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L'appartenenza degli stati all'Unione
I valori fondanti identitari dell'Unione: la Corte di giustizia ha messo in luce che "ciascun Stato membro condivide con tutti gli altri Stati, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori sui quali l'Unione si fonda [...] Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua". Si tratta di valori sui quali si fonda la costruzione europea che devono necessariamente essere condivisi da tutti i soggetti dell'Unione.
Tali valori sono indicati nell'art. 2 TUE e consistono nel rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, nonché nel rispetto dei diritti umani.
In primo luogo,
l'art. 2 TUE richiama la dignità umana, collocando così la persona al centro del sistema dell'Unione; l'uguaglianza. Nella stessa prospettiva si colloca Tali valori sono dunque enunciati in modo autonomo invece che essere ricompresi nella generale categoria dei diritti umani alla quale appartengono. Parimenti, sono richiamati espressamente la libertà e la democrazia, i quali assumono una rilevanza fondamentale sul piano politico e rappresentano dei valori costitutivi dello Stato di diritto.- Il valore della libertà deve intendersi in senso generale ed ampio e non può essere circoscritto alle quattro libertà fondamentali che caratterizzano il mercato unico europeo (libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone).
- La democrazia può essere rappresentativa o partecipativa. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo
Il principio decisionale è il riflesso di un principio democratico fondamentale in base al quale i cittadini partecipano all'esercizio del potere per tramite di un'assemblea rappresentativa. Si affianca a ciò la partecipazione dei cittadini degli Stati membri alla vita democratica dell'UE ed il ruolo dei partiti politici nella formazione di una coscienza civica europea.
Lo Stato di diritto impone a tutti i pubblici poteri di agire nei limiti previsti dalla legge, sotto il controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso vincola le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e i singoli all'effettiva osservanza del diritto dell'Unione. L'esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione è inerente ad uno Stato di diritto: l'art. 19, par. 1, co. 2 TUE affida questo controllo non solo alla Corte di giustizia, ma anche
agli organi giurisdizionali nazionali. È chiaro poi che la costruzione giuridica poggia sul rispetto dei diritti umani, che ricevono uno specifico riconoscimento nell'art. 6 TUE: tale disposizione attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei Trattati qualiguarantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni. Non risulta formalmente nell'elenco dei valori fondanti dell'Unione, Va qui evidenziato che la solidarietà, sebbene sia citata nell'art. 2 TUE limitatamente ai rapporti tra individui. Si tratta di una questione di particolare rilevanza, poiché la procedura sanzionatoria 7 TUE può essere attivata soltanto per la violazione dei valori espressamente indicati dall'art. 2 TUE: ne deriva che l'art. 7 TUE e le relative sanzioni non saranno applicabili nell'ipotesi di una violazione delGenerale principio di solidarietà da parte di uno Stato membro. Nonostante questa lacuna, è stato autorevolmente affermato che essa rientra tra i valori che sostengono il modello di società europea quale deriva dai Trattati: non vi è dubbio, infatti, che le norme di diritto primario e derivato dell'UE trovino generalmente il loro fondamento nel principio di solidarietà. Inoltre, la violazione del principio di solidarietà, anche se non sanzionabile ex art. 7, può essere contrastata con la procedura di infrazione (una procedura più generale).
L'art. 1 Carta dei diritti fondamentali attribuisce valore assoluto alla dignità umana, affermando che essa è inviolabile. Ad ogni modo, spetta alla Corte di giustizia risolvere eventuali conflitti e trovare un giusto equilibrio, poiché tale istituzione è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
ex art. 19 par. 1, co. 1 TUE, esercitando così una funzione nomofilattica.
2. Gli obiettivi dell'Unione 8L'art. enuncia al par. 1 l'obiettivo generale di promuovere la pace, i valori dell'Unione ed il3 TUE In particolare, la pace rappresenta uno dei principali successi dell'Unione, inbenessere dei suoi popoli. maggior parte dell'Europa da un continente diquanto essa ha contribuito in modo decisivo a trasformare laguerra ad un continente di pace. A questo macro-obiettivo si affiancano obiettivi più specifici, checorrispondono ai principali campi di azione dell'Unione e che dimostrano che l'integrazione non ha unaconnotazione soltanto economica, ma anche sociale, culturale e politica.
In primis, vengono in rilievo gli obiettivi che facevano parte del terzo pilastro, ossia garantire ai cittadinidell'Unione "uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
La circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima" (art. 3, par. 2 TUE). Viene poi menzionata la realizzazione del mercato unico, che rappresenta il nucleo originario delle Comunità europea attorno al quale si è sviluppato il processo di integrazione europea e che comporta uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 3 par. 3 TUE): nel mercato unico deve essere assicurato uno sviluppo sostenibile (crescita economica equilibrata, stabilità di prezzi, economia sociale di mercato fortemente competitiva). È il Trattato di Lisbona che formalizza il principio dell'economia sociale di mercato, aggiungendo la parola "fortemente" al fine di assicurare una coerenza fra le
3, co. 2 TUE elenca altri obiettivi di natura sociale, che hanno ad oggetto la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la promozione della giustizia e della protezione sociale, la tutela dei diritti del minore... È il caso di aggiungere che nell'ambito degli obiettivi di natura sociale assumono una particolare rilevanza la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri, i quali tendono a la riduzione dei divari strutturali tra le Regioni e la promozione di pari opportunità reali tra i cittadini europei. Poi, la tutela del pluralismo linguistico e del patrimonio culturale possono essere considerati una declinazione del principio dell'identità nazionale di cui all'art. 4, par. 2, TUE.4, Il principio dell'unione economica conferisce anche una visibilità autonoma alla monetaria, ancorché vi siano Stati che non partecipano al sistema della moneta unica o perché beneficiano di una clausola di opting out (Regno Unito e Danimarca) o perché non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro (cc.dd. Stati membri con deroga). I due obiettivi sono considerati unitariamente, ma l'Unione dispone di competenze differenti in questi due settori: - competenze di mero coordinamento in relazione alle politiche economiche degli Stati membri; - competenze esclusive nel campo monetario. L'Unione europea non persegue obiettivi soltanto al suo interno, ma anche nelle relazioni esterne con il resto del mondo. I suoi obiettivi sono esplicitati dalle disposizioni del TUE e TFUE e devono essere tradotti in specifiche norme destinate ad attuarli. Sebbene l'art. 7 TFUE prescriva la coerenza tra le diverse attività.Gli obiettivi dell'UE (interni ed esterni). Anche in questo caso possono essere dei contrasti tra i diversi interessi. È devoluta alla Corte di giustizia la funzione di svolgere una delicata ponderazione dei contrapposti obiettivi ed interessi, valutando tutte le circostanze del caso concreto. L'art. 3 TUE si chiude con l'affermazione secondo cui l'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati e nel rispetto del principio delle competenze di attribuzione. Il rispetto dei valori dell'Unione e le sanzioni per la loro violazione hanno un'efficacia onnicomprensiva. È chiaro che questi valori hanno poiché devono essere rispettati non solo dai nuovi Stati, ma da tutti gli Stati membri sia nelle situazioni che ricadono nel cono d'ombra del diritto dell'Unione che in quelle puramente interne. A tal fine, l'art. 7 TUE ha previsto un sistema di controllo sull'osservanza dei valori di cui all'art. 2 TUE, che consente alConsiglio di fornire preventivamente un“violazioneavvertimento al Paese coinvolto prima che la grave” si materializzi. In pratica:
- su proposta motivata di 1/3 degli Stati membri, del Parlamento Europeo o della Commissione, il Consiglio può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori fondantidell’Unione da parte di uno Stato membro, deliberando a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri.
- Tuttavia, questa decisione deve essere preliminarmente approvata anche dal Parlamento europeo a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi che rappresenta la maggioranza dei componenti.
- Il Consiglio può anche utilizzare lo strumento soft della raccomandazione, deliberando secondo la stessa procedura ed invitando lo Stato a porre fine alla violazione dei valori fondamentali dell’Unione.
Nell’ipotesi in cui la procedura d’allarmeviolazione sia grave e persistente, invece, la precedel’applicazione di sanzioni che coinvolgono
anche il Consiglio europeo. Tale istituzione decide all'unanimità e constata l'esistenza della suddetta violazione, aprendo così