Il diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche
Premessa
Con la direttiva 90/388/CE della Commissione del 28 giugno 1990 si avviava il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Con la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 (G.U. CE L 249 del 17 settembre 2002) si definisce un nuovo quadro generale in materia di concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi non più relativi alle telecomunicazioni ma relativi alle comunicazioni elettroniche.
Il termine di "comunicazione elettronica" (servizi e reti di) rende meglio il processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un’unica definizione tutti i servizi/reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari).
La trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. La nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.
La direttiva 2002/77/CE chiude un nuovo assetto normativo costituito dalle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
Obblighi degli stati membri
In questo nuovo contesto, gli Stati membri devono abolire i diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art.2,1). Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire a ciascuna impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica (art.2,2).
L’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per servizi/reti di comunicazione elettronica deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti (art.2,3). Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare decisioni contrarie alla liberalizzazione dei servizi davanti ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale (art.2,5).
Le imprese pubbliche, che operano in modo verticale, che forniscono quindi reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante, non devono operare discriminazioni a favore delle proprie attività (art.3).
Gli Stati membri non possono concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (art.4,1). Gli Stati membri devono attribuire le frequenze radio su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (art.4,2).
La direttiva abolisce tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi agli elenchi abbonati (art.5). Gli obblighi del servizio universale devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, in coerenza con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato (art.6).
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