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Il diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche
1. Premessa
Con la direttiva 90/388/CE della Commissione del 28 giugno 1990 si avviava il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Con la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 (G.U. CE L 249 del 17 settembre 2002) si definisce un nuovo quadro generale in materia di concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi non più relativi alle telecomunicazioni ma relativi alle comunicazioni elettroniche.
Il termine di "comunicazione elettronica" (servizi e reti di) rende meglio il processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un' unica definizione tutti i servizi/reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari).
La trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di
comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. La nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento. La direttiva 2002/77/CE chiude un nuovo assetto normativo costituito dalle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale). In questo nuovo contesto, gli Stati membri devono abolire i diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art.2,1). Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire a ciascuna impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o.di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica (art.2,2). L'autorizzazione generale concessa ad un'impresa per servizi/reti di comunicazione elettronicadeve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti (art.2,3). La parti interessate devono avere la possibilità di impugnare decisioni contrarie allaliberalizzazione dei servizi davanti ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad unorgano giurisdizionale (art.2,5). Le imprese pubbliche, che operano in modo verticale, che forniscono quindi reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante, non devono operare discriminazioni a favore delle proprie attività (art.3). Gli Stati membri non possono concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (art.4,1). Gli Stati membri devono attribuire le frequenze radio su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori.
E proporzionati (art.4,2). La direttiva abolisce tutti i diritti esclusivi e/o special relativi agli elenchi abbonati (art.5). Gli obblighi del servizio universale devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti, nondiscriminatori, in coerenza con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato (art.6). Non devono esserci divieti o restrizioni legali all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite (art.7,1). La direttiva conferma il principio di cui alla direttiva 1999/64/CE in base al quale i fornitori dominanti di reti di comunicazioni elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico devono gestire le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte (art.8).
2. La direttiva accesso. La direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e all'interconnessione delle stesse: stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate; fissa gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione; definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati; per accesso non si intende quello da parte degli utenti finali;
definisce diritti ed obblighi delle imprese;
definisce poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione;
definisce gli obblighi degli operatori e le procedure di riesame del mercato;
in particolare definisce gli obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile;
definisce gli obblighi di controllo dei prezzi.
e di contabilità dei costi; - definisce infine disposizioni procedurali. La direttiva comprende due allegati: Allegato 1: Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della comunità. Allegato 2: Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati. 3. La direttiva autorizzazioni La direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti/servizi di comunicazione elettronica armonizza e semplifica le norme e le condizioni di autorizzazione. Per autorizzazione generale si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Il ricorsoAll'autorizzazione generale ha lo scopo di semplificare e rendere meno onerosa la promozione del settore. L'autorizzazione generale non comporta quindi una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, ma l'obbligo della sola notifica. L'autorizzazione generale comprende obblighi e diritti attribuiti alle imprese. La direttiva in particolare definisce l'elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale; stabilisce i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri; definisce le condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti delle frequenze radio e dei numeri e gli obblighi specifici; definisce la procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio; stabilisce il principio delle dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione; stabilisce
Il principio dell'osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici definisce le informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici. Stabilisce inoltre i diritti amministrativi ed i contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture e regolamenta le autorizzazioni preesistenti.
L'allegato alla direttiva riporta: le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale, la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio, la concessione di diritti d'uso dei numeri.
4. La direttiva quadro
La direttiva 2002/21/CE istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. La direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.
direttiva definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità. In particolare, la direttiva definisce le funzioni delle autorità con riferimento al diritto di ricorso, alle comunicazioni di informazioni, al meccanismo di consultazione e di trasparenza, al consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati. L'art.8 definisce in dettaglio le funzioni delle autorità di regolamentazione. La direttiva definisce le competenze delle autorità nella gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica (art.9), nella numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento (art.10), perL'esercizio dei diritti di passaggio (art.11). La direttiva stabilisce principi in materia di separazione contabile e rendiconti finanziari (art.13); di imprese che dispongono di un significativo potere di mercato (art.14); di procedura per la definizione dei mercati (art.15); di procedura per l'analisi del mercato (art.16); di normalizzazione (art.17); di interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale (art.18); di procedure di armonizzazione (art.19); di risoluzione di controversie tra imprese (art.20); di risoluzione delle controversie transazionali (art.21).
L'allegato 1 contiene l'elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi.
L'allegato 2 riguarda i criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo
14, paragrafo 2, secondo comma.
5. La direttiva relativa al servizio universale
La direttiva 2002/22/CE riguarda il servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. In particolare, la direttiva ha come scopo quello di garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, nonché di disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.
La direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza.
La direttiva stabilisce principi in materia di:
- disponibilità del servizio universale;
- fornitura dell'accesso da una postazione fissa;
- elenco abbonati e
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