ISTITUZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Capitolo 1 - ORIGINI, EVOLUZIONE E CARATTERI DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
1. I PRIMI MOVIMENTI EUROPEISTI
Il primo PROMOTORE del progetto di UNIRE gli STATI EUROPEI, che merita di essere particolarmente
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ricordato per l’influenza che riuscì ad esercitare anche su uomini di governo, è il conte RICHARD
COUDENHOVE-KALERGI, il quale, nel 1924, diede vita all’UNIONE PANEUROPEA La fondazione di tale
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associazione muoveva dall’intento di raggiungere l’UNIFICAZIONE europea, nella convinzione della
necessità di preservare l’Europa dalla minaccia sovietica, da un lato, e dalla dominazione economica degli
Stati Uniti, dall’altro.
Fu successivamente ARISTIDE BRIAND, in qualità di ministro degli esteri francese, che propose una
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UNIONE EUROPEA, presentando a tal fine un MEMORANDUM alla SOCIETÀ DELLE NAZIONI il 1° maggio
1930, che però non ebbe seguito concreto. Il suo progetto prevedeva la creazione di un'ORGANIZZAZIONE
POLITICA tra gli Stati partecipanti, senza mettere in discussione la loro SOVRANITÀ Esso esprimeva,
→
pertanto, una visione di tipo CONFEDERALE.
Una diversa concezione, di carattere FEDERALISTA, venne ad esprimersi in un documento fondamentale
⇨
nella storia dell’integrazione europea, il “MANIFESTO DI VENTOTENE PER UN’EUROPA LIBERA E UNITA”, del
1941, dovuto ad: ALTIERO SPINELLI, ERNESTO ROSSI ed EUGENIO COLORNI. Secondo tale impostazione, per
assicurare la PACE tra i Paesi europei occorreva che questi RINUNCIASSERO alla propria SOVRANITÀ e che
si giungesse ad una nuova entità, la FEDERAZIONE EUROPEA, dotata di un proprio esercito, di una propria
moneta, di proprie istituzioni politiche nelle quali i cittadini fossero direttamente rappresentati e di una
propria politica estera.
Accanto al progetto federalista, che prevedeva l'obiettivo immediato di un'unione politica europea, si
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aggiunse un diverso metodo, di tipo FUNZIONALISTA e GRADUALE, sostenuto da JEAN MONNET. Tale
metodo voleva realizzare forme di COESIONE e di SOLIDARIETÀ in specifici settori, così da costruire
progressivamente una situazione di fatto di integrazione tra i Paesi europei, che sarebbe sfociata in
un'unione POLITICA.
2. LE ORGANIZZAZIONI EUROPEE DEL SECONDO DOPOGUERRA
La spinta politica decisiva affinché le idee e i progetti che venivano maturando si traducessero in una
CONCRETA REALIZZAZIONE e nella conseguente creazione di un’organizzazione internazionale europea, fu
data dal celebre discorso tenuto all’Università di Harvard nel 1947 dal Segretario di Stato GEORGE
MARSHALL, il quale, nell’enunciare un PIANO DI AIUTI per la ricostruzione dell'Europa, sconvolta dalla
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guerra, chiamato EUROPEAN RECOVERY PROGRAM (ERP), ne subordinava l’attuazione alla istituzione di uno
strumento che garantisse un’area di stabilità economica e politica L’offerta statunitense, respinta
→
dall’Unione sovietica e dai Paesi europei socialisti, fu accolta dai Paesi dell’Europa occidentale, i quali, con
la CONVENZIONE DI PARIGI del 1948, crearono un’apposita organizzazione, l’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI
COOPERAZIONE ECONOMICA (OECE), la quale, si trasformò, nel 1960, nell’ORGANIZZAZIONE PER LA
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE).
L’OCSE fu una tipica organizzazione internazionale di carattere INTERGOVERNATIVO, destinata ad operare
mediante organi, anzitutto il CONSIGLIO, composti dai RAPPRESENTANTI dei GOVERNI degli Stati membri,
la cui azione è soggetta alla volontà di tali governi e subordinata al consenso unanime dei rappresentanti di
tali Stati.
Carattere intergovernativo ebbe anche l’altra organizzazione europea, costituita in quegli anni, il CONSIGLIO
D’EUROPA, in base al TRATTATO DI LONDRA del 1949, nato originariamente tra i Paesi dell’Europa
occidentale, ma esteso ormai all’intera regione europea.
Queste esperienze, come anche l’UNIONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE (UEO), crearono un clima politico
favorevole a ulteriori e più strette forme di COLLABORAZIONE tra gli Stati europei.
3. LA NASCITA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)
La prima organizzazione, con la quale ha inizio quel processo di integrazione europea, caratterizzato da un
progressivo “TRASFERIMENTO” di poteri SOVRANI da parte degli Stati membri ad ENTI che vennero
designati come COMUNITÀ SOPRANAZIONALI, è la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
(CECA).
All'origine della Ceca vi è la celebre dichiarazione del ministro degli Esteri francese ROBERT SCHUMAN, che
conteneva una PROPOSTA rivolta anzitutto alla Germania, nonché agli Stati europei che intendano aderirvi,
di mettere in comune, sotto un'ALTA AUTORITÀ, l'insieme della PRODUZIONE di carbone e di acciaio,
assicurando, nel contempo, la loro LIBERA CIRCOLAZIONE. L'autorità sarebbe stata composta da
personalità INDIPENDENTI, dotata del potere di adottare decisioni ESECUTIVE all'interno dei Paesi aderenti
e soggetta a un CONTROLLO GIURISDIZIONALE a livello europeo.
La proposta di Schumann fu accettata non solo dal cancelliere TEDESCO ADENAUER, ma anche dall'ITALIA,
guidata dal Presidente del Consiglio De Gasperi, dall'OLANDA, dal BELGIO, e dal LUSSEMBURGO, che già
facevano parte dell'Unione economica denominata “BENELUX” I 6 Stati giunsero così alla firma a Parigi,
→
nel 1951, del TRATTATO ISTITUTIVO della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, che, entrato in
vigore il 23 luglio 1952, ha costituito il nucleo originario della costruzione oggi designata come Unione
Europea. 2
Il Trattato, conformemente alla dichiarazione di Schuman, prevedeva la creazione di un MERCATO COMUNE
dei prodotti carbo-siderurgici, con l'eliminazione ed il divieto dei DAZI e delle RESTRIZIONI quantitative alla
circolazione di tali prodotti tra i Paesi membri, ed assicurava AIUTI e SOVVENZIONI STATALI.
L’apparato organizzativo della CECA era formato da:
Un’ALTA AUTORITÀ, organo collegiale composto da individui INDIPENDENTI, le cui funzioni erano
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espressamente denominate come sopranazionali, avente poteri sia ESECUTIVI che NORMATIVI nei
confronti degli Stati membri e delle imprese.
Un'ASSEMBLEA COMUNE, composta dai RAPPRESENTATI di ciascun Stato membro e da DELEGATI,
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designati dai Parlamenti nazionali tra i propri membri, con funzioni essenzialmente di CONTROLLO
POLITICO sull'Alta autorità.
Un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, formato da un ministro di ciascuno Stato membro competente ad
⇨
emanare PARERI, talvolta “CONFORMI”, ossia vincolanti l’Alta autorità,
Una CORTE DI GIUSTIZIA, organo giudiziario, chiamata ad assicurare il rispetto del diritto
⇨
nell'INTERPRETAZIONE e nell'APPLICAZIONE del trattato e, a questo fine, fornita di una pluralità di
competenze.
Il trattato di Parigi prevedeva un TERMINE DI DURATA di 50 anni dalla sua entrata in vigore, esso, pertanto,
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ha perso efficacia dal 23 luglio 2002 e la CECA si è ESTINTA Ciò ha comportato la successione della
→
COMUNITÀ EUROPEA nelle funzioni, nei beni, nelle attività e proprietà, nonché negli accordi della CECA.
4. IL FALLIMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA (CED) E IL RILANCIO DEL PROCESSO
D’INTEGRAZIONE EUROPEA: LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) E LA COMUNITA
EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (CEEA)
Il successo della CECA impresse al processo di integrazione europea una spinta forse eccessiva e
prematura. Gli stessi Stati parti del Trattato CECA sottoscrissero a Parigi nel 1952, un nuovo trattato,
istitutivo della COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA (CED), che comportava la creazione di un esercito europeo,
di un apparato istituzionale e di un meccanismo di reazione a qualsiasi aggressione contro uno Stato
membro.
Tuttavia, il Trattato CED non entrò mai in vigore, poiché non fu ratificato dalla Francia, ostile all'iniziativa per
sopraggiunte ragioni politiche sia interne che internazionali, e per il MUTAMENTO di METODO
dell'integrazione europea, infatti, venne abbandonato il metodo funzionalista e gradualista a favore di un
approccio POLITICO e MILITARE; ciò risultò inadeguato ai tempi e alla stessa maturazione europeista delle
forze politiche e delle società dei Paesi membri, si trattava, dunque, di un progetto eccessivamente
ambizioso e poco realistico.
Il rilancio del processo di integrazione ebbe luogo nella CONFERENZA DI MESSINA dei Ministri degli esteri
dei 6 Stati membri della CECA e condusse alla firma a Roma, nel 1957, del TRATTATO ISTITUTIVO della
3
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) e di quello istitutivo della COMUNITA EUROPEA DELL’ENERGIA
ATOMICA (CEEA o EURATOM), i quali, avendo rapidamente ottenuto le necessarie ratifiche degli Stati
membri, entrarono in vigore nel 1958.
Il Trattato CEE, come quello CECA, ha un oggetto di natura ECONOMICA e COMMERCIALE, ed è diretto ad
istituire una UNIONE DOGANALE, implicante l'eliminazione dei dazi doganali e di ogni altro ostacolo agli
scambio di merci tra Paesi membri e lo stabilimento di una TARIFFA DOGANALE comune negli scambi con i
Paesi terzi, accompagnata da una POLITICA COMMERCIALE comune.
Il quadro istituzionale della CEE riprendeva il modello della CECA, con la quale fin dalla nascita condivise
l'ASSEMBLEA - divenuta poi il PARLAMENTO EUROPEO - e la CORTE DI GIUSTIZIA; le altre due istituzioni, la
COMMISSIONE e il CONSIGLIO, corrispondevano sostanzialmente all'ALTA AUTORITÀ e al CONSIGLIO DEI
MINISTRI della CECA.
Quanto alla CEEA, il suo scopo era quello di contribuire, creando le premesse necessarie, per la
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formazione ed il rapido incremento delle INDUSTRIE NUCLEARI e l’elevazione del TENORE di VITA negli Stati
membri e lo sviluppo degli SCAMBI con gli altri Paesi.
5. IL CARATTERE "SOPRANAZIONALE” DELLE COMUNITÀ EUROPEE: IL PARZIALE
TRASFERIMENTO DEI POTERI LEGISLATIVI
Le tre COMUNITÀ EUROPEE create con i TRATTATI DI PARIGI del 1951 e di ROMA del 1957 si differenziano
sin dalla loro nascita dalle comuni organizzazioni internazionali, infatti, la stessa denominazione di
"Comunità", evoca un rapporto pi8ù stretto ed intenso di quello che si realizza nelle organizzazioni
tradizionali.
Peraltro dobbiamo sottolineare che il TRATTATO DI LISBONA del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1°
dicembre 2009, ha sostituito, salvo che per la CEEA, la denominazione di UNIONE EUROPEA a quella di
COMUNITÀ EUROPEA, e di conseguenza, quella di “diritto dell’UE”, in luogo di “diritto comunitario”.
Le suddette Comunità vennero qualificate come “SOPRANAZIONALI”, con questo termine si vogliono
sottolineare gli elementi di novità che esse presentano rispetto alle organizzazioni internazionali Le une
→
e le altre prendono vita mediante la conclusione di un ACCORDO tra gli STATI MEMBRI, con il quale
stabiliscono gli SCOPI COMUNI che ci si propone di realizzare e la STRUTTURA dell'ente.
Nelle ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, gli Stati membri, di norma, sono rappresentati esclusivamente
⇨
dai propri GOVERNI nei vari organi dell'organizzazione, mentre non vi è alcuna forma di partecipazione dei
POPOLI di tali stati, parliamo, dunque, di organizzazioni “INTERGOVERNATIVE”.
Le COMUNITÀ SOPRANAZIONALI, si differenziano sotto diversi aspetti dalle organizzazioni internazionali
⇨
“classiche”: • un primo elemento caratterizzante è dato dalla PARTECIPAZIONE dei CITTADINI alla vita della
Comunità, come oggi dell'Unione, mediante il PARLAMENTO EUROPEO e il COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE; • il secondo elemento caratterizzante è rappresentato dal TRASFERIMENTO - parziale - di 4
SOVRANITÀ dagli Stati membri all’Unione, il quale emerge, anzitutto, sul piano della POTESTÀ LEGISLATIVA:
gli organi dell’Unione sono investiti, infatti, di POTERI SOVRANI da esercitarsi nei confronti sia degli Stati
membri sia dei loro cittadini; essi hanno il potere di adottare ATTI OBBLIGATORI, in particolare, il
REGOLAMENTO che presenta le caratteristiche tipiche di una LEGGE STATALE, essendo OBBLIGATORIO in
tutti i suoi elementi e DIRETTAMENTE APPLICABILE in ciascuno degli Stati membri.
L'intensità del fenomeno del (parziale) trasferimento di potestà legislativa dagli Stati membri all'Unione
Europea risulta accresciuta dalla considerazione che la CORTE DI GIUSTIZIA ha affermato, sin dalla
SENTENZA del 15 luglio 1964, causa 6/64, COSTA C. ENEL, il PRIMATO del diritto dell'Unione Europea su
quello INTERNO INCOMPATIBILE, anche se successivo, con la conseguenza che il giudice nazionale è
tenuto ad applicare il primo, che prevale su quello interno. Questa impostazione dei rapporti tra il diritto
dell'Unione e il diritto interno è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale italiana.
Il trasferimento di sovranità, si segnala, inoltre, per l’ampiezza e la natura delle MATERIE nelle quali esso si
realizza Si tratta di materie che non riguardano, se non in misura ridotta, i GOVERNI o i MINISTERI DEGLI
→
ESTERI degli Stati membri, ma incidono profondamente sulla VITA QUOTIDIANA dei CITTADINI europei, dai
lavoratori agli imprenditori, ai liberi professionisti, agli studenti, ai consumatori ecc.
6. IL PARZIALE TRASFERIMENTO DI POTERI GIUDIZIARI E DELLA SOVRANITÀ MONETARIA
Il parziale “trasferimento” di sovranità degli Stati membri all'Unione Europea non riguarda solo la potestà
legislativa, ma si estende a quella GIUDIZIARIA Nell'Unione Europea è presente un articolato SISTEMA
→
GIUDIZIARIO, fornito di una pluralità di competenze, in questa sede, va richiamata la competenza attribuita
alla CORTE DI GIUSTIZIA, detta “PREGIUDIZIALE” o “DI RINVIO” e regolata, nel TFUE, dall’art. 267. Ai sensi di
tale disposizione, qualora in un processo dinanzi a un GIUDICE NAZIONALE sorga una questione, un dubbio,
concernente l’INTERPRETAZIONE dei TRATTATI EUROPEI o di un ATTO delle istituzioni europee, o la
VALIDITÀ di un tale atto, e la soluzione di detta questione sia necessaria affinché il giudice possa decidere il
caso sottoposto al suo esame, lo stesso giudice deve SOSPENDERE il processo interno e chiedere alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea di risolvere la suddetta questione.
La Corte di Giustizia non decide il caso concreto, ma si limita a pronunciare la CORRETTA
INTERPRETAZIONE della norma europea e a decidere se l’atto in questione sia valido o meno; la DECISIONE
del caso compete pur sempre al giudice nazionale, tuttavia, la SENTENZA della Corte di Giustizia è per lui
OBBLIGATORIA, di conseguenza, la decisione che egli emetterà si fonderà sull'interpretazione della norma
europea stabilita dalla Corte e, analogamente, applicherà o meno al caso sottoposto al suo giudizio, l'atto in
questione, a seconda che la Corte di Giustizia lo abbia giudicato LEGITTIMO o, al contrario, INVALIDO.
Sebbene le sentenze della Corte emanate ai sensi dell'art. 267 del TFUE, siano obbligatorie solo per il
GIUDICE A QUO, esse tendono a produrre effetti generali, vincolando sia i giudici interni, ma anche le altre
autorità nazionali, quale la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a conformarsi ad esse. 5
Anche la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato che le sentenze della Corte possono PREVALERE
persino sulle LEGGI STATALI INCOMPATIBILI, con la conseguenza che il giudice nazionale deve applicare la
pronuncia della Corte di Giustizia il luogo della legge italiana incompatibile.
Sotto questo profilo deve, quindi, riconoscersi che la Corte di Giustizia si inserisce nell'esercizio della
funzione giurisdizionale, CONDIZIONANDO, mediante la propria competenza, l'esercizio e i risultati della
POTESTÀ GIUDIZIARIA NAZIONALE La Corte di Giustizia, sin dalle sue prime sentenze, ha inteso il
→
proprio ruolo non in termini di pura interpretazione delle norme dei trattati e della loro applicazione al caso
al suo esame, al contrario, ha mostrato di sentirti SVINCOLATA da uno stretto RISPETTO delle norme,
svolgendo una funzione di EVOLUZIONE, se non addirittura CREATIVA del diritto. Ѐ suo merito infatti aver
delineato e affermato i CARATTERI PROPRI del diritto dell'Unione Europea, la diretta INVOCABILITÀ dei diritti
da esso derivanti dinanzi ai giudici nazionali, il suo PRIMATO sul diritto interno incompatibile, nonché un
complesso di PRINCIPI GENERALI.
Una ulteriore manifestazione del trasferimento di poteri sovrani dagli Stati membri alle istituzioni europee
↪
si sarebbe poi determinata con l'adozione dell'EURO, quale MONETA UNICA (anche se non in tutti gli Stati
europei) in circolazione dal 1° gennaio 2002.
L’ATTO UNICO EUROPEO DEL 1986
7.
Dagli anni ‘80 si mette in moto progressivamente, il processo che conduce all'attuale Unione europea. In
questo quadro si inserisce anzitutto l’ATTO UNICO EUROPEO, sottoscritto a Lussemburgo il 17 febbraio e
all’Aja il 28 febbraio 1986, entrato in vigore il 1° luglio 1987: esso faceva seguito ad un progetto di Trattato
che istituisce l’Unione europea, noto come “TRATTATO SPINELLI” L'insuccesso di questo trattato
→
determinò una profonda delusione in quanti speravano in un “salto di qualità” dell’integrazione europea e
una fase di crisi; il rilancio avvenne con l’adozione dell’Atto unico europeo, il quale, oltre a rimuovere la
situazione di stallo, produsse anche qualche significativo risultato.
L’Atto unico, contemplò (per la prima volta in un Trattato europeo) l’instaurazione di una COOPERAZIONE
europea in materia di POLITICA ESTERA, basata peraltro essenzialmente sull’informazione reciproca, sulla
cooperazione e sul coordinamento tra gli Stati membri.
L’Atto unico europeo, inoltre, fissava una data precisa, il 31 dic
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