia contratti
all’acquisto di un altro bene o di un altro
eleganti, subordinano la conclusione di un contratto,
servizio o all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono indispensabili con il bene da
con l’oggetto del contratto. Se l’acquirente è libero di
acquistare, non hanno un legame necessario
scegliere, il divieto non vale. La ratio di tale divieto è evitare che le imprese sfruttino il proprio potere
di mercato in relazione a quel determinato prodotto, per poter vendere anche prodotti e servizi che
magari non venderebbero. Una parte della dottrina ritiene che ci possa essere un beneficio per i
consumatori, i quali dal momento che acquistano entrambi i prodotti da uno stesso venditore, questo
praticherà un prezzo più basso rispetto al prezzo che pagherebbero se si rivolgessero a due
venditori diversi. L’altra parte della dottrina ritiene che spesso i consumatori non sono posti nelle
condizioni di poter valutare obiettivamente tutte le alternative.
ARTICOLO 2 COMMA 3: DISCIPLINA Le SANZIONI per le INTESE VIETATE
Tale articolo recita che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, inoltre prevede anche delle sanzioni
realizzato dall’impresa e soprattutto agli effetti distorsivi della concorrenza
pecuniarie, legate al fatturato
2 TESI SULLA NULLITA’ AD OGNI EFFETTO:
provocati. Abbiamo
1. TESI CIVILISTICA: ritiene di dover applicare il principio di conservazione del contratto (art.
1418-19), il quale stabilisce che se in un contratto è nulla, solo una parte, o solo una clausola,
occorre distinguere due casi. Se le parti avessero voluto quel contratto anche senza quella parte
vietata, il contratto di per sé è valido, tranne per la parte illecita, vietata.
Se la clausola vietata era determinante ai fini della conclusione del contratto, il contratto è nullo, è
invalido interamente.
2. TESI OPPOSTA ritiene che il contratto è interamente nullo. A sostegno di questa seconda tesi,
ritiene nullo l’intero accordo,
che propende il dato letterale della norma, altrimenti la nullità ad ogni
effetto perderebbe di significato.
Se due imprese stipulano una intesa, senza richiederne l’autorizzazione preventiva, vi sarà la nullità e ci
saranno ulteriori sanzioni.
Se l'autorità antitrust concede una deroga/esenzione per una categorie di imprese o di professionisti, in tal
l’esenzione
caso viene riconosciuta a priori a tutte le imprese che rientrano nel novero di intese
consentite/esentate, senza la preventiva autorizzazione.
Se due imprese stipulano una intesa senza chiedere l’autorizzazione e non rientrano nel novero di quelle
intese automaticamente esentate, ma l’autorità riscontra che effettivamente questa intesa presenta dei
cioè l’autorità consentirà a quelle imprese di
benefici per i consumatori, è prevista una convalida,
mantenere in vita l’intesa, ma da quel momento in poi (quindi prima di quel momento l’intesa era illecita
perché non era stata chiesta la preventiva autorizzazione). Per questo saranno comunque erogate delle
sanzioni pecuniarie, ma l’autorità terrà conto comunque del fatto che l’intesa era consentita.
ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 287 DISCIPLINA LE DEROGHE per le intese.
Innanzitutto la deroga è temporanea, ha una durata limitata.
Affinché la deroga sia concessa, é necessario che vi sia un benefico tangibile per i consumatori che non sia
conseguibile mediante un azzeramento della concorrenza, un minimo di concorrenza deve persistere, i
benefici previsti dalla deroga devono consistere in un miglioramento della produzione, della distribuzione o
del progresso tecnologico. Pertanto le imprese che vogliono stipulare un'intesa devono inoltrare una
all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato in Italia, alla Commissione dell’Unione Europea
richiesta L’autorità anti-trust,
in ambito comunitario. analizzerà il mercato, le imprese e i possibili effetti derivanti da
questa intesa, in ultimo luogo emette il verdetto, che può prevedere 4 soluzioni:
l’intesa
1. autorizza perché riscontra effetti pro-concorrenziali superiori agli effetti anti-concorrenziali
l’intesa,
2. nega perché riscontra effetti anti-concorrenziali superiori a quelli pro-concorrenziali o perché
non riscontra alcun beneficio per i consumatori,
l’intesa imponendo
3. autorizza determinate modifiche
4. trasmette gli atti alla Commissione perché riscontra che la competenza non spetta all’anti-trust
Commissione dell’Unione Europea.
nazionale ma alla
L’autorità può revocare la deroga, la revoca opera in 2 casi:
1. quando viene compiuto un abuso da parte delle imprese,
2. quando viene meno uno dei presupposti previsti dall'art.4 delle legge 287:
a) MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE
b) MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE
c) MIGLIORAMENTO DEL PROGRESSO TECNOLOGICO.
L’abuso di posizione dominante è disciplinato dall'art.3 della legge 287; non abbiamo una definizione
è considerata l’ipotesi più
precisa di abuso, pericolosa per quanto riguarda l'alterazione del mercato, infatti
non è mai prevista una deroga o un esenzione; si ritiene che l'impresa che si trova in posizione dominante
disponga di un potere di mercato idoneo ad alterarlo mediante l'assunzione di determinati comportamenti per
un periodo di tempo continuativo. La difficoltà nel qualificare un comportamento come abuso, deriva dal fatto
dell’impresa di
che bisogna tener conto dell’aspirazione conseguire il max profitto, tuttavia quest'aspirazione
l’antitrust
deve essere conseguita in maniera lecita e senza determinare alterazioni di mercato; infatti non
condanna le realtà monopolistiche o oligopolistiche, ma vieta quei comportamenti, di chi detiene un
particolare peso all’interno del mercato, che siano dannosi per il mercato in generale. La struttura
dell'articolo 3 prevede una clausola generale, la quale recita che è vietato l'abuso di posizione dominante, da
parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale o una sua parte rilevante e poi elenca 4
fattispecie di abuso di posizione dominante vietate:
1) IMPOSIZIONE Di PREZZI O CONDIZIONI CONTRATTUALI NON EQUI
2) LIMITI ALLA PRODUZIONE, agli accessi o agli sbocchi al mercato, o AL PROGRESSO TECNOLOGICO
3) BOICOTTAGGIO O PRATICHE DISCRIMINATORIE
4) CONTRATTI A PRESTAZIONI ABBINATE O PRATICHE ELEGANTI
Per l'impresa che si trova in posizione dominante vige il principio della speciale responsabilità, il quale
conferisce una responsabilità maggiore all'impresa che si trovi in posizione dominante rispetto alle altre
imprese operanti in quello stesso settore che non siano in posizione dominante, questa speciale
responsabilità impone all'impresa in posizione dominante di non poter assumere determinati comportamenti
che invece gli altri possono avere, in caso di inosservanza sarà sottoponibile a sanzioni più severe rispetto
alle altre imprese. Uno stesso comportamento che può configurarsi sia come intesa vietata, che come
violazione di abuso di posizione dominante, avrà un'unica istruttoria, un'unica sanzione.
un’impresa è in posizione dominante?
Quando Il primo fattore che si guarda, per verificare se un'impresa
si trovi in posizione dominante è la quota di mercato. La quota di mercato è l'indizio presuntivo principale.
La soglia del 40% è definita come SOGLIA DI PREOCCUPAZIONE poiché SI AVRà UNA QUASI
CERTEZZA CHE QUELL’IMPRESA è IN POSIZIONE DOMINANTE, bisogna comunque considerare il
settore di riferimento, perché ci potrebbe essere un settore molto polverizzato in cui anche il 10% o il 20%
Se c’è una distanza piuttosto netta tra leader di quel
può qualificare una posizione dominante. settore e il
primo follower di quello stesso settore, questo può essere un indice di posizione dominante. Se ad esempio
il leader ha il 10% e tutti gli altri 1% o 0,5% ovviamente chi ha il 10% è in posizione dominante. Altri fattori
l’esistenza di barriere all’entrata
possono essere in un settore, la buona reputazione, la facilità di accesso al
credito.
POSIZIONE DOMINANTE COLLETTIVA: Si verifica quando più imprese indipendenti dal punto di vista
si presentano sul mercato come un’unica
giuridico, realtà ponendo in essere comportamenti similari per un
periodo di tempo continuativo. Questa fattispecie è molto simile a quella delle PRATICHE CONCORDATE.
mentre l’abuso d