Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SENTI REGISTRAZIONE
Le fonti nel dritto europeo di secondo grado le distinguiamo tra:
atti legislativi (art. 288 TFUE) sono atti adottati secondo particolari procedure
- (ordinaria e speciale)e si dividono in atti legislativi vincolanti e atti legislativi
non vincolanti.
atti non legislativi lo definiamo al negativo cioè l’atto che non è adottato
- secondo quella procedura (margine fumoso perché può avere di tutto di più.
Fanno parte delle fonti di terzo grado gli atti atipici:calderone dove vi finiscono tante
cose e anche qui vi è difficoltà di classificazione es :libro bianco, libro verde.
ATTI LEGISLATIVI art. 288 TFUE.
Secondo l’art. 288 gli atti legislativi si possono così classificare
-atti vincolanti : regolamenti, direttive e decisioni;
-atti non vincolanti : raccomandazioni e pareri.
Gli atti legislativi vincolanti, quindi i regolamenti le direttive e le decisioni, hanno
degli elementi che li differenziano l’uno dall’altro, anche se questi elementi, nella
prassi, non sono così netti come nella teoria, vale a dire che c’è confusione nella
prassi e questo fenomeno è così diffuso che la CdG da subito (fine anni ’90), ha
affermato che per determinare, definire gli effetti di un atto, non bisogna guardare al
suo nomen iuris , ma al suo contenuto, ciò per risolvere i frequenti casi di
sovrapposizione, confusione tra gli atti. Questo è molto importante soprattutto in 31
funzione degli effetti che dispiegano i diversi atti in particolar modo dinnanzi alla
CdG.
Il regolamento (simile alla decisione) è l’atto più simile ad una legge ordinaria
(legge dell’UE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Requisiti :
ha portata generale infatti i suoi destinatari non sono ne individuati ne
- individuabili, si tratta di una disciplina generale ed astratta;
i destinatari non individuati , non individuabili;
- fattispecie astratta.
-
CdG 1962 Sent. 16-‘62
La Corte non può arrestarsi alla denominazione ufficiale dell’atto ma deve tener
conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto… (dice ciò in riferimento
ad un regolamento) …la portata generale deve essere distinta da quella individuale in
quanto vengono ricollegati effetti diversi.
La caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei destinatari
alla quale è diretta. Il regolamento ha natura essenzialmente normativa ed è
applicabile non già ad un numero limitato di destinatari indicati espressamente,
oppure facilmente individuabili, ma, ad 1 o più categorie di destinatari determinate
astrattamente nel loro complesso.
Siamo dinnanzi ad un regolamento o ad una decisione? La Corte afferma che per
stabilirlo bisogna verificare se l’atto riguardi individualmente dei soggetti
determinati.
La natura del regolamento non viene meno ove sia possibile determinare il numero o
l’identità dei destinatari in un determinato momento, purchè la qualità del
destinatario dipende da una situazione obiettiva di diritto di fatto; non sono espresse
direttamente dal regolamento. E’ importante capire ciò perché la conseguenza
dinnanzi alla Corte cambia, infatti, se si tratta di un regolamento, io (persona fisica o
giuridica) non posso impugnarlo dinnanzi alla Corte perché l’atto è astratto e
generale; se si tratta di un atto individuale allora posso impugnarlo (art. 236.4 TFUE).
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi?
Il regolamento è un atto formato da :i considerando, i visto, sentito il parere, deve
indicare la base giuridica(seguita la procedura), la motivazione, l’articolato e le
disposizioni finali. Tutto il regolamento, nel suo insieme, è obbligatorio, vincolante
per gli Stati; è un atto self-executing, cioè direttamente applicabile, infatti lo Stato
,normalmente, non è chiamato a far nulla perché una volta pubblicato il regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale serie L (legislazione), dopo 20 giorni, periodo di vacatio),
entra in vigore come una qualsiasi legge. Si è però riscontrata nella prassi la
possibilità di emanare regolamenti che chiedono allo Stato di fare qualcosa, come per
esempio di essere interpretati, di istituire degli organi, di adottare leggi di esecuzione
etc; questa è un’eccezione non la regola.
Il regolamento, vincolando lo Stato ed essendo direttamente applicabile in tutti i suoi
elementi, è dotato di Primato, effetto diretto e diretta applicabilità; questo crea diritti
e doveri dopo il ventesimo giorno e nel caso in cui vi fosse un regolamento, sulla 32
stessa materia, incompatibile con le disposizioni interne, queste verrebbero offuscate
dal regolamento, infatti grazie al primato la norma europea copre la norma statale.
La Corte nel ’72 afferma che i regolamenti, per poter avere la stessa efficacia nei
confronti dei cittadini di tutti gli Stati membri, entrano a far parte dell’ordinamento
giuridico nazionale il quale deve rendere possibile l’efficacia diretta e che i singoli
possano far valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di carattere
nazionale. Ciò significa che posso far valere i regolamenti dinnazi al giudice interno
(tutela della giurisdizione dello stato) e che le nostre autorità devono fare in modo
che questo sia possibile, per esempio il nostro Parlamento non deve legiferare in
maniera contraria al diritto dell’Unione.
L’efficacia diretta del regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua
applicazione non hanno bisogno di alcun atto di ricezione, infatti gli stati membri
sono tenuti a non ostacolare l’efficacia diretta dei regolamenti, ciò in forza degli
impegni assunti con la ratifica del trattato e in forza del principio di leale
collaborazione. In particolare gli Stati membri devono astenersi dall’adottare
provvedimenti volti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi
questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione, questo perché una
pratica diffusa nel nostro paese era quella di prendere i regolamenti e riscriverli in
legge (ma non riportavano tutte le disposizioni) e la Corte di G. intervenne affinchè
ciò non si verificasse più, perché il regolamento è self-executing e si applica
direttamente, inoltre ciò comportava delle conseguenze, infatti questa pratica oltre a
violare il diritto dell’UE, impediva alla Corte di pronunciarsi sulla validità e
sull’interpretazione di un atto dell’UE perché, diventando legge nazionale, veniva
sottratto al controllo della Corte.
La direttiva è l’atto più complesso tra i tre perché per produrre i suoi effetti necessita
dell’intervento sia degli Stati sia dell’UE in uno spirito di perfetta leale
collaborazione; in verità a livello nazionale non lo fanno molto bene né nei tempi
richiesti, perciò la direttiva è l’atto che pone così tanti problemi da far intervenire
Lisbona a sollecitare lo Stato a fare ciò che deve. L’art.288 afferma che la direttiva
vincola lo Stato cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Abbiamo 2 livelli:
-un primo tempo à livello dell’unione;
-un secondo tempo à livello nazionale.
Le istituzioni preparano questo atto che non è dettagliato, come il regolamento, e che
è indirizzato solo ed esclusivamente agli Stati, non vi è una fattispecie astratta e
generale, ma, individua i destinatari (sempre organi statali), in particolare lo Stato
legislatore.
Cosa fanno le istituzioni?
Elaborano un atto che contiene articoli con un contenuto a “maglie larghe” (direttiva
classica) in cui viene individuato un obiettivo da perseguire. La direttiva contiene una
disposizione finale che contempla l’obbligo più importante cioè il termine (max 5
anni) entro il quale lo Stato deve recepire la direttiva legiferando e se non rispetta il 33
termine incorre in infrazione. La direttiva deve essere recepita con un atto che
assicuri una giusta pubblicità (non un regolamento interno ma leggi quadro).
Quando una direttiva produce effetto diretto?
Quando è recepita dallo Stato, infatti fino a quando non c’è la legge di recepimento
non posso vantare diritti nei confronti di nessuno; la direttiva classica ha perciò un
effetto diretto mediato dalla legge nazionale che ne produce gli effetti. Se la direttiva
non è stata recepita entro il termine, precisa la Corte, ci sarebbe una minaccia ai diritti
dei singoli perché non sarebbero tutelati.
Il problema delle direttive si pone, in relazione all’effetto diretto, quando vi sono casi
di patologia del recepimento, cioè qualora la direttiva non sia stata recepita o sia stata
parzialmente recepita o recepita tardivamente, rispetto al termine fissato, dallo Stato.
La Corte afferma che anche in questa ipotesi bisogna guardar bene alla sostanza
dell’atto per capire il momento in cui la direttiva produce effetti; è chiaro che se la
direttiva dovesse contenere delle disposizioni chiare, precise, dettagliate ed
incondizionate, allora essa produrrà effetto diretto; in questo caso gli effetti della
direttiva retroagiscono (effetto retroattivo) in modo tale da tutelare i diritti sorti nel
periodo patologico del ritardo nel recepimento (sentenza Francovichà costituzione
fondo pensionistico aggiuntivo lavoratori). La Corte, infatti, per risolvere queste
problematiche , inizia a riconoscere una responsabilità in capo allo stato per il
mancato recepimento di una direttiva, non solo, la Corte si spinge sino a riconoscere
alla direttiva un effetto diretto qualora essa contenga disposizioni chiare, precise,
dettagliate e incondizionate (per incondizionato intendiamo che la direttiva non
contiene disposizioni subordinate al recepimento), non fumose perché, se lo Stato
deve recepirla, affinchè io possa esercitare i miei diritti dovrò attendere il
recepimento es. costituzione del fondo.
La direttiva ha effetto diretto (chiaramente sempre dal giorno dopo la scadenza del
termine)quando:
-la direttiva viene recepita dallo Stato;
-la direttiva contiene disposizioni chiare, precise e incondizionate;
-la direttiva impone un obbligo di ”non fare” allo Stato;
-la direttiva ribadisce obblighi già previsti e dettagliati in altri atti.
Nei casi patologici di non recepimento o recepimento tardivo o parziale, ho
comunque a disposizione dei mezzi per far valere i miei diritti dinnanzi ad un giudice
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.