Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Capitolo 1 - ORIGINI, EVOLUZIONE E CARATTERI DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

1. I PRIMI MOVIMENTI EUROPEISTI

Il primo PROMOTORE del progetto di UNIRE gli STATI EUROPEI, che merita di essere particolarmente

ricordato per l’influenza che riuscì ad esercitare anche su uomini di governo, è il conte RICHARD

COUDENHOVE-KALERGI, il quale, nel 1924, diede vita all’UNIONE PANEUROPEA La fondazione di tale

associazione muoveva dall’intento di raggiungere l’UNIFICAZIONE europea, nella convinzione della

necessità di preservare l’Europa dalla minaccia sovietica, da un lato, e dalla dominazione economica degli

Stati Uniti, dall’altro.

Fu successivamente ARISTIDE BRIAND, in qualità di ministro degli esteri francese, che propose una

UNIONE EUROPEA, presentando a tal fine un MEMORANDUM alla SOCIETÀ DELLE NAZIONI il 1° maggio

1930, che però non ebbe seguito concreto. Il suo progetto prevedeva la creazione di un'ORGANIZZAZIONE

POLITICA tra gli Stati partecipanti, senza mettere in discussione la loro SOVRANITÀ Esso esprimeva,

pertanto, una visione di tipo CONFEDERALE.

Una diversa concezione, di carattere FEDERALISTA, venne ad esprimersi in un documento fondamentale

nella storia dell’integrazione europea, il “MANIFESTO DI VENTOTENE PER UN’EUROPA LIBERA E UNITA”, del

1941, dovuto ad: ALTIERO SPINELLI, ERNESTO ROSSI ed EUGENIO COLORNI. Secondo tale impostazione, per

assicurare la PACE tra i Paesi europei occorreva che questi RINUNCIASSERO alla propria SOVRANITÀ e che

si giungesse ad una nuova entità, la FEDERAZIONE EUROPEA, dotata di un proprio esercito, di una propria

moneta, di proprie istituzioni politiche nelle quali i cittadini fossero direttamente rappresentati e di una

propria politica estera.

Accanto al progetto federalista, che prevedeva l'obiettivo immediato di un'unione politica europea, si

aggiunse un diverso metodo, di tipo FUNZIONALISTA e GRADUALE, sostenuto da JEAN MONNET. Tale

metodo voleva realizzare forme di COESIONE e di SOLIDARIETÀ in specifici settori, così da costruire

progressivamente una situazione di fatto di integrazione tra i Paesi europei, che sarebbe sfociata in

un'unione POLITICA.

2. LE ORGANIZZAZIONI EUROPEE DEL SECONDO DOPOGUERRA

La spinta politica decisiva affinché le idee e i progetti che venivano maturando si traducessero in una

CONCRETA REALIZZAZIONE e nella conseguente creazione di un’organizzazione internazionale europea, fu

data dal celebre discorso tenuto all’Università di Harvard nel 1947 dal Segretario di Stato GEORGE

MARSHALL, il quale, nell’enunciare un PIANO DI AIUTI per la ricostruzione dell'Europa, sconvolta dalla

1

guerra, chiamato EUROPEAN RECOVERY PROGRAM (ERP), ne subordinava l’attuazione alla istituzione di uno

strumento che garantisse un’area di stabilità economica e politica L’offerta statunitense, respinta

dall’Unione sovietica e dai Paesi europei socialisti, fu accolta dai Paesi dell’Europa occidentale, i quali, con

la CONVENZIONE DI PARIGI del 1948, crearono un’apposita organizzazione, l’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI

COOPERAZIONE ECONOMICA (OECE), la quale, si trasformò, nel 1960, nell’ORGANIZZAZIONE PER LA

COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE).

L’OCSE fu una tipica organizzazione internazionale di carattere INTERGOVERNATIVO, destinata ad operare

mediante organi, anzitutto il CONSIGLIO, composti dai RAPPRESENTANTI dei GOVERNI degli Stati membri,

la cui azione è soggetta alla volontà di tali governi e subordinata al consenso unanime dei rappresentanti di

tali Stati.

Carattere intergovernativo ebbe anche l’altra organizzazione europea, costituita in quegli anni, il CONSIGLIO

D’EUROPA, in base al TRATTATO DI LONDRA del 1949, nato originariamente tra i Paesi dell’Europa

occidentale, ma esteso ormai all’intera regione europea.

Queste esperienze, come anche l’UNIONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE (UEO), crearono un clima politico

favorevole a ulteriori e più strette forme di COLLABORAZIONE tra gli Stati europei.

3. LA NASCITA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

La prima organizzazione, con la quale ha inizio quel processo di integrazione europea, caratterizzato da un

progressivo “TRASFERIMENTO” di poteri SOVRANI da parte degli Stati membri ad ENTI che vennero

designati come COMUNITÀ SOPRANAZIONALI, è la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

(CECA).

All'origine della Ceca vi è la celebre dichiarazione del ministro degli Esteri francese ROBERT SCHUMAN, che

conteneva una PROPOSTA rivolta anzitutto alla Germania, nonché agli Stati europei che intendano aderirvi,

di mettere in comune, sotto un'ALTA AUTORITÀ, l'insieme della PRODUZIONE di carbone e di acciaio,

assicurando, nel contempo, la loro LIBERA CIRCOLAZIONE. L'autorità sarebbe stata composta da

personalità INDIPENDENTI, dotata del potere di adottare decisioni ESECUTIVE all'interno dei Paesi aderenti

e soggetta a un CONTROLLO GIURISDIZIONALE a livello europeo.

La proposta di Schumann fu accettata non solo dal cancelliere TEDESCO ADENAUER, ma anche dall'ITALIA,

guidata dal Presidente del Consiglio De Gasperi, dall'OLANDA, dal BELGIO, e dal LUSSEMBURGO, che già

facevano parte dell'Unione economica denominata “BENELUX” I 6 Stati giunsero così alla firma a Parigi,

nel 1951, del TRATTATO ISTITUTIVO della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, che, entrato in

vigore il 23 luglio 1952, ha costituito il nucleo originario della costruzione oggi designata come Unione

Europea. 2

Il Trattato, conformemente alla dichiarazione di Schuman, prevedeva la creazione di un MERCATO COMUNE

dei prodotti carbo-siderurgici, con l'eliminazione ed il divieto dei DAZI e delle RESTRIZIONI quantitative alla

circolazione di tali prodotti tra i Paesi membri, ed assicurava AIUTI e SOVVENZIONI STATALI.

L’apparato organizzativo della CECA era formato da:

Un’ALTA AUTORITÀ, organo collegiale composto da individui INDIPENDENTI, le cui funzioni erano

espressamente denominate come sopranazionali, avente poteri sia ESECUTIVI che NORMATIVI nei

confronti degli Stati membri e delle imprese.

Un'ASSEMBLEA COMUNE, composta dai RAPPRESENTATI di ciascun Stato membro e da DELEGATI,

designati dai Parlamenti nazionali tra i propri membri, con funzioni essenzialmente di CONTROLLO

POLITICO sull'Alta autorità.

Un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, formato da un ministro di ciascuno Stato membro competente ad

emanare PARERI, talvolta “CONFORMI”, ossia vincolanti l’Alta autorità,

Una CORTE DI GIUSTIZIA, organo giudiziario, chiamata ad assicurare il rispetto del diritto

nell'INTERPRETAZIONE e nell'APPLICAZIONE del trattato e, a questo fine, fornita di una pluralità di

competenze.

Il trattato di Parigi prevedeva un TERMINE DI DURATA di 50 anni dalla sua entrata in vigore, esso, pertanto,

ha perso efficacia dal 23 luglio 2002 e la CECA si è ESTINTA Ciò ha comportato la successione della

COMUNITÀ EUROPEA nelle funzioni, nei beni, nelle attività e proprietà, nonché negli accordi della CECA.

4. IL FALLIMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA (CED) E IL RILANCIO DEL PROCESSO

D’INTEGRAZIONE EUROPEA: LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) E LA COMUNITA

EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (CEEA)

Il successo della CECA impresse al processo di integrazione europea una spinta forse eccessiva e

prematura. Gli stessi Stati parti del Trattato CECA sottoscrissero a Parigi nel 1952, un nuovo trattato,

istitutivo della COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA (CED), che comportava la creazione di un esercito europeo,

di un apparato istituzionale e di un meccanismo di reazione a qualsiasi aggressione contro uno Stato

membro.

Tuttavia, il Trattato CED non entrò mai in vigore, poiché non fu ratificato dalla Francia, ostile all'iniziativa per

sopraggiunte ragioni politiche sia interne che internazionali, e per il MUTAMENTO di METODO

dell'integrazione europea, infatti, venne abbandonato il metodo funzionalista e gradualista a favore di un

approccio POLITICO e MILITARE; ciò risultò inadeguato ai tempi e alla stessa maturazione europeista delle

forze politiche e delle società dei Paesi membri, si trattava, dunque, di un progetto eccessivamente

ambizioso e poco realistico.

Il rilancio del processo di integrazione ebbe luogo nella CONFERENZA DI MESSINA dei Ministri degli esteri

dei 6 Stati membri della CECA e condusse alla firma a Roma, nel 1957, del TRATTATO ISTITUTIVO della

3

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) e di quello istitutivo della COMUNITA EUROPEA DELL’ENERGIA

ATOMICA (CEEA o EURATOM), i quali, avendo rapidamente ottenuto le necessarie ratifiche degli Stati

membri, entrarono in vigore nel 1958.

Il Trattato CEE, come quello CECA, ha un oggetto di natura ECONOMICA e COMMERCIALE, ed è diretto ad

istituire una UNIONE DOGANALE, implicante l'eliminazione dei dazi doganali e di ogni altro ostacolo agli

scambio di merci tra Paesi membri e lo stabilimento di una TARIFFA DOGANALE comune negli scambi con i

Paesi terzi, accompagnata da una POLITICA COMMERCIALE comune.

Il quadro istituzionale della CEE riprendeva il modello della CECA, con la quale fin dalla nascita condivise

l'ASSEMBLEA - divenuta poi il PARLAMENTO EUROPEO - e la CORTE DI GIUSTIZIA; le altre due istituzioni, la

COMMISSIONE e il CONSIGLIO, corrispondevano sostanzialmente all'ALTA AUTORITÀ e al CONSIGLIO DEI

MINISTRI della CECA.

Quanto alla CEEA, il suo scopo era quello di contribuire, creando le premesse necessarie, per la

formazione ed il rapido incremento delle INDUSTRIE NUCLEARI e l’elevazione del TENORE di VITA negli Stati

membri e lo sviluppo degli SCAMBI con gli altri Paesi.

5. IL CARATTERE "SOPRANAZIONALE” DELLE COMUNITÀ EUROPEE: IL PARZIALE

TRASFERIMENTO DEI POTERI LEGISLATIVI

Le tre COMUNITÀ EUROPEE create con i TRATTATI DI PARIGI del 1951 e di ROMA del 1957 si differenziano

sin dalla loro nascita dalle comuni organizzazioni internazionali, infatti, la stessa denominazione di

"Comunità", evoca un rapporto pi8ù stretto ed intenso di quello che si realizza nelle organizzazioni

tradizionali.

Peraltro dobbiamo sottolineare che il TRATTATO DI LISBONA del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1°

dicembre 2009, ha sostituito, salvo che per la CEEA, la denominazione di UNIONE EUROPEA a quella di

COMUNITÀ EUROPEA, e di conseguenza, quella di “diritto dell’UE”, in luogo di “diritto comunitario”.

Le suddette Comunità vennero qualificate come “SOPRANAZIONALI”, con questo termine si vogliono

sottolineare gli elementi di novità che esse presentano rispetto alle organizzazioni internazionali Le une

e le altre prendono vita mediante la conclusione di un ACCORDO tra gli STATI MEMBRI, con il quale

stabiliscono gli SCOPI COMUNI che ci si propone di realizzare e la STRUTTURA dell'ente.

Nelle ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, gli Stati membri, di norma, sono rappresentati esclusivamente

dai propri GOVERNI nei vari organi dell'organizzazione, mentre non vi è alcuna forma di partecipazione dei

POPOLI di tali stati, parliamo, dunque, di organizzazioni “INTERGOVERNATIVE”.

Le COMUNITÀ SOPRANAZIONALI, si differenziano sotto diversi aspetti dalle organizzazioni internazionali

“classiche”: • un primo elemento caratterizzante è dato dalla PARTECIPAZIONE dei CITTADINI alla vita della

Comunità, come oggi dell'Unione, mediante il PARLAMENTO EUROPEO e il COMITATO ECONOMICO E

SOCIALE; • il secondo elemento caratterizzante è rappresentato dal TRASFERIMENTO - parziale - di 4

SOVRANITÀ dagli Stati membri all’Unione, il quale emerge, anzitutto, sul piano della POTESTÀ LEGISLATIVA:

gli organi dell’Unione sono investiti, infatti, di POTERI SOVRANI da esercitarsi nei confronti sia degli Stati

membri sia dei loro cittadini; essi hanno il potere di adottare ATTI OBBLIGATORI, in particolare, il

REGOLAMENTO che presenta le caratteristiche tipiche di una LEGGE STATALE, essendo OBBLIGATORIO in

tutti i suoi elementi e DIRETTAMENTE APPLICABILE in ciascuno degli Stati membri.

L'intensità del fenomeno del (parziale) trasferimento di potestà legislativa dagli Stati membri all'Unione

Europea risulta accresciuta dalla considerazione che la CORTE DI GIUSTIZIA ha affermato, sin dalla

SENTENZA del 15 luglio 1964, causa 6/64, COSTA C. ENEL, il PRIMATO del diritto dell'Unione Europea su

quello INTERNO INCOMPATIBILE, anche se successivo, con la conseguenza che il giudice nazionale è

tenuto ad applicare il primo, che prevale su quello interno. Questa impostazione dei rapporti tra il diritto

dell'Unione e il diritto interno è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale italiana.

Il trasferimento di sovranità, si segnala, inoltre, per l’ampiezza e la natura delle MATERIE nelle quali esso si

realizza Si tratta di materie che non riguardano, se non in misura ridotta, i GOVERNI o i MINISTERI DEGLI

ESTERI degli Stati membri, ma incidono profondamente sulla VITA QUOTIDIANA dei CITTADINI europei, dai

lavoratori agli imprenditori, ai liberi professionisti, agli studenti, ai consumatori ecc.

6. IL PARZIALE TRASFERIMENTO DI POTERI GIUDIZIARI E DELLA SOVRANITÀ MONETARIA

Il parziale “trasferimento” di sovranità degli Stati membri all'Unione Europea non riguarda solo la potestà

legislativa, ma si estende a quella GIUDIZIARIA Nell'Unione Europea è presente un articolato SISTEMA

GIUDIZIARIO, fornito di una pluralità di competenze, in questa sede, va richiamata la competenza attribuita

alla CORTE DI GIUSTIZIA, detta “PREGIUDIZIALE” o “DI RINVIO” e regolata, nel TFUE, dall’art. 267. Ai sensi di

tale disposizione, qualora in un processo dinanzi a un GIUDICE NAZIONALE sorga una questione, un dubbio,

concernente l’INTERPRETAZIONE dei TRATTATI EUROPEI o di un ATTO delle istituzioni europee, o la

VALIDITÀ di un tale atto, e la soluzione di detta questione sia necessaria affinché il giudice possa decidere il

caso sottoposto al suo esame, lo stesso giudice deve SOSPENDERE il processo interno e chiedere alla

Corte di Giustizia dell'Unione Europea di risolvere la suddetta questione.

La Corte di Giustizia non decide il caso concreto, ma si limita a pronunciare la CORRETTA

INTERPRETAZIONE della norma europea e a decidere se l’atto in questione sia valido o meno; la DECISIONE

del caso compete pur sempre al giudice nazionale, tuttavia, la SENTENZA della Corte di Giustizia è per lui

OBBLIGATORIA, di conseguenza, la decisione che egli emetterà si fonderà sull'interpretazione della norma

europea stabilita dalla Corte e, analogamente, applicherà o meno al caso sottoposto al suo giudizio, l'atto in

questione, a seconda che la Corte di Giustizia lo abbia giudicato LEGITTIMO o, al contrario, INVALIDO.

Sebbene le sentenze della Corte emanate ai sensi dell'art. 267 del TFUE, siano obbligatorie solo per il

GIUDICE A QUO, esse tendono a produrre effetti generali, vincolando sia i giudici interni, ma anche le altre

autorità nazionali, quale la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a conformarsi ad esse. 5

Anche la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato che le sentenze della Corte possono PREVALERE

persino sulle LEGGI STATALI INCOMPATIBILI, con la conseguenza che il giudice nazionale deve applicare la

pronuncia della Corte di Giustizia il luogo della legge italiana incompatibile.

Sotto questo profilo deve, quindi, riconoscersi che la Corte di Giustizia si inserisce nell'esercizio della

funzione giurisdizionale, CONDIZIONANDO, mediante la propria competenza, l'esercizio e i risultati della

POTESTÀ GIUDIZIARIA NAZIONALE La Corte di Giustizia, sin dalle sue prime sentenze, ha inteso il

proprio ruolo non in termini di pura interpretazione delle norme dei trattati e della loro applicazione al caso

al suo esame, al contrario, ha mostrato di sentirti SVINCOLATA da uno stretto RISPETTO delle norme,

svolgendo una funzione di EVOLUZIONE, se non addirittura CREATIVA del diritto. Ѐ suo merito infatti aver

delineato e affermato i CARATTERI PROPRI del diritto dell'Unione Europea, la diretta INVOCABILITÀ dei diritti

da esso derivanti dinanzi ai giudici nazionali, il suo PRIMATO sul diritto interno incompatibile, nonché un

complesso di PRINCIPI GENERALI.

Una ulteriore manifestazione del trasferimento di poteri sovrani dagli Stati membri alle istituzioni europee

si sarebbe poi determinata con l'adozione dell'EURO, quale MONETA UNICA (anche se non in tutti gli Stati

europei) in circolazione dal 1° gennaio 2002.

L’ATTO UNICO EUROPEO DEL 1986

7.

Dagli anni ‘80 si mette in moto progressivamente, il processo che conduce all'attuale Unione europea. In

questo quadro si inserisce anzitutto l’ATTO UNICO EUROPEO, sottoscritto a Lussemburgo il 17 febbraio e

all’Aja il 28 febbraio 1986, entrato in vigore il 1° luglio 1987: esso faceva seguito ad un progetto di Trattato

che istituisce l’Unione europea, noto come “TRATTATO SPINELLI” L'insuccesso di questo trattato

determinò una profonda delusione in quanti speravano in un “salto di qualità” dell’integrazione europea e

una fase di crisi; il rilancio avvenne con l’adozione dell’Atto unico europeo, il quale, oltre a rimuovere la

situazione di stallo, produsse anche qualche significativo risultato.

L’Atto unico, contemplò (per la prima volta in un Trattato europeo) l’instaurazione di una COOPERAZIONE

europea in materia di POLITICA ESTERA, basata peraltro essenzialmente sull’informazione reciproca, sulla

cooperazione e sul coordinamento tra gli Stati membri.

L’Atto unico europeo, inoltre, fissava una data precisa, il 31 dic

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 105
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Villani  Pag. 91
1 su 105
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossella.sorr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Tammarro Rosanna.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community