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IL DIRITTO DI PETIZIONE

L'art. 24 TFUE, ripetendo, sostanzialmente la disposizione dell'art. 11 TFUE relativa all'iniziativa popolare, ricollega, anzitutto, tale potere alla CITTADINANZA EUROPEA. Esso attribuisce al cittadino europeo alcuni DIRITTI che, complessivamente, lo avvicinano alle istituzioni europee. Si tratta, anzitutto, del DIRITTO DI PETIZIONE dinanzi al Parlamento europeo. Il diritto di petizione, che secondo l'art. 24 compete a ogni CITTADINO dell'Unione, viene esteso dall'art. 227 TFUE anche a ogni persona FISICA o GIURIDICA che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. L'art. 227 subordina la PRESENTAZIONE di una petizione alla condizione che la MATERIA oggetto della stessa concerna direttamente il suo AUTORE. Tale condizione non può essere intesa in senso rigidamente formale ma in maniera alquanto elastica, come COINVOLGIMENTO del petizionario nella materia in questione. Per l'ESAME delle petizioni

È istituita una commissione permanente del Parlamento europeo, detta appunto COMMISSIONE PER LE PETIZIONI, la quale può proporre al Parlamento europeo di adottare RISOLUZIONI; formulare INTERROGAZIONI alla Commissione europea o al Consiglio; tentare di raggiungere un REGOLAMENTO AMICHEVOLE con lo Stato cui la petizione imputi una violazione del diritto dell’Unione: in quest’ultimo caso, ove non si pervenga a un regolamento amichevole, si apre la possibilità di una PROCEDURA D’INFRAZIONE su iniziativa della Commissione europea in base all’art. 258 TFUE.

5. LA DENUNCIA AL MEDIATORE EUROPEO E GLI ALTRI DIRITTI DEL CITTADINO EUROPEO

Allo scopo di avvicinare il cittadino alle istituzioni europee risponde anche l’istituto del MEDIATORE (art. 24 TFUE), il quale è un organo INDIVIDUALE, istituito dal Trattato di Maastricht del 1992, con il compito precipuo di PROMUOVERE la BUONA AMMINISTRAZIONE dell’Unione intervenendo per riparere i casi.

diCATTIVA amministrazione. Egli è nominato dal Parlamento europeo dopo ogni elezione dello stesso Parlamento per la durata dellalegislatura e sono andato è RINNOVABILE. Lo Statuto e le condizioni generali per l'ESERCIZIO delle funzioni36del Mediatore sono fissati dal Parlamento europeo, previo parere della Commissione e con l'approvazionedel Consiglio.

L'art. 228, par. 3, dichiara che il Mediatore esercita le sue funzioni in piena INDIPENDENZA.

Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta ISTRUZIONI da alcun governo, istituzione, organo o organismo.

L'indipendenza del Mediatore, anche nei riguardi del Parlamento Europeo, è confermata dall'osservazione che lo stesso Parlamento non può REVOCARE la nomina del Mediatore, ma solo chiedere alla Corte di Giustizia di dichiararlo DIMISSIONARIO, provocandone così la CESSAZIONE delle funzioni, qualora non risponda più alle CONDIZIONI necessarie.

all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una COLPAGRAVE.
Va osservato, in primo luogo, che anche il diritto di sporgere una DENUNCIA al Mediatore, pur ricompreso nella cittadinanza dell'Unione, non è prerogativa esclusiva del cittadino, ma di ogni persona residente o avente la sede sociale in uno Stato membro. Il Mediatore, peraltro, può attivarsi anche d'UFFICIO o su denuncia presentata da un MEMBRO del Parlamento.
OGGETTO della denuncia è un caso di CATTIVA AMMINISTRAZIONE nell'AZIONE dell'Unione, con conclusione, quindi, di comportamenti imputabili a Stati membri. È esclusa, inoltre, ogni possibilità di indagine sull'attività GIUDIZIARIA europea.
Il Trattato non definisce i CASI di cattiva amministrazione nell'azione dell'Unione, tuttavia, può essere di ausilio il CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA. Alla luce di tale Codice e della prassi, la cattiva amministrazione comprendenon solo le ipotesi di ILLEGITTIMITÀ, nelle quali, tale azione sia posta in violazione del diritto, ma pure i casi di amministrazione cd. IMPROPRIA, che sia in contrasto con criteri di trasparenza, di opportunità, di efficacia, di correttezza, di equità ecc. Il compito del Mediatore consiste nel cercare, da un lato, di RIPARARE l'eventuale TORTO subito dal denunciante, dall'altro di RISOLVERE il PROBLEMA GENERALE sollevato dalla denuncia. Se ciò non risulta possibile, il Mediatore chiude il caso con una VALUTAZIONE CRITICA relativa all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati, oppure, specie se ritiene che il caso abbia implicazioni generali, elabora una relazione con progetti di RACCOMANDAZIONI. Se tale istituzione, organo o organismo non fornisce una risposta soddisfacente, quale l'accettazione delle raccomandazioni, il Mediatore invia al Parlamento europeo una RELAZIONE SPECIALE sul caso, con eventuali.raccomandazioni. Come si vede, l'azione del Mediatore non si esprime mai con atti giuridicamente obbligatori, tuttavia, il suo contributo alla soluzione sia di casi specifici che di problemi generali è solitamente molto efficace. 6. La tutela diplomatica e consolare all'estero L'art. 23 TFUE attribuisce, infine, una proiezione esterna alla cittadinanza dell'Unione, dichiarando che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. In realtà esso non prevede alcun ruolo dell'Unione, ma solo una protezione da parte degli Stati membri in via sussidiaria rispetto allo Stato di.cittadinanza dell'interessato, e subordinatamente alla condizione che quest'ultimo Stato non sia rappresentato nel territorio dello Stato terzo. L'art. 23 riguarda, dunque, l'ASSISTENZA che le autorità diplomatiche e consolari forniscono ai propri cittadini per facilitarne il SOGGIORNO in un altro Stato. I CASI di tutela comprendono:
  1. Decesso;
  2. Incidente o la malattia grave;
  3. Arresto o detenzione;
  4. Essere vittima di atti di violenza;
  5. Aiuto e il rimpatrio in situazioni di difficoltà.
Inoltre la norma prevede che, salvo in caso di estrema urgenza, non può essere concesso alcun anticipo o aiuto PECUNIARIO né può essere sostenuta alcuna SPESA a favore di un cittadino dell'Unione senza l'AUTORIZZAZIONE delle autorità competenti dello Stato membro di chi ha la cittadinanza. Inoltre, salvo esplicita rinuncia delle autorità dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza, questi deve impegnarsi a RIMBORSARE.l'intero anticipo o aiuto pecuniario nonché le SPESE sostenute. Capitolo 5 - LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 1. QUADRO GENERALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI. IL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO ISTITUZIONALE L'UE dispone di un'ampia e articolata STRUTTURA ORGANIZZATIVA la cui azione è diretta a perseguire i suoi OBIETTIVI. Più precisamente, come dichiara l'art. 13, par. 1, TUE, il quadro istituzionale dell'Unione mira a promuoverne i VALORI, perseguirne gli OBIETTIVI, servire i suoi INTERESSI, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la COERENZA, l'EFFICACIA e la continuità delle sue POLITICHE e delle sue AZIONI. Bisogna rilevare anzitutto che alcuni organi, di fondamentale importanza nella vita dell'UE, sono definiti "ISTITUZIONI". Essi sono, attualmente: 1. PARLAMENTO EUROPEO; 2. CONSIGLIO EUROPEO; 3. CONSIGLIO; 4. COMMISSIONE EUROPEA; 5. CORTE DI GIUSTIZIA; 6. BANCA

CENTRALE EUROPEA;7. CORTE DEI CONTI.

Il CONSIGLIO EUROPEO, formato dai massimi vertici degli Stati membri, i Capi di Stato o di governo, è inserito per la prima volta tra le istituzioni dell'Unione con il Trattato di Lisbona; malgrado ciò, esso resta in una posizione a sé, in qualche misura al di sopra, sul piano politico, rispetto alle altre istituzioni, poiché esso assume le decisioni fondamentali concernenti lo sviluppo dell'azione europea e dello stesso processo di integrazione europea.

Le successive tre istituzioni, il PARLAMENTO EUROPEO, il CONSIGLIO, la COMMISSIONE, sono rappresentative, rispettivamente, dei cittadini degli Stati membri, dei loro governi, dell'interesse unitario dell'Unione. Si tratta, quindi, di istituzioni lato sensu politiche destinate a collaborare e a interagire nel quadro delle più importanti funzioni, quali la funzione normativa (e più in generale, decisionale), l'approvazione del bilancio.

La conclusione di ACCORDI INTERNAZIONALI. I RAPPORTI tra tali istituzioni devono corrispondere al principio di LEALE COLLABORAZIONE che, stabilito originariamente nelle relazioni tra gli Stati membri e la Comunità, è stato esteso dalla Corte di giustizia anche ai rapporti tre le istituzioni; per altro verso, devono conformarsi al RIPARTO di COMPETENZE tra lestesse istituzioni stabilito dalle disposizioni dei Trattati, riparto dal quale emerge un principio di EQUILIBRIO ISTITUZIONALE, il quale implica che ogni istituzioni eserciti le proprie competenze nel RISPETTO di quelle delle altre istituzioni. Il rispetto di tale principio è essenziale nello svolgimento dei rispettivi RUOLI delle tre istituzioni politiche ed è sottoposto al CONTROLLO della Corte di giustizia. Il principio del rispetto dell'equilibrio istituzionale, come osserva la Corte, ha una piena valenza sul piano GIURIDICO, in quanto determina l'ILLEGITTIMITÀ degli ATTI adottati.

In sua violazione. Le altre istituzioni si caratterizzano per la piena indipendenza, trattandosi di istituzioni giudiziarie, la Corte di Giustizia, dell'autorità monetaria, la Banca Centrale Europea, o di controllo dei conti, la Corte dei Conti. L'apparato dell'UE comprende, inoltre:

  1. Il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), costituito dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali nonché da altri organi bancari, quale la Banca Europea per gli Investimenti che, peraltro, ha una spiccata autonomia ed è dotata di una propria personalità giuridica e di una propria struttura organizzativa.

I Trattati istituiscono anche degli organi ausiliari, l'art. 13, par. 4, TUE dichiara infatti che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato Economico e Sociale e da un Comitato delle Regioni, che esercitano funzioni consultive. Ulteriori organismi sono stati creati con atti delle istituzioni europee.

con compiti vari, di natura tecnica, scientifica, di gestione, operativi, di soste
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossella.sorr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Tammarro Rosanna.