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Diritto urbanistico

Il diritto, l'individuo, lo stato

Il diritto è uno strumento di uguaglianza, sviluppo ed efficienza. Senza di esso ci sarebbe una prevalenza della forza.

Il diritto: l'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico, nell’ambito del diritto, è un insieme di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone (comunità o popolazione o popolo). Un ordinamento si definisce “giuridico” se si compone di norme vincolanti, ossia se si applicano sanzioni in caso di violazione.

Le comunità, di conseguenza ai fatti storici, oggi possono essere di vario tipo:

  • Create per volontà dei singoli interessati
  • Necessarie: Sono di tipo politico e sono costituite da tutti coloro che hanno una relazione con il territorio volta a volta considerato (comune, provincia, regione, Repubblica Italiana, UE).
  • Internazionali: Hanno caratteri particolari e ordinamenti propri.

Regole o norme giuridiche e regole o norme di altro genere

Le regole o norme sono numerosissime e di differente natura (morali, religiose, tecniche..). Occorre quindi distinguere la regola giuridica dalle altre. I tratti distintivi riguardano:

  • L’origine: Una regola giuridica è originata da un determinato atto o fatto (ad es. la consuetudine). L’atto o il fatto origine di una norma giuridica è definito “fonte del diritto”. Perché diventi fonte del diritto, occorre che un’altra regola, detta “norma base” gli attribuisca questa natura. La “norma base” è la prima regola e nasce da un fatto storico (che può essere violento o non violento).
  • Le conseguenze: La natura giuridica di una norma ne implica l’obbligatorietà per chiunque. L’osservanza delle regole giuridiche è assicurata dalle istituzioni pubbliche, in particolare dalla pubblica amministrazione e dai giudici.

I diversi tipi di regole

Le regole giuridiche possono essere:

  • Scritte / Non scritte
  • Obiettivi, direttive e criteri
  • Determinate (precise) / Indeterminate
  • Procedure
  • Sostanziali / Formali
  • Principi e regole di dettaglio
  • Derogabili / Inderogabili

L'individuo e il diritto: la soggettività giuridica

Il diritto è un insieme di regole al servizio delle persone che ne sono soggette. Le prime regole, quindi, che sono anche le più importanti, sono quelle che individuano i soggetti del diritto (ossia i destinatari dei poteri, dei diritti, delle facoltà, dei doveri e degli obblighi). Questa qualità si definisce soggettività giuridica o personalità giuridica. I soggetti del diritto possono essere:

  • Persone fisiche (ossia persone umane)
  • Persone giuridiche (ossia organizzazioni o enti): Le persone giuridiche non sono titolari di tutti i diritti delle persone fisiche, perché sono strumenti creati e dipendenti da esse.

Interessi, diritti, poteri, obblighi

Un interesse è l’aspirazione di una persona verso un bene. Se un interesse è preso in considerazione da una norma, allora diventa giuridicamente rilevante e viene tutelato dal diritto. Il fatto che un certo interesse sia riconosciuto e protetto come un diritto, una facoltà o un potere significa che gli altri interessi con esso interferenti sono in posizione o di irrilevanza giuridica o di subordinazione, variamente definita: obbligo, dovere, soggezione.

Il diritto e lo stato - lo stato di diritto - lo stato costituzionale di diritto

Lo stato è l’insieme organizzativo cui spetta la creazione e l'imposizione del diritto. Il mezzo da esso utilizzato per raggiungere lo scopo è l'autorità. Infatti solo lo stato può avvalersi della forza per ottenere l’adempimento degli obblighi da parte delle persone. Lo stato si compone di tre elementi caratterizzanti: territorio, cittadini e ordinamento giuridico. Il fine ultimo di una civiltà progredita è quello di evitare che lo stato diventi mezzo di oppressione. Questo è possibile con lo stato di diritto, affermatosi con la fine dell’assolutismo, e con lo stato costituzionale, che ormai ha superato quello di diritto in diversi ordinamenti giuridici.

  • Lo stato di diritto: Lo stato di diritto presuppone che qualsiasi autorità, stato incluso, sia sempre soggetta al diritto. Non esiste, quindi, un’autorità assoluta. In questo genere di stato il diritto è stabilito da rappresentanti della popolazione, designati attraverso limpidi e ugualitari processi elettivi (principio democratico).
  • Lo stato costituzionale di diritto: Lo stato costituzionale è caratterizzato dalla sovra-ordinazione alla legge della costituzione, che è quindi rigida e sempre garantita. I principi costituzionali sono acquisiti per l’eternità e sono sottratti alla volontà di qualsiasi maggioranza. Possono essere modificati, ma solo in parte e attraverso procedure molto complesse.

Lo stato e la divisione dei poteri: le funzioni

Dalla fine dell’assolutismo, lo stato è concepito come un sistema di tre poteri, ciascuno dei quali ha una funzione caratteristica, produce un determinato tipo di atto ed è affidato ad un'apposita organizzazione. I tre poteri sono:

  • Legislativo: Consiste nell’emanazione di regole astratte e generali. È affidato al Parlamento.
  • Esecutivo o amministrativo: Consiste nell’attuazione di quanto previsto dalle regole emanate dal Parlamento. È affidato al Governo e alla PP.AA.
  • Giurisdizionale: Consiste nella risoluzione delle liti mediante l’applicazione della legge. È affidato ai giudici, ai tribunali e alle sentenze.

L'assetto giuridico-istituzionale della Repubblica Italiana

L’Italia, come Stato Unitario, nasce con la proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), retto dallo Statuto Albertino, che era stato emanato nel 1848 nel Regno di Sardegna, che comprendeva il Piemonte e la Sardegna, sotto la dinastia dei Savoia. Il completamento dell’unità nazionale fra cui lo spostamento della capitale a Roma (1871) si ha con la conclusione della Prima Guerra Mondiale (1918).

Nel 1865 sono emanate le leggi necessarie per realizzare un’effettiva unificazione delle strutture amministrative dello stato unitario: “legge sulle espropriazioni” (sui comuni e sulle province), “legge sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione”, “legge sui lavori pubblici” e altre, costituendo l’intero diritto amministrativo. Il Regno è uno stato di diritto, con una costituzione, ma è uno Stato censitario: il diritto di voto è riconosciuto solo a pochi cittadini, maschi, in relazione a reddito posseduto. Specie agli inizi il potere è in mano al Monarca, anziché del parlamento – è uno “stato accentrato”: i poteri e le funzioni amministrative sono attribuiti al governo e all’amministrazione statale, centrale (il ministro) e periferica (il prefetto, l’intendente di finanza, ecc..). Alcune funzioni importanti sono conferite anche ai comuni e province, ma le loro decisioni sono assoggettate a controllo a opera di organi statali periferici (prefetto, giunta provinciale amm.).

A fine ‘800 nascono partiti e movimenti di massa: Partito socialista e movimento popolare cattolico. Più l’elettorato si estende, lo stato si trasforma da monoclasse (borghesia) a “stato pluriclasse”, rappresentativo di più classi sociali e dei loro bisogni, cominciando ad intervenire nella vita economico-sociale: promozione dell’occupazione, tutela dei lavoratori, assistenza, istruzione, sanità; pubblicizzando istituti di assistenza e beneficienza, la nascita di banche pubbliche, nazionalizz. delle ferrovie, … istituendo l’ente pubblico economico (istituto nazionale delle assicurazioni, 1912).

La Prima guerra mondiale interrompe il cammino dello stato di tipo liberale verso lo stato democratico e sociale; cammino abbandonato con la dittatura fascista che s’impadronisce dello stato dal 1926 al 1943, instaurando uno stato etico, totalitario e razzista in cui le leggi e le istituzioni cadono e invece affiorano innovazioni economico-sociali protratte anche dopo il regime.

Il 1o settembre 1939 la Germania nazista invade la Polonia e dà inizio alla 2a G.M.; nel 1940 l’Italia fascista entra in guerra a fianco della Germania e il conflitto diventa mondiale nel 1941 quando il Giappone attacca la flotta statunitense a Pearl Harbor. Lo stato fascista cade con lo sbarco degli Alleati a luglio 1943; il 25 luglio 1943 l’organo politico più importante del regime vota la sfiducia al dittatore mentre il re nomina capo del governo un militare e il nuovo governo firma l’armistizio (2 settembre 1943) con gli Alleati. I tedeschi rafforzano l’occupazione militare a nord e il re si sposta a Bari con il nuovo governo.

Durante la guerra di liberazione i partiti si riorganizzano e costituiscono organismi con il compito di contribuire alla lotta militare e di gettare le fondamenta del futuro “stato democratico” (Comitato di liberazione nazionale e gli altri comitati). L’Italia è liberata nel 1945 e la Repubblica Italiana prende forma con il referendum e con l’elezione dell’Assemblea costituente (1946). Per la prima volta votano tutti i cittadini, uomini e donne, concludendo la fase con l’approvazione (22 dicembre 1947), promulgazione (27 dic.) ed entrata in vigore (1o gennaio 1948) della “Costituzione della Repubblica Italiana”.

I decenni successivi sono quelli dell’attuazione della Costituzione, partecipazione alla creazione della Comunità Europea e dell'Unione Europea e alla partecipazione a un insieme di istituzioni e di accordi in ambito internazionale, a cominciare dall’ONU:

  • Estensione dell’intervento pubblico nell’economia: riforma agraria, Cassa del Mezzogiorno, nazionalizz. EN elettrica, Piano economico nazionale, …
  • Estensione dei servizi pubblici e moltiplicazione degli enti pubblici gestori dei servizi
  • Adesione ai Trattati della Comunità economica europea (1957), poi Comunità Europea, oggi UE (Unione Europea)
  • Istituzione della Corte Costituzionale (1956) e del nuovo Consiglio superiore della magistratura (1958)
  • Legge di attuazione per i referendum
  • Leggi di tutela dei diritti civili, parità uomo-donna, …
  • Attuazione delle regioni a statuto ordinario (1970-1972), riforma ordinamento comunale e provinciale (1990), la l. cost. 18 ottobre 2001, n.3 sul nuovo assetto dei rapporti fra stato, regioni e enti territoriali
  • Istituzione tribunali amministrativi regionali (1971)
  • Riforma dell’organizzazione amministrativa e del pubblico impiego, in larga parte privatizzato (93 e 98)
  • Istituzione di autorità amministrative indipendenti
  • Leggi per modernizzare e rendere più trasparente il rapporto tra amministrazione e cittadini (l.n. 241/1990)

La costituzione autorizza la Repubblica a limitare la sua sovranità per costruire ordinamenti supernazionali (UE), a cui sono attribuite funzioni determinanti, specie in economia e socialità. Le norme che istituiscono l’UE sono una sorta di costituzione, che prevale anche sulla costituzione italiana, tranne che sui principi supremi. Quindi l’Italia è retta da 2 ordini di norme di rilevanza costituzionale: la “costituzione nazionale” e il “diritto costituzionale” dell’Unione Europea, questo secondo solo per le funzioni dell’Unione.

Il quadro dei limiti a cui è assoggettata la sovranità nazionale comprende altri 2 elementi:

  • Diritto dell’Unione Europea” – tutte le norme prodotte dall’Unione (oltre alle costituz.) prevalgono sulla Costituzione italiana e le leggi nazionali, sempre tranne i principi supremi della Cost. nazionale
  • Le altre norme internazionali – il nuovo Art. 117 Cost. ha posto l’obbligo ai legislatori italiani (statale e regionali) di rispettare i vincoli derivanti dai trattati internaz., limitandola funz. Dei legislatori statale e regionali.

Per “costituzione” quindi s’intende una legge più forte delle altre, che pone limiti a tutti i poteri dello stato, compreso l’organo legislativo. Lo stato può essere la sola istituzione rappresentativa dell’intera collettività insediata in un determinato territorio, in cui vi è un’unica popolazione, unica cittadinanza, unico livello di organi politici e di governo. Più diffuse sono le esperienze in cui lo stato è suddivisa in ambiti territoriali più limitati, e in corrispondenti popolazioni; a ciascuno corrisponde un’apposita istituzione che rappresenta, con poteri e finalità più limitate, la popolazione di riferimento. In queste ipotesi sarebbero possibili più comunità organizzate, con propri organi di governo, e nel caso anche di giustizia, nello stesso territorio, determinando un numero più alto di cittadinanze di ogni individuo: citt. Comunale, provinciale, regionale.

In Italia, la Repubblica, caratterizzata da pluralismo politico-istituzionale, è composta, ai sensi dell’ART. 114 Cost., dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato. La Legge Cost. n°3 del 2001 di modifica del Titolo V (della Parte II) della costituzione, ha accentuato tale pluralismo, attribuendo nuove competenze alle regioni e agli enti territoriali. Di recente sono state promulgate alcune normative per attuare il c.d. federalismo fiscale (l. n. 42/2009 e decreti di attuazione).

Il pluralismo politico-istituzionale di livello sovranazionale: l'ordinamento europeo

L’Italia è uno stato membro dell’UE, processo iniziato con la Comunità europea del carbone (CECA, 1951), con la Comunità economica europea (CEE, 1957) e con la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM, 1957), fino all’UE, i cui membri sono 27 Stati. L’UE non ha una costituzione anche se hanno rilevanza di tipo cost. i Trattati istitutivi, poiché vincolano altri atti che l’UE può emanare, e sono: Trattato sull’UE (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). Inoltre riconosce ai suoi appartenenti la cittadinanza europea e corrisponde dell’apposita moneta Euro. L’UE si fonda sul rispetto della persona umana, della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza, dei diritti delle minoranze, valori comuni agli Stati membri, e si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

L’UE si occupa solo delle materie e affari conferiti (TUE), intervenendo solo se i singoli Stati non riescono a realizzare gli obiettivi, e opera in applicazione del “principio di sussidiarietà verticale e di proporzionalità”; verticale perché è una regola di ripartizione di compiti fra istituzioni pubbl. e proporzionalità perché non interviene oltre il necessario. Per bilanciare il peso dei singoli Stati e favorirne al massimo la possibilità di riconoscersi nelle decisioni, era dominante il “principio delle decisioni all’unanimità”, poi sostituito con decisioni a maggioranza, permettendo a tutti i suoi Stati di partecipare. Le istituzioni più importanti, aventi potere legislativo e amministrativo, sono: “Consiglio europeo” (composto dai capi di stato e di governo di ogni Stato membro), “Consiglio” (ministri competenti per le materie trattate), “Commissione europea” (soggetti nominati all’unanimità dal Consiglio europeo), che opera con continuità e quotidianità provvedendo ad assicurare l’azione dell’Unione.

Il “Parlamento europeo” (PE) è l’organo rappresentativo dei popoli degli Stati membri, i cui componenti sono eletti dai cittadini europei (dal 1974), e al quale spetta la funzione di indirizzo, controllo politico e partecipazione alla funzione normativa. Un complesso costituito da “Corte di giustizia dell’Unione”, che deve verificare la conformità ai Trattati del diritto prodotto dagli organi dell’U. (in Italia - Corte costituzionale), e dal “Tribunale” rappresenta l’istituzione giudiziaria ed esercita la funzione giudiziaria e di garante dell’applicazione del diritto dell’Unione. Poi vi sono organi con funzioni diverse nell’amministrazione per far attuare gli indirizzi e programmi dell’U., tra i più importanti la “Banca centrale europea”, che esercita poteri in preced. delle banche centrali dei singoli stati, e il “Mediatore europeo”, istituzione a garanzia dei cittadini che affronta e risolve questioni di cattiva amministrazione.

L’UE è uno stato sopra ai singoli Stati membri ma la struttura non corrisponde allo schema della divisione dei poteri, comune in gran parte dei suoi stati, infatti la funzione legislativa viene esercitata, con intervento del PE (unico organo direttamente rappresent.), dai Consigli e dalla Commissione, spettando un ruolo dominante agli organi composti dai membri dei governi stessi (Consiglio e., Consiglio) o da soggetti da loro nominati (la Commissione). In conseguenza di questo limitato ruolo del PE si parla di “deficit democratico”. L’Unione è inoltre il frutto di una libera adesione da parte dei soggetti fondatori e degli Stati ammessi, quindi come tale è possibile la recessione dall’Unione.

Lo stato e l’UE hanno seguito le tappe mondiali riguardo l’ambiente e la sua salvaguarda:

  • 1985 trattato di Bruntland: 1o ministro Norvegese fornisce la definizione della sostenibilità. Non si riferisce solo all’ambiente ma considera il benessere umano, condizioni di vita sociale. Viene pubblicato nel 87
  • 1986 atto unico europeo: all’interno delle politiche europee si inserisce l’ambiente collegato alla coesione economica sociale
  • 1992: Rio de Janeiro: accordo-convenzione sul contenimento dei gas serra -> Protocollo di Kyoto è la sua diretta applicazione (non firmarono gli USA e la Cina)
  • Agenda 21: si definiscono obiettivi per...
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Ingegneria civile e Architettura ICAR/21 Urbanistica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher xj6-600 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto urbanistico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Carrà Matilde.
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