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Appunti diritto dell'Unione Europea

Ripartizione competenze UE/Stati

UE = Org. Int. particolarmente avanzata; cioè è un'associazione di stati che si riuniscono per fini comuni, regolamentata tramite trattato istitutivo (trattato int.). Ha personalità giuridica ed è soggetto internazionale (ha diritti/obblighi verso gli altri soggetti). Gli stati hanno donato parte della loro sovranità e poteri. Chi fa cosa? L'unione legifera e ha delle politiche. Quali sono i confini delle competenze? Problema che si è evoluto nel tempo ed ha delle zone grigie anche dopo i trattati istitutivi. Le competenze hanno velocità diverse a seconda della cooperazione e la volontà degli stati; ci si può riprendere le competenze donate.

Trattato di Lisbona

Si divide in due trattati: Trattato sull'Unione e Trattato sul Funzionamento.

Trattato sull'Unione: art 1 in cui si parla di Unione e non più di Comunità. Gli stati attribuiscono competenze (sovranità). All'interno le scelte vanno fatte in modo trasparente e il più vicino possibile ai cittadini (Principio di Prossimità). L'unione persegue i fini con i mezzi appropriati ed attribuiti. Le competenze si fondano sul principio di attribuzione (solo ciò che è dato), sussidiarietà e proporzionalità -> come si esercitano le competenze. Quello che non è assegnato all'unione è compito degli stati.

Principi fondamentali

Principio di attribuzione: Quello che non è attribuito all'UE è compito degli stati.

Principio di sussidiarietà: due versioni -> orizzontale e verticale.

  • Orizzontale: si occupa di competenze pubblico/privato (UE/cittadini). Art II: le istituzioni UE hanno l'obbligo di far conoscere ai cittadini le decisioni e di farvi partecipare i cittadini.
  • Verticale: regola i rapporti di potere. Art 5.3 Per competenze non UE, si interviene nel caso che le competenze non possono essere esercitate dagli stati membri (se lo stato non ce la fa o si può realizzare meglio con UE).

Problema: come si decide cos'è meglio? C'è un meccanismo per questo (un protocollo sul principio di sussidiarietà): risale al '97 per rafforzare la sussidiarietà, lo si dà ai parlamenti nazionali per rappresentare i cittadini. Quando si legifera bisogna considerare l'opinione dei parlamenti nazionali e anche delle dimensioni locali/regionali (possono anche essere saltate ma bisogna motivarle). Quindi gli atti vengono trasmessi ai parlamenti nazionali e alle regioni per consultarle prima dell'approvazione. Parlamenti/regioni hanno 8 sett. per leggerle e dare parere. Se sono contrari hanno due voti contro da dare con motivazione (proporzionalità o sussidiarietà non rispettati). Se i contrari sono 1/3 dei voti l'atto va rivisto dal Parlamento UE. La sussidiarietà opera ex ante (prima dell'approvazione degli atti).

  • Si applica solo agli atti vincolanti.
  • Il singolo non può contestare il principio di sussidiarietà (no efficacia diretta) -> Lo possono fare o la Corte di Gius. UE o i parlamenti nazionali (è più una questione politica che del singolo).
  • Corte di Gius. UE può impugnare atto per errori nel principio di sussidiarietà (grosso potere per l'UE).

Principio di proporzionalità: Principio di diritto internazionale -> ragionevolezza tra mezzo e fine. Due ambiti:

  • Per il legislatore (mi guida mentre faccio l'atto, Quale mezzo è più ragionevole?)
  • Per il giudice: deve vedere se l'azione è proporzionale al fine (ex post).

La proporzionalità si applica dopo la sussidiarietà (deciso chi se ne occupa, come si applica?). Si applica sia da UE che da stati membri.

Principio di prossimità: Art.1: decisioni UE prese più vicino possibile ai cittadini. Non sempre accade, ci sono decisioni solo per gli stati centrali -> anche su questo c'è un protocollo.

Competenze

  • Esclusive: solo l'UE può legiferare, gli stati possono legiferare su questo solo con autorizzazione o per applicarle. Unione doganale (tariffe, dazi) – Politiche monetarie EURO – conservazione risorse marine (solo su Pol. Com delle Pesca) – politica commerciale comune (UE rappresenta gli stati nell'OMC) – accordi int. In queste materie (competenza esterna) (se non stipulo per accordo int. Non posso esercitare un accordo interno).
  • Concorrenti: sia UE che stati possono legiferare. Reaction Clause: gli stati esercitano dove l'unione non ha esercitato. (tipo un diritto di prelazione) Mercato interno (libera circ. Merci e sussidiarietà) – politiche sociali - coesione economica/sociale - Agricoltura/pesca – risorse marine (fuori da Pol. della Pesca) – ambiente – consumatori – trasporti – energia – reti trans-europee (ferrovie) – sanità (aspetti comuni) – PESC.
  • Pol. ec. occupazionale: Gli stati si coordinano in base alle direttive UE (l'UE consiglia il coordinamento per uniformità).
  • PESC: UE ha competenze in Pol. Est. E nella difesa. In realtà non è sempre così, gli stati possono anche muoversi liberamente ma secondo le linee guida UE -> In futuro è previsto un esercito comune.
  • In certi settori l'UE coordina, sostiene, completa non emanando norma ma consigliando. Tutela salute – cultura – prot. civile – coop. amministrativa – turismo – industria.
  • Spazio libertà, sicurezza, giustizia (terzo pilastro): (misure su sicurezza interna e polizia) questo è un paragrafo a parte per dare libertà agli stati: Cooperazione umanitaria – ricerca e sviluppo tecnologico militare e per lo spazio.
  • Politiche economiche: bisogna coordinarsi con indicazioni UE -> è ancora una zona grigia in via di sviluppo.

Trattati istitutivi e di modifica

L'UE trae i poteri da un trattato internazionale.

Trattati istitutivi

  • Trattato CECA '52: aveva validità di 50 anni, estinto nel 2002 -> le sue disposizioni valgono ancora attraverso l'UE.
  • Trattati Euratom/CEE '57.
  • Trattato Maastricht '92: Istituisce l'Unione Europea.

Questi trattati sono stati modificati tramite norme di pari grado (trattati).

Trattati di modifica

  • Atto Unico '87 -> modifica il trattato CEE.
  • Trattato Maastricht '92 -> contiene Trat. Ist. UE e modifiche a trattati istitutivi delle Comunità.

Dal '92 il sistema UE ha una nuova configurazione: si fonda su 3 Pilastri:

  • Le tre comunità (CEE CEEA CECA)
  • PESC
  • GAI (giustizia interna)

Le differenze sono nel metodo di cooperazione degli stati.

Metodi di cooperazione

Metodo comunitario: l'iniziativa legislativa è in mano all'istituzione che rappresenta il bene comune (Commissione); le decisioni sono prese dall'istituzione degli stati membri (Consiglio) a maggioranza e nell'interesse comune; vi è poi un ruolo attivo crescente nel tempo dell'istituzione che rappresenta i cittadini (parlamento); le decisioni che adotta incidono direttamente sui singoli (obblighi e diritti direttamente nella sfera ec. Soc. -> No ratifica).

Metodo intergovernativo: (valido nel 2°-3° Pilastro): i protagonisti sono gli stati. Iniziativa legislativa in mano agli stati. Le decisioni del Consiglio vengono prese all'unanimità. Il PE è blandamente consultato, gli atti adottati non incidono direttamente sulle legislazioni nazionali; la Corte di Giustizia ha scarsi poteri nel 3° Pilastro e nessuno nel 2°.

Trattato sull'unione

Il Trattato sull'unione aveva principi precisi per UE e disposizioni comuni:

  • Obiettivi e principi comuni (Tutti e 3 i pilastri)
  • Norme del 2° pilastro
  • Norme del 3° pilastro

Questi erano tutti regolati dal trattato di Maastricht -> le modifiche al trattato sono: Amsterdam '97 – Nizza '01 – Lisbona '07. Hanno ampliato le competenze dell'unione, e sviluppato la dimensione politica accanto al primo nucleo economico. Maastricht ha fatto perdere la "E" alla CEE -> Comunità Europea di stampo politico e non più solo economico ed ha creato il sistema di cittadinanza europea; ha esteso il voto a maggioranza in consiglio (sempre meno veti), ha rafforzato le competenze decisionali del Parlamento fino a farlo diventare co-legislatore del Consiglio; Allargamento a nuovi paesi con la necessità di migliorare la cooperazione e le istituzioni.

Lisbona 2007

Ha eliminato il dualismo tra Unione/comunità, cioè la Comunità non è più un'entità giuridica a sé ma è entrata nell'UE, che ha assunto personalità giuridica. I due metodi comunque restano: materie regolate a metodo comunitario (maggior parte) e PESC con metodo intergov. Ora ci sono solo due Trattati:

  • Trattato sull'Unione: Contiene fini e valori dell'Unione, regole generali sul funzionamento e PESC.
  • Trattato sul Funzionamento: Contiene la disciplina specifica sui settori UE, strumenti e procedure per esercitare le competenze.

Tentativo di Costituzione Europea

Tra il 2001 e il 2004 c'è un tentativo di Costituzione Europea -> pensati bandiera, simboli, tramite conferenza aperta tra parlamenti, associazioni etc. -> ha prodotto una bozza di trattato Costituzionale (negoziato positivamente ma in ratifica la Francia lo rifiuta per le elezioni interne e la paura di allargamento con paesi con tanta manodopera). Il contenuto è stato trasferito quasi totalmente nel trattato di Lisbona.

Modifica trattati

Art. 48 (T.U) -> 3 modi:

  • Revisione ordinaria: simile a quella sempre utilizzata (modificano gli stati in conferenze intergovernative negoziando firmando e ratificando) con metodo internazionale. Può presentare modifica qualsiasi stato membro, ma anche Commissione e Parlamento, il Consiglio decide a maggioranza se dare avvio alla procedura. Se le modifiche sono importanti si riunisce una Convenzione (fatta di più attori) a fine lavori si adotta una raccomandazione (non vincolante) -> comunque poi si arriva ad una conferenza intergovernativa per negoziazione e ratifica.
  • Revisione speciale: si svolgono all'interno dell'U. Forme semplificate Può proporre la Commissione, stati, parlamento; il Consiglio decide all'unanimità se adottare i cambiamenti. Questa procedura non tutela molto gli stati. Possibile solo su modifiche sul funzionamento in materie di Politiche e Azioni Interne. Competenze non ampliabili. Propone Consiglio Europeo all'unanimità; modificabili solo l'unanimità prevista in Consiglio per decidere (decidono di applicare maggioranza invece di unanimità), oppure il metodo di revisione (speciale o ord.?). Questa procedura può avvenire solo su trattati PESC (T.U.) o sul Trat. Funzionamento.

Membranza Unione Europea

Art. 49 (TU): Ue è un'organizzazione aperta (possono entrare stati nuovi). "Adesione" termine sbagliato poiché nel DI si intende che uno stato deposita la ratifica ed è membro. Nell'UE non è così, la tecnica è quella di ammissione cioè presentare domanda, che sarà accettata solo con determinati parametri e condizioni.

Quattro fasi di ammissione

  1. Presentazione domanda: Qualsiasi stato europeo può presentare domanda che soddisfi i valori fondanti UE (art.2): Democrazia, stato di diritto, libertà religiosa, diritti umani etc. È su base regionale (qualificarsi europei) -> ma dove sono i confini dell'Europa? Motivi geo-politici hanno permesso l'accettazione della domanda turca del '97, si voleva legare la Turchia all'Europa piuttosto che al Medio Oriente (politica interna, ragioni economiche come il gasdotto SouthStream, alleato in Medio Oriente).
  2. Il Consiglio accetta la domanda all'unanimità, previa approvazione del Parlamento. Intanto nel paese iniziano i negoziati di pre-adesione (controllo dei criteri di ingresso) Criteri Copenhagen '93: fatti per l'adesione di paesi ex.URSS Sistema Istituzionale stabile, democratico, diritti umani, minoranze (art 2) Economia improntata sul libero mercato sistema giuridico con obblighi del Diritto UE (aquis comunitarie) (achè comunitèr).
  3. Negoziati di adesione tra candidato e stati membri; si produce un Trattato di Adesione ratificato da tutti gli stati membri (UE non è parte di accordo). Con nuovo membro si vanno a modificare le norme su Trat. Istitutivi sulla composizione delle istituzioni dell'unione (numero parlamentari). A nuovi stati viene concesso un periodo transitorio per adattarsi alle norme del diritto UE -> possono essere applicate anche a stati membri per non godere di determinati privilegi. Ex. Sospensione Schengen su determinate categorie di lavoratori est-Europa. Con il Trat. Di Lisbona è possibile il recesso (con dovuti negoziati di uscita). Si fa con un trattato di recessione tra Stato ed UE (recede con tutti senza preferenze).
  4. Se uno stato viola i valori fondanti? Da Amsterdam (art.7) c'è un meccanismo giuridico di controllo sulla condotta degli stati membri; preagisce contro violazioni gravi e persistenti dei valori UE -> due esiti: accertamento del Consiglio sulla violazione; sospensione diritti dello Stato (tipo votare in consiglio) ma non gli obblighi. Da Nizza c'è un meccanismo di pre-allarme: si constata il rischio di violazione. Caso: possiamo applicare il preallarme all'Ungheria? Maggioranza razzista xenofoba, meno diritti; molti sono d'accordo ma a causa di crisi decisionale UE i provvedimenti sono scarsi (in Europa le affinità politiche prevalgono sui valori comuni).

Istituzioni

Consiglio Europeo

Ultimo degli organi a diventare ufficiale. Nato come riunione periodica dei capi di stato ('60-'70) non istituzionalmente -> prassi. Questo serviva per aumentare la cooperazione e per dare indicazioni e linee guida. Atto Tipico: Conclusioni della Presidenza! -> non sono vincolanti e sono come raccomandazioni e non avevano controllo della Corte (poiché non ufficiali e non vincolanti). È formato da capi di governo (intergovernativo) + Presidente del Consiglio E. + Presidente Commissione + Alto rappresentante PESC. Si riunisce 4 volte l'anno, c'è il pres. del consiglio (carica 2 anni e mezzo). Attuale: Van Rompuy. Con Lisbona è diventato un'istituzione UE. Interviene in quasi tutte le materie con molta larghezza di conclusioni (crescita, occupazione etc). Si contrappone ad organi più democratici ma non ha funzione legislativa! Il Presidente Cons. E. ha funzioni esterne come rappresentante della politica estera UE. Decisioni prese per consenso, a volte unanimità o maggioranza. Il consenso avvantaggia i grossi paesi per la loro influenza. I documenti del Cons. E. se producono effetti su terzi devono essere controllati dalla Corte; tranne per la PESC.

Consiglio UE

Formato da rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Ha formazione diversa in base ad ordine del giorno (si presentano i rappresentanti esperti nelle varie materie). Presidenza ogni 6 mesi a turno -> TROIKA = FMI – BCE – CONS. UE. Può essere convocato da stato membro ed ha funzione legislativa, controllo bilancio, definizione politiche. La sua funzione legislativa è in conflitto con il Parlamento. L'ordine del giorno è diviso in due parti: A-B.

  • Parte A: approvata senza dibattito.
  • Parte B: approvata con dibattito c'è un organo che decide gli atti in A e quelli in B (COREPER) (Comitato Rappresentati Permanenti).

Gli stati hanno peso di voto diverso! -> problemi decisionali... Quanti voti per stato?!

Per le decisioni si usa Maggioranza Qualificata se la proposta viene dalla Commissione; se no c'è bisogno di almeno 2/3 degli stati membri invece del 50%+1. Se uno stato lo richiede, gli stati che compongono la maggioranza devono corrispondere ad almeno il 62% della Popolazione UE. Fino al 1/11/14 voti 345 -> magg. 255 che deve esprimere il 50%+1 degli stati membri -> si usa una doppia maggioranza (no pochi stati con tanti voti). Dal 1/11/14: Uno stato un voto!!! Maggioranza qualificata corrisponde al 55% dei membri del consiglio e 65% della popolazione UE. Se lo propone la Commissione. Se non propone la Commissione: 72% membri consiglio + 65% Popolazione. Transizione dal 1/11/14 al 2017: se uno stato lo richiede si può votare secondo il precedente meccanismo. Se c'è grossa richiesta degli stati si può andare avanti fino a nuovo accordo. Obbligatoria la doppia maggioranza. Per la PESC si approva all'unanimità.

COREPER

I membri hanno rango diplomatico. La proposta viene inoltrata al Coreper che divide gli argomenti in parte A e B che poi vengono trasmessi al Consiglio.

Commissione

È chiamata "guardiana dei trattati" poiché controlla il loro rispetto. Può aprire nuovi dibattiti (emette "libri bianchi" con proposte). Assicura la politica estera dell'unione ed ha ruoli nel bilancio e nella gestione; gestisce i fondi strutturali per ridurre le differenze tra stati. Formata da cittadini degli stati membri competenti nelle sue materie (nell'interesse dell'Unione non degli stati). Formata da un cittadino per ogni stato + Presidente di Commissione + Alto Rapp. PESC. Dal '14 i membri passano a 2/3 degli stati membri -> a rotazione (troppi stati) decisa dal Consiglio Eu secondo un criterio di parità tra stati (no doppio mandato e tenendo conto delle diversità tra stati) -> Idea di svincolare la Commissione dagli stati. La carica dei membri dura 5 anni (come PE) a meno che non ci sia colpa grave o censura del PE -> dimissioni collettive perché organo collegiale. È diviso in direzioni generali e si riunisce settimanalmente. È un organo collegiale (tanti responsabili delle decisioni). Rapporto di fiducia si evince nella nomina del Presidente della Commissione (indicato dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata), il Parlamento può accettare a maggioranza dei propri membri. Consiglio Europeo tiene conto per la nomina dalla composizione del Parlamento Europeo (votato dai cittadini dell'UE). Se non vi è l'accettazione del Parlamento si...

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allen3fr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ruozzi Elisa.
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