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TFUE.
L’art 20 TFUE afferma che, più che doveri, la cittadinanza implica il riconoscimento di alcuni
diritti. Essa consegue automaticamente alla cittadinanza di uno stato membro e rappresenta,
quindi, un arricchimento alla cittadinanza nazionale, tanto da definirsi “cittadinanza derivata”.
In mancanza di criteri di acquisto o di perdita della cittadinanza, sono i singoli Stati a
disciplinarla e questa libertà non può essere messa in discussione né dalle istituzioni europee,
né dagli altri Stati membri.
Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che la competenza degli Stati in materia di
cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’UE.
I diritti che vengono riconosciuti con la cittadinanza europea sono indirizzati non solo ai
cittadini, ma anche alle persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede sociale in uno
Stato membro. Con la cittadinanza europea, inoltre, il cittadino non risalta solo come soggetto
economicamente rilevante, ma anche come soggetto politico, che è più partecipe al processo
d’integrazione europea.
Tra i diritti della cittadinanza europea troviamo quello di libera circolazione e soggiorno nel
territorio degli Stati membri. Questo diritto era già enunciato dal Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, ma con l’art 21 TFUE la prospettiva non è più collegata ad una
logica meramente economica, ma ad un fondamento politico, quale lo status del cittadino.
L’art 22 TFUE disciplina il diritto di elettorato attivo e passivo riguardo alle elezioni
amministrative e a quelle al Parlamento europeo.
Nel par 1 si stabilisce il diritto all’elettorato attivo e passivo per il cittadino europeo nelle
elezioni comunali del Paese di residenza. Questa disposizione si colloca nell’ottica del divieto
di discriminazione in base alla nazionalità.
Nel par 2 si stabilisce il diritto del cittadino europeo a votare al Parlamento europeo nel Paese
di residenza e a candidarsi, in tale Paese, alla carica di parlamentare europeo. Questa
disposizione si colloca nell’ottica di una maggiore partecipazione del cittadino europeo alla
vita politica dell’Unione.
L’art 24 TFUE stabilisce il diritto di petizione da parte del cittadino europeo. Questo diritto era
già contemplato nel Regolamento interno del Parlamento europeo del 1981, ma il suo
riconoscimento all’interno del Trattato rafforza il suo riconoscimento.
La petizione può riguardare svariate materie (da richieste di informazioni sulla posizione del
Parlamento in determinate questione a suggerimenti relativi alle politiche dell’Unione o alla
soluzione di specifici problemi). Il diritto di petizione, inoltre, è esercitabile non solo da ogni
cittadino, ma anche da ogni persona fisica e giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno
Stato membro.
Per presentare una petizione è necessaria una condizione essenziale: che la materia oggetto
della petizione riguardi direttamente l’autore della stessa.
Per l’esame delle petizioni è istituita una Commissione per le petizioni, la quale può:
- Decidere di elaborare relazioni o pronunciarsi in altro modo, previo parere di un’altra
commissione parlamentare
- Chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua
raccomandazione alla Commissione europea, al Consiglio o all’autorità dello Stato
membro in questione
Il Parlamento, su proposta della Commissione per le petizioni, può adottare risoluzioni o può
tentare di raggiungere un accordo amichevole con lo Stato in questione.
Il Mediatore è un organo individuale, istituito dal Trattato di Maastricht, con il compito di
promuovere la buona amministrazione nell’Unione, intervenendo per riparare i casi di cattiva
amministrazione. Egli è nominato dal Parlamento europeo e il suo mandato è rinnovabile. Lo
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Statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni sono fissati dal Parlamento,
previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio.
Nonostante gli stretti rapporti tra Parlamento europeo e Mediatore, quest’ultimo non può essere
considerato uno suo organo. La sua indipendenza è rappresentata dal divieto per il Parlamento
di revocare la nomina del Mediatore, esso infatti può solo chiedere alla Corte di giustizia di
dimetterlo, nei casi in cui non rispetti le condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni
o abbia commesso colpa grave.
Il diritto di sporgere denuncia al Mediatore spetta, non solo al cittadino, ma anche ad ogni
persona residente o avente la sede sociale in uno Stato membro. Il Mediatore, inoltre, può
attivarsi anche d’ufficio o su denuncia presentata da un membro del Parlamento.
La denuncia ha ad oggetto i casi di cattiva amministrazione che, secondo il Codice europeo di
buona condotta amministrativa, sono:
- Ipotesi di illegittimità
- Casi di amministrazione impropria
Il compito del Mediatore è quello di cercare, da un lato, di eliminare il torto subito, dall’altro
di risolvere il problema generale sollevato dalla denuncia. Questo vuol dire che esso svolge sia
un’attività di indagine, che un’attività conciliativa.
Se ciò non risulta possibile, il Mediatore chiude il caso con una valutazione critica, oppure
elabora una relazione con raccomandazioni e l’invia all’istituzione o all’organo interessato. Se
quest’ultimo non fornisce una risposta soddisfacente, il Mediatore invia al Parlamento europeo
una relazione sul caso con eventuali raccomandazioni.
Ulteriori diritti del cittadino europeo sono:
- Facoltà di scrivere alle istituzioni o agli organi europei
- Accedere ai documenti delle istituzioni e degli organi europei. Questo diritto si collega
all’esigenza che l’Unione operi nel modo più trasparente possibile, promuovendo un buon
governo e garantendo la partecipazione della società civile.
L’art 23 TFUE disciplina al tutela diplomatica e consolare all’estero. Essa prevede una
protezione da parte degli Stati membri in via sussidiaria, in quanto è concessa al cittadino
europeo che si trova in uno Stato terzo nel quale non vi è rappresentanza permanente
accessibile.
L’art non riguarda il diritto di protezione diplomatica, ma l’assistenza che le autorità
diplomatiche forniscono ai propri cittadini per facilitarne il soggiorno in un altro Stato.
La norma prevede, nell’ultima parte, le disposizioni necessarie e i negoziati internazionali
richiesti per garantire tale tutela.
I casi di tutela comprendono:
- Decesso
- Incidente o malattia grave
- Arresto o detenzione
- Essere vittima di atti di violenza, aiuto e rimpatrio in situazioni di difficoltà. 18
Capitolo 5: LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
L’Unione europea è organizzata in un articolato sistema istituzionale al fine di perseguire i
suoi obiettivi (art 13 TUE). L’organizzazione, il funzionamento e l’attribuzione delle competenze
sono disciplinati nel TUE e nel TFUE.
Gli organi fondamentali dell’UE sono definiti “istituzioni”, come il Parlamento europeo, il
Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Banca
centrale europea, la Corte dei conti.
Il Trattato di Lisbona ha posto per la prima volta il Consiglio europeo tra le istituzioni
dell’Unione. Esso, però, occupa una posizione superiore rispetto agli altri organi, poiché
assume decisioni fondamentali riguardo lo sviluppo dell’azione europea e del processo
d’integrazione europeo.
Le altre tre istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, sono
rappresentative e, infatti, svolgono importanti funzioni:
- Funzione normativa
- Approvazione del bilancio
- Conclusione di accordi internazionali
Il TFUE disciplina i procedimenti di formazione delle volontà dell’UE in tali funzioni,
stabilendo il ruolo e le competenze di ciascuna di tali istituzioni. Dal momento che vi
partecipano il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono definite “interistituzionali”. Sono
due le condizioni da rispettare:
- I loro rapporti devono corrispondono al principio di leale collaborazione
- Devono conformarsi al riparto delle competenze stabilito dai Trattati, dal quale emerge il
principio di equilibrio istituzionale
Le altre istituzioni, invece, sono caratterizzate dalla piena indipendenza e sono:
- La Corte di giustizia
- La Banca centrale europea
- La Corte dei conti
I Trattati istituiscono anche organi ausiliari, dotati di funzioni consultive, come:
- Il Comitato economico e sociale
- Il Comitato delle regioni
Altri organismi , invece, hanno sede decentrata rispetto a quelle delle precedenti istituzioni ed
esercitano funzioni tecniche, scientifiche, consultive, operative, di sostegno e
coordinamento, sono le c.d. “agenzie” (agenzia europea per i medicinali, agenzia europea per
l’ambiente, agenzia per la sicurezza aerea, ecc).
In campo di cooperazione penale e di polizia vanno ricordati: l’Unità europea di cooperazione
giudiziaria e l’Ufficio europeo di polizia.
Tra gli organismi di diritto derivato troviamo: il garante europeo della protezione dei dati.
Tra gli organismi recenti, troviamo quelli dell’architettura finanziaria europea, come il
Comitato europeo per il rischio sistematico.
Il Parlamento europeo (art 14 TUE) è l’organo rappresentativo dei cittadini. Esso nacque nella
CECA sotto il nome di “Assemblea”.
Il numero dei parlamentari è cambiato nel corso del tempo a causa dell’ampliamente dell’UE;
si può dire, però, che l’art 14 TUE stabilisce un numero massimo di parlamentari, che deve
essere di 750 più il Presidente.
L’art pone un criterio generale e dei limiti al numero dei membri del Parlamento assegnato a
ciascun Stato. Questo numero non è in rapporto diretto con il numero dei cittadini, anzi, in base
al criterio proporzionale, gli Stati demograficamente maggiori hanno un numero di parlamenti
minore rispetto agli Stati demograficamente minori.
Fermo restando questo criterio, il numero dei parlamentari e la loro assegnazione a ciascun
Stato membro è disciplinata dal Consiglio europeo che delibera all’unanimità, previa iniziativa
del Parlamento e con la sua approvazione. 19
L’assegnazione dei parlamentari non viene fatta secondo un criterio nazionalistico, ma in base
alle affinità politiche. Ogni Stato membro, quindi, si configura come un collegio elettorale ai
fini della determinazione del numero dei parlamentari da eleggersi in esso.
Inizialmente i componenti del Parlamento europeo venivano scelti tra i membri dei parlamenti
nazionali. Questo, però, determina div