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TFUE.

L’art 20 TFUE afferma che, più che doveri, la cittadinanza implica il riconoscimento di alcuni

diritti. Essa consegue automaticamente alla cittadinanza di uno stato membro e rappresenta,

quindi, un arricchimento alla cittadinanza nazionale, tanto da definirsi “cittadinanza derivata”.

In mancanza di criteri di acquisto o di perdita della cittadinanza, sono i singoli Stati a

disciplinarla e questa libertà non può essere messa in discussione né dalle istituzioni europee,

né dagli altri Stati membri.

Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che la competenza degli Stati in materia di

cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’UE.

I diritti che vengono riconosciuti con la cittadinanza europea sono indirizzati non solo ai

cittadini, ma anche alle persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede sociale in uno

Stato membro. Con la cittadinanza europea, inoltre, il cittadino non risalta solo come soggetto

economicamente rilevante, ma anche come soggetto politico, che è più partecipe al processo

d’integrazione europea.

Tra i diritti della cittadinanza europea troviamo quello di libera circolazione e soggiorno nel

territorio degli Stati membri. Questo diritto era già enunciato dal Trattato istitutivo della

Comunità economica europea, ma con l’art 21 TFUE la prospettiva non è più collegata ad una

logica meramente economica, ma ad un fondamento politico, quale lo status del cittadino.

L’art 22 TFUE disciplina il diritto di elettorato attivo e passivo riguardo alle elezioni

amministrative e a quelle al Parlamento europeo.

Nel par 1 si stabilisce il diritto all’elettorato attivo e passivo per il cittadino europeo nelle

elezioni comunali del Paese di residenza. Questa disposizione si colloca nell’ottica del divieto

di discriminazione in base alla nazionalità.

Nel par 2 si stabilisce il diritto del cittadino europeo a votare al Parlamento europeo nel Paese

di residenza e a candidarsi, in tale Paese, alla carica di parlamentare europeo. Questa

disposizione si colloca nell’ottica di una maggiore partecipazione del cittadino europeo alla

vita politica dell’Unione.

L’art 24 TFUE stabilisce il diritto di petizione da parte del cittadino europeo. Questo diritto era

già contemplato nel Regolamento interno del Parlamento europeo del 1981, ma il suo

riconoscimento all’interno del Trattato rafforza il suo riconoscimento.

La petizione può riguardare svariate materie (da richieste di informazioni sulla posizione del

Parlamento in determinate questione a suggerimenti relativi alle politiche dell’Unione o alla

soluzione di specifici problemi). Il diritto di petizione, inoltre, è esercitabile non solo da ogni

cittadino, ma anche da ogni persona fisica e giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno

Stato membro.

Per presentare una petizione è necessaria una condizione essenziale: che la materia oggetto

della petizione riguardi direttamente l’autore della stessa.

Per l’esame delle petizioni è istituita una Commissione per le petizioni, la quale può:

- Decidere di elaborare relazioni o pronunciarsi in altro modo, previo parere di un’altra

commissione parlamentare

- Chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua

raccomandazione alla Commissione europea, al Consiglio o all’autorità dello Stato

membro in questione

Il Parlamento, su proposta della Commissione per le petizioni, può adottare risoluzioni o può

tentare di raggiungere un accordo amichevole con lo Stato in questione.

Il Mediatore è un organo individuale, istituito dal Trattato di Maastricht, con il compito di

promuovere la buona amministrazione nell’Unione, intervenendo per riparare i casi di cattiva

amministrazione. Egli è nominato dal Parlamento europeo e il suo mandato è rinnovabile. Lo

17

Statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni sono fissati dal Parlamento,

previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio.

Nonostante gli stretti rapporti tra Parlamento europeo e Mediatore, quest’ultimo non può essere

considerato uno suo organo. La sua indipendenza è rappresentata dal divieto per il Parlamento

di revocare la nomina del Mediatore, esso infatti può solo chiedere alla Corte di giustizia di

dimetterlo, nei casi in cui non rispetti le condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni

o abbia commesso colpa grave.

Il diritto di sporgere denuncia al Mediatore spetta, non solo al cittadino, ma anche ad ogni

persona residente o avente la sede sociale in uno Stato membro. Il Mediatore, inoltre, può

attivarsi anche d’ufficio o su denuncia presentata da un membro del Parlamento.

La denuncia ha ad oggetto i casi di cattiva amministrazione che, secondo il Codice europeo di

buona condotta amministrativa, sono:

- Ipotesi di illegittimità

- Casi di amministrazione impropria

Il compito del Mediatore è quello di cercare, da un lato, di eliminare il torto subito, dall’altro

di risolvere il problema generale sollevato dalla denuncia. Questo vuol dire che esso svolge sia

un’attività di indagine, che un’attività conciliativa.

Se ciò non risulta possibile, il Mediatore chiude il caso con una valutazione critica, oppure

elabora una relazione con raccomandazioni e l’invia all’istituzione o all’organo interessato. Se

quest’ultimo non fornisce una risposta soddisfacente, il Mediatore invia al Parlamento europeo

una relazione sul caso con eventuali raccomandazioni.

Ulteriori diritti del cittadino europeo sono:

- Facoltà di scrivere alle istituzioni o agli organi europei

- Accedere ai documenti delle istituzioni e degli organi europei. Questo diritto si collega

all’esigenza che l’Unione operi nel modo più trasparente possibile, promuovendo un buon

governo e garantendo la partecipazione della società civile.

L’art 23 TFUE disciplina al tutela diplomatica e consolare all’estero. Essa prevede una

protezione da parte degli Stati membri in via sussidiaria, in quanto è concessa al cittadino

europeo che si trova in uno Stato terzo nel quale non vi è rappresentanza permanente

accessibile.

L’art non riguarda il diritto di protezione diplomatica, ma l’assistenza che le autorità

diplomatiche forniscono ai propri cittadini per facilitarne il soggiorno in un altro Stato.

La norma prevede, nell’ultima parte, le disposizioni necessarie e i negoziati internazionali

richiesti per garantire tale tutela.

I casi di tutela comprendono:

- Decesso

- Incidente o malattia grave

- Arresto o detenzione

- Essere vittima di atti di violenza, aiuto e rimpatrio in situazioni di difficoltà. 18

Capitolo 5: LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

L’Unione europea è organizzata in un articolato sistema istituzionale al fine di perseguire i

suoi obiettivi (art 13 TUE). L’organizzazione, il funzionamento e l’attribuzione delle competenze

sono disciplinati nel TUE e nel TFUE.

Gli organi fondamentali dell’UE sono definiti “istituzioni”, come il Parlamento europeo, il

Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Banca

centrale europea, la Corte dei conti.

Il Trattato di Lisbona ha posto per la prima volta il Consiglio europeo tra le istituzioni

dell’Unione. Esso, però, occupa una posizione superiore rispetto agli altri organi, poiché

assume decisioni fondamentali riguardo lo sviluppo dell’azione europea e del processo

d’integrazione europeo.

Le altre tre istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, sono

rappresentative e, infatti, svolgono importanti funzioni:

- Funzione normativa

- Approvazione del bilancio

- Conclusione di accordi internazionali

Il TFUE disciplina i procedimenti di formazione delle volontà dell’UE in tali funzioni,

stabilendo il ruolo e le competenze di ciascuna di tali istituzioni. Dal momento che vi

partecipano il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono definite “interistituzionali”. Sono

due le condizioni da rispettare:

- I loro rapporti devono corrispondono al principio di leale collaborazione

- Devono conformarsi al riparto delle competenze stabilito dai Trattati, dal quale emerge il

principio di equilibrio istituzionale

Le altre istituzioni, invece, sono caratterizzate dalla piena indipendenza e sono:

- La Corte di giustizia

- La Banca centrale europea

- La Corte dei conti

I Trattati istituiscono anche organi ausiliari, dotati di funzioni consultive, come:

- Il Comitato economico e sociale

- Il Comitato delle regioni

Altri organismi , invece, hanno sede decentrata rispetto a quelle delle precedenti istituzioni ed

esercitano funzioni tecniche, scientifiche, consultive, operative, di sostegno e

coordinamento, sono le c.d. “agenzie” (agenzia europea per i medicinali, agenzia europea per

l’ambiente, agenzia per la sicurezza aerea, ecc).

In campo di cooperazione penale e di polizia vanno ricordati: l’Unità europea di cooperazione

giudiziaria e l’Ufficio europeo di polizia.

Tra gli organismi di diritto derivato troviamo: il garante europeo della protezione dei dati.

Tra gli organismi recenti, troviamo quelli dell’architettura finanziaria europea, come il

Comitato europeo per il rischio sistematico.

Il Parlamento europeo (art 14 TUE) è l’organo rappresentativo dei cittadini. Esso nacque nella

CECA sotto il nome di “Assemblea”.

Il numero dei parlamentari è cambiato nel corso del tempo a causa dell’ampliamente dell’UE;

si può dire, però, che l’art 14 TUE stabilisce un numero massimo di parlamentari, che deve

essere di 750 più il Presidente.

L’art pone un criterio generale e dei limiti al numero dei membri del Parlamento assegnato a

ciascun Stato. Questo numero non è in rapporto diretto con il numero dei cittadini, anzi, in base

al criterio proporzionale, gli Stati demograficamente maggiori hanno un numero di parlamenti

minore rispetto agli Stati demograficamente minori.

Fermo restando questo criterio, il numero dei parlamentari e la loro assegnazione a ciascun

Stato membro è disciplinata dal Consiglio europeo che delibera all’unanimità, previa iniziativa

del Parlamento e con la sua approvazione. 19

L’assegnazione dei parlamentari non viene fatta secondo un criterio nazionalistico, ma in base

alle affinità politiche. Ogni Stato membro, quindi, si configura come un collegio elettorale ai

fini della determinazione del numero dei parlamentari da eleggersi in esso.

Inizialmente i componenti del Parlamento europeo venivano scelti tra i membri dei parlamenti

nazionali. Questo, però, determina div

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Virzo Roberto.