Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Caggiano, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea, Villani Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il finanziamento della Comunità

Le tre istituzioni politiche, Parlamento, Consiglio e Commissione, interagiscono in molteplici materie. Di particolare rilevanza sono le materie di:

  1. Bilancio
  2. Adozione atti comunitari
  3. Conclusione accordi internazionali

1. Bilancio

Il bilancio è regolato oltre che dal Trattato, anche da accordi tra le stesse istituzioni. Il bilancio comunitario è composto dalle entrate e dalle spese, le quali devono risultare in pareggio. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. La comunità quindi si auto-finanzia, senza attingere alle risorse degli Stati. Questo perché, se gli stati smettessero di pagare le imposte alla comunità, questa ricadrebbe in una crisi istituzionale. Risorse proprie della Comunità sono:

  • Prelievi, premi, dazi della tariffa doganale
  • Alquota uniforme imponibile sull'IVA di ciascuno stato membro
  • Alquota del reddito nazionale

lordo degli Stati membri da fissare annualmente nel bilancio–La formazione del bilancio deve conformarsi a taluni principi:

  1. Unità di bilancio

    Nel bilancio devono essere comprese le entrate e le spese. Fanno eccezione Il finanziamento delfondo europeo di sviluppo e quelle relative alle numerose agenzie create dalla Comutità europea.Sono escluse inoltre le spese miltari .

  2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1gennaio e si conclude il 31 dicembre.il Bilancio quindi deve contenere tutte le entrate e le spese relative all'anno in cui si riferisce.
  3. Specializzazione (o specificazione) del Bilancio.

    Le risorse sono affidate alla gestione solo per gli scopi previsti dal bilancio stesso e precisate inmodo dettagliato nelle linee di bilancio.

  4. Equilibrio di Bilancio.

    Le entrate e le spese devono essere in pareggio. questo implica l'impossibilità da parte dellaComunità di ricorrere a prestiti in caso di disavanzi. Inoltre questo implica che, prima

Di adottare degli atti comunitari bisogna accertarsi che queste avranno una copertura finanziaria.

Buona gestione finanziaria. L'art. 27 precisa che nell'utilizzare le risorse bisogna avere efficienza cioè bisogna trovare il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati ottenuti.

Spesa comunitaria con duplice fondamento giuridico. Ogni spesa comunitaria deve essere iscritta al bilancio e deve essere emanato un atto di diritto che autorizzi la spesa in questione, prima che questa venga adottata. L'atto di diritto conferisce fondamento giuridico alla spesa comunitaria. Questo atto non deve essere una raccomandazione o un parere ma un regolamento comunitario.

Approvazione ed esecuzione del bilancio: L'approvazione del bilancio è disciplinata dall'art. 272 il quale consacra il Parlamento ed il Consiglio come i due organi di bilancio più importanti. La procedura di approvazione si articola in questo modo:

  1. Il progetto preliminare di entrate
  2. Il progetto di bilancio viene preparato dalla Commissione e entro il 1 settembre antecedente all'anno di riferimento, presenta il progetto al Consiglio che può discostarsene o a maggioranza qualificata trasmetterlo al Parlamento.

    2. Il progetto è trasmesso al Parlamento entro il 5 ottobre. Entro i successivi 45 giorni il Parlamento può approvare il progetto e il quale è definitivamente adottato salvo il caso in cui il Parlamento apporti delle modifiche al progetto. Per le spese obbligatorie, il Parlamento può proporre delle modifiche entro 45 giorni. Per le spese non obbligatorie, il Parlamento può adottare degli emendamenti. Il progetto modificato viene rimandato al Consiglio che approva/non approva o rimanda in parlamento. Il Consiglio ha l'ultima parola in materia di spese obbligatorie. Il Parlamento, se vuole, a maggioranza dei suoi membri, può rigettare il bilancio e chiedere che gliene venga presentato un altro.

    3. La Commissione

    1. Esegue il bilancio sotto il controllo della Corte dei Conti.

    2. ADOZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI: È il secondo procedimento interistituzionale che viene considerato procedimento "legislativo". Il Trattato prevede diverse forme di adozione di atti, e quindi d'interazione tra le istituzioni, a seconda della tipologia dell'atto stesso.

    Innanzitutto la proposta di legge proviene esclusivamente dalla Commissione. La Commissione fa delle proposte non solo attraverso le riflessioni tra i suoi membri, ma anche attraverso la comunicazione con esperti degli stati membri. La "lobbie" nella Commissione quindi non è una cosa anormale o illecita, ma è necessaria per raccogliere le informazioni utili alla formulazione di una proposta di legge. Fintanto che il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta. Tornando alle procedure di adozione degli atti, queste sono 3:

    1. Procedura di Consultazione: È caratterizzata

    Dalla partecipazione del Parlamento a titolo consultivo. La procedura inizia come sempre, con la proposta da parte della Commissione; questa viene inviata al Consiglio il quale chiede in proposito il parere del Parlamento. Emesso tale parere è il Consiglio che decide se adottare o meno l'atto. I pareri del parlamento possono essere obbligatori (cioè il Consiglio è obbligato a chiederli ma non ad uniformarvisi) oppure conformi (cioè il Consiglio si deve adeguare ma resta libero di non emanare l'atto). Ci sono delle materie per le quali non si utilizza la funzione consultiva del Parlamento, ad esempio in materia di definizione del mercato interno, definizione tariffadoganale ecc. Il Consiglio inoltre, può emanare l'atto se il Parlamento tarda eccessivamente nel dare il suo parere.

    2. Procedura di Cooperazione: Questa procedura segna una partecipazione più intensa del Parlamento rispetto alla procedura precedente, ma consente al

    Consiglio (solo all'unanimità) di decidere in senso difforme dal Parlamento. L'inizio della procedura è identico a quella precedente solo che, dopo aver ricevuto il parere del Parlamento, il Consiglio non adotta subito l'atto, ma adotta a maggioranza qualificata una posizione comune. Quest'ultima è comunicata al Parlamento che è chiamato a pronunciarsi in proposito. Se entro tre mesi il Parlamento approva la posizione comune, oppure non si pronuncia, il Consiglio adotta l'atto definitivamente. Se al contrario il Parlamento la respinge, Il Consiglio può ugualmente adottare l'atto, ma solo all'unanimità. Oltre all'approvazione e al rigetto, il Parlamento può proporre anche degli emendamenti aggiuntivi entro tre mesi dalla sua comunicazione. A questo punto, se sono stati proposti dei nuovi emendamenti, il parere comune viene esaminato dalla Commissione la quale poi trasmette la proposta esaminata al.

    Consiglio che deve approvarlo.

    Procedura di Codecisione:

    Procedura introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992 e poi successivamente ampliata. Questa procedura dovrebbe diventare quella ordinaria con il Trattato di Lisbona del 2007.

    La procedura di Codecisione inizia anch'essa con una proposta da parte della Commissione, la quale però viene inviata simultaneamente sia al Parlamento sia al Consiglio. Questo dimostra la situazione di totale uguaglianza tra le due istituzioni. Sulla proposta esprime il suo parere prima il Parlamento dopo una prima lettura. Quindi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, provvede anch'esso ad una prima lettura e, prendendo in considerazione il parere del Parlamento, può arrivare a tre diverse decisioni:

    1. Può adottare l'atto se approva tutti gli emendamenti alla proposta eventualmente contenuti nel parere del Parlamento.
    2. Può adottare l'atto se il Parlamento non ha proposto alcun emendamento.
    3. Nel caso

    Non concordi con il Parlamento, il Consiglio non adotta definitivamente l'atto, ma una posizione comune che trasmette al Parlamento. A questo punto riprende la navetta tra Consiglio e Parlamento, il quale è chiamato a pronunciarsi, sul testo rielaborato dal Consiglio adottando una posizione comune. Anche in questo caso esistono tre possibilità a riguardo:

    1. Entro tre mesi il Parlamento approva la posizione comune o non si pronuncia.
    2. Respinge a maggioranza assoluta dei suoi membri, la posizione comune, nel qual caso l'atto si considera non adottato.
    3. Propone, sempre a maggioranza assoluta, emendamenti alla posizione comune e il testo emendato è comunicato al consiglio, nonché alla commissione, che formula il suo parere.

    Il Consiglio, se entro tre mesi approva tutti gli emendamenti, l'atto è approvato nel testo. In caso contrario si apre una procedura di conciliazione: Il presidente del Consiglio, convoca un comitato di conciliazione composto dai

    Membri del consiglio o i loro rappresentanti, e da altrettanti membri o rappresentanti del Parlamento. Tale comitato deve cercare di raggiungere un accordo comune sul testo, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il comitato non deve giungere ad un accordo sugli emendamenti del parlamento, ma su un progetto comune. Entro sei mesi dalla sua costituzione, il comitato può giungere ad approvare un progetto comune. In questo caso l'atto si considera approvato.

    3. LA CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI E COMPETENZE DELLA C.E.L'ultimo procedimento interistituzionale, è la possibilità della C.E. di concludere degli accordi internazionali con stati terzi o con organizzazioni internazionali. La materia è disciplinata di norma dal diritto internazionale, ma anche il trattato della C.E. ha una propria disciplina concernente la competenza di stipulare un accordo internazionale. Quando la C.E. può stipulare accordi internazionali? Nei casi in cui:

    Quando si mira a costituire un'organizzazione internazionale. Quando questi accordi istituiscono associazioni caratterizzate da diritti ed obblighi reciproci. Quando in generale gli accordi riguardano le materie dell'intera prima parte del Trattato. La comunità europea ha quindi Personalità giuridica ed è autorizzata a concludere accordi in nome degli Stati che ne fanno parte. I singoli stati possono concludere accordi con stati terzi, ma questi accordi non devono ostacolare i fini della Comunità Europea. Competenza esclusiva o concorrente della C.E.: Il potere di stipulare accordi internazionali, è per alcune materie, competenza esclusiva della C.E. Ci sono delle materie in cui la competenza esclusiva di stipulazione di accordi, appartiene ai singoli Stati membri, oppure è concorrente tra C.E. e stati membri. Il Trattato quindi attribuisce alla C.E. la capacità di stipulare accordi, ma attribuisce analoga capacità anche.agli Stati membri. Anche dove la competenza di stipulare è concorrente,
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Caggiano Giandonato.