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GIUSTIZIA E DELLA CORTE DEI SOGGETTI

Il trattato pone una limitazione.

  • Criterio del tipo di atto. LEGISLATIVI: per tutti gli atti non legislativi DEVONO ESSERE ATTIsoccorrono gli altri due criteri.
  • degli effetti dell'atto. Criterio DEVONO PRODURRE EFFETTI GIURIDICI NEI CONFRONTI DI TERZI. Sono pertanto impugnabili:

- Atti vincolanti e definitivi del Consiglio, della BCE e della Commissione (sempre impugnabili quando non sono raccomandazioni o pareri)

- Atti del Parlamento e del Consiglio europeo

- Atti di organi e organismi cui Lisbona ha esteso la legittimazione passiva, se producono effetti giuridici verso terzi, altrimenti non sono impugnabili.

Non importa se atti tipici o meno, devono essere DEFINITIVI. VINCOLANTI E

Dal fatto che vengono esclusi i pareri e le raccomandazioni, si deduce che si possono impugnare anche gli atti atipici, per i quali per va guardato di volta in volta il contenuto per vedere se sono vincolanti o in realtà mascherano un altro tipo di atto.

importa infatti il nome dell'atto ai fini della più corretta applicazione del diritto europeo: può essere chiamato in qualunque modo, purché nella sostanza sia vincolante. La Corte è arrivata dire che, anche quando un atto è chiamato istruzione o comunicazione ma produce effetti giuridici, indipendentemente dal nome e in virtù della prevalenza della sostanza sulla forma, è un atto impugnabile: si trattava in specie di una comunicazione sugli aiuti di stato che seguiva una decisione vincolante precedente che, producendo effetti giuridici, poteva essere annullata se ne ricorrevano i presupposti. La teoria dello smascheramento è quella su cui la Corte basa tutta la sua opera di annullamento degli atti invalidi.
  • Gli atti devono poi essere definitivi perché non avrebbe senso annullare un atto che può cambiare il suo contenuto. Non sono pertanto impugnabili:
  • Gli atti preparatori, perché non modificano la

situazione giuridica dei destinatari,

- Il parere vincolante previsto nel ricorso per infrazione in quanto esprime solo il parere della Commissione, senza comportare alcun vincolo per gli Stati

- Gli atti meramente confermativi, perché non hanno elementi nuovi rispetto ai precedenti. Sono invece impugnabili secondo la Corte

- Una comunicazione di archiviazione a seguito di una denuncia per la violazione delle norme sulla concorrenza, in quanto è conclusiva del procedimento e produce effetti vincolanti.

L'atto che autorizza la conclusione di un Trattato che, se non ci fosse, bloccherebbe l'iter.

Quanto alla LEGITTIMAZIONE ATTIVA, il Trattato prevede una serie diversa di soggetti che possono proporre il ricorso, distinguendoli in:

SOGGETTI PRIVILEGIATI, coloro che possono ricorrere contro qualsiasi tipo di atto senza l'interesse che tutelano è dover dimostrare alcun interesse proprio, che si presume, in quanto quello superiore del diritto dell'Unione.

In questa categoria rientrano: - Gli stati membrie istituzioni diverse da quelle che hanno emanato l'atto (Parlam, Consiglio, Comm) - Nell'ambito di questi soggetti la Regione può chiedere allo Stato di appartenenza di agire per l'annullamento dell'atto viziato: se questi ritiene di non dover agire, la Regione può proporre ricorso alla Corte però in veste di soggetto non privilegiato, come se fosse un singolo. - La Legge la Loggia del 2003, che incide sul sistema di attuazione del diritto dell'UE da parte di Regioni e autonomie locali, stabilisce che lo Stato è tenuto a presentare ricorso quando la richiesta provenga dalla Conferenza Stato-Regioni. - Esso non è però obbligato quando la richiesta derivi dalla Regione ma neanche dal Parlamento, il cui unico rimedio che ha a disposizione è quello di costituire un numero sufficiente di parlamentari per bloccare l'adozione di una decisione. - SOGGETTI INTERMEDI, coloro che

Possono ricorrere nei confronti di tutti gli atti (come isoggetti privilegiati) ma dovendo dimostrare che lo fanno per tutelare le loro prerogative. Questi sono:

  • la Corte dei Conti
  • la BCE
  • Il Comitato delle Regioni

SOGGETTI NON PRIVILEGIATI, coloro che devono sempre dimostrare il loro interesse ad agire e solo nei confronti di certi particolari atti. Questi sono i cittadini, i quali hanno la possibilità di agire innanzi al Tribunale solo in pochi casi:

  • Quando sono diretti destinatari dell'atto. Gli atti per antonomasia diretti ai cittadini sono le decisioni: può essere ad esempio impugnata una decisione che congeli i beni di un singolo inserito in una lista di soggetti sospettati di terrorismi per errore di identità, perché esiste un problema di omonimia.
  • Quando l'atto li riguardi

Direttamente o individualmente, pur avendo come destinatari altri soggetti: ciò significa che il soggetto è identificato o identificabile come destinatario, o vi è un nesso di causalità tra la sua situazione individuale e la misura adottata.

Individualmente significa che l'atto non ha portata normativa generale ma è stato emanato tenendo conto specificatamente della situazione del ricorrente: è impugnabile se consente di individuare i soggetti sulla base di situazioni contenute nell'atto stesso (non di fatto o di diritto).

Direttamente significa che non necessita di alcuna misura di adozione per la sua attuazione, incidendo immediatamente sulla posizione giuridica del soggetto senza lasciare alcun potere altrimenti verrebbe meno l'essere riguardati direttamente.

Giurisdizionale, è possibile che i singoli propongano ricorso anche nei confronti delle direttive, a condizione però che vi sia nei loro confronti immediatezza e

diretta applicabilità: la formula Plaumann, che detta le condizioni affinché un singolo sia toccato da una direttiva, è stata elaborata dalla Corte findal 63 ed è valida ancor oggi. Il Trattato di Lisbona ha aggiunto la possibile impugnazione anche degli atti regolamentari, quelli che riguardano direttamente il singolo e che non abbisognano di misure di applicazione: tuttavia ad oggi non è stato presentato ancora alcun ricorso contro atti di questo tipo, che si ritiene debbano essere non legislativi, a carattere generale e riguardante i singoli individui. Il Trattato di Lisbona prevede poi che nello stesso atto emanato sia possibile stabilire le condizioni e le modalità specifiche a cui il singolo può ricorrere avverso a detto atto. Il TERMINE PER PROPORRE RICORSO è di 2 mesi: - Dalla pubblicazione sulla gazzetta, per gli atti che richiedono la pubblicazione (regolamenti, direttive oggi, decisioni più importanti) - Dalla notifica

Al destinatario, per gli atti che richiedono notifica (una volta le direttive)

Dal momento in cui il soggetto viene a conoscenza del vizio, quando il soggetto non è direttodestinatario dell'atto ma viene toccato da esso.

Il termine è cosi breve per una ragione di tutela della certezza del diritto e dei diritti dei soggetti, inquanto nel frattempo, finché non viene annullato, l'atto esiste.

I VIZI PER I QUALI È POSSIBILE RICORRERE sono i tipici vizi del diritto amministrativo:

  • INCOMPETENZA, ovvero violazione del principio di attribuzione, che può essere:
    • Totale, riferimento alle Istituzioni (l'Unione ha la competenza ma non ce l'ha con chi ha emanato l'atto)
    • Parziale o relativa, con riferimento all'Unione (che ne è priva)
  • VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI. Sono cause di annullamento dell'atto:
    • La violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto
    • L'insufficiente motivazione

individuazione della base giuridica- L'errata- La mancata richiesta di un parere obbligatorio.mancanza di quei requisiti minimi che l'atto deve avereQuesta violazione si sostanzia nella eche è ritenuta talmente grave da inficiare il contenuto dell'atto.

quando c'è, vizio che tende ad essere invocato in tutti i ricorsi:VIOLAZIONE DEI TRATTATIincompetenza o quando c'è violazione delle forme sostanziali, c'è anche violazione dei trattatiovviamente. È equiparata alla violazione dei trattati anche la violazione dei principigiurisprudenziali non scritti ritenuti così importanti per il funzionamento del sistema europeo.

si ha solo ed esclusivamente quando c'è una discrezionalità in, cheSVIAMENTO DI POTERIcapo al soggetto che emana l'atto: se non c'è, il vizio è assorbito nella violazione dei trattati.È difficile che la Corte annulli l'atto sulla base

di per sé l'esecuzione dell'atto impugnato, a meno che non sia richiesta una sospensione cautelare. In caso di accoglimento del ricorso, l'atto viene annullato retroattivamente e ha effetto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, è importante considerare che la possibilità di proporre un ricorso può comportare dei rischi. Sebbene si abbia una maggiore possibilità di vincere la causa, in caso di perdita del processo si perde anche la possibilità di proporre ulteriori ricorsi. In conclusione, il ricorso permette di ottenere l'annullamento dell'atto contestato, ma non sempre conviene proporlo a causa dei potenziali rischi che comporta.

L'efficacia dell'atto, che viene persa solo quando la Corte ritiene che sia viziato: fino alla pronuncia dunque di norma continua a produrre i suoi effetti. Anche prima della decisione, sospenda l'atto, se è tuttavia possibile che la Corte, in via cautelare ritiene che in attesa del provvedimento definitivo possa derivare un danno grave e irreparabile.

In questo caso, la tutela dei diritti quesiti normalmente non esiste: è possibile però che la Corte determini però solo con riferimento ad atti i cui effetti siano considerati definitivi e solo nei riguardi dei ricorrenti.

Esempi. Il Signor Blesio, studente fiammingo, paga più soldi dei suoi colleghi valloni: ricorre dunque per chiedere l'annullamento che la Corte accoglie. L'università avrebbe dovuto restituire i soldi a tutti questi soggetti ma non era possibile: la Corte dice allora che solo al

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A.A. 2012-2013
90 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.