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PROCEDIMENTI INTERSITITUZIONALI

Per lo sviluppo e la vita della Comunità molto importanti sono:

  1. il bilancio
  2. l'adozione degli atti comunitari
  3. la conclusione degli accordi internazionali della CE.

IL BILANCIO: è composto dalle entrate e dalle spese. Articolo 310 TFUE (ex articolo 268 del TCE)

  1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 314. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Diversa è la disciplina che determina quali sono le entrate e quali le spese. Infatti, mentre le spese sono decise dal Parlamento europeo, le entrate sono invece decise dai governi degli Stati membri. L'art. 311, 2° comma, TFUE dichiara anzitutto...

altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. ... Originariamente il finanziamento della CEE e della CEEA proveniva da contributi obbligatori degli Stati membri. Con la decisione del 21 aprile 1970 il Consiglio decise il passaggio a un sistema di risorse proprie per la CEE e la CEEA; sono l'Unione Europea e la CEEA, quindi, oggi, che decidono in maniera autonoma le fonti di finanziamento senza dipendere più dai pagamenti dei contributi degli Stati membri. Bisogna peraltro avvertire che, malgrado l'indipendenza e l'autonomia che il sistema delle risorse proprie è volto a garantire, le decisioni sulle fonti e la misura di tali risorse sono adottate con un procedimento che implica sostanzialmente un accordo tra gli Stati membri. Ai sensi dell'art. 311, 3° comma, TFUE, infatti: Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una

  1. La decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
  2. Come risulta chiaramente dall'art. 311, 3° comma, un ruolo del tutto marginale nella determinazione delle entrate dell'Unione è riconosciuto al Parlamento europeo, che ha un potere meramente consultivo.
  3. Quanto alle risorse proprie esse, alla luce della disciplina vigente, contenuta nella decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007, sono le seguenti:
  • i prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi sugli scambi con Paesi terzi (comprendenti i dazi agricoli), nonché contributi ed altri dazi nell'ambito

dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero;

b) un'aliquota uniforme sull'imponibile IVA di ciascuno Stato membro, determinato secondo re-gole europee e limitato al 50% del suo reddito nazionale lordo;

c) un'aliquota del reddito nazionale lordo degli Stati membri, da fissare annualmente nel ^lancio(detta, originariamente, quarta risorsa).

Si deve infine ricordare che la riscossione è effettuata dagli Stati membri che si trattengono una certa percentuale a titolo di spesa.

2. I PRINCIPI RELATIVI AL BILANCIO

La formazione del bilancio deve conformarsi ad alcuni principi:

1. Principio delle unità del bilancio (art. 310, par. 1, 1° comma, TFUE) : nel bilancio devono essere comprese tutte le entrate e le spese. Ci sono però delle eccezioni, come ad esempio il finanziamento per il Fondo europeo di sviluppo, quello relativo alle tante agenzie create dalla CE, e anche le spese derivanti da operazioni rientranti nel settore militare e della difesa.

Principio dell'universalità del bilancio: l'insieme delle entrate deve coprire indistintamente l'insieme delle spese senza possibilità di destinare determinate entrate alla copertura di alcune spese specifiche.

Principio dell'annualità: il bilancio deve contenere tutte le entrate e le spese previste per l'anno al quale si riferisce. Si fa eccezione per i programmi o le azioni comunitarie che sono destinate a realizzarsi in un arco di tempo pluriennale.

Principio della specializzazione (risultante dall'art. 316, 2° e 3° comma, TFUE.): le risorse del bilancio sono affidate alla gestione solo per gli scopi previsti dal bilancio stesso e per quelli precisati in modo dettagliato nelle linee del bilancio.

Principio del pareggio (art. 310, par. 1, 3° comma): entrate e spese devono risultare in pareggio. Ciò limita la possibilità di manovra delle istituzione europee nell'approvazione del bilancio.

Infatti la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze sul bilancio deve assicurarsi che tali proposte e misure possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità.

6. Principio della buona gestione finanziaria: al quale devono attenersi sia la Commissione che cura l'esecuzione del bilancio, sia gli Stati nel cooperare con la Commissione. Tale principio pone le cosiddette "tre e", cioè i principi di economia, efficacia ed efficienza.

Secondo il principio di economia, i mezzi impiegati sono resi disponibili nella qualità e nella quantità appropriate e al migliore prezzo.

Secondo il principio di efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti.

Secondo il principio di efficacia, devono essere raggiunti i specifici obiettivi fissati e conseguire i risultati attesi.

L'approvazione del bilancio è disciplinata dall'art. 314 TFUE, il quale, a seguito di una serie di modifiche rispetto al testo originario dei Trattati, consacra il Parlamento europeo e il Consiglio come i due rami dell'autorità di bilancio.

Come si è accennato, a seguito delle riforme effettuate dal Trattato di Lisbona l'art. 312 TFUE prescrive formalmente l'adozione del quadro finanziario pluriennale:

Articolo 312

Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. È stabilito per un periodo di almeno cinque anni. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità.

previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto. L'approvazionedel bilancio annuale, che avviene ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio secondo una procedura legislativa speciale (art. 314 TFUE), si svolge secondo il seguente procedimento. Anzitutto, entro il 1° luglio di ogni anno, ciascuna istituzione (ad eccezione della Banca centrale Europea) elabora uno stato di previsione delle spese per il successivo anno finanziario. La Commissione raggruppa tali previsioni in un progetto di bilancio, comprendente una previsione delle entrate e delle spese, nel quale può fare anche previsioni divergenti rispetto a quelle elaborate dalle varie istituzioni (par. 1). Tale progetto viene proposto entro il 1° settembre (dell'anno precedente a quello di esecuzione del bilancio) al Parlamento europeo e al Consiglio da parte della Commissione, che può modificarlo fino all'eventuale convocazione di un comitato di conciliazione ai sensi del par. 5 (par. 2). Il primo esame del progetto di bilancio è fatto dal Consiglio che,

Entro il 1° ottobre, comunica la sua posizione al Parlamento europeo, motivandola esaurientemente (par. 3).

Entro i successivi 42 giorni il Parlamento europeo può approvare la posizione del Consiglio, nel caso il bilancio è adottato. L'adozione avviene anche nell'ipotesi in cui, entro tale termine di 42 giorni, il Parlamento non abbia deliberato alcunché (par. 4: ed. silenzio-assenso).

Entro il termine di 42 giorni può emergere, al contrario, un dissenso del Parlamento rispetto al progetto inviatogli dal Consiglio, che si manifesta con l'adozione di emendamenti (alla maggioranza dei componenti dello stesso Parlamento europeo). In questo caso il progetto emendato è trasmesso al Consiglio, il quale, entro 10 giorni, può approvare tutti gli emendamenti del Parlamento. In caso contrario si apre una fase dinanzi ad un comitato di conciliazione, formato dai membri del Consiglio o dai loro rappresentanti e da altrettanti rappresentanti

del Parlamento europeo e con la partecipazione della Commissione, che prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento tra le posizioni del Parlamento e del Consiglio.

Compito del comitato di conciliazione è di giungere, entro 21 giorni dalla sua convocazione, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri (o rappresentanti) del Consiglio e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento (par. 5).

Qualora il comitato di conciliazione non pervenga a tale accordo il progetto va considerato respinto e la Commissione deve sottoporre un nuovo progetto di bilancio (par. 8).

Se, invece, entro i 21 giorni si raggiunge nel comitato di conciliazione un accordo, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di 14 giorni per approvare il progetto comune (par. 6). Ove il bilancio sia respinto, o, in ogni caso, se all'inizio dell'anno finanziario (cioè il 1° gennaio) esso non sia stato ancora approvato, le spese vengono erogate secondo il

isposto dall'art. 315 TFUE, d
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Villani Ugo.
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