Estratto del documento

Parte IV: politiche dell’Unione

Condizioni, modalità e limiti dell’azione dell’Unione nei singoli settori di competenza.

Es. divieto di

Il TFUE indica i principi cui le istituzioni devono attenersi nell’attuazione delle varie politiche (discriminazione in base alla nazionalità, principio fondamentale).

1. Mercato interno

  • È il primo delle politiche dell’Unione.
  • La dizione originaria era quella di “mercato comune”, sostituita poi con “spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati” per liberarla da una concezione sostanzialmente mercantilistica.

Le 4 libertà fondamentali: in generale

Libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali.

  • Impongono un obbligo per gli Stati membri di rimuovere qualunque ostacolo o discriminazione suscettibile di impedirne la piena realizzazione.
  • Domina il principio di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca fra Stati.
  • La Corte di Giustizia UE ha sancito la “diretta applicabilità” di tali disposizioni, sono quindi idonee a far sorgere diritti a favore dei privati.
  • Non hanno portata generale e assoluta: alcuni limiti sono imposti dai Trattati e dalla Corte di Giustizia.
  • Tali norme non possono essere applicate a situazioni puramente interne dei singoli Stati ma solo a situazioni transfrontaliere (“discriminazione a rovescio”).

2. Libera circolazione delle merci

  • I singoli non sono destinatari di tali norme ma possono farne valere l’effetto diretto di fronte alla Corte di Giustizia UE.
  • Tutti i prodotti valutabili in denaro, inclusi beni culturali, stupefacenti, petrolio, energia elettrica, rifiuti, monete che non abbiano più corso legale.
  • Vige il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni tra Stati membri.
  • No: armi, munizioni, materiale bellico; sostanze radioattive, medicinali ad uso umano e veterinario.
  • Vige il divieto di misure di effetto equivalente, norme che permettono di aggirare il divieto e che possono ostacolare gli scambi intracomunitari. Il divieto prescinde dal fatto che si verifichi una riduzione effettiva degli scambi, essendo sufficiente che vi sia solo il rischio.

La Corte ha però distinto tra misure di effetto equivalente alle importazioni:

Distintamente applicabili

  • Da cui deriva una differenza di trattamento fra prodotti nazionali e importati.
  • Sono rigorosamente vietate poiché provocano effetti restrittivi discriminatori ai danni dei prodotti non nazionali rendendo l’import più difficoltoso e oneroso.
  • Tra queste misure vi rientrano:
  • Controlli sistematici alla frontiera.
  • Richiesta di produrre licenze.
  • Certificati di importazioni non richiesti alle merci interne.

Indistintamente applicabili

  • Che di fatto producono effetti restrittivi delle importazioni.
  • Sono comunque vietate, ma.
  • Tra queste misure vi rientrano:
  • Misure sul controllo dei prezzi.
  • Misure sulla qualità ed imballaggio del prodotto, es. un prodotto estero non può essere importato a causa di una disciplina interna, ad es. sulla modalità di fabbricazione e imballaggio, del paese che dovrebbe importare.

Spetta alla Corte di Giustizia verificare se la misura, sebbene indistintamente applicabile, produce gli effetti restrittivi sopra citati. Se è così, controlla l’eventuale presenza di una causa di giustificazione, ossia esigenze imperative attinenti all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla difesa dei consumatori, e se di nuovo è così valuterà la conformità di queste con i criteri di necessarietà, adeguatezza, proporzionalità.

Per quanto riguarda le misure di effetto equivalente alle esportazioni:

Distintamente applicabili

  • La Corte limita il divieto solo ad esse.
  • Riguardano quei provvedimenti di uno Stato che producono effetti restrittivi sulle esportazioni al fine di assicurare un vantaggio al mercato interno a svantaggio dell’export e quindi del mercato degli altri membri.

Indistintamente applicabili

Non sono vietate anche se di fatto possono avere l’effetto di ridurre le esportazioni.

Deroghe al divieto di misure di effetto equivalente

  • L’esercizio della facoltà di deroga da parte degli Stati membri deve ispirarsi ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
  • Tali deroghe devono essere connesse ad esigenze attinenti a motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela di vita e salute di persone, animali, vegetali, alla protezione del patrimonio artistico e storico.
  • Riguardano perlopiù le misure distintamente applicabili, per le indistinte vedi sopra.
  • Il TFUE sancisce l’obbligo per gli Stati del riordino dei monopoli commerciali, per garantire la libera circolazione delle merci e il mantenimento di un assetto concorrenziale fra Stati, anche quando un determinato prodotto dovesse essere oggetto di un monopolio commerciale.

3. Libera circolazione delle persone (lavoratori)

È lavoratore secondo la nozione autonoma:

  • Un cittadino di un Paese membro.
  • Che svolga una prestazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine.

Devono inoltre sussistere 3 elementi:

  • Subordinazione.
  • Durata.
  • Retribuzione.

I Trattati sanciscono quindi il diritto di lavorare in un altro Stato membro, e di conseguenza il diritto di prendervi dimora, spostarsi liberamente al suo interno e rimanervi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e tale diritto si estende anche a coloro che si spostano solo per cercare lavoro.

Diritto di ingresso e diritto di soggiorno

  • È necessario il possesso di un documento d’identità valido.
  • Occorre: avere risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, o essere iscritto a un corso di studi, o avere una assicurazione di malattia.
  • Comporta il diritto di soggiorno di almeno 3 mesi, con il beneficio dell’uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, es. risarcimento danni a favore del turista o sovvenzioni per nascita figlio.
  • Il diritto di soggiorno permanente spetta al cittadino UE e ai suoi familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in detto Stato.

Principio della parità di trattamento

Tra lavoratore migrante e lavoratore nazionale.

  • Sono compresi in tale principio i vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali e i diritti sindacali.
  • Vengono riconosciuti ai familiari del lavoratore tutti i diritti necessari per integrarsi.
  • Divieto di discriminazioni dissimulate, residenza, titolo di studio, conoscenza della lingua.
  • Divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

Limiti alla libera circolazione dei lavoratori

  • Motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica: occorre un collegamento con un comportamento specifico del soggetto, non bastano i precedenti penali; la malattia non può essere oggetto di allontanamento se contratta dopo 3 mesi dalla data di arrivo nel Paese ospitante.
  • Limite all’accesso per i lavoratori migranti agli impieghi pubblici, poiché si richiede un particolare rapporto di solidarietà verso lo Stato ospitante.

4. Libera circolazione dei servizi: diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Oltre che ai lavoratori subordinati, il Trattato assicura la libertà di circolazione anche ai lavoratori autonomi, professionisti e prestatori di servizi, al fine di spostarsi per esercitare la propria attività in modo stabile e continuativo (libertà di stabilimento) oppure solo occasionalmente (libera prestazione di servizi).

Nella realtà la linea di confine tra le due libertà non è sempre ben definita e nel dubbio prevale la libertà di stabilimento.

Libertà di stabilimento

Primario

Quando il soggetto si stabilisce in uno Stato membro diverso dal proprio, istituendovi la sede principale della propria attività.

Secondario

Quando dopo aver esercitato il proprio diritto di stabilimento primario, il soggetto si sposta in un altro Stato membro

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Riassunto esame Diritto dell'UE (2° parziale), prof. Persano, libro consigliato Manuale di diritto dell'UE, Tizzano Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'UE (2° parziale), prof. Persano, libro consigliato Manuale di diritto dell'UE, Tizzano Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'UE (2° parziale), prof. Persano, libro consigliato Manuale di diritto dell'UE, Tizzano Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'UE (2° parziale), prof. Persano, libro consigliato Manuale di diritto dell'UE, Tizzano Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community