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EURO

 1944-1971 (guerra Vietnam): Sistema Monetario Internazionale, voluto da USA, gestito da

due organizzazioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale).

Sistema era basato su riferimento a oro, un oncia d’oro era 35 USD (1 USD = 0,888671 g

oro), lira italiana (LIT) era 1/625 del USD, parità fisse con tassi di cambio flessibili ma con

limiti ristretti (banda di oscillazione del 2%). Assicurava stabilità di cambio (no rischi

cambio). USA era paese importatore, chi importava veniva pagato in tea bot (buoni del

tesoro), potevano essere direttamente cambiati in oro. Con guerra Vietnam USA bloccano

conversione in oro del Sistema Monetario Internazionale > quotazioni monete saltano, paesi

con materie prime vedono la propria moneta salire tantissimo, quelli senza materie prime

scendere.

 1958 col Trattato di Roma si era creata una unità di misura europea, EUA (1=0,888671 g

oro)

 Incontrollata creazione mezzi pagamento

 CEE cerca di non far crollare proprie monete

 1971 decisione Nixon > crisi monetaria + 1973 terza guerra arabo-israeliana > paesi arabi

bloccano esportazione greggio, crollo azioni società idrocarburi

 1975 trattati finanziari, nasce Corte Europea dei Conti, si stabilisce di cambiare sistema

monetario, si vuole ritrovare stabilità cambi, prevista banda di oscillazione di 2,25 sopra e

sotto, mutuo soccorso banche centrali > dal 1979 entra in vigore nuovo Sistema monetario

europeo, nasce ECU (European Currency Unit, “moneta paniere”, tiene conto PIL ciascun

paese e partecipazione varie monete comunitarie con riferimento esterno USD, riadattata

ogni 5 anni > in 1980 1 ECU = 1157,79 LIT/ tra 1978 e 1998 LIT perde valore e quindi si

arriva a 1 ECU = 1936,27/ ECU diventerà poi Euro).

 Tra 1979 e 1990 SME riesce a dare stabilità, messo in discussione dalla riunificazione

tedesca, per riuscire riunificazione Germania deve cercare capitali, nel 1991 Banca Centrale

Tedesca fa saltare Sistema monetario europeo aumentando eccessivamente remunerazione

marco, crollano LIT e Sterlina Britannica (LST) > 1992 entrambe abbandonano SME.

 Si decide di reagire a gigantismo finanziario e caos monetario internazionale con la

creazione di una moneta regionale, passaggio da ECU (moneta di conto) a Euro (moneta

circolante), già nel 1970 si ci era dati obiettivo di unione economica e quindi monetaria,

Piano Vernar prevedeva convergenza economie reali stati membri

 1998 GIUMBO Consiglio per creazione Euro, due possibilità: 1° ognuno tiene propria

moneta nazionale e accanto si introduce moneta comune, 2° moneta unica. Nel 1991 con

remunerazione Marco aumentata a 4 e riconoscimento unilaterale tedesco di Croazia e

Slovenia, schiaffo a diplomazia francese, se fino ad allora si immaginava moneta comune,

ora Francia vuole scomparsa Marco per paura che diventasse troppo forte rispetto al Franco,

Germania capisce vantaggio annacquamento Marco con monete più deboli ma in cambio

vuole imporre a Europa il suo sistema bancario, però Banca Centrale Tedesca è atipica

(derivando da quella creata dagli Alleati durante occupazione per evitare ripetersi inflazione

della Repubblica di Weimar), si occupa solo della stabilità dei prezzi, no funzione di

prestatore di ultima istanza. Banca Centrale Europea ricalca modello Banca Centrale

Tedesca, da ciò nascono problemi dell’Euro. Germanizzazione approccio a Euro basato su

parità di bilancio.

 Banche commerciali e Banche d’affari in cima a gerarchia geopolitica attuale, stati e

imprese sono solo debitori. Ciò causato da USA e UK che hanno cercato di imporre

egemonia finanziaria.

 1986-1993 Uruguay Round → OMC (Organizzazione Mondiale sul Commercio)

 1992 Trattato Maastricht, Germania impone su pressione francese moneta unica basata su

Banca Centrale di tipo tedesco / crisi SME

 2002 Euro moneta circolante > enorme inflazione paesi con moneta debole

 2008 crisi finanziaria mondiale, credit crunch, fine linee credito a Italia

 2012 a oggi caduta Berlusconi e Tremonti / Draghi fa crollare speculazione e “salva” Italia

 Europa spaccata in due, paesi centrali e periferici

CORTE DI GIUSTIZIA: comprende tribunali di primo grado e specializzati. Assicura il rispetto del

diritto europeo nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Sede è Lussemburgo. Nasce con

la CECA, struttura rimasta uguale, aumentato lavoro quindi con Atto unico europeo affiancata da

Tribunale di primo grado (‘89), successivamente Tribunali specializzati. Composta da un giudice

per ogni stato, lavorano in modo imparziale, nominati di comune accordo da governi stati membri,

durano 6 anni con ogni 3 anni un rinnovo parziale, ciò per evitare interruzioni alle cause. Composta

anche da 8 avvocati generali, hanno compito di analizzare la causa e presentare pubblicamente le

conclusioni motivate sulla causa, queste servono a giudici per emettere sentenza. Corte può operare

nella sua composizione completa, non competa o in sezioni. Sentenze corte non sono appellabili.

Sentenze tribunale primo grado e specializzati è ammesso ricorso a corte di giustizia, che si

pronuncia su corretta applicazione norme.

Competenze per attribuzione: si occupa solo dei casi espressamente previsti dai trattati

[Diritto europeo = diritto primario (trattati, convenzioni) + diritto derivato (leggi europee >

direttive, regolamenti, decisioni)]

Per quanto riguarda applicazione diritto esistono: ricorso per inadempimento, Commissione accusa

stato membro di non aver applicato diritto, tipicamente avviene per la non applicazione delle

direttive; ricorso per annullamento, corte controlla legittimità tutti atti istituzioni, se atto contrario a

diritto europeo corte è unica istituzione che può annullarlo, può essere presentato da qualsiasi

istituzione e da stati membri; ricorso per carenza, censura attività istituzioni, casi di inerzia.

Per quanto riguarda interpretazione diritto: rinvio pregiudiziale, ricorso fatto da giudice nazionale se

incerto interpretazione diritto europeo in un caso particolare, giudice poi vincolato da sentenza

Corte.

Ricorso sentenza tribunali primo grado o specializzati presentato a cancelleria corte, causa

assegnata a un avvocato generale, fase scritta in cui son tradotti documenti, fase orale in cui

vengono sentite le parti. Lingua di lavoro (nella Corte è il francese), in più ogni causa ha sua lingua,

che viene scelta dal ricorrente, ma se stato membro è imputato lingua è lingua officiale stato.

BANCA CENTRALE EUROPEA: definisce politica monetaria UE, è responsabile moneta unica

(unica che può autorizzare emissione monete) e ha compito di preservarne potere d’acquisto, vigila

su tutte banche nazionali. Politica monetaria è di sua esclusiva competenza, stati devono applicare

sue direttive. Entra in funzione nel 1988 col Trattato di Maastricht (?).

SEBC (sistema europeo banca centrale): comprende BCE + banche centrali stati membri

Agisce attraverso tre organi:

 Comitato esecutivo (presidente, vicepresidente, 4 componenti)

 Consiglio direttivo (comitato esecutivo, governatori banche centrali paesi eurozona)

 Consiglio generale (comitato esecutivo, governatori banche centrali paesi UE)

Emette leggi europee, ma solo regolamenti e decisioni, no direttive.

CORTE DEI CONTI: controlla legittimità e regolarità conti UE, ovvero controlla entrate e uscite

tutti paesi membri e istituzioni. Sede a Lussemburgo. Nasce col Trattato di Bruxelles, istituita nel

‘75 e entra in funzione nel ‘77, diventa istituzione nel ‘92. Un membro per ogni stato membro.

Duplice finalità: migliorare risultati e rendere conto a cittadini europei come viene speso denaro.

Fa verifica formale e sostanziale. Accerta sana gestione finanziaria con tre criteri: economicità

(impiego razionale fondi), efficienza (massimizzare i risultati col minimo impiego di risorse) e

efficacia (coerenza con obiettivi da raggiungere).

Può presentare ad ogni momento sue osservazioni. Potere consultivo [pareri possono essere

obbligatori, facoltativi e di iniziativa].

Due organi consultivi:

 COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (CESE): compito di dare pareri in materie che

riguardano aspetti economici ufficiali, rappresenta la società civile organizzata, composta da

350 membri, ogni stato membro ha tot rappresentanti in rapporto alla sua popolazione,

partecipa come organo consultivo in procedura decisionale, carica dura 5 anni, Consiglio

nomina rappresentati sulla base di indicazioni stati.

 COMITATO DELLE REGIONI (CDR): composto da rappresentanti enti locali e rappresenta

realtà regionali, istituito col Trattato di Maastricht, partecipa come organo consultivo in

procedura decisionale, 350 membri, ogni stato membro ha tot rappresentanti in rapporto alla

sua popolazione, membri devono avere mandato elettorale nel paese d’origine.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI): compito di finanziare progetti di rilevanza

europea, nasce all’origine del processo di unificazione, prestiti coprono di solito il 50% delle spese.

MEDIATORE EUROPEO: intermediario tra cittadino o qualsiasi persona fisica o giuridica e UE,

figura introdotta col Trattato di Maastricht, eletto dal Parlamento Europeo, in carica per tutta la

legislatura (5 anni), necessaria garanzia di indipendenza, abilitato a ricevere denunce di qualsiasi

cittadino UE o qualsiasi persona fisica o giuridica, denunce riguardano cattiva amministrazione

delle istituzioni o degli organi (colpevole di cattiva amministrazione istituzione o organo che

compie irregolarità; es. discriminazione, ritardi ingiustificati, omissione atti, ecc.), ricevuta

denuncia mediatore europeo verifica situazione, grosso potere indagine, chi ha fatto denuncia è

sempre informato di come si sono concluse le indagini, scopi sono risolvere situazioni di cattiva

amministrazione e migliorare amministrazione. Denuncia deve riguardare fatti di cattiva

amministrazione, deve essere presentata entro due anni dal fatto, non può riguardare fatti già

giudicati o in corso di giudizio da un tribunale. Ogni anno mediatore presenta relazione a

parlamento su risultati indagini.

AGENZIE EUROPEE: organismi dotati di propria personalità giuridica, istituiti con atti di diritto

derivato (regolamenti), uffici specializzati e creati appositamente, indipendenti da stati membri,

compito di seguire questioni di natura giuridica, tecnica o scientifica. Sparse in tutta unione, gruppo

eterogeneo, nate in anni successivi, importanti in armonizzazione legislazione europea. Al servizio

dell’UE, in particolare della Commissione, e degli stati membri.

ATTI divisi in giuridici e non giuridici. I giuridici divisi in:

 vincolanti

◦ atti legislativi

▪ regolamenti

▪ direttive

▪ decisioni

◦ atti non legislativi

▪ atti delegati

▪ atti di esecuzione<

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Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daeriox di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pusillo Edoardo.