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Il caso di Costa ENEL

La causa fu sollevata dall'avvocato Costa, il quale, ritenendosi leso dalla nazionalizzazione dei mezzi di produzione e distribuzione dell'energia elettrica in Italia, si rifiutò di pagare una esigua bolletta alla nuova impresa ENEL; sostenendo che la legge di nazionalizzazione fosse contraria ad alcune delle disposizioni del trattato di Roma. Il giudice conciliatore dinanzi al quale fu portata la causa si rivolse alla corte di giustizia, e parallelamente alla corte costituzionale italiana, affermando che i trattati comunitari erano stati ratificati con una legge ordinaria non sfuggivano ai comuni principi sulla successione delle leggi e quindi potevano essere abrogati o modificati da norme interne successive.

A questa sentenza si appellò il governo italiano contro la ricevibilità del rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia, operato dal giudice conciliatore dovuto, secondo ordinamento applicare la legge italiana.

Contraria a norme di un trattato internazionale, la posizione della corte di giustizia fu nettamente diversa, in quanto favorevole al primato del diritto comunitario.

IL CASO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE SIMMENTHAL

Nella sentenza sull'amministrazione delle finanze Simmenthal, la corte fu ancora più esplicita affermando che in forza del principio di preminenza del diritto comunitario le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto nei loro rapporti, non solo di rendere ipso jure inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui essi possano essere incompatibili con le norme comunitarie.

Nella stessa sentenza la corte chiarì gli effetti dell'applicazione di tale principio, in particolare per quanto riguardava l'attività del giudice nazionale.

incaricato di applicare nel'ambito delle proprie competenze il diritto comunitario obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando, all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Obbligo di leale collaborazione In virtù del principio di leale collaborazione vi è l'obbligo, per gli stati membri, di adempiere ai doveri prescritti dalle norme del trattato e dagli atti di diritto dell'Unione europea. L'obbligo per gli stati membri di adoperarsi con ogni mezzo per agevolare l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti si sostanzia in due particolari doveri. Il primo ha contenuto positivo e impone l'adozione di tutte le misure finalizzate a dare attuazione alle norme di diritto dell'UE. Il secondo ha contenutonegativo e si sostanzia nell'astensione da tutti i comportamenti che rischino di compromettere la realizzazione degli scopi della comunità. Capitolo 19: il quadro delle competenze Con l'ampliarsi dei settori di intervento della comunità e oggi dell'unione si è reso necessario definire i limiti delle competenze nazionali ed europee attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà. L'unione interviene in quei settori che non sono di sua esclusiva competenza solo nel caso in cui l'azione da essa applicabile è considerata più efficace di quella intrapresa al livello nazionale, senza superare quanto necessario per gli obiettivi prefissati. Se da un lato il carattere sovranazionale dell'unione consente ad essa il raggiungimento di risultati talvolta migliori di quelli conseguibili al livello statale, dall'altro ha rappresentato un ostacolo all'adozione di politiche comuni, causando.

L'opposizione di alcuni stati timorosi di vedere ulteriormente limitati i poteri forme di integrazione differenziata per ampliare il campo nuove azione comunitario e salvaguardando la sovranità degli stati dissenzienti.

Con il trattato di Amsterdam si è in fine proceduto all'istituzionalizzazione della cooperazione rafforzata, attraverso cui si sancisce il diritto per gli stati che intendono perseguire determinate politiche comuni di proseguire anche in assenza di una volontà comune di tutti i membri.

Le varie competenze dell'UE:

Con il trattato di Lisbona sono state per la prima volta delineate in maniera esplicita le competenze dell'unione.

L'articolo 1 prevede che sia lo stesso TFUE a determinare i settori la delimitazione e le modalità di esercizio delle competenze dell'unione.

Conformemente all'articolo 3 TFUE l'unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

  • Unione doganale
  • Regole di concorrenza

necessarie al funzionamento del mercato interno

politica monetaria per gli stati membri la cui moneta è l'euro

conservazione delle risorse biologiche del mare

politica commerciale comune

conclusione di accordi internazionali prevista in un atto legislativo

conclusione dell'unione ed è necessaria per consentire alla stessa l'esercizio delle sue competenze al livello interno conformemente all'articolo 4 TFUE l'unione ha competenza concorrente con quella degli stati membri nei seguenti settori

mercato interno

politica sociale

coesione economica e territoriale

trasporti

libertà sicurezza e giustizia

problemi in materia di sanità pubblica per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE articolo 6 TFUE l'unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare e completare l'azione degli stati membri, senza sostituirsi alla competenza degli stessi tutela e miglioramento della salute

umana

industria

cultura

turismo

istruzione

conformemente all'articolo 7 TFUE l'unione assicura coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto nei suoi obbiettivi del principio di attribuzione delle competenze. Tale principio prevede che l'unione agisca esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli stati membri nei trattati per realizzare gli obbiettivi dagli stessi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'unione nei trattati appartiene agli stati membri.

Il principio di sussidiarietà

Nel corso dell'integrazione europea l'ampliarsi dei settori d'intervento delle comunità ha reso urgente definire con maggior chiarezza il limite tra le competenze nazionali e comunitarie, mediante l'applicazione del principio di sussidiarietà. Una formalizzazione di tale principio si è avuta soltanto con il trattato di Maastricht e con la riforma di Lisbona.

l'articolo 5 TUE stabilisce che in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri, ma possono esserlo maggiormente dall'Unione. L'intervento dell'Unione in via sussidiaria è soggetto ad alcuni presupposti solo per le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione: - l'azione da porre in essere deve avere una dimensione europea - si devono presupporre un'insufficienza degli stati a risolvere lo stesso problema - e parallelamente l'esigenza di un intervento dell'Unione per una migliore soluzione di esso. Strettamente connesso al principio di sussidiarietà sono i due principi di prossimità e proporzionalità: - prossimità: le decisioni dell'UE devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini interessati - proporzionalità: le azioni dell'UE devono essere proporzionate agli obiettivi che si intendono raggiungere.vicino possibile ai cittadini dell'Unione. La proporzionalità il contenuto e la forma dell'adozione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La causa di flessibilità La rigidità del principio delle competenze di attribuzione è stata mitigata dalla Corte di Giustizia, che con i suoi interventi ha dato un'interpretazione estensiva ai poteri delle istituzioni pur in assenza di un testo al riguardo. Lo stesso articolo 308 TUE, seppur sulla base di condizioni molto restrittive, riconosceva alla Comunità europea il potere di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per raggiungere gli scopi previsti dal trattato, anche quando tali mezzi non ne sono espressamente previsti. È una norma eccezionalissima, limitata ai problemi di funzionamento del mercato comune. Forza espansiva del sistema europeo, che ha portato ad evidenziare settori non regolati dai trattati di Roma.La necessità di interventi rapidi di fronte a problemi improvvisi degli Stati membri, rappresentati in Consiglio, se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, abbiano previsti i poteri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento, adotta le disposizioni appropriate. Cooperazione rafforzata La disciplina sulla cooperazione rafforzata, introdotta con il Trattato di Lisbona, è contenuta nell'articolo 20 TUE e negli articoli 23 e 334 TFUE. Gli Stati membri che vogliono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati nei limiti e nelle modalità previste dal TFUE, attivate solo nei settori in cui l'UE dispone di.competenza non esclusiva e sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'unione e a proteggere i suoi interessi, rafforzandone il processo di integrazione. Vi sono determinate condizioni per tale cooperazione: non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale; non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra i paesi membri; non possono provocare distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri; devono essere rispettate le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati non partecipanti, che a loro volta hanno il dovere di ostacolarne l'attuazione. Vi sono dei principi da rispettare per attuare la cooperazione rafforzata. Per avviare la cooperazione rafforzata è necessaria la partecipazione di almeno 9 Stati membri, anche se l'articolo 328.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
140 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fragga96... di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Tosato Gianluigi.