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A) AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE
- Il TCEE subordinava l’attuazione delle 2 libertà all’adozione di appositi atti delle istituzioni, sopprimendo
le restrizioni alla liberalizzazione e adottando un programma generale per ciascuna delle due libertà
- Successivamente le istituzioni avrebbero dovuto adottare direttive di assimilazione (volte ad attuare il
programma generale e rimuovere le restrizioni) e direttive di armonizzazione (volte al riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli e coordinare le legislazioni nazionali)
- Tuttavia le istituzioni non riuscirono a compiere tutte queste attività entro il termine stabilito
- La Corte dichiarò così che, scaduto tale periodo transitorio, le norme per favorire le liberalizzazioni fossero
dotate di efficacia diretta direttamente dal Trattato
B) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
I beneficiari delle 2 libertà sono sia le persone fisiche che siano cittadini UE, sia le società che abbiano sede
sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale all’interno dell’UE
C) AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
La nozione di servizio è identica per le 2 libertà ed è fornita dal Trattato, che pone l’accento sull’esercizio di
un’attività (autonoma) e di una prestazione
ATTUAZIONE DELLE LIBERALIZZAZIONI: il riconoscimento delle qualifiche personali
- Gli Stati richiedono, per lo svolgimento di professioni e servizi, requisiti e condizioni e devono verificare se
le qualificazioni già in possesso dal prestatore straniero possano essere considerate equivalenti a quelle da
loro richieste
- Le istituzioni devono quindi avvalersi di apposite direttive per garantire il reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali direttiva 2005/36/CE
→
3 regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali:
1) si fonda su una presunzione di equivalenza dei titoli conseguiti nei vari Stati membri (riconoscimento
subordinato a un provvedimento adottato dal membro destinatario della prestazione previa verifica)
2) riguarda l’esperienza professionale nel senso che lo stato riconosce come prova sufficiente del possesso
di determinate conoscenze il fatto che un soggetto abbia svolto l’attività professionale in un altro Stato
membro
3) è un meccanismo di riconoscimento automatico Altre direttive settoriali: es. professione forense
L’avvocato che decide di trasferirsi in un altro Stato
membro, può iscriversi all’albo dello Stato ospitante e potrà
svolgere solo attività di consulenza, mentre per svolgere
attività giudiziarie deve essere assistito da un avvocato del
luogo.
Dopo 3 anni di attività di affiancamento, l’avvocato può
ottenere l’iscrizione nell’albo a pieno titolo. 4
5. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Implica il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra stati UE e tra UE e Stati terzi,
incluse le restrizioni indirette o dissimulate in misure in apparenza indistintamente applicabili (effetto diretto)
Operazioni finanziarie che si traducono in Controprestazioni in denaro a fronte di uno
un investimento o in una allocazione di scambio di beni o di una prestazione di
risorse senza che vi sia uno scambio di beni o servizi
una prestazione di servizi
Originariamente sono stati liberalizzati:
- i pagamenti
- i movimenti di capitali complementari all’esercizio delle altre libertà. Quelli non esplicitamente elencati
dalle direttive liberalizzanti potevano subire restrizioni da parte degli Stati membri
Attualmente:
la liberalizzazione completa dei movimenti di capitali è stata realizzata con la direttiva 88/361/CEE (con
la sola eccezione dell’acquisto di case secondarie)
RELAZIONI CON I PAESI TERZI
Vi sono una serie di restrizioni nazionali o dell’UE, per quanto riguarda movimenti di capitale verso o da
paesi terzi ritenuti sensibili: investimenti diretti, stabilimento, prestazione di servizi finanziari (elenco
tassativo). DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI
- “Grandfather clause”: concernente i rapporti con gli Stati terzi
- “Exception clause”
- “Golden share”: diritto di veto che lo stato azionista conserva per alcune deliberazioni della società ritenute
rilevanti per l’interesse del Paese
- Misure di salvaguardia comunitaria per i movimenti di capitali verso o da paesi terzi che potrebbero
minacciare il funzionamento dell’UEM
- Adozione di sanzioni economiche per motivi di prevenzione al terrorismo
- Esigenze imperative per motivi di ordine pubblico 5
6. SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA (titolo V TFUE)
- LIBERTA’: visti, asilo, immigrazione, controlli alle frontiere esterne
- SICUREZZA: cooperazione giuridica e giudiziaria in materia penale
- GIUSTIZIA: cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile
La normativa sullo SLSG (contenuta nel TFUE) attesta il termine di quel processo di comunitarizzazione
iniziato con Maastricht e terminato con il trattato di Lisbona
- Il primo passo sono stati gli accordi di Schengen del 1985 tra Francia, Belgio, Olanda, Germania e
Lussemburgo
- Nel 1990 seguì una convenzione di applicazione, che entrò in vigore nel 1995
- Questi accordi sono poi stati progressivamente inseriti nel diritto dell’UE con il Trattato di Lisbona
mediante il Protocollo n°19
Avvia una cooperazione rafforzata in materia, tranne per Regno Unito e Irlanda (partecipano solo
all’adozione e applicazione di misure specifiche) e ferma restando la posizione speciale della Danimarca (è
contraria alla comunitarizzazione, non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure)
PROFILI COMUNI AI DIVERSI SETTORI DELLO SLSG
- Rispetto dei diritti fondamentali, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni degli Stati
- La materia è ricondotta nelle competenze concorrenti tra Unione e Stati membri (il Trattato richiama ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità e i parlamenti nazionali devono vigliare al loro rispetto)
- Il Consiglio Europeo ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione della materia
- Controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia
- Titolo V non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca
SPAZIO DI LIBERTA’
Principio comune ai 3 pilastri della libertà: principio della solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità
tra stati membri
1. CONTROLLI ALLE FRONTIERE
DIVIETO CONTROLLI SULLE FRONTIERE INTERNE
- Risultato quasi completamente realizzato (tranne per gli stati che non hanno aderito agli accordi di Schengen:
Irlanda e Regni Unito regolano l’attraversamento con intese bilaterali)
- Divieto di controlli sulle frontiere interne, salvo l’esercizio dei poteri di polizia (es. prevenire immigrazione
illegale) o in caso di grave minaccia all’ordine pubblico/sicurezza interna (solo per max 30 gg e previa
comunicazione alla Commissione)
CONTROLLI SULLE FRONTIERE ESTERNE
- Per i cittadini UE è sufficiente una verifica minima dell’identità, per i cittadini di Stati terzi è necessario
accertare la sussistenza dei requisiti imposti dall’UE:
• Possesso di documento di viaggio valido e di visto
• Giustificazione scopo e condizioni di soggiorno
• Disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per soggiorno e ritorno in patria
• Non deve essere una minaccia per la sicurezza nazionale o essere segnalato nella SIS (Spazio Integrato
Schengen)
In caso negativo: ingresso rifiutato con motivazione e il soggetto può presentare ricorso.
In caso positivo: timbro sul passaporto.
- Controlli praticati dalle guardie di frontiera nazionali, con possibilità di gestione integrata attraverso la
FRONTEX (Agenzia europea ella guardia di frontiera e costiera)
DOCUMENTI
- Passaporti, carte d’identità ecc…
- Per cittadini UE rilasciati dai rispettivi Stati nazionali, per cittadini di Stati terzi bisogna distinguere tra:
• Richiedenti soggiorno di breve durata (max 3 mesi e attesa di 6 mesi per poter rientrare, sanzione:
espatrio a meno che si sia acquisito altro titolo per il prolungamento): deve essere rilasciato un visto
da parte degli Stati membri
• Richiedenti soggiorno di lunga durata : vedi immigrazione 6
2. POLITICA COMUNE IN MATERIA DI ASILO
- Politica comune volta ad offrire uno status appropriato (asilo, protezione sussidiaria e protezione
temporanea) a qualsiasi cittadino terzo che necessita di protezione internazionale e garantire il rispetto del
principio di non respingimento
- Meritano protezione non solo i rifugiati, ma anche cittadini terzi o apolidi per i quali sussistono fondati
motivi per temere di subire grave danno in caso di rientro nel loro paese
- Procedura eccezionale per una protezione temporanea e immediata di massicci afflussi di sfollati
Stato membro in cui il richiedente è
- La domanda di asilo o di protezione sussidiaria va esaminata dallo
entrato per la prima volta quello che ha accertato l’ingresso illegale quello a cui per primo sia stata
, o , o
presentata la domanda
- Tutela + elevata per minori o vittime di violenze e attenzione alle condizioni per l’accesso al lavoro,
scolarizzazione, assistenza sanitaria…
3. POLITICA COMUNE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
- Politica comune volta ad assicurare gestione efficace dei flussi migratori, equo trattamento dei cittadini
terzi regolarmente soggiornanti in UE e prevenzione dell’immigrazione illegale e tratta di esseri umani
- Con Lisbona si generalizza in materia il ricorso alla procedura legislativa per l’adozione di tali misure
IMMIGRAZIONE REGOLARE:
Il legislatore deve adottare misure per la definizione delle condizioni di circolazione, soggiorno e ingresso
e norme per il rilascio di visti e titoli di soggiorno lungo (necessari 5 anni di soggiorno ininterrotto, reddito
sufficiente e assicurazione sanitaria).
In caso di soggiorno lungo si consente al cittadino terzo di soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi in
un altro membro svolgendo però attività economica o frequentando corsi di studio o formazione
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA:
Prevede l’espulsione o il trattenimento in attesa di allontanamento (max 18 mesi) 7
7. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
L’Unione istituisce un’Unione Economica e Monetaria la cui moneta è l’euro
L’azione degli Stati membri e dell’UE prevede:
• coordinamento delle politiche economiche degli
l’adozione di una politica economica fondata sul
Stati membri mercato interno definizione di obiettivi comuni
, sul e sulla , condotta sulla base del
principio di un’economia aperta e in libera concorrenza
• l’adozione di una moneta unica, l’euro
• l’adozione di una politica monetaria e di una politica del cambio un