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Premessa

Con la direttiva 90/388/CE della Commissione del 28 giugno 1990 si avviava il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Con la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 (G.U. CE L 249 del 17 settembre 2002) si definisce un nuovo quadro generale in materia di concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi non più relativi alle telecomunicazioni ma di "comunicazione elettronica" (servizi e reti di) relativi alle comunicazioni elettroniche. Il termine rende meglio il processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi/reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari).

La trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. La nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

Nuovo assetto normativo

La direttiva 2002/77/CE chiude un nuovo assetto normativo costituito dalle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale). In questo nuovo contesto, gli Stati membri devono abolire i diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art. 2,1).

Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire a ciascuna impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica (art. 2,2). L'autorizzazione generale concessa a un'impresa per servizi/reti di comunicazione elettronica deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti (art. 2,3).

Diritti e obblighi degli Stati membri

Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare decisioni contrarie alla liberalizzazione dei servizi davanti a un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi a un organo giurisdizionale (art. 2,5). Le imprese pubbliche, che operano in modo verticale, che forniscono quindi reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante, non devono operare discriminazioni a favore delle proprie attività (art. 3).

Gli Stati membri non possono concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (art. 4,1). Gli Stati membri devono attribuire le frequenze radio su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (art. 4,2).

La direttiva abolisce tutti i diritti esclusivi e/o special relativi agli elenchi abbonati (art. 5). Gli obblighi del servizio universale devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, in coerenza con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato (art. 6).

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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