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SENTI REGISTRAZIONE

Le fonti nel dritto europeo di secondo grado le distinguiamo tra:

atti legislativi (art. 288 TFUE) sono atti adottati secondo particolari procedure

- (ordinaria e speciale)e si dividono in atti legislativi vincolanti e atti legislativi

non vincolanti.

atti non legislativi lo definiamo al negativo cioè l’atto che non è adottato

- secondo quella procedura (margine fumoso perché può avere di tutto di più.

Fanno parte delle fonti di terzo grado gli atti atipici:calderone dove vi finiscono tante

cose e anche qui vi è difficoltà di classificazione es :libro bianco, libro verde.

ATTI LEGISLATIVI art. 288 TFUE.

Secondo l’art. 288 gli atti legislativi si possono così classificare

-atti vincolanti : regolamenti, direttive e decisioni;

-atti non vincolanti : raccomandazioni e pareri.

Gli atti legislativi vincolanti, quindi i regolamenti le direttive e le decisioni, hanno

degli elementi che li differenziano l’uno dall’altro, anche se questi elementi, nella

prassi, non sono così netti come nella teoria, vale a dire che c’è confusione nella

prassi e questo fenomeno è così diffuso che la CdG da subito (fine anni ’90), ha

affermato che per determinare, definire gli effetti di un atto, non bisogna guardare al

suo nomen iuris , ma al suo contenuto, ciò per risolvere i frequenti casi di

sovrapposizione, confusione tra gli atti. Questo è molto importante soprattutto in 31

funzione degli effetti che dispiegano i diversi atti in particolar modo dinnanzi alla

CdG.

Il regolamento (simile alla decisione) è l’atto più simile ad una legge ordinaria

(legge dell’UE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Requisiti :

ha portata generale infatti i suoi destinatari non sono ne individuati ne

- individuabili, si tratta di una disciplina generale ed astratta;

i destinatari non individuati , non individuabili;

- fattispecie astratta.

-

CdG 1962 Sent. 16-‘62

La Corte non può arrestarsi alla denominazione ufficiale dell’atto ma deve tener

conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto… (dice ciò in riferimento

ad un regolamento) …la portata generale deve essere distinta da quella individuale in

quanto vengono ricollegati effetti diversi.

La caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei destinatari

alla quale è diretta. Il regolamento ha natura essenzialmente normativa ed è

applicabile non già ad un numero limitato di destinatari indicati espressamente,

oppure facilmente individuabili, ma, ad 1 o più categorie di destinatari determinate

astrattamente nel loro complesso.

Siamo dinnanzi ad un regolamento o ad una decisione? La Corte afferma che per

stabilirlo bisogna verificare se l’atto riguardi individualmente dei soggetti

determinati.

La natura del regolamento non viene meno ove sia possibile determinare il numero o

l’identità dei destinatari in un determinato momento, purchè la qualità del

destinatario dipende da una situazione obiettiva di diritto di fatto; non sono espresse

direttamente dal regolamento. E’ importante capire ciò perché la conseguenza

dinnanzi alla Corte cambia, infatti, se si tratta di un regolamento, io (persona fisica o

giuridica) non posso impugnarlo dinnanzi alla Corte perché l’atto è astratto e

generale; se si tratta di un atto individuale allora posso impugnarlo (art. 236.4 TFUE).

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi?

Il regolamento è un atto formato da :i considerando, i visto, sentito il parere, deve

indicare la base giuridica(seguita la procedura), la motivazione, l’articolato e le

disposizioni finali. Tutto il regolamento, nel suo insieme, è obbligatorio, vincolante

per gli Stati; è un atto self-executing, cioè direttamente applicabile, infatti lo Stato

,normalmente, non è chiamato a far nulla perché una volta pubblicato il regolamento

sulla Gazzetta Ufficiale serie L (legislazione), dopo 20 giorni, periodo di vacatio),

entra in vigore come una qualsiasi legge. Si è però riscontrata nella prassi la

possibilità di emanare regolamenti che chiedono allo Stato di fare qualcosa, come per

esempio di essere interpretati, di istituire degli organi, di adottare leggi di esecuzione

etc; questa è un’eccezione non la regola.

Il regolamento, vincolando lo Stato ed essendo direttamente applicabile in tutti i suoi

elementi, è dotato di Primato, effetto diretto e diretta applicabilità; questo crea diritti

e doveri dopo il ventesimo giorno e nel caso in cui vi fosse un regolamento, sulla 32

stessa materia, incompatibile con le disposizioni interne, queste verrebbero offuscate

dal regolamento, infatti grazie al primato la norma europea copre la norma statale.

La Corte nel ’72 afferma che i regolamenti, per poter avere la stessa efficacia nei

confronti dei cittadini di tutti gli Stati membri, entrano a far parte dell’ordinamento

giuridico nazionale il quale deve rendere possibile l’efficacia diretta e che i singoli

possano far valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di carattere

nazionale. Ciò significa che posso far valere i regolamenti dinnazi al giudice interno

(tutela della giurisdizione dello stato) e che le nostre autorità devono fare in modo

che questo sia possibile, per esempio il nostro Parlamento non deve legiferare in

maniera contraria al diritto dell’Unione.

L’efficacia diretta del regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua

applicazione non hanno bisogno di alcun atto di ricezione, infatti gli stati membri

sono tenuti a non ostacolare l’efficacia diretta dei regolamenti, ciò in forza degli

impegni assunti con la ratifica del trattato e in forza del principio di leale

collaborazione. In particolare gli Stati membri devono astenersi dall’adottare

provvedimenti volti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi

questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione, questo perché una

pratica diffusa nel nostro paese era quella di prendere i regolamenti e riscriverli in

legge (ma non riportavano tutte le disposizioni) e la Corte di G. intervenne affinchè

ciò non si verificasse più, perché il regolamento è self-executing e si applica

direttamente, inoltre ciò comportava delle conseguenze, infatti questa pratica oltre a

violare il diritto dell’UE, impediva alla Corte di pronunciarsi sulla validità e

sull’interpretazione di un atto dell’UE perché, diventando legge nazionale, veniva

sottratto al controllo della Corte.

La direttiva è l’atto più complesso tra i tre perché per produrre i suoi effetti necessita

dell’intervento sia degli Stati sia dell’UE in uno spirito di perfetta leale

collaborazione; in verità a livello nazionale non lo fanno molto bene né nei tempi

richiesti, perciò la direttiva è l’atto che pone così tanti problemi da far intervenire

Lisbona a sollecitare lo Stato a fare ciò che deve. L’art.288 afferma che la direttiva

vincola lo Stato cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Abbiamo 2 livelli:

-un primo tempo à livello dell’unione;

-un secondo tempo à livello nazionale.

Le istituzioni preparano questo atto che non è dettagliato, come il regolamento, e che

è indirizzato solo ed esclusivamente agli Stati, non vi è una fattispecie astratta e

generale, ma, individua i destinatari (sempre organi statali), in particolare lo Stato

legislatore.

Cosa fanno le istituzioni?

Elaborano un atto che contiene articoli con un contenuto a “maglie larghe” (direttiva

classica) in cui viene individuato un obiettivo da perseguire. La direttiva contiene una

disposizione finale che contempla l’obbligo più importante cioè il termine (max 5

anni) entro il quale lo Stato deve recepire la direttiva legiferando e se non rispetta il 33

termine incorre in infrazione. La direttiva deve essere recepita con un atto che

assicuri una giusta pubblicità (non un regolamento interno ma leggi quadro).

Quando una direttiva produce effetto diretto?

Quando è recepita dallo Stato, infatti fino a quando non c’è la legge di recepimento

non posso vantare diritti nei confronti di nessuno; la direttiva classica ha perciò un

effetto diretto mediato dalla legge nazionale che ne produce gli effetti. Se la direttiva

non è stata recepita entro il termine, precisa la Corte, ci sarebbe una minaccia ai diritti

dei singoli perché non sarebbero tutelati.

Il problema delle direttive si pone, in relazione all’effetto diretto, quando vi sono casi

di patologia del recepimento, cioè qualora la direttiva non sia stata recepita o sia stata

parzialmente recepita o recepita tardivamente, rispetto al termine fissato, dallo Stato.

La Corte afferma che anche in questa ipotesi bisogna guardar bene alla sostanza

dell’atto per capire il momento in cui la direttiva produce effetti; è chiaro che se la

direttiva dovesse contenere delle disposizioni chiare, precise, dettagliate ed

incondizionate, allora essa produrrà effetto diretto; in questo caso gli effetti della

direttiva retroagiscono (effetto retroattivo) in modo tale da tutelare i diritti sorti nel

periodo patologico del ritardo nel recepimento (sentenza Francovichà costituzione

fondo pensionistico aggiuntivo lavoratori). La Corte, infatti, per risolvere queste

problematiche , inizia a riconoscere una responsabilità in capo allo stato per il

mancato recepimento di una direttiva, non solo, la Corte si spinge sino a riconoscere

alla direttiva un effetto diretto qualora essa contenga disposizioni chiare, precise,

dettagliate e incondizionate (per incondizionato intendiamo che la direttiva non

contiene disposizioni subordinate al recepimento), non fumose perché, se lo Stato

deve recepirla, affinchè io possa esercitare i miei diritti dovrò attendere il

recepimento es. costituzione del fondo.

La direttiva ha effetto diretto (chiaramente sempre dal giorno dopo la scadenza del

termine)quando:

-la direttiva viene recepita dallo Stato;

-la direttiva contiene disposizioni chiare, precise e incondizionate;

-la direttiva impone un obbligo di ”non fare” allo Stato;

-la direttiva ribadisce obblighi già previsti e dettagliati in altri atti.

Nei casi patologici di non recepimento o recepimento tardivo o parziale, ho

comunque a disposizione dei mezzi per far valere i miei diritti dinnanzi ad un giudice

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
69 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ornicalianno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Mediterranea Jean Monnet o del prof De Pasquale Patrizia.