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EURO
1944-1971 (guerra Vietnam): Sistema Monetario Internazionale, voluto da USA, gestito da
due organizzazioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale).
Sistema era basato su riferimento a oro, un oncia d’oro era 35 USD (1 USD = 0,888671 g
oro), lira italiana (LIT) era 1/625 del USD, parità fisse con tassi di cambio flessibili ma con
limiti ristretti (banda di oscillazione del 2%). Assicurava stabilità di cambio (no rischi
cambio). USA era paese importatore, chi importava veniva pagato in tea bot (buoni del
tesoro), potevano essere direttamente cambiati in oro. Con guerra Vietnam USA bloccano
conversione in oro del Sistema Monetario Internazionale > quotazioni monete saltano, paesi
con materie prime vedono la propria moneta salire tantissimo, quelli senza materie prime
scendere.
1958 col Trattato di Roma si era creata una unità di misura europea, EUA (1=0,888671 g
oro)
Incontrollata creazione mezzi pagamento
CEE cerca di non far crollare proprie monete
1971 decisione Nixon > crisi monetaria + 1973 terza guerra arabo-israeliana > paesi arabi
bloccano esportazione greggio, crollo azioni società idrocarburi
1975 trattati finanziari, nasce Corte Europea dei Conti, si stabilisce di cambiare sistema
monetario, si vuole ritrovare stabilità cambi, prevista banda di oscillazione di 2,25 sopra e
sotto, mutuo soccorso banche centrali > dal 1979 entra in vigore nuovo Sistema monetario
europeo, nasce ECU (European Currency Unit, “moneta paniere”, tiene conto PIL ciascun
paese e partecipazione varie monete comunitarie con riferimento esterno USD, riadattata
ogni 5 anni > in 1980 1 ECU = 1157,79 LIT/ tra 1978 e 1998 LIT perde valore e quindi si
arriva a 1 ECU = 1936,27/ ECU diventerà poi Euro).
Tra 1979 e 1990 SME riesce a dare stabilità, messo in discussione dalla riunificazione
tedesca, per riuscire riunificazione Germania deve cercare capitali, nel 1991 Banca Centrale
Tedesca fa saltare Sistema monetario europeo aumentando eccessivamente remunerazione
marco, crollano LIT e Sterlina Britannica (LST) > 1992 entrambe abbandonano SME.
Si decide di reagire a gigantismo finanziario e caos monetario internazionale con la
creazione di una moneta regionale, passaggio da ECU (moneta di conto) a Euro (moneta
circolante), già nel 1970 si ci era dati obiettivo di unione economica e quindi monetaria,
Piano Vernar prevedeva convergenza economie reali stati membri
1998 GIUMBO Consiglio per creazione Euro, due possibilità: 1° ognuno tiene propria
moneta nazionale e accanto si introduce moneta comune, 2° moneta unica. Nel 1991 con
remunerazione Marco aumentata a 4 e riconoscimento unilaterale tedesco di Croazia e
Slovenia, schiaffo a diplomazia francese, se fino ad allora si immaginava moneta comune,
ora Francia vuole scomparsa Marco per paura che diventasse troppo forte rispetto al Franco,
Germania capisce vantaggio annacquamento Marco con monete più deboli ma in cambio
vuole imporre a Europa il suo sistema bancario, però Banca Centrale Tedesca è atipica
(derivando da quella creata dagli Alleati durante occupazione per evitare ripetersi inflazione
della Repubblica di Weimar), si occupa solo della stabilità dei prezzi, no funzione di
prestatore di ultima istanza. Banca Centrale Europea ricalca modello Banca Centrale
Tedesca, da ciò nascono problemi dell’Euro. Germanizzazione approccio a Euro basato su
parità di bilancio.
Banche commerciali e Banche d’affari in cima a gerarchia geopolitica attuale, stati e
imprese sono solo debitori. Ciò causato da USA e UK che hanno cercato di imporre
egemonia finanziaria.
1986-1993 Uruguay Round → OMC (Organizzazione Mondiale sul Commercio)
1992 Trattato Maastricht, Germania impone su pressione francese moneta unica basata su
Banca Centrale di tipo tedesco / crisi SME
2002 Euro moneta circolante > enorme inflazione paesi con moneta debole
2008 crisi finanziaria mondiale, credit crunch, fine linee credito a Italia
2012 a oggi caduta Berlusconi e Tremonti / Draghi fa crollare speculazione e “salva” Italia
Europa spaccata in due, paesi centrali e periferici
CORTE DI GIUSTIZIA: comprende tribunali di primo grado e specializzati. Assicura il rispetto del
diritto europeo nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Sede è Lussemburgo. Nasce con
la CECA, struttura rimasta uguale, aumentato lavoro quindi con Atto unico europeo affiancata da
Tribunale di primo grado (‘89), successivamente Tribunali specializzati. Composta da un giudice
per ogni stato, lavorano in modo imparziale, nominati di comune accordo da governi stati membri,
durano 6 anni con ogni 3 anni un rinnovo parziale, ciò per evitare interruzioni alle cause. Composta
anche da 8 avvocati generali, hanno compito di analizzare la causa e presentare pubblicamente le
conclusioni motivate sulla causa, queste servono a giudici per emettere sentenza. Corte può operare
nella sua composizione completa, non competa o in sezioni. Sentenze corte non sono appellabili.
Sentenze tribunale primo grado e specializzati è ammesso ricorso a corte di giustizia, che si
pronuncia su corretta applicazione norme.
Competenze per attribuzione: si occupa solo dei casi espressamente previsti dai trattati
[Diritto europeo = diritto primario (trattati, convenzioni) + diritto derivato (leggi europee >
direttive, regolamenti, decisioni)]
Per quanto riguarda applicazione diritto esistono: ricorso per inadempimento, Commissione accusa
stato membro di non aver applicato diritto, tipicamente avviene per la non applicazione delle
direttive; ricorso per annullamento, corte controlla legittimità tutti atti istituzioni, se atto contrario a
diritto europeo corte è unica istituzione che può annullarlo, può essere presentato da qualsiasi
istituzione e da stati membri; ricorso per carenza, censura attività istituzioni, casi di inerzia.
Per quanto riguarda interpretazione diritto: rinvio pregiudiziale, ricorso fatto da giudice nazionale se
incerto interpretazione diritto europeo in un caso particolare, giudice poi vincolato da sentenza
Corte.
Ricorso sentenza tribunali primo grado o specializzati presentato a cancelleria corte, causa
assegnata a un avvocato generale, fase scritta in cui son tradotti documenti, fase orale in cui
vengono sentite le parti. Lingua di lavoro (nella Corte è il francese), in più ogni causa ha sua lingua,
che viene scelta dal ricorrente, ma se stato membro è imputato lingua è lingua officiale stato.
BANCA CENTRALE EUROPEA: definisce politica monetaria UE, è responsabile moneta unica
(unica che può autorizzare emissione monete) e ha compito di preservarne potere d’acquisto, vigila
su tutte banche nazionali. Politica monetaria è di sua esclusiva competenza, stati devono applicare
sue direttive. Entra in funzione nel 1988 col Trattato di Maastricht (?).
SEBC (sistema europeo banca centrale): comprende BCE + banche centrali stati membri
Agisce attraverso tre organi:
Comitato esecutivo (presidente, vicepresidente, 4 componenti)
Consiglio direttivo (comitato esecutivo, governatori banche centrali paesi eurozona)
Consiglio generale (comitato esecutivo, governatori banche centrali paesi UE)
Emette leggi europee, ma solo regolamenti e decisioni, no direttive.
CORTE DEI CONTI: controlla legittimità e regolarità conti UE, ovvero controlla entrate e uscite
tutti paesi membri e istituzioni. Sede a Lussemburgo. Nasce col Trattato di Bruxelles, istituita nel
‘75 e entra in funzione nel ‘77, diventa istituzione nel ‘92. Un membro per ogni stato membro.
Duplice finalità: migliorare risultati e rendere conto a cittadini europei come viene speso denaro.
Fa verifica formale e sostanziale. Accerta sana gestione finanziaria con tre criteri: economicità
(impiego razionale fondi), efficienza (massimizzare i risultati col minimo impiego di risorse) e
efficacia (coerenza con obiettivi da raggiungere).
Può presentare ad ogni momento sue osservazioni. Potere consultivo [pareri possono essere
obbligatori, facoltativi e di iniziativa].
Due organi consultivi:
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (CESE): compito di dare pareri in materie che
riguardano aspetti economici ufficiali, rappresenta la società civile organizzata, composta da
350 membri, ogni stato membro ha tot rappresentanti in rapporto alla sua popolazione,
partecipa come organo consultivo in procedura decisionale, carica dura 5 anni, Consiglio
nomina rappresentati sulla base di indicazioni stati.
COMITATO DELLE REGIONI (CDR): composto da rappresentanti enti locali e rappresenta
realtà regionali, istituito col Trattato di Maastricht, partecipa come organo consultivo in
procedura decisionale, 350 membri, ogni stato membro ha tot rappresentanti in rapporto alla
sua popolazione, membri devono avere mandato elettorale nel paese d’origine.
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI): compito di finanziare progetti di rilevanza
europea, nasce all’origine del processo di unificazione, prestiti coprono di solito il 50% delle spese.
MEDIATORE EUROPEO: intermediario tra cittadino o qualsiasi persona fisica o giuridica e UE,
figura introdotta col Trattato di Maastricht, eletto dal Parlamento Europeo, in carica per tutta la
legislatura (5 anni), necessaria garanzia di indipendenza, abilitato a ricevere denunce di qualsiasi
cittadino UE o qualsiasi persona fisica o giuridica, denunce riguardano cattiva amministrazione
delle istituzioni o degli organi (colpevole di cattiva amministrazione istituzione o organo che
compie irregolarità; es. discriminazione, ritardi ingiustificati, omissione atti, ecc.), ricevuta
denuncia mediatore europeo verifica situazione, grosso potere indagine, chi ha fatto denuncia è
sempre informato di come si sono concluse le indagini, scopi sono risolvere situazioni di cattiva
amministrazione e migliorare amministrazione. Denuncia deve riguardare fatti di cattiva
amministrazione, deve essere presentata entro due anni dal fatto, non può riguardare fatti già
giudicati o in corso di giudizio da un tribunale. Ogni anno mediatore presenta relazione a
parlamento su risultati indagini.
AGENZIE EUROPEE: organismi dotati di propria personalità giuridica, istituiti con atti di diritto
derivato (regolamenti), uffici specializzati e creati appositamente, indipendenti da stati membri,
compito di seguire questioni di natura giuridica, tecnica o scientifica. Sparse in tutta unione, gruppo
eterogeneo, nate in anni successivi, importanti in armonizzazione legislazione europea. Al servizio
dell’UE, in particolare della Commissione, e degli stati membri.
ATTI divisi in giuridici e non giuridici. I giuridici divisi in:
vincolanti
◦ atti legislativi
▪ regolamenti
▪ direttive
▪ decisioni
◦ atti non legislativi
▪ atti delegati
▪ atti di esecuzione<