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1.Premessa

Con la direttiva 90/388/CE della Commissione del 28 giugno 1990 si avviava il processo di

liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Con la direttiva 2002/77/CE del 16

settembre 2002 (G.U. CE L 249 del 17 settembre 2002) si definisce un nuovo quadro generale in

materia di concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi non piu’ relativi alle telecomunicazioni ma

di “comunicazione elettronica” (servizi e reti di)

relativi alle comunicazioni elettroniche.Il termine

rende meglio il processo di convergenza tra i settori interessati,inglobando in un’unica definizione

tutti i servizi/reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via

cavo,via radio,a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti

fisse,radiomobili,televisive via cavo,satellitari).La trasmissione e la diffusione di programmi

radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale

trasmissione e diffusione sono,allo stesso modo,reti di comunicazione elettronica.La nuova

definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di

trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

La direttiva 2002/77/CE chiude un nuovo assetto normativo costituito dalle direttive 2002/19/CE

(direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro),

2002/22/CE (direttiva servizio universale).

In questo nuovo contesto, gli Stati membri devono abolire i diritti esclusivi o speciali per

l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi di

comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art.2,1). Gli Stati membri devono adottare i

provvedimenti necessari al fine di garantire a ciascuna impresa il diritto di prestare servizi di

comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica

(art.2,2).

L’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per servizi/reti di comunicazione elettronica

deve basarsi su criteri obiettivi,non discriminatori,proporzionati e trasparenti (art.2,3).

La parti interessate devono avere la possibilità di impugnare decisioni contrarie alla

liberalizzazione dei servizi davanti ad un organo indipendente e,in ultima istanza,dinanzi ad un

organo giurisdizionale (art.2,5).

Le imprese pubbliche ,che operano in modo verticale,che forniscono quindi reti pubbliche di

comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante, non devono operare

discriminazioni a favore delle proprie attività (art.3).

Gli Stati membri non possono concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la

fornitura di servizi di comunicazione elettronica (art.4,1).

Gli Stati membri devono attribuire le frequenze radio su criteri obiettivi,trasparenti,non

discriminatori e proporzionati (art.4,2).

La direttiva abolisce tutti i diritti esclusivi e/o special relativi agli elenchi abbonati (art.5).

Gli obblighi del servizio universale devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti,non

discriminatori,in coerenza con i principi di proporzionalitàe di minimizzazione della distorsione del

mercato(art.6). divieti o restrizioni legali all’offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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