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CAPITOLO 2: OBIETTIVI, VALORI E PRINCIPI DELL'UE
Gli obiettivi dell'Unione europea vengono indicati nell'articolo tre del relativo Trattato. In questa norma confluiscono gli obiettivi che in passato caratterizzavano i tre pilastri consistenti nella Comunità europea, nella politica estera e di sicurezza comune e nella cooperazione di polizia e giudiziaria penale. D'altra parte, essa mostra un ampliamento del progetto europeo, il quale comprende una serie di valori di interessi da tutelare e realizzare a beneficio dei cittadini europei, ma anche sulla scena internazionale. Tale articolo esordisce dichiarando al paragrafo uno che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. Successivamente l'articolo due del Trattato sull'Unione europea enuncia questi valori il cui rispetto diventa una condizione imprescindibile per l'ingresso di nuovi paesi all'interno dell'Unione europea. Esso viene inoltre
garantito con un procedimento sanzionatorio nei confronti di stadi che siano già membri dell'Unione. Il paragrafo due dell'articolo tre prevede: L'Unione offre i suoi cittadini, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. Questo obiettivo richiama il settore che, secondo la terminologia usata al Trattato di Maastricht, era denominato giustizia e affari interni, costituente il terzo pilastro dell'Unione europea. Questa materia rientra attualmente nel diritto dell'Unione europea, modellato sui caratteri originari del diritto comunitario a seguito della soppressione della struttura a pilastri dell'Unione. L'espressione spazio di libertà, sicurezza e giustizia mette in luce il necessario contemperamento tra le esigenze di libertà dicircolazione e quelle di sicurezza, sia ai confini esterni dell'Unione sia all'interno, tramite la cooperazione giudiziaria e di polizia. Risulta invece collegato all'originario pilastro comunitario, cioè alle realizzazioni e agli scopi conseguiti dalla Comunità europea, il paragrafo tre, il quale al primo comma dispone che l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato competitiva che miri alla piena occupazione e al progresso sociale. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. Importante il riferimento che viene fatto al mercato interno, il quale viene definito all'interno del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come un mercato che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale viene assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, deiServizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati. Si tratta del nucleo duro dell'originaria costruzione europea di quel mercato comune con il quale in passato si tendeva a identificare la stessa Comunità. Rispetto all'espressione economia sociale di mercato, si tratta di un modello di economia che, pur continuando a garantire l'utilità individuale, sia orientata, tramite gli interventi pubblici opportuni, anche verso delle finalità sociali come la piena occupazione.
Ai sensi dell'articolo tre, paragrafo quattro, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. A questa disposizione si collega la realizzazione di una politica economica e di una politica monetaria contemplate dall'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale, al paragrafo tre prescrive che tali politiche rispettino questi principi direttivi: prezzi stabili,
finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. Rispetto agli attori di queste politiche economiche possiamo dire che nel contesto europeo la politica economica è condotta congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri, i quali restano competenti ad assumere le proprie determinazioni. Tuttavia, gli Stati non sono del tutto liberi in materia: sono tenuti ad operare per la realizzazione dei fini dell'articolo tre del Trattato sull'Unione europea e nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperto e libera concorrenza. In secondo luogo, essi devono basare le loro politiche su un stretto coordinamento tra di loro e con l'Unione. Inoltre, l'Unione in seguito ad un complesso procedimento, adotta tramite una delibera del Consiglio degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sebbene questa delibera sia una raccomandazione, cioè un atto privo di
efficacia obbligatoria, l'articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea istituisce il meccanismo di sorveglianza multilaterale sul rispetto di questi indirizzi da parte degli Stati membri. Inoltre, gli stati sono tenuti ad evitare disavanzi pubblici eccessivi, anche in questo caso è prevista una procedura di sorveglianza da parte dell'Unione, la quale può comportare delle decisioni obbligatorie rivolte allo Stato in una situazione di disavanzo eccessivo, affinché vengano adottate delle misure correttive e, in caso di inadempimento delle sanzioni comprensive di ammende nei suoi confronti. Al fine di fronteggiare la grave crisi economica e finanziaria che dal 2008 si è abbattuta su diversi paesi europei, il meccanismo di sorveglianza sui parametri stabiliti a livello europeo è stato rafforzato con l'adozione di un nuovo Patto di stabilità e crescita, anche noto come Six pack e consistente in 5 regolamenti e una.direttiva ai quali sono seguiti il regolamentonumero 472 del 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio e il regolamentonumero 473 sul monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per lacorrezione dei disavanzi eccessivi degli Stati della zona euro, entrambi prodotti nel maggio 2013,anche noti come Two pack. Ulteriori vincoli alle politiche economiche degli Stati appartenenti allazona euro sono stati fissati con il Trattato di Bruxelles del Marzo 2012 sulla stabilità, sulcoordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, anche noto come fiscalcompact, in vigore dal 1° gennaio 2013, il quale non appartiene al diritto dell'Unione europea ma èun accordo internazionale estraneo al sistema giuridico dell'Unione. La politica monetaria, invece,costituisce una competenza esclusiva dell'Unione, così come disposto all'articolo 119, paragrafo due,del trattato sul funzionamento.dell'Unione europea. La politica monetaria unica e la politica dei cambi unica sono connaturate all'introduzione di una moneta unica in circolazione dall'uno gennaio del 2002. L'Unione esercita la politica monetaria tramite i suoi organi monetari, cioè il sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea. Per la politica dei cambi anche nei rapporti con gli Stati terzi è stabilita la competenza del Consiglio. Le competenze dell'Unione in materia di politica monetaria si riferiscono solo agli Stati dell'eurozona, restando in esclusi quelli che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro, definiti come Stati membri con deroga: La Svezia è originariamente gli stati diventati membri dell'Unione dal maggio 2004 in poi, dei quali sono successivamente entrati nell'area dell'euro, la Slovenia, Cipro, Malta, la Slovacchia, l'Estonia. Il Regno Unito e la Danimarca hanno invece esercitato lafacoltà di non partecipare (opting out) alla terza fase dell'Unione economica e monetaria comportante l'introduzione dell'euro e il trasferimento delle decisioni di politica monetaria dagli Stati membri all'Unione. Successivamente l'articolo tre, paragrafo 5, del Trattato sull'Unione europea enuncia gli obiettivi dell'Unione europea nelle relazioni internazionali: nelle relazioni internazionali: Questa disposizione mostra la volontà dell'Unione di dare vita ad una politica estera unitaria, ponendosi sulla scena internazionale come un soggetto politico e nell'ambito delle sue competenze, anche giuridico, non solo a tutela dei propri interessi e dei propri cittadini, ma anche facendosi portatrice di interessi e valori di carattere generale come la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, il commercio libero, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani. L'azione esterna dell'Unione, soprattutto.In seguito al trattato di Lisbona, ha acquisito un'ampia articolazione: La sua disciplina è suddivisa tra il Trattato sull'Unione europea, di cui l'articolo 8 riguarda la politica di vicinato con i paesi limitrofi e il titolo Quinto relativo alle disposizioni generali e la politica estera e di sicurezza comune, ed il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soprattutto nella parte quinta in cui vengono regolate le politiche dell'Unione, tra cui la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, ma anche l'aiuto umanitario e importanti procedimenti come la conclusione degli accordi internazionali dell'Unione con stati terzi o altre organizzazioni internazionali ed anche l'obbligo di cooperazione degli Stati membri coordinati in seno al Consiglio nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo: sitratta della clausola di solidarietà sancita all'articolo 222 del Trattato. Fondamentale l'impegno ribadito Nel Trattato sull'Unione europea all'articolo 21 all'osservanza del diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Sotto il primo profilo l'Unione conferma la sua sottoposizione al diritto internazionale che essa deve rispettare, in quanto soggetto di tale ordinamento. Rispetto alla Carta delle Nazioni Unite, la fedeltà ai suoi principi non solo implica il rispetto delle sue norme materiali, come il divieto dell'uso della forza, salva la legittima difesa, ma acquista estrema rilevanza nel contesto di una dimensione anche militare, che l'Unione europea tende sempre di più ad assumere nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. L'Unione europea, dunque, mette a disposizione delle Nazioni Unite le proprie capacità militari ai fini del mantenimento della pace, inconformità delle norme che sono contenute nel capitolo 8 della Carta delle Nazioni Unite e soprattutto l'articolo 53 relativo ai rapporti tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, tra cui l'Unione europea. Il quadro degli obiettivi che vengono perseguiti all'U