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PARTE IV: POLITICHE DELL’UNIONE

Condizioni, modalità e limiti dell’azione dell’Unione nei singoli settori di competenza.

es. divieto di

Il TFUE indica i principi cui le istituzioni devono attenersi nell’attuazione delle varie politiche (

discriminazione in base alla nazionalità principio fondamentale )

1. MERCATO INTERNO

- È il primo delle politiche dell’unione

- La dizione originaria era quella di “mercato comune”, sostituita poi con “spazio senza frontiere interne, nel

quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le

disposizioni dei Trattati” per liberarla da una concezione sostanzialmente mercantilistica

LE 4 LIBERTA’ FONDAMENTALI: IN GENERALE

merci persone servizi capitali

Libera circolazione , , ,

- Impongono un obbligo per gli Stati membri di rimuovere qualunque ostacolo o discriminazione

suscettibile di impedirne la piena realizzazione

- Domina il principio di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca fra Stati

- La Corte di Giustizia UE ha sancito la “diretta applicabilità” di tali disposizioni (sono quindi idonee a fare

sorgere diritti a favore dei privati)

- Non hanno portata generale e assoluta: alcuni limiti sono imposti dai Trattati e dalla Corte di Giustizia

- Tali norme non possono essere applicate a situazioni puramente interne dei singoli Stati ma solo a

situazioni transfrontaliere (“discriminazione a rovescio”) 1

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

- I singoli non sono destinatari di tali norme ma possono farne - Tutti i prodotti valutabili in denaro (inclusi beni

valere l’effetto diretto di fronte alla Corte di Giustizia UE culturali, stupefacenti, petrolio, energia elettrica, rifiuti, monete

che non abbiano + corso legale)

- Vige il DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALLE - No: armi, munizioni, materiale bellico; sostanza

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI tra stati membri radioattive, medicinali ad uso umano e veterinario

- Vige il DIVIETO DI MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE (norme

che permettono di aggirare il divieto e che possono ostacolare gli

scambi intracomunitari). Il divieto prescinde dal fatto che si

verifichi una riduzione effettiva degli scambi, essendo sufficiente

che vi sia solo il rischio

La Corte ha però distinto tra misure di effetto equivalente alle importazioni:

DISTINTAMENTE APPLICABILI: INDISTINTAMENTE APPLICABILI:

- da cui deriva una differenza di trattamento fra - che di fatto producono effetti restrittivi delle

prodotti nazionali e importati importazioni

- sono rigorosamente vietate poiché provocano effetti - sono comunque vietate, ma*

restrittivi discriminatori ai danni dei prodotti non nazionali - Tra queste misure vi rientrano:

rendendo l’import + difficoltoso e oneroso • Misure sul controllo dei prezzi

- Tra queste misure vi rientrano: Misure sulla qualità ed imballaggio del prodotto

• (es. un prodotto estero non può essere importato a

Controlli sistematici alla frontiera causa di una disciplina interna, ad es. sulla modalità di

• Richiesta di produrre licenze fabbricazione e imballaggio, del paese che dovrebbe

• Certificati di importazioni non richiesti alle merci importare)

interne…

*Spetta alla Corte di Giustizia verificare se la misura, sebbene indistintamente applicabile, produce gli effetti

restrittivi sopra citati. ossia esigenze imperative attinenti

Se è così, controlla l’eventuale presenza di una causa di giustificazione (

all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla difesa dei consumatori ) e se di nuovo

è così valuterà la conformità di queste con i criteri di necessarietà, adeguatezza, proporzionalità

Per quanto riguarda le misure di effetto equivalente alle esportazioni:

DISTINTAMENTE APPLICABILI: INDISTINTAMENTE APPLICABILI:

- La Corte limita il divieto solo ad esse Non sono vietate anche se di fatto possono avere

- Riguardano quei provvedimenti di uno Stato che l’effetto di ridurre le esportazioni

producono effetti restrittivi sulle esportazioni al fine di

assicurare un vantaggio al mercato interno a svantaggio

dell’export e quindi del mercato degli altri membri

DEROGHE AL DIVIETO DI MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE

- L’esercizio della facoltà di deroga da parte degli Stati membri deve ispirarsi ai criteri di proporzionalità e

ragionevolezza. moralità pubblica ordine pubblico

- Tali deroghe devono essere connesse ad esigenze attinenti a motivi di , ,

pubblica sicurezza tutela di vita e salute di persone, animali, vegetali alla protezione del patrimonio artistico

, e

e storico

- Riguardano perlopiù le misure distintamente applicabili (per le indistinte vedi sopra)

- Il TFUE sancisce l’obbligo per gli Stati del RIORDINO DEI MONOPOLI COMMERCIALI, per garantire la libera

circolazione delle merci e il mantenimento di un assetto concorrenziale fra Stati, anche quando un

determinato prodotto dovesse essere oggetto di un monopolio commerciale 2

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (lavoratori)

È lavoratore secondo la nozione autonoma: Devono inoltre sussistere 3 elementi:

1. Un cittadino di un Paese membro - Subordinazione

2. Che svolga una prestazione in uno Stato - Durata

membro diverso dal suo Stato di origine - Retribuzione

I Trattati sanciscono quindi il diritto di lavorare in un altro Stato membro (e di conseguenza il diritto di

prendervi dimora, spostarsi liberamente al suo interno e rimanervi anche dopo la cessazione del rapporto di

lavoro) e tale diritto si estende anche a coloro che si spostano solo per cercare lavoro.

DIRITTO DI INGRESSO E DIRITTO DI SOGGIORNO

- È necessario il possesso di un documento - Occorre: avere risorse economiche sufficienti per sé

d’identità valido e per i propri familiari, o essere iscritto a un corso di

studi, o avere una assicurazione di malattia

- Comporta il diritto di soggiorno di

almeno 3 mesi, con il beneficio - Il diritto di soggiorno permanente spetta al cittadino

dell’uguaglianza di trattamento rispetto UE e ai suoi familiari che hanno soggiornato

ai cittadini dello Stato ospitante (es. legalmente e in via continuativa per 5 anni in detto

risarcimento danni a favore del turista o a Stato

sovvenzioni per nascita figlio) PRINCIPIO DELLA PARITA’ DI TRATTAMENTO

Tra lavoratore migrante e lavoratore nazionale

- Sono compresi in tale principio i vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali e i diritti sindacali

- Vengono riconosciuti ai familiari del lavoratore tutti i diritti necessari per integrarsi

- Divieto di discriminazioni dissimulate (residenza, titolo di studio, conoscenza della lingua)

- Divieto di discriminazione in base alla nazionalità

LIMITI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

- Motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica occorre un collegamento con un

comportamento specifico del soggetto (non bastano i precedenti penali); la malattia non può essere oggetto

di allontanamento se contratta dopo 3 mesi dalla data di arrivo nel Paese ospitante

- Limite all’accesso per i lavoratori migranti agli impieghi pubblici, poiché si richiede un particolare rapporto

di solidarietà verso lo Stato ospitante 3

4. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI: diritto di stabilimento e libera

prestazione di servizi

Oltre che ai lavoratori subordinati, il Trattato assicura la libertà di circolazione anche ai lavoratori autonomi

(professionisti e prestatori di servizi) al fine di spostarsi per esercitare la propria attività in modo stabile e

libertà di stabilimento libera prestazione di servizi

continuativo ( ) oppure solo occasionalmente ( ).

Nella realtà la linea di confine tra le due libertà non è sempre ben definita e nel dubbio prevale la libertà di stabilimento

LIBERTA’ DI STABILIMENTO SECONDARIO

PRIMARIO Quando dopo aver esercitato il proprio

Quando il soggetto si stabilisce in uno Stato diritto di stabilimento primario, il

membro diverso dal proprio, istituendovi la soggetto si sposta in un altro Stato membro

sede principale della propria att

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
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