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A) AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

- Il TCEE subordinava l’attuazione delle 2 libertà all’adozione di appositi atti delle istituzioni, sopprimendo

le restrizioni alla liberalizzazione e adottando un programma generale per ciascuna delle due libertà

- Successivamente le istituzioni avrebbero dovuto adottare direttive di assimilazione (volte ad attuare il

programma generale e rimuovere le restrizioni) e direttive di armonizzazione (volte al riconoscimento di

diplomi, certificati e altri titoli e coordinare le legislazioni nazionali)

- Tuttavia le istituzioni non riuscirono a compiere tutte queste attività entro il termine stabilito

- La Corte dichiarò così che, scaduto tale periodo transitorio, le norme per favorire le liberalizzazioni fossero

dotate di efficacia diretta direttamente dal Trattato

B) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

I beneficiari delle 2 libertà sono sia le persone fisiche che siano cittadini UE, sia le società che abbiano sede

sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale all’interno dell’UE

C) AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La nozione di servizio è identica per le 2 libertà ed è fornita dal Trattato, che pone l’accento sull’esercizio di

un’attività (autonoma) e di una prestazione

ATTUAZIONE DELLE LIBERALIZZAZIONI: il riconoscimento delle qualifiche personali

- Gli Stati richiedono, per lo svolgimento di professioni e servizi, requisiti e condizioni e devono verificare se

le qualificazioni già in possesso dal prestatore straniero possano essere considerate equivalenti a quelle da

loro richieste

- Le istituzioni devono quindi avvalersi di apposite direttive per garantire il reciproco riconoscimento delle

qualifiche professionali direttiva 2005/36/CE

3 regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali:

1) si fonda su una presunzione di equivalenza dei titoli conseguiti nei vari Stati membri (riconoscimento

subordinato a un provvedimento adottato dal membro destinatario della prestazione previa verifica)

2) riguarda l’esperienza professionale nel senso che lo stato riconosce come prova sufficiente del possesso

di determinate conoscenze il fatto che un soggetto abbia svolto l’attività professionale in un altro Stato

membro

3) è un meccanismo di riconoscimento automatico Altre direttive settoriali: es. professione forense

L’avvocato che decide di trasferirsi in un altro Stato

membro, può iscriversi all’albo dello Stato ospitante e potrà

svolgere solo attività di consulenza, mentre per svolgere

attività giudiziarie deve essere assistito da un avvocato del

luogo.

Dopo 3 anni di attività di affiancamento, l’avvocato può

ottenere l’iscrizione nell’albo a pieno titolo. 4

5. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Implica il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra stati UE e tra UE e Stati terzi,

incluse le restrizioni indirette o dissimulate in misure in apparenza indistintamente applicabili (effetto diretto)

Operazioni finanziarie che si traducono in Controprestazioni in denaro a fronte di uno

un investimento o in una allocazione di scambio di beni o di una prestazione di

risorse senza che vi sia uno scambio di beni o servizi

una prestazione di servizi

Originariamente sono stati liberalizzati:

- i pagamenti

- i movimenti di capitali complementari all’esercizio delle altre libertà. Quelli non esplicitamente elencati

dalle direttive liberalizzanti potevano subire restrizioni da parte degli Stati membri

Attualmente:

la liberalizzazione completa dei movimenti di capitali è stata realizzata con la direttiva 88/361/CEE (con

la sola eccezione dell’acquisto di case secondarie)

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Vi sono una serie di restrizioni nazionali o dell’UE, per quanto riguarda movimenti di capitale verso o da

paesi terzi ritenuti sensibili: investimenti diretti, stabilimento, prestazione di servizi finanziari (elenco

tassativo). DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI

- “Grandfather clause”: concernente i rapporti con gli Stati terzi

- “Exception clause”

- “Golden share”: diritto di veto che lo stato azionista conserva per alcune deliberazioni della società ritenute

rilevanti per l’interesse del Paese

- Misure di salvaguardia comunitaria per i movimenti di capitali verso o da paesi terzi che potrebbero

minacciare il funzionamento dell’UEM

- Adozione di sanzioni economiche per motivi di prevenzione al terrorismo

- Esigenze imperative per motivi di ordine pubblico 5

6. SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA (titolo V TFUE)

- LIBERTA’: visti, asilo, immigrazione, controlli alle frontiere esterne

- SICUREZZA: cooperazione giuridica e giudiziaria in materia penale

- GIUSTIZIA: cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile

La normativa sullo SLSG (contenuta nel TFUE) attesta il termine di quel processo di comunitarizzazione

iniziato con Maastricht e terminato con il trattato di Lisbona

- Il primo passo sono stati gli accordi di Schengen del 1985 tra Francia, Belgio, Olanda, Germania e

Lussemburgo

- Nel 1990 seguì una convenzione di applicazione, che entrò in vigore nel 1995

- Questi accordi sono poi stati progressivamente inseriti nel diritto dell’UE con il Trattato di Lisbona

mediante il Protocollo n°19

Avvia una cooperazione rafforzata in materia, tranne per Regno Unito e Irlanda (partecipano solo

all’adozione e applicazione di misure specifiche) e ferma restando la posizione speciale della Danimarca (è

contraria alla comunitarizzazione, non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure)

PROFILI COMUNI AI DIVERSI SETTORI DELLO SLSG

- Rispetto dei diritti fondamentali, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni degli Stati

- La materia è ricondotta nelle competenze concorrenti tra Unione e Stati membri (il Trattato richiama ai

principi di sussidiarietà e proporzionalità e i parlamenti nazionali devono vigliare al loro rispetto)

- Il Consiglio Europeo ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione della materia

- Controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia

- Titolo V non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca

SPAZIO DI LIBERTA’

Principio comune ai 3 pilastri della libertà: principio della solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità

tra stati membri

1. CONTROLLI ALLE FRONTIERE

DIVIETO CONTROLLI SULLE FRONTIERE INTERNE

- Risultato quasi completamente realizzato (tranne per gli stati che non hanno aderito agli accordi di Schengen:

Irlanda e Regni Unito regolano l’attraversamento con intese bilaterali)

- Divieto di controlli sulle frontiere interne, salvo l’esercizio dei poteri di polizia (es. prevenire immigrazione

illegale) o in caso di grave minaccia all’ordine pubblico/sicurezza interna (solo per max 30 gg e previa

comunicazione alla Commissione)

CONTROLLI SULLE FRONTIERE ESTERNE

- Per i cittadini UE è sufficiente una verifica minima dell’identità, per i cittadini di Stati terzi è necessario

accertare la sussistenza dei requisiti imposti dall’UE:

• Possesso di documento di viaggio valido e di visto

• Giustificazione scopo e condizioni di soggiorno

• Disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per soggiorno e ritorno in patria

• Non deve essere una minaccia per la sicurezza nazionale o essere segnalato nella SIS (Spazio Integrato

Schengen)

In caso negativo: ingresso rifiutato con motivazione e il soggetto può presentare ricorso.

In caso positivo: timbro sul passaporto.

- Controlli praticati dalle guardie di frontiera nazionali, con possibilità di gestione integrata attraverso la

FRONTEX (Agenzia europea ella guardia di frontiera e costiera)

DOCUMENTI

- Passaporti, carte d’identità ecc…

- Per cittadini UE rilasciati dai rispettivi Stati nazionali, per cittadini di Stati terzi bisogna distinguere tra:

• Richiedenti soggiorno di breve durata (max 3 mesi e attesa di 6 mesi per poter rientrare, sanzione:

espatrio a meno che si sia acquisito altro titolo per il prolungamento): deve essere rilasciato un visto

da parte degli Stati membri

• Richiedenti soggiorno di lunga durata : vedi immigrazione 6

2. POLITICA COMUNE IN MATERIA DI ASILO

- Politica comune volta ad offrire uno status appropriato (asilo, protezione sussidiaria e protezione

temporanea) a qualsiasi cittadino terzo che necessita di protezione internazionale e garantire il rispetto del

principio di non respingimento

- Meritano protezione non solo i rifugiati, ma anche cittadini terzi o apolidi per i quali sussistono fondati

motivi per temere di subire grave danno in caso di rientro nel loro paese

- Procedura eccezionale per una protezione temporanea e immediata di massicci afflussi di sfollati

Stato membro in cui il richiedente è

- La domanda di asilo o di protezione sussidiaria va esaminata dallo

entrato per la prima volta quello che ha accertato l’ingresso illegale quello a cui per primo sia stata

, o , o

presentata la domanda

- Tutela + elevata per minori o vittime di violenze e attenzione alle condizioni per l’accesso al lavoro,

scolarizzazione, assistenza sanitaria…

3. POLITICA COMUNE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

- Politica comune volta ad assicurare gestione efficace dei flussi migratori, equo trattamento dei cittadini

terzi regolarmente soggiornanti in UE e prevenzione dell’immigrazione illegale e tratta di esseri umani

- Con Lisbona si generalizza in materia il ricorso alla procedura legislativa per l’adozione di tali misure

IMMIGRAZIONE REGOLARE:

Il legislatore deve adottare misure per la definizione delle condizioni di circolazione, soggiorno e ingresso

e norme per il rilascio di visti e titoli di soggiorno lungo (necessari 5 anni di soggiorno ininterrotto, reddito

sufficiente e assicurazione sanitaria).

In caso di soggiorno lungo si consente al cittadino terzo di soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi in

un altro membro svolgendo però attività economica o frequentando corsi di studio o formazione

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA:

Prevede l’espulsione o il trattenimento in attesa di allontanamento (max 18 mesi) 7

7. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

L’Unione istituisce un’Unione Economica e Monetaria la cui moneta è l’euro

L’azione degli Stati membri e dell’UE prevede:

• coordinamento delle politiche economiche degli

l’adozione di una politica economica fondata sul

Stati membri mercato interno definizione di obiettivi comuni

, sul e sulla , condotta sulla base del

principio di un’economia aperta e in libera concorrenza

• l’adozione di una moneta unica, l’euro

• l’adozione di una politica monetaria e di una politica del cambio un

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Publisher
A.A. 2018-2019
11 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.