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PESC - Politica Estera e di Sicurezza Comune

La PESC è una politica a sé stante. Nel rapporto tra PESC ed altre politiche può capitare che un accordo sia un accordo PESC ma anche un accordo che contiene misure di politica commerciale, allora laddove esista nel trattato una disposizione più specifica che possa costituire il fondamento giuridico dell'atto di cui trattasi, quest'ultimo deve fondarsi su detta disposizione. Quindi bisogna vedere qual è la disposizione che predomina e quella sarà la base giuridica. Art.24TFUE -> la politica estera è soggetta a norme e procedure specifiche. È definita ed attuata dal consiglio europeo e dal consiglio che deliberano all'unanimità. È esclusa l'adozione di atti legislativi. Significa che il coinvolgimento del parlamento europeo è minimo ed è solo definito dai trattati. La PESC è messa in atto dall'alto rappresentante e la corte di giustizia non è competente. L'unica cosa di

Cui può disporre la corte di giustizia è l'impugnazione degli atti rivolte a persone fisiche e giuridiche. La PESC non si sostituisce alle politiche estere nazionali. Alcune altre caratteristiche della PESC vengono definite dalle dichiarazioni 13 e 14 dei Trattati.

Art.26TUE-> meccanismo di funzionamento. Ci dice che ruolo ha il consiglio europeo. Il consiglio europeo ha anche un ruolo decisionale e le sue funzioni riguardano tutta l'azione esterna. In tutti questi casi delibera ad unanimità invece che per consenso come fa di solito. Al consiglio europeo spettano anche altre funzioni in materia di politica estera per esempio il caso in cui il consiglio investa il consiglio europeo della questione dell'opposizione di uno stato. A quel punto decide sempre ad unanimità. Il consiglio è l'apparato della PESC e oltre ad essere l'organo decisionale ha anche una funzione di indirizzo. GLI ATTI DELLA PESC SONO ATTI NON DI CARATTERE

LEGISLATIVO. Tra le funzioni del consiglio in ambito PESC c'è anche la nomina dei rappresentanti speciali. L'alto rappresentante guida la PESC ed è importantissimo per quanto riguarda la diplomazia europea. La commissione e il parlamento europeo e la corte di giustizia hanno invece un ruolo del tutto marginale. Gli atti sono le decisioni su cui la corte di giustizia non ha un grande ruolo se non per quanto riguarda le decisioni rivolte a singoli individui. In questo caso la corte di giustizia ha il ruolo di poter giudicare la validità di tali decisioni.

Art.42TUE-> la PESC deve essere compatibile con la politica della NATO. Gli stati mettono a disposizione dell'ue delle forze nazionali militari. Le decisioni devono essere votate all'unanimità. Assistenza in caso di aggressione.

Art.45TUE-> cooperazioni strutturate. Gli stati possono notificare la loro intenzione all'alto rappresentante e al consiglio.

POLITICA COMMERCIALE COMUNE Accordi tariffari

con paesi terzi. Questi accordi non sono mai puramente commerciali. La parte sul commercio entra direttamente in vigore mentre per le altre parti bisogna attendere la ratifica degli stati membri. Il parlamento europeo e il consiglio definiscono insieme il quadro della politica commerciale comune. Quindi tramite atti legislativi a differenza della PESC. Le nuove materie introdotte con il trattato di Lisbona sono gli investimenti diretti esteri che prima erano di competenza degli stati membri. Gli accordi internazionali sono adottati a maggioranza del consiglio salvo che si tratti di nuove materie per cui è richiesta l'unanimità. SISTEMA DI PREFERENZE GENERALIZZATE Era una forma di gestione delle relazioni con le ex colonie europee. Prevede la riduzione di dazi da paesi in via di sviluppo. Fra questi è bene ricordare l'EBA attraverso cui l'UE garantisce accesso a dazio zero a tutti i prodotti eccetto armi provenienti dai LDC. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Misure rivolte

Ai paesi in via di sviluppo, in particolare rivolte a migliorare la produzione locale. Art222TFUE-> clausola di solidarietà per vittime di calamità naturale o oggetto di atto terroristico. La clausola di solidarietà è stata invocata qualche volta ma con scarso successo.

DIRITTO EUROPEO DELL'AMBIENTE

Il diritto dell'ambiente non era chiaramente una competenza iniziale dell'UE o meglio dell'allora CE. È stata introdotta successivamente. È una competenza che risposa su due articoli del TFUE, cioè articolo 191 e 192.

La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a Art.191TFUE-> perseguire i seguenti obiettivi: - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, - protezione della salute umana, - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente.

Livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. In questi giorni, all'interno dell'UE si è discusso nuovamente ci cambiamento climatico dove l'UE è molto avanzata in questo ambito. L'ultima discussione in Commissione Europea non è andata come si sperava. Si pensava che la spinta sul cambiamento climatico sarebbe stata più forte. Bisogna dire che l'UE agisce prontamente in questo ambito tanto è vero che è anche stata parte dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico.

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. I principi che sono citati sono dei principi che nel diritto internazionale vengono considerati molto aperti, talvolta contenuti in atti di soft law. Ebbene questi principi nel diritto dell'UE rappresentano degli obblighi per gli stati e le istituzioni. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE - laddove ci sia o permanca un rischio ragionevole soprattutto per la salute umana un'azione non deve essere adottata. Non sono rischi ipotetici ma ciò lo dice la scienza anche se ancora senza certezza. Questo principio di precauzione è molto vago. È stato utilizzato per la prima volta nella sentenza Tapiola con riferimento alla tutela degli animali. PRINCIPIO DI PREVENZIONE -

nel principio di prevenzione si sanno le conseguenze negative di un certo atto

PRINCIPIO DI CORREZIONE->laddove c'è una deroga alla tutela della biodiversità ecco che è necessaria la correzione cioè delle misure di compensazione che riescano a compensare la lesione della biodiversità

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA-> stato incorporato anche nei sistemi giuridici nazionali. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

  • dei dati scientifici e tecnici disponibili,
  • delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
  • dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
  • dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti

organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. Tale articolo esisteva prima del trattato di Lisbona ed è stato poi potenziato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191. Significa che l'azione dell'UE è un'azione che si basa sulla procedura legislativa ordinaria quindi il ruolo del Parlamento europeo è estremamente importante. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio,

deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

  1. disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
  2. misure aventi incidenza sull'assetto territoriale.

BIODIVERSITÀ

Convenzione ONU sulla diversità biologica (CDB) del 1992:

  • Definizione biodiversità: "la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui sono parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie e tra le specie così come quella degli ecosistemi".
  • La Convenzione contiene misure per la conservazione della diversità biologica; incentivi alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica; norme sulla ricerca, l'istruzione, la
verificadell'impatto ambientale di progetti dell'uomo; la regolamentazionedell'accesso alle risorse genetiche e alla tecnologia per utilizzaresiffatte risorse. Nel 1992 c'è stata la prima conferenza internazionale di RIO. Fino agli anni 90 itemi ambientali avevano un ruolo marginale. ESISTE UN DIRITTO UMANO? Non esiste un diritto umano alla biodiversità. Nessun riferimento nei trattati internazionali quali la CDBNell'UE, "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livellodi tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regionidell'Unione" (Articolo 191 TFUE).-> si parla di diversità delle situazioni Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: Articolo 37: "un livelloelevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devonoessere inte
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina1699 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof De Vido Sara.